12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/12 |
Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 da Oleksandr Viktorovych Klymenko avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2017, causa T-245/15, Klymenko/Consiglio
(Causa C-11/18 P)
(2018/C 094/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2017 nella causa T-245/15.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia accogliere le seguenti conclusioni, presentate nel procedimento dinanzi al Tribunale, vale a dire:
— |
annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015 (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015 (2); |
— |
annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016 (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016 (4); |
— |
annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017 (5) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017 (6), |
nella parte in cui tali misure riguardano il ricorrente, e condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento di impugnazione e della domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce 3 motivi.
Primo motivo: egli fa valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Consiglio dell’Unione europea avesse individuato le ragioni specifiche e concrete che giustificavano l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti e che esso ha erroneamente descritto l’Ufficio del procuratore generale ucraino come una «alta autorità giurisdizionale».
Secondo motivo: egli sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il criterio di inserimento contenuto negli atti controversi corrispondesse agli obiettivi della PESC.
Terzo motivo: egli sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la misura restrittiva non costituiva una violazione del diritto di proprietà.
(1) Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25)
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1)
(3) Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76)
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1)
(5) Decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34)
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1)