30.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 152/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2018 — Tiroler Gebietskrankenkasse / Michael Moser
(Causa C-32/18)
(2018/C 152/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Tiroler Gebietskrankenkasse
Resistente: Michael Moser
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004») (1), debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro competente in via sussidiaria (l’Austria) sia tenuto a versare a titolo di prestazione familiare a un genitore che risiede e svolge un’attività lavorativa in uno Stato membro (la Germania) competente in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, l’integrazione differenziale tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l’assegno per la cura dei figli correlato al reddito riconosciuto nell’altro Stato membro, se entrambi i genitori risiedono con i figli comuni nello Stato membro competente in via prioritaria e solo l’altro genitore è occupato come lavoratore frontaliero nello Stato membro competente in via sussidiaria. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
2) |
Se l’assegno per la cura dei figli correlato al reddito sia commisurato al reddito effettivo conseguito nello Stato di occupazione (la Germania) o al reddito che si conseguirebbe ipoteticamente nello Stato membro competente in via sussidiaria (l’Austria) svolgendo un’analoga attività lavorativa. |