30.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 152/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos teismas (Lituania) il 3 gennaio 2018 — TE, UD, YB, ZC / Luminor Bank AB

(Causa C-8/18)

(2018/C 152/03)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos teismas

Parti

Ricorrenti: TE, UD, YB, ZC

Convenuta: Luminor Bank AB

Questioni pregiudiziali

1)

Se una persona fisica la quale, prima della data del 1o novembre 2007 indicata all’articolo 70 della direttiva 2004/39/CE (1), abbia acquistato uno strumento finanziario derivato presso una banca utilizzando fondi concessi in prestito da detta banca sulla base di una garanzia in favore della stessa debba essere considerata un consumatore ai sensi del diritto dell’Unione, tenuto conto del fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/83/UE (2) sui diritti dei consumatori prevede che detta direttiva non si applica ai contratti «di servizi finanziari».

2)

Se una persona fisica la quale, prima della data del 1o novembre 2007 indicata all’articolo 70 della direttiva 2004/39/CE, abbia acquistato uno strumento finanziario derivato presso una banca utilizzando fondi concessi in prestito da detta banca sulla base di una garanzia in favore della stessa debba essere considerata un cliente al dettaglio e un investitore non professionale in strumenti finanziari ai sensi del diritto dell’Unione e, in caso affermativo, se nel caso di specie debbano applicarsi le disposizioni di diritto dell’Unione che sanciscono obblighi di informazione del consumatore e vietano i conflitti di interesse nelle situazioni in cui una banca offre e vende uno strumento finanziario, quali le disposizioni contenute nelle direttive 2003/6/CE (3), 2003/71/CE (4) e 2001/34/CE (5), nel regolamento (CE) n. 809/2004 (6), nella direttiva MiFID II (7) e in altre norme della legislazione dell’Unione che tutelano i diritti dei consumatori di servizi finanziari.

3)

Se la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), debba essere interpretata nel senso che la mancata comunicazione del fatto che il fornitore dello strumento finanziario non è autorizzato a prestare tale servizio finanziario, la mancata comunicazione di informazioni essenziali in un prospetto e nel supplemento di prospetto, nonché un potenziale conflitto di interessi in capo al fornitore dello strumento finanziario possono avere, durante la conclusione di contratti relativi a uno strumento finanziario, un effetto diretto (in una determinata direzione) sul prezzo degli strumenti finanziari di cui trattasi e l’altra parte del contratto abbia quindi il diritto di chiedere l’annullamento o la modifica dei suddetti contratti ovvero il risarcimento dei danni.


(1)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio GU 2004, L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

(3)  Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003, L 96, pag. 16).

(4)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2003, L 345, pag. 64).

(5)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU 2001, L 184, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU 2004, L 149, pag. 1).

(7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349).