Causa C-34/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 18 gennaio 2018 — Ottília Lovasné Tóth / ERSTE Bank Hungary Zrt.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 18 gennaio 2018 — Ottília Lovasné Tóth / ERSTE Bank Hungary Zrt.
(Causa C-34/18)
2018/C 240/13Lingua processuale: l'unghereseGiudice del rinvio
Fővárosi Ítélőtábla
Parti
Ricorrente: Ottília Lovasné Tóth
Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba interpretare la lettera q) contenuta nel punto 1 dell’allegato alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 1 ), nel senso che — quale norma dell'Unione avente rango di norma di ordine pubblico — vieta, in un modo generale e che rende superfluo procedere a ulteriori analisi, che un soggetto mutuante imponga al debitore avente la qualità di consumatore una disposizione contrattuale, nella forma di una clausola generale o non negoziata individualmente, la cui finalità o il cui effetto sia quello di invertire l'onere della prova. |
2) |
Nel caso in cui risulti necessario valutare, sulla base della lettera q) contenuta nel punto 1 dell'allegato alla direttiva 93/13, la finalità o l’effetto della clausola contrattuale, se si possa stabilire che osta all'esercizio dei diritti dei consumatori una clausola contrattuale:
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3) |
Nel caso in cui si debba prendere una decisione in merito al carattere abusivo delle clausole contrattuali elencate nell'allegato alla direttiva 93/13 alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, se soddisfi il requisito relativo alla redazione in modo chiaro e comprensibile previsto all’articolo 5 della direttiva di cui trattasi una clausola contrattuale che incide sulle decisioni del consumatore in relazione all'adempimento del contratto, alla soluzione di controversie con il mutuante mediante rimedi giudiziali e stragiudiziali o all'esercizio di diritti la quale, sebbene risulti grammaticalmente redatta in modo chiaro, produce effetti giuridici che possono essere determinati esclusivamente mediante l’interpretazione di norme nazionali, riguardo alle quali non esiste una prassi giurisdizionale uniforme al momento della stipulazione del contratto, e tale pratica non si sia consolidata nemmeno negli anni successivi. |
4) |
Se si debba interpretare la lettera m) contenuta nel punto 1 dell’allegato alla direttiva 93/13 nel senso che una clausola contrattuale non negoziata individualmente può essere abusiva anche nell’ipotesi in cui legittimi la controparte contrattuale del consumatore a determinare unilateralmente se la prestazione di quest'ultimo sia conforme a quanto disposto nel contratto e nel caso in cui il consumatore riconosca di essere vincolato dalla stessa, e ciò altresì prima che i contraenti abbiano effettuato una qualsivoglia prestazione. |
( 1 ) GU 1993, L 95, pag. 29.