7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Francia) il 24 aprile 2018 — Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG
(Causa C-296/18)
(2019/C 4/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Sezione disciplinare di primo grado dell’ordine dei chirurghi-dentisti del Midi-Pirenei)
Parti
Attore: Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne
Convenuti: RG, RG
Con ordinanza del 23 ottobre 2018, la Corte (Ottava Sezione) ha così deciso:
L’articolo 8 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta in via generale e assoluta ogni pubblicità dei professionisti dentari, se detta normativa vieta a questi ultimi qualsiasi ricorso a mezzi pubblicitari di valorizzazione della loro persona o società sul loro sito Internet.