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23.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/22 |
Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla Marine Harvest ASA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017, causa T-704/14 Marine Harvest ASA/Commissione europea
(Causa C-10/18 P)
(2018/C 142/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Marine Harvest ASA (rappresentante: R. Subiotto, QC)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare, integralmente o parzialmente, la sentenza del Tribunale; |
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annullare la decisione della Commissione del 23 luglio 2014 o, in subordine, annullare le ammende inflitte alla ricorrente ai sensi della decisione o, in ulteriore subordine, ridurre considerevolmente le ammende inflitte alla ricorrente ai sensi della decisione; |
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condannare la Commissione alle spese legali della ricorrente e alle altre spese relative sia al presente procedimento sia al procedimento dinanzi al Tribunale; |
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se necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame alla luce della sentenza della Corte; |
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adottare qualsiasi altra misura che la Corte ritenga opportuna. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non applicando l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) («regolamento sulle concentrazioni») nella presente causa.
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2. |
Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto infliggendo due ammende per un unico comportamento.
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(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).