201806220211970752018/C 240/232172018CJC24020180709IT01ITINFO_JUDICIAL20180326202121

Causa C-217/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 26 marzo 2018 — La Gazza s.c.r.l. e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto


C2402018IT2010120180326IT0023201212

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 26 marzo 2018 — La Gazza s.c.r.l. e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Causa C-217/18)

2018/C 240/23Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: La Gazza s.c.r.l., Umberto Bernardi, Giovanni Bressan, Bruno Ceccato, Alessandro Cerbaro, Virgilio Cerbaro, Alessandro Conte, Antonio Costa, Maurizio Dalla Pria, Daniele Donà, Fausto Guidolin, Gianni Mancon, Claudio Meneghini, Antonio Pesce, Dario Poli, Rino Salvalaggio, Luciano Simioni, Tiziano Sperotto, Armando Tollio, Marco Toson, Silvano Marcon, Lorella Cusinato, Federica Marcon, Eleonora Marcon, Caterina Marcon, Azienda agricola Bacchin Fratelli, Baldisseri Giancarlo e Mario s.s., Azienda agricola Ballardin Bortolino e Giuseppe, Facchinello Egidio e Giuseppe s.s., Azienda agricola Marchioron Fratelli di Marchioron Maurizio e Giuliano, Marchioron Ruggero e Massimo s.s., Azienda agricola Milan di Milan Mauro e Maurizio s.s., Azienda agricola Pettenuzzo Luciano e Aurelio s.s., Azienda agricola Stragliotto di Stragliotto Giovanni & c. s.s., Azienda agricola Todescato Giuseppe e Maurizio s.s., Azienda agricola Toffan Piermaria e Antonio s.s.

Appellate: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 ( 1 ) comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento;

2)

se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea;

3)

se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 ( 2 ) e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato.


( 1 ) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).