30.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 152/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2018 — Tiroler Gebietskrankenkasse / Michael Moser

(Causa C-32/18)

(2018/C 152/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Tiroler Gebietskrankenkasse

Resistente: Michael Moser

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004») (1), debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro competente in via sussidiaria (l’Austria) sia tenuto a versare a titolo di prestazione familiare a un genitore che risiede e svolge un’attività lavorativa in uno Stato membro (la Germania) competente in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, l’integrazione differenziale tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l’assegno per la cura dei figli correlato al reddito riconosciuto nell’altro Stato membro, se entrambi i genitori risiedono con i figli comuni nello Stato membro competente in via prioritaria e solo l’altro genitore è occupato come lavoratore frontaliero nello Stato membro competente in via sussidiaria.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se l’assegno per la cura dei figli correlato al reddito sia commisurato al reddito effettivo conseguito nello Stato di occupazione (la Germania) o al reddito che si conseguirebbe ipoteticamente nello Stato membro competente in via sussidiaria (l’Austria) svolgendo un’analoga attività lavorativa.


(1)  GU 2009, L 284, pag. 1.