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4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/6 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Repubblica francese / Parlamento europeo
(Causa C-92/18)
(2019/C 44/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, E. de Moustier, B. Fodda, agenti)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
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annullare l’ordine del giorno della seduta plenaria del Parlamento europeo del mercoledì 29 novembre 2017 (documento P8_OJ (2017)11-29), nella parte in cui contiene discussioni sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione per l’esercizio 2018, l’ordine del giorno della seduta del giovedì 30 novembre 2017 (documento P8_OJ (2017)11-30), nella parte in cui contiene una votazione seguita da dichiarazioni di voto sul progetto comune di bilancio generale, la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sul progetto comune di bilancio generale (documento P8_TA(2017)0458, P8_TA-PROV(2017)0458 nella versione provvisoria), nonché l’atto con il quale, conformemente alla procedura di cui all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, il presidente del Parlamento europeo ha constatato l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018; |
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mantenere gli effetti dell’atto con il quale il presidente del Parlamento europeo ha constatato l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018, fino a che tale bilancio non sarà definitivamente adottato con un atto conforme ai Trattati, entro un termine ragionevole a partire dalla data della pronuncia della sentenza; |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, il governo francese chiede l’annullamento di quattro atti adottati dal Parlamento europeo nell’ambito dell’esercizio del suo potere di bilancio, nella tornata plenaria aggiuntiva tenutasi il 29 e il 30 novembre a Bruxelles.
Il primo e il secondo atto di cui il governo francese chiede l’annullamento sono gli ordini del giorno delle sedute del Parlamento europeo del mercoledì 29 e del giovedì 30 novembre 2017, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, discussioni in plenaria sul progetto comune di bilancio generale per l’esercizio 2018 e una votazione seguita da dichiarazioni di voto su tale progetto comune di bilancio generale.
Il terzo atto impugnato è la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sul progetto comune di bilancio generale.
Infine, il governo francese chiede l’annullamento dell’atto con il quale, conformemente all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, il presidente del Parlamento europeo ha constatato l’adozione definitiva del bilancio generale per l’esercizio 2018. Come risulta, in particolare, dal verbale della seduta del Parlamento europeo del giovedì 30 novembre 2017, si tratta della dichiarazione del presidente del Parlamento europeo e poi della firma da parte di quest’ultimo del bilancio generale, avvenute in seguito alla votazione della risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale.
Con il suo motivo unico, il governo francese sostiene che i quattro atti impugnati debbano essere annullati poiché violano il Protocollo n. 6 allegato al TUE e al TFUE e il Protocollo n. 3 allegato al Trattato CEEA, relativi alle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea.
Infatti, sia dai Protocolli sulle sedi delle istituzioni sia dalla giurisprudenza della Corte risulta che il Parlamento europeo non può esercitare il potere di bilancio conferitogli dall’articolo 314 TFUE nelle tornate plenarie aggiuntive che si svolgono a Bruxelles, ma deve esercitarlo nelle tornate plenarie ordinarie che si svolgono a Strasburgo.
Tuttavia, dal momento che la legittimità dell’atto del presidente del Parlamento europeo impugnato è contestata, non per la sua finalità o per il suo contenuto, ma unicamente perché tale atto avrebbe dovuto essere adottato in una tornata plenaria ordinaria, a Strasburgo, la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico europeo nonché l’esistenza di importanti motivi di certezza del diritto giustificano, secondo il governo francese, il mantenimento degli effetti giuridici di tale atto fino all’adozione di un nuovo atto conforme ai Trattati.