Causa C-290/18: Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese
Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese
(Causa C-290/18)
2018/C 249/20Lingua processuale: il portogheseParti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e C. Hermes, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE ( 1 ), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non avendo designato quali zone speciali di conservazione, nel più breve tempo possibile ed entro un termine massimo di sei anni, 7 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica atlantica, riconosciuti con decisione della Commissione 2004/813/CE ( 2 ), del 7 dicembre 2004, e 54 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea, riconosciuti con decisione della Commissione 2006/613/CE ( 3 ), del 19 luglio 2006; |
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dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non avendo adottato le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie dell’allegato II presenti nei 7 siti della regione biogeografica atlantica, riconosciuti nella decisione della Commissione 2004/813/CE, del 7 dicembre 2004, e nei 54 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea, riconosciuti con decisione della Commissione 2006/613/CE, del 19 luglio 2006; |
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condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica portoghese avrebbe dovuto designare quali zone speciali di conservazione 7 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica atlantica, riconosciuti con decisione della Commissione 2004/813/CE, del 7 dicembre 2004, e 54 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea, riconosciuti con decisione della Commissione 2006/613/CE, del 19 luglio 2006, entro il termine massimo di sei anni a decorrere dalla data di adozione di dette decisioni. Tale termine è scaduto, rispettivamente, il 7 dicembre 2010 e il 19 luglio 2012. Orbene, la Repubblica portoghese non ha ancora proceduto alla designazione dei siti di importanza comunitaria quali zone speciali di conservazione.
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE impone che gli Stati membri stabiliscano, in relazione alle zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.
La Commissione rileva che le misure adottate dalla Repubblica portoghese, in particolare, il piano settoriale della rete Natura 2000, nonché altre misure indicate dalle autorità portoghesi, non sono conformi alle specifiche esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie che figurano nell’allegato II alla direttiva e, di conseguenza, non possono essere considerate quali «misure di conservazione necessarie», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.
( 1 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).
( 2 ) Decisione della Commissione 2004/813/CE, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2004, L 387, pag. 1).
( 3 ) Decisione della Commissione 2006/613/CE, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2006, L 259, pag. 1).