Causa C-66/18: Ricorso proposto il 1o febbraio 2018 — Commissione europea / Ungheria
Ricorso proposto il 1o febbraio 2018 — Commissione europea / Ungheria
(Causa C-66/18)
2018/C 211/10Lingua processuale: l’unghereseParti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester e Talabér-Ritz K, agenti)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza:
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dell’articolo XVII dell’AGCS (accordo generale sul commercio dei servizi), nell’imporre agli istituti di insegnamento superiore esteri situati al di fuori del SEE la conclusione di un accordo internazionale quale requisito per la prestazione di servizi di insegnamento, in conformità con l’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), della legge CCIV del 2011 come modificata; |
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dell’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE ( 1 ) e, in ogni caso, degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nonché dell’articolo XVII dell’AGCS, nell’imporre agli istituti d’insegnamento superiore esteri di offrire una formazione d’insegnamento superiore nel proprio paese di origine, in conformità con l’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), della legge CCIV del 2011 modificata; |
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degli articoli 13, 14, paragrafo 3, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in relazione ai vincoli precedentemente descritti; |
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condannare l’Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La base giuridica della prestazione dei servizi d’insegnamento superiore in Ungheria è rappresentata dalla legge CCIV del 2011, relativa all’insegnamento superiore nazionale, il cui articolo 76, paragrafo 1, lettera a), prevede che un istituto di insegnamento superiore estero possa esercitare nel territorio ungherese un’attività di formazione che preveda il rilascio di un titolo soltanto qualora il governo ungherese e il governo dello Stato in cui si trova la sede dell’istituto di insegnamento superiore estero abbiano consentito ad essere vincolati da un accordo relativo al sostegno di principio concesso all’istituto al fine di esercitare un’attività in Ungheria, accordo che, nel caso di uno Stato federale, si baserà su un accordo previamente stipulato con il governo centrale qualora lo stesso non sia competente a stipulare accordi internazionali vincolanti.
Inoltre, l’articolo 76, paragrafo 1, della legge CCIV del 2011 prevede che gli istituti di insegnamento superiore esteri che esercitano un’attività in Ungheria non soltanto debbano disporre della condizione di istituti di insegnamento superiore riconosciuti dallo Stato nel paese in cui è ubicata la loro sede ma altresì che dovranno effettivamente offrire una formazione di insegnamento superiore nel paese di cui trattasi.
Il 27 aprile 2017 la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento contro l’Ungheria con riferimento alla legge CCIV del 2011 come modificata.
Non avendo ritenuto soddisfacente la risposta presentata dall’Ungheria, la Commissione ha inviato a quest’ultima, in data 14 luglio 2017, un parere motivato, passando alla fase successiva del procedimento per inadempimento.
Non avendo ritenuto sufficiente soddisfacente nemmeno la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia affinché dichiarasse che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo XVII dell’AGCS, dell’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE, degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE e degli articoli 13, 14, paragrafo 3, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
( 1 ) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).