7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/19


Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-86/18)

(2018/C 161/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il 18 aprile 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94, pag. 1), o, comunque, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 51 di tale direttiva;

infliggere al Granducato di Lussemburgo, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, il pagamento di una penalità dell’importo di EUR 12 920 al giorno a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa per inadempimento dell’obbligo di comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2014/23/UE;

condannare Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Gli Stati membri avevano l’obbligo, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, di adottare le disposizioni necessarie a conformarsi a tale direttiva entro il 18 aprile 2016. A seguito della mancata comunicazione di misure di recepimento della direttiva da parte del Lussemburgo, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

2.

Nel suo ricorso, la Commissione propone che sia inflitta al Lussemburgo una penalità giornaliera pari a EUR 12 920. L’importo della penalità è stato calcolato in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione, nonché dell’effetto dissuasivo in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.