3.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 20 giugno 2018 — PG / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Causa C-406/18)
(2018/C 311/08)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: PG
Resistente: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che uno Stato membro può garantire il diritto a un ricorso effettivo anche nel caso in cui ai suoi organi giurisdizionali non sia consentito modificare i provvedimenti emanati nell’ambito di procedimenti in materia di asilo ma gli stessi siano esclusivamente legittimati ad annullarli e a disporre lo svolgimento di un nuovo procedimento in materia di asilo. |
2) |
Se si debbano interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che è conforme a tali norme la legislazione dello Stato membro che prevede un unico termine imperativo complessivo di 60 giorni per i procedimenti giurisdizionali di asilo, indipendentemente da qualsiasi circostanza individuale e senza considerare le specificità della causa né le possibili difficoltà in termini di prova. |
(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).