23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/22


Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla Marine Harvest ASA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017, causa T-704/14 Marine Harvest ASA/Commissione europea

(Causa C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Marine Harvest ASA (rappresentante: R. Subiotto, QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, integralmente o parzialmente, la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione della Commissione del 23 luglio 2014 o, in subordine, annullare le ammende inflitte alla ricorrente ai sensi della decisione o, in ulteriore subordine, ridurre considerevolmente le ammende inflitte alla ricorrente ai sensi della decisione;

condannare la Commissione alle spese legali della ricorrente e alle altre spese relative sia al presente procedimento sia al procedimento dinanzi al Tribunale;

se necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame alla luce della sentenza della Corte;

adottare qualsiasi altra misura che la Corte ritenga opportuna.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non applicando l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) («regolamento sulle concentrazioni») nella presente causa.

a.

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «concentrazione unica», in particolare, per aver escluso il considerando 20 del regolamento sulle concentrazioni come base per interpretare l’intenzione del legislatore dell’Unione di trattare come una «concentrazione unica» tutte le operazioni «oggetto di un vincolo condizionale».

b.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della ratio dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto infliggendo due ammende per un unico comportamento.

a.

La sentenza ha violato il principio del ne bis in idem in quanto ha inflitto alla Marine Harvest due ammende per aver acquisito la partecipazione del 48,5 % del sig. Malek: una prima volta, EUR 10 000 000 sulla base dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni per aver asseritamente realizzato la concentrazione prima della notifica (presunta violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004) e ulteriori EUR 10 000 000 sulla base dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni per aver asseritamente realizzato la concentrazione prima dell’autorizzazione (presunta violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni).

b.

In subordine, la sentenza ha violato il principio di imputazione poiché, quando ha determinato la seconda sanzione, non ha tenuto conto della prima sanzione.

c.

In ulteriore subordine, nella sentenza il Tribunale è incorso in un errore di diritto non applicando il principio del concorso di infrazioni: l’asserita violazione dell’obbligo di notifica di cui articolo 4, comma 1 era l’infrazione più specifica e, pertanto, includeva l’asserita violazione dell’obbligo dello status quo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni che costituiva l’infrazione più generale.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).