27.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 301/21 |
Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 aprile 2018 nelle cause riunite T-554/15 e T-555/15, Ungheria / Commissione europea
(Causa C-456/18 P)
(2018/C 301/29)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
Con la sua impugnazione l’Ungheria chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 25 aprile 2018 nelle cause riunite T-554/15 e T-555/15; |
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annullare parzialmente la decisione C(2015) 4805 della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa al contributo ungherese alle spese sanitarie per le imprese dell’industria del tabacco, nei limiti in cui ingiunge la sospensione dell’applicazione sia delle aliquote progressive del contributo alle spese sanitarie sia della riduzione di tale contributo in caso di investimento, previste dalla a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény (Legge n. XCIV del 2014 sul contributo alle spese sanitarie per il 2015 delle imprese dell’industria del tabacco), adottata dal Parlamento ungherese; |
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annullare parzialmente la decisione C(2015) 4808 della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa alla modifica del 2014 della tassa di ispezione della filiera alimentare in Ungheria, nei limiti in cui ingiunge la sospensione dell’applicazione delle aliquote progressive della tassa di ispezione della filiera alimentare; |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il governo ungherese fonda la sua impugnazione essenzialmente su tre argomenti, conformemente ai criteri elaborati dal Tribunale nella sua giurisprudenza.
In primo luogo, il governo ungherese fonda la sua impugnazione sull’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nell’esame dei motivi del ricorso, tra loro correlati.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente e indebitamente valutato, quanto all’obbligo di motivazione, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In terzo luogo, il governo ungherese invoca un errore di valutazione che ha condotto a un’inadeguata considerazione delle censure formulate dall’Ungheria e a un’interpretazione inappropriata degli argomenti indicati nella sua impugnazione.
Secondo il governo ungherese, la Commissione non ha pienamente rispettato le pertinenti disposizioni procedurali e in materia di motivazione nell’adozione delle decisioni controverse, l’esattezza materiale dei fatti era inidonea, e la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione e ha ecceduto le sue competenze. Benché l’esame di quanto precede rientrasse nell’ambito della competenza del Tribunale, quest’ultimo ha omesso un siffatto esame o non lo ha effettuato correttamente.
Il governo ungherese sostiene che, pertanto, il Tribunale ha, in primo luogo, erroneamente interpretato l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) 659/1999 (1) e ha indebitamente applicato la giurisprudenza della Corte riguardante tale articolo. In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di valutazione laddove ha incorrettamente considerato — ad avviso del governo ungherese — l’argomento formulato con riguardo alle esigenze imposte dai principi di proporzionalità e di parità di trattamento e ha indebitamente tratto la conclusione che la coerenza con le precedenti decisioni della Commissione e con la sua prassi non era essenziale sotto il profilo della certezza del diritto. Analogamente, il Tribunale non ha adeguatamente interpretato l’argomento del governo ungherese relativo alla sussistenza dei presupposti degli aiuti di Stato e ha ignorato tale argomento pertinente anche ai fini della sospensione. In ultimo, il Tribunale è altresì venuto meno al suo obbligo di motivazione nel trarre la conclusione, contrariamente al criterio seguito dalla Commissione nel corso dell’intero procedimento, secondo cui requisito per ingiungere la sospensione di cui alle decisioni era l’insussistenza della volontà di esecuzione da parte dell’Ungheria e che tale circostanza fosse stata sufficientemente accertata dalla Commissione nelle sue decisioni.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).