201806080551931472018/C 221/112312018CJC22120180625IT01ITINFO_JUDICIAL20180403101011

Causa C-231/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 3 aprile 2018 — Procedimento sanzionatorio amministrativo a carico di NK


C2212018IT1010120180403IT0011101101

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 3 aprile 2018 — Procedimento sanzionatorio amministrativo a carico di NK

(Causa C-231/18)

2018/C 221/11Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Oldenburg

Parti nel procedimento principale

NK

Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft Oldenburg, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se un grossista di bestiame, il quale acquisti animali vivi da un allevatore e li trasporti, entro una distanza di 100 chilometri, fino ad un macello, vendendoli a quest’ultimo, possa invocare la fattispecie derogatoria di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (in prosieguo: il «regolamento n. 561/2006») ( 1 ) — deroga applicabile ai «veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento chilometri» –, per il fatto che l’acquisto dall’allevatore costituisce un «mercato» ai sensi di tale disposizione oppure che la stessa impresa di commercio di bestiame è da considerarsi un «mercato».

Nell’ipotesi in cui non sussista un «mercato» ai sensi della disposizione sopra citata:

2)

Se un grossista di bestiame, il quale acquisti animali vivi da un allevatore e li trasporti, entro un raggio di 100 chilometri, fino ad un macello, vendendoli a quest’ultimo, possa invocare detta fattispecie derogatoria in via di applicazione analogica della disposizione sopra citata.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).