201808030152050062018/C 294/463972018CJC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180615333421

Causa C-397/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 15 giugno 2018 — Ana María Páez Juárez / Nobel Plastiques Ibérica SA


C2942018IT3310120180615IT0046331342

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 15 giugno 2018 — Ana María Páez Juárez / Nobel Plastiques Ibérica SA

(Causa C-397/18)

2018/C 294/46Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parti

Ricorrente: Ana María Páez Juárez

Resistente: Nobel Plastiques Ibérica SA

Altre parti: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) e Ministerio Fiscal

Questioni pregiudiziali

1.

Se debbano essere considerati persone con disabilità ai fini dell’applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 1 ), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, i lavoratori dichiarati particolarmente sensibili a determinati rischi allorché, per le loro caratteristiche personali o il loro stato di salute noto, essi risultano particolarmente sensibili ai rischi derivanti dal lavoro e per tale motivo non possono essere assegnati a determinati posti di lavoro, in quanto ciò comporterebbe un rischio per la loro stessa salute o per altre persone.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, si pongono le questioni seguenti:

2.

se costituisca una discriminazione diretta o una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, letter[e a) e b)], della direttiva 2000/78 la decisione di licenziare una lavoratrice per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, qualora a tale persona sia stata riconosciuta una disabilità, in quanto particolarmente sensibile in relazione a taluni posti di lavoro a causa di una patologia, ed ella abbia quindi difficoltà a raggiungere i livelli di produttività richiesti per non essere candidata al licenziamento;

3.

se costituisca una discriminazione diretta o una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, letter[e a) e b)], della direttiva 2000/78 la decisione di licenziare una lavoratrice per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, qualora a tale persona sia stata riconosciuta una disabilità, in quanto particolarmente sensibile in relazione a taluni posti di lavoro a causa di una patologia, e la decisione venga assunta tenendo conto, tra altri criteri, della polivalenza in tutti i posti di lavoro, compresi quelli ai quali la persona disabile non può essere assegnata;

4.

se costituisca una discriminazione indiretta, quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, la decisione di licenziare una lavoratrice per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, qualora a tale persona sia stata riconosciuta una disabilità in quanto particolarmente sensibile in relazione a taluni posti di lavoro a causa di una patologia, la quale abbia provocato lunghi periodi di assenza o di congedo per malattia prima del licenziamento, e la decisione venga assunta tenendo conto, tra altri criteri, delle assenze di detta lavoratrice.


( 1 ) GU 2000, L 303, pag. 16.