7.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/19 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo
(Causa C-86/18)
(2018/C 161/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il 18 aprile 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94, pag. 1), o, comunque, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 51 di tale direttiva; |
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infliggere al Granducato di Lussemburgo, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, il pagamento di una penalità dell’importo di EUR 12 920 al giorno a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa per inadempimento dell’obbligo di comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2014/23/UE; |
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condannare Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Gli Stati membri avevano l’obbligo, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, di adottare le disposizioni necessarie a conformarsi a tale direttiva entro il 18 aprile 2016. A seguito della mancata comunicazione di misure di recepimento della direttiva da parte del Lussemburgo, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia. |
2. |
Nel suo ricorso, la Commissione propone che sia inflitta al Lussemburgo una penalità giornaliera pari a EUR 12 920. L’importo della penalità è stato calcolato in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione, nonché dell’effetto dissuasivo in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro. |