SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

27 febbraio 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 15, punto 5, e articolo 16, punto 5 – Assicurazione di “grandi rischi” – Clausola attributiva di competenza stipulata tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore – Opponibilità di tale clausola all’assicurato»

Nella causa C‑803/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema, Lituania), con decisione del 7 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre 2018, nel procedimento

AAS «Balta»

contro

UAB «Grifs AG»,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per AAS «Balta», da S. Drazdauskas, advokatas;

per UAB «Grifs AG», da J. Milašauskienė, A. Bosaitė, M. Inta e G. Abromavičius, advokatai;

per il governo lituano, da K. Dieninis, R. Butvydytė e G. Taluntytė, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Heller e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, punto 5, e dell’articolo 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra AAS «Balta», una società di assicurazione stabilita in Lettonia, e UAB «Grifs AG» (in prosieguo: la «Grifs»), una società che fornisce servizi di sicurezza registrata in Lituania, con riguardo al pagamento di un indennizzo assicurativo.

Contesto normativo

Regolamento n. 1215/2012

3

A termini dei considerando 15, 18 e 19 del regolamento n. 1215/2012:

«(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto.(…)

(18)

Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(19)

Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata».

4

L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6

Le norme sulla competenza in materia di assicurazioni, oggetto della sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012, figurano agli articoli da 10 a 16 di quest’ultimo.

7

L’articolo 10 di detto regolamento è del seguente tenore:

«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5».

8

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 prevede che l’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario.

9

L’articolo 12 di tale regolamento prevede quanto segue:

«L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro».

10

L’articolo 15 di detto regolamento così dispone:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

(...)

3)

che, stipulata tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni,

4)

stipulata da un contraente dell’assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro o

5)

che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all’articolo 16».

11

A termini dell’articolo 16 dello stesso regolamento:

«I rischi di cui all’articolo 15, punto 5 sono i seguenti:

(...)

5)

fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i «grandi rischi» quali definiti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) [GU 2009, L 335, pag. 1]».

12

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è così redatto:

«1.   Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a)

concluso per iscritto o provato per iscritto;

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato».

13

L’articolo 63 di detto regolamento prevede quanto segue:

«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

a)

la sua sede statutaria;

b)

la sua amministrazione centrale; oppure

c)

il suo centro d’attività principale.».

Direttiva 2009/138

14

L’articolo 13, punto 27, della direttiva 2009/138, come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU 2013, L 341, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2009/138») definisce la nozione di «grandi rischi» ai fini di quest’ultima.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15

La Grifs fornisce servizi di sicurezza. La società «Grifs AG» SIA, registrata in Lettonia, detiene la Grifs, di cui possiede la totalità delle quote sociali. Il 31 luglio 2012, Grifs AG e Balta hanno stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile generale (in prosieguo: il «contratto di assicurazione»), che copriva parimenti la responsabilità civile della Grifs.

16

Ai sensi delle condizioni generali del contratto di assicurazione, tutti i conflitti da esso derivanti sono disciplinati in via amichevole e, se le parti non giungono a un accordo, la controversia è decisa dal giudice lettone, conformemente alla normativa vigente sul territorio della Repubblica di Lettonia.

17

Il 21 agosto 2012 è stato compiuto un furto di gioielli e contanti in una gioielleria di proprietà di UAB «Jaunystės romantika» a Alytus, (Lituania), sorvegliata dalla Grifs ai sensi di un contratto per la fornitura di servizi di sicurezza. Jaunystės romantika e il suo assicuratore, vale a dire ERGO Insurance SE, dopo aver agito dinanzi ai giudici lituani per ottenere un risarcimento dei danni subiti in ragione di questo furto, hanno ottenuto il versamento del risarcimento danni oltre interessi e spese processuali. Si è concluso nel senso di una negligenza grave da parte della Grifs e dell’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il danno verificatosi e il comportamento omissivo di detta società.

18

A seguito di tale procedura di risarcimento, la GRIFS ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso inteso a far condannare la Balta al pagamento della somma di EUR 114941,58 a titolo di indennizzo assicurativo, oltre interessi e spese processuali, sul fondamento del contratto di assicurazione. Con sentenza del 21 novembre 2017, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) si è dichiarato incompetente a statuire in ordine a tale ricorso, rilevando che, in forza delle condizioni generali del contratto di assicurazione, tutte le controversie relative al contratto dovevano essere decise dal giudice lettone, in applicazione della legge lettone. Peraltro, nella misura in cui la società che ha concluso il contratto di assicurazione, vale a dire Grifs AG, detiene la Grifs, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) ha considerato che non sussistevano dubbi in ordine al consenso della Grifs, ancorché espresso in forma indiretta, con riguardo a tutte le clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative alla competenza giurisdizionale.

19

Avendo la Grifs interposto appello avverso questa sentenza, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) con sentenza del 29 marzo 2018 ha annullato la sentenza medesima rinviando la causa dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) affinché statuisse nuovamente in ordine alla ricevibilità del ricorso proposto dalla Grifs.

20

Nella sua sentenza, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) ha affermato che il fatto che le parti del contratto di assicurazione avessero convenuto che le controversie sorte da tale contratto sarebbero state decise dal giudice lettone, conformemente alle leggi vigenti sul territorio lettone, non obbligava la Grifs a proporre il proprio ricorso esclusivamente dinanzi ai giudici lettoni. Tale società, infatti, avrebbe lo status di assicurato in forza di un contratto di assicurazione e sarebbe legittimata, a tale titolo, a optare per una possibilità alternativa quanto alla competenza, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1215/2012.

21

La Balta ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema, Lituania), avverso la sentenza del 29 marzo 2018 del Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania).

22

Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al fatto che le considerazioni formulate dalla Corte nella sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C‑112/03, EU:C:2005:280), relative alla protezione giuridica delle persone economicamente più deboli, siano pertinenti nel caso in cui l’assicurazione copre un «grande rischio», segnatamente alla luce della sentenza del 13 luglio 2017, Assens Havn (C‑368/16, EU:C:2017:546).

23

A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea, da una parte, che, ove l’attività assicurata soddisfi i criteri dei «grandi rischi», ai sensi dell’articolo 16, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, occorrerebbe in linea di principio presumere che le parti del rapporto di assicurazione siano economicamente forti, e dovrebbero essere libere di derogare alle disposizioni relative alla competenza giurisdizionale di cui alla sezione 3 del capo II di detto regolamento. D’altra parte, detto giudice ritiene che le specificità del contraente dell’assicurazione non riflettano sempre la situazione e la forza economica dell’assicurato. In questo caso, potrebbe pertanto rivelarsi necessario garantire l’equilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del rapporto di assicurazione. Tuttavia, la demarcazione tra l’autonomia contrattuale e la necessità di proteggere la parte più debole non sarebbe perfettamente chiara.

24

In tale contesto, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema, Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 15, punto 5, e l’articolo 16, punto 5, del regolamento [n. 1215/2012] debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di un’assicurazione di «grandi rischi», una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di assicurazione stipulato tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore sia opponibile a un assicurato ai sensi di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e che abbia la propria residenza abituale o sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore».

Sulla questione pregiudiziale

25

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, punto 5, e l’articolo 16, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio», ai sensi di quest’ultima disposizione, stipulato tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore, sia opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

26

A tal riguardo, occorre ricordare che, nella parte in cui gli articoli 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 riprendono il tenore rispettivo degli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di quest’ultimo regolamento resta valida per le disposizioni equivalenti del regolamento n. 1215/2012 (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 36).

27

È pacifico che la sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 prevede regole speciali di competenza in materia di assicurazioni, destinate a tutelare la parte più debole del contratto con norme più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali, come prevede il considerando 18 di detto regolamento (sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

28

In tal senso, da una parte, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 prevede che l’assicuratore domiciliato sul territorio di uno Stato membro possa essere convenuto in un altro Stato membro, sul territorio del quale è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario. D’altra parte, l’articolo 12 di detto regolamento prevede che, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili, l’assicuratore può essere altresì convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso. Tali norme garantiscono che la parte più debole che intenda agire in giudizio contro la parte più forte possa farlo dinanzi a un giudice di uno Stato membro facilmente accessibile.

29

Tuttavia, in alcuni casi il regolamento n. 1215/2012 prevede la possibilità di derogare alle norme sulla competenza in materia di assicurazione mediante convenzioni, e segnatamente, ai sensi dell’articolo 15, punto 5, di detto regolamento, mediante convenzioni che riguardino un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all’articolo 16 del regolamento medesimo.

30

Nella specie, il giudice del rinvio precisa che il contratto di assicurazione oggetto del procedimento principale copriva «grandi rischi», quali previsti dall’articolo 16, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, il quale rinvia alla direttiva n. 2009/138, che definisce, al suo articolo 13, punto 27, la nozione di «grandi rischi» e prevede alcune categorie di rischi che ricadono in tale nozione.

31

In tale contesto, occorre esaminare se una clausola attributiva di competenza contenuta in tale contratto possa vincolare il terzo assicurato, che non sia parte di questo contratto e non abbia sottoscritto le clausole del contratto stesso.

32

Per chiarire se l’assicurato, in quanto terzo rispetto a un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio», possa essere vincolato da una clausola attributiva di competenza che prevede che siano competenti solo i giudici del domicilio della società di assicurazione, occorre far riferimento al disposto dell’articolo 15, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, nonché alla ratio delle norme che esso prevede in materia di assicurazioni, alla loro genesi e agli obiettivi ad esse sottesi.

33

Per quanto riguarda, in primo luogo, il disposto del punto 5 dell’articolo 15 del regolamento n. 1215/2012, si potrebbe certamente ritenere, nella misura in cui tale punto si limita a menzionare le convenzioni che riguardano un contratto di assicurazione e non, contrariamente ai punti 3 e 4 dello stesso articolo, le parti della convenzione, che, ove una clausola valida attributiva della competenza sia stipulata in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio», tale clausola possa essere invocata, da chiunque voglia esercitare i propri diritti ai sensi di detto contratto, anche nei confronti del terzo assicurato.

34

Questa differenza nel disposto tra il punto 5 e altri punti dell’articolo 15 del regolamento n. 1215/2012 si spiega, tuttavia, con la genesi di detto articolo. Come risulta dal punto 140 della relazione di P. Schlosser sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71), al fine di completare quest’ultima convenzione al momento dell’adesione del Regno Unito, nel 1978, senza dover definire un criterio generale ed astratto di delimitazione delle situazioni in cui sarebbero ammesse clausole attributive della competenza, si è deciso di redigere un elenco dei contratti di assicurazione ai quali occorreva estendere l’ammissibilità di tali clausole. Tuttavia, come risulta da questo punto di detta relazione, una siffatta aggiunta non era minimamente intesa a rendere tali clausole attributive di competenza opponibili a terzi.

35

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la ratio delle disposizioni di cui alla sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012, occorre rilevare che il regolamento n. 44/2001 ha esteso l’elenco delle persone che possono citare l’assicuratore dinanzi a un giudice facendo parimenti figurare gli assicurati all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo regolamento, che è divenuto l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, senza alcuna distinzione in funzione del tipo di rischi assicurati. La tutela in tal modo conferita agli assicurati sarebbe tuttavia priva di effetto se, con riguardo a contratti di assicurazione relativi ai «grandi rischi», il giudice competente fosse determinato sulla base di una clausola attributiva di competenza che l’assicurato non ha sottoscritto.

36

Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi sottesi alla sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha già affermato che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia concluso a vantaggio di un terzo, una clausola attributiva di competenza inserita in detto contratto, che il terzo non abbia sottoscritto, gli è opponibile, nell’ipotesi di controversia sorta dal contratto stesso, solo qualora non contrasti con l’obiettivo di tutela della persona economicamente più debole (sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, EU:C:2005:280, punto 38).

37

In tal senso la Corte ha ricordato che, in materia di assicurazioni, la proroga di competenza resta inquadrata in termini rigorosi dall’obiettivo di tutela della persona economicamente più debole (sentenza del 13 luglio 2017, Assens Havn, C‑368/16, EU:C:2017:546, punto 36).

38

Ciò detto, occorre esaminare se questa considerazione vale nello stesso modo nel settore dei contratti di assicurazione che coprono un «grande rischio», nel quale gli assicurati possono, al pari degli assicuratori e dei contraenti dell’assicurazione, godere di un rilevante potere economico.

39

A tal riguardo, è pacifico che il legislatore dell’Unione, in considerazione del loro potere economico, ha abilitato il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore a scegliere il giudice competente, anche in deroga alle norme di competenza protettiva enunciate alla sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012. Come risulta dalla relazione di P. Schlosser, menzionata al punto 34 della presente sentenza, si presupponeva che la facoltà riconosciuta alle parti di derogare alle regole generali di competenza nell’ambito di contratti che sono successivamente divenuti i contratti di assicurazione che coprono un «grande rischio» tenesse conto del fatto che, dal momento che le società interessate erano grosse imprese, le parti del contratto di assicurazione si trovassero in una situazione di parità e una protezione supplementare della parte più debole fosse ingiustificata.

40

Tuttavia, non si può dedurre da questo rilievo che la forza economica dell’assicurato e quella degli assicuratori e dei contraenti dell’assicurazione siano identiche o simili. Conseguentemente, la questione se un terzo rispetto a un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio» possa essere considerato come la persona economicamente più debole non dipende unicamente dal fatto che il contratto di assicurazione concluso tra le parti ricada nella categoria dei contratti di assicurazione che coprono un «grande rischio».

41

Si deve pertanto ritenere che la facoltà di derogare alle regole generali di competenza nei contratti di assicurazione che coprono un «grande rischio» si applica esclusivamente nei rapporti tra le parti contraenti e non può, in regola generale, essere estesa al terzo assicurato.

42

La Corte ha già avuto modo di sottolineare che una valutazione caso per caso della questione se una persona possa essere considerata come una «parte più debole» farebbe sorgere un rischio di mancanza di certezza del diritto e sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 1215/2012, enunciato al considerando 15 di questo, secondo cui le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 34).

43

Tale considerazione è tanto più valida nel settore dei contratti di assicurazione che coprono un «grande rischio». Infatti, come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, l’articolo 13, punto 27, della direttiva 2009/138 prevede diversi criteri che devono essere valutati congiuntamente e l’applicazione dei quali non è sempre sistematica. Tale valutazione può richiedere verifiche approfondite e potenzialmente complesse, ciò che sarebbe in contrasto con l’intento di rendere prevedibili le norme di competenza.

44

In tali circostanze, secondo giurisprudenza costante la finalità protettiva sottesa alla sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 implica che l’applicazione delle norme speciali sulla competenza da essa previste non sia estesa a favore di persone per le quali tale protezione non sia giustificata (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

45

Se è pur vero che da ciò consegue che non è giustificata alcuna tutela speciale nei rapporti tra professionisti del settore assicurativo, nessuno dei quali possa essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto agli altri (sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 42 e giurisprudenza ivi citata), è peraltro pacifico che, nella specie, il terzo assicurato, vale a dire la Grifs, non è un professionista del settore delle assicurazioni.

46

In tale contesto, occorre rispondere alla questione posta affermando che l’articolo 15, punto 5, e l’articolo 16, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretati nel senso che la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio», ai sensi di quest’ultima disposizione, stipulato tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore, non è opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

Sulle spese

47

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 15, punto 5, e l’articolo 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio», ai sensi di quest’ultima disposizione, stipulato tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore, non è opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.