201806080441931442018/C 221/132722018CJC22120180625IT01ITINFO_JUDICIAL20180420111222

Causa C-272/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 20 aprile 2018 — Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 20 aprile 2018 — Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

(Causa C-272/18)

2018/C 221/13Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Resistente: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’esclusione dall’ambito di applicazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: la «Convenzione») e dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma I») ( 1 ) riguardi anche gli accordi tra un fiduciante e un fiduciario, il quale detenga una partecipazione in una società in accomandita per conto del fiduciante, in particolare nel caso in cui sussista una connessione tra l’atto costitutivo della società e il contratto fiduciario.

2)

Nel caso in cui la risposta alla prima questione fosse negativa:

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva clausole») ( 2 ) debba essere interpretato nel senso che sia abusiva una clausola contenuta in un contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore concernente la gestione di una partecipazione in una società in accomandita, che non è stata oggetto di negoziato individuale e stabilisce l’applicabilità della legge dello Stato in cui ha sede la società in accomandita, allorché l’unico scopo del contratto fiduciario è costituito dalla gestione della partecipazione nella società e al fiduciante spettano i diritti e gli obblighi di un azionista diretto.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:

Se la risposta sia diversa nel caso in cui il professionista non debba recarsi nel paese del consumatore ai fini della prestazione dei servizi dovuti, ma sia tenuto a distribuire gli utili e altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla partecipazione, nonché a fornire al consumatore informazioni inerenti all’andamento della partecipazione. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se tale risposta non muti nel caso in cui, segnatamente, la domanda di sottoscrizione del consumatore sia stata firmata nel suo paese di residenza, il professionista metta a disposizione informazioni sulla partecipazione anche su internet e sia stato istituito nel paese del consumatore un organismo di pagamento, cui il consumatore deve versare l’importo della partecipazione, sebbene il professionista non sia autorizzato a disporre del relativo conto bancario Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.


( 1 ) GU 2008, L 177, pag. 6.

( 2 ) GU 1993, L 95, pag. 29.