17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 7 giugno 2018 — UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V. / Deutsche Post AG

(Causa C-374/18)

(2018/C 328/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrenti: UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V.

Resistente: Deutsche Post AG

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 (1) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione consente l’applicazione delle deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 soltanto nel caso in cui un veicolo di un fornitore del servizio universale ai sensi dell’articolo 2, punto 13 della direttiva 97/67/CE (2) trasporti, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 562/2006, esclusivamente spedizioni nell’ambito del servizio universale oppure se le deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 siano applicabili anche quando i veicoli in questione, oltre alle spedizioni comprese nel servizio universale, trasportino anche altre spedizioni non riconducibili al servizio universale.

2.

Nel caso in cui si rispondesse alla prima questione affermando che le deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 sono ammesse anche qualora i veicoli interessati trasportino, oltre alle spedizioni comprese nell’ambito del servizio universale, anche ulteriori spedizioni non riconducibili all’ambito del servizio universale, ci si chiede:

a)

qual è la quota minima che, in tal caso, deve essere stabilita per le spedizioni trasportate da un veicolo nell’ambito del servizio universale;

b)

qual è la quota massima che può essere, in tal caso, stabilita per le spedizioni non rientranti nell’ambito del servizio universale che sono trasportate dal veicolo unitamente alle spedizioni imputabili al servizio universale;

c)

come si determina, di volta in volta, la corrispondente quota di cui alle lettere a) e b).

d)

se la corrispondente quota di cui alle lettere a) e b) debba essere determinata in ogni singolo tragitto del veicolo in questione oppure se sia sufficiente un valore medio relativo all’insieme dei tragitti effettuati dal veicolo.

3.

 

(a)

Se una disposizione nazionale di uno Stato membro relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo per veicoli e per veicoli combinati adibiti al trasporto di merci di massa massima superiore a 2,81 tonnellate ma inferiore a 3,51 tonnellate, che riproduce il testo delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, debba essere interpretata esclusivamente ai sensi del diritto dell’Unione.

(b)

Se un giudice nazionale, nonostante la riproduzione letterale delle disposizioni dell’Unione, possa applicare criteri differenti per l’interpretazione delle disposizioni derivanti dal diritto dell’Unione.

4.

Se osta alla qualificazione di una spedizione come spedizione nell’ambito del servizio universale ai sensi della direttiva 97/67/CE la circostanza che, in relazione a tale spedizione, vengano offerti i seguenti servizi aggiuntivi:

ritiro (senza fascia oraria);

ritiro (con fascia oraria);

servizio di verifica dell’età del destinatario;

spedizioni in contrassegno;

riscossione presso il destinatario delle spese di trasporto fino a 31,5 kg;

servizio di inoltro a un nuovo indirizzo;

ritorno al mittente;

consegna nel giorno prescelto;

consegna nell’orario prescelto.


(1)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, (GU, L 102, pag. 1), come modificato dall’articolo 45 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, rettificato il 18 aprile 2015 (GU L 101, pag. 62).

(2)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, 1998, pag. 14).