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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 7 giugno 2018 — UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V. / Deutsche Post AG
(Causa C-374/18)
(2018/C 328/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrenti: UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V.
Resistente: Deutsche Post AG
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 (1) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione consente l’applicazione delle deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 soltanto nel caso in cui un veicolo di un fornitore del servizio universale ai sensi dell’articolo 2, punto 13 della direttiva 97/67/CE (2) trasporti, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 562/2006, esclusivamente spedizioni nell’ambito del servizio universale oppure se le deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 siano applicabili anche quando i veicoli in questione, oltre alle spedizioni comprese nel servizio universale, trasportino anche altre spedizioni non riconducibili al servizio universale. |
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2. |
Nel caso in cui si rispondesse alla prima questione affermando che le deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 sono ammesse anche qualora i veicoli interessati trasportino, oltre alle spedizioni comprese nell’ambito del servizio universale, anche ulteriori spedizioni non riconducibili all’ambito del servizio universale, ci si chiede:
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3. |
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4. |
Se osta alla qualificazione di una spedizione come spedizione nell’ambito del servizio universale ai sensi della direttiva 97/67/CE la circostanza che, in relazione a tale spedizione, vengano offerti i seguenti servizi aggiuntivi:
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(1) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, (GU, L 102, pag. 1), come modificato dall’articolo 45 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, rettificato il 18 aprile 2015 (GU L 101, pag. 62).
(2) Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, 1998, pag. 14).