SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

29 gennaio 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Denominazione di origine protetta “Comté” – Modifiche minori del disciplinare di un prodotto – Richiesta di modifica impugnata dinanzi ai giudici nazionali – Giurisprudenza nazionale secondo cui l’impugnazione resta priva d’oggetto in caso di approvazione della modifica da parte della Commissione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di pronuncia sull’azione giurisdizionale»

Nella causa C‑785/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 14 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento

GAEC Jeanningros

contro

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Ministre de l’Économie et des Finances,

con l’intervento di:

Comité interprofessionnel de gestion du Comté,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo francese, da D. Colas, A.-L. Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da D. Bianchi e I. Naglis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento n. 1151/2012 (GU 2014, L 179, pag. 17) e dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012 (GU 2014, L 179, pag. 36), nel combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra il GAEC Jeanningros, gruppo agricolo di sfruttamento comune, e l’Institut national de l’origine et de la qualité (Istituto nazionale dell’origine e della qualità, INAO) (Francia), da un lato, e, dall’altro, il Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione, Francia) nonché il Ministre de l’Économie et des Finances (Ministro dell’economia e delle finanze, Francia), in merito alla modifica del disciplinare relativo alla denominazione di origine protetta (DOP) «Comté».

Contesto normativo

3

Il considerando 58 del regolamento n. 1151/2012 così recita:

«Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. La Commissione dovrebbe procedere successivamente all’esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.»

4

L’articolo 7 del regolamento medesimo, rubricato «Disciplinare», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«1.   Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

a)

il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b)

la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c)

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

d)

gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;

e)

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f)

gli elementi che stabiliscono:

i)

il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o

ii)

se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

g)

il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h)

qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione».

5

L’articolo 49 del regolamento de quo, rubricato «Domanda di registrazione di nomi», prevede, ai paragrafi da 2 a 4, quanto segue:

«2.   (…)

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

3.   Nel corso dell’esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

(…)

4.   Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

(…)».

6

A termini del successivo articolo 50, paragrafo 1:

«La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. (…)».

7

Il successivo articolo 53, intitolato «Modifica di un disciplinare», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.   Un gruppo avente un [legittimo interesse] può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.   Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52.

Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:

a)

si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b)

altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell’articolo 7, paragrafo 1;

c)

include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;

d)

riguarda la zona geografica delimitata; o

e)

rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

(…)».

8

L’articolo 6 del regolamento delegato n. 664/2014, intitolato «Modifica di un disciplinare», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.   La domanda di modifica non minore di un disciplinare di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene una descrizione esaustiva e le motivazioni specifiche di ciascuna modifica. Per ciascuna modifica essa raffronta il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta.

Tale domanda è completa in se stessa. La domanda è completa in se stessa e contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l’approvazione.

(…)

2.   Le domande di modifica minore di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell’indicazione. (…) Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dalle disposizioni adottate in virtù dello stesso siano soddisfatte, lo Stato membro può trasmettere alla Commissione un fascicolo di domanda di modifica minore.

(…)

La domanda di modifica minore propone solo modifiche minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essa descrive tali modifiche minori, fornisce una sintesi del motivo per cui una modifica è necessaria e dimostra che le modifiche proposte sono da considerare minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per ciascuna modifica essa raffronta il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta. La domanda è completa in se stessa e contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l’approvazione.

Le modifiche minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono considerate approvate se la Commissione non informa il richiedente del contrario entro tre mesi dal ricevimento della domanda.

Una domanda di modifica minore non conforme al secondo comma del presente paragrafo non è ricevibile. La tacita approvazione di cui al terzo comma del presente paragrafo non si applica a tali domande. La Commissione informa il richiedente se la domanda è considerata irricevibile entro tre mesi dal ricevimento della stessa.

La Commissione rende pubblica la modifica minore approvata di un disciplinare che non comporta modifiche degli elementi indicati all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.»

9

Il successivo articolo 10, rubricato «Procedure di modifica di un disciplinare», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.   Le domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette sono redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato V. I moduli di domanda sono compilati con le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il documento unico modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell’allegato I del presente regolamento. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all’ultima versione proposta del disciplinare.

(…)

2.   Le domande di approvazione di una modifica minore di cui all’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato VII del presente regolamento.

Le domande di approvazione di una modifica minore che riguardano denominazioni di origine protette o indicazioni di origine protette sono accompagnate dal documento unico aggiornato, se modificato, il quale è redatto utilizzando il modulo che figura nell’allegato I. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all’ultima versione proposta del disciplinare.

Nelle domande presentate dagli Stati membri dell’Unione, lo Stato interessato include una dichiarazione in cui afferma che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo e indica il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare. Nelle domande presentate da paesi terzi, il gruppo interessato o le autorità del paese terzo allegano la versione aggiornata del disciplinare. Le domande di modifica minore nei casi citati all’articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 includono il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare, per le domande presentate da Stati membri, e il disciplinare aggiornato, per le domande presentate da paesi terzi.

(…)».

10

Una domanda di modifica minore del disciplinare della DOP «Comté» veniva approvata con decisione della Commissione del 1o giugno 2018 (GU 2018, C 187, pag. 7).

11

A termini del punto 5.1.18 del disciplinare della DOP «Comté»:

«La mungitura dev’essere effettuata due volte al giorno, al mattino ed alla sera, ad ore regolari, ragion per cui la mungitura in libero servizio non è consentita. La mungitura robotizzata è vietata.

(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

In data 8 settembre 2017, il Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze adottavano un decreto recante omologazione del disciplinare della DOP «Comté», come modificato su proposta dell’INAO, ai fini della trasmissione del disciplinare medesimo alla Commissione per approvazione, conformemente alla procedura prevista all’articolo 53 del regolamento n. 1151/2012.

13

Tale modifica del disciplinare, considerata come minore, aveva ad oggetto, mediante un’aggiunta al punto 5.1.18 del medesimo, il divieto di utilizzazione della mungitura robotizzata ai fini dell’ottenimento del latte destinato alla produzione del Comté.

14

Con ricorso proposto in data 16 novembre 2017 dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), il GAEC Jeanningros chiedeva l’annullamento del decreto dell’8 settembre 2017, nella parte in cui omologava tale divieto.

15

Mentre il procedimento era ancora pendente, la Commissione, con decisione pubblicata il 1o giugno 2018 (GU 2018, C 187, pag. 7), approvata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato n. 664/2014, la domanda di modifica minore del disciplinare della DOP «Comté» oggetto del procedimento principale, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012.

16

In tale contesto, il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se dall’approvazione da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, di una domanda di modifica minore del disciplinare di una DOP non derivi la conseguenza di privare d’oggetto il ricorso proposto dinanzi ad esso avverso l’atto con cui l’amministrazione nazionale competente aveva trasmesso il nuovo disciplinare contenente la modifica minore stessa alla Commissione ai fini della sua approvazione.

17

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che tale interpretazione, risultante da propria costante giurisprudenza, implicherebbe tuttavia la mancata pronuncia sulla legittimità del disciplinare in questione.

18

Il giudice del rinvio s’interroga tuttavia sulla compatibilità della propria giurisprudenza con il diritto dell’Unione, segnatamente con l’articolo 47 della Carta, alla luce degli effetti che potrebbero derivare dall’annullamento di una decisione dell’amministrazione nazionale relativa ad una domanda di modifica del disciplinare di una DOP sulla validità della registrazione effettuata dalla Commissione.

19

Ciò premesso, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 53 del [regolamento n. 1151/2012], l’articolo 6 del [regolamento delegato n. 664/2014], e l’articolo 10 del [regolamento di esecuzione n. 668/2014], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che, nello specifico caso in cui la Commissione (…) abbia approvato la domanda delle autorità nazionali di uno Stato membro di modifica di un disciplinare relativo a una [DOP]abbia registrato la denominazione di origine controllata benché tale domanda sia oggetto di un ricorso non ancora definito dinanzi ai giudici nazionali di tale Stato, questi ultimi possano dichiarare che non vi è più luogo a statuire sulla controversia pendente dinanzi ad essi oppure se, tenuto conto degli effetti di un eventuale annullamento dell’atto impugnato sulla validità della registrazione da parte della Commissione europea, gli stessi debbano pronunciarsi sulla legittimità di tale atto delle autorità nazionali».

Sulla questione pregiudiziale

20

Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, l’articolo 6 del regolamento delegato n. 664/2014 e l’articolo 10 del regolamento di esecuzione n. 668/2014, nel combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di accoglimento da parte della Commissione della domanda dell’amministrazione di uno Stato membro diretta ad una modifica minore del disciplinare di una DOP, il giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta azione vertente sulla legittimità della decisione dell’amministrazione medesima relativa alla trasmissione della domanda stessa alla Commissione, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, possa ritenere che non vi sia più luogo a statuire sull’azione intentata.

21

In limine, si deve rilevare che un disciplinare, sulla base del quale una DOP sia stata registrata conformemente alla procedura prevista a tal riguardo dagli articoli da 49 a 52 del regolamento n. 1151/2012, può costituire oggetto di una modifica nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’articolo 53 del regolamento medesimo. Quest’ultimo articolo opera, al paragrafo 2, una distinzione tra le modifiche «non minori», cui si applica la procedura fissata per la registrazione di una DOP agli articoli da 49 a 52 del regolamento stesso, e le modifiche «minori», di cui al successivo articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, soggette alla procedura semplificata ivi prevista.

22

Nella specie, è pacifico che si tratti di una decisione relativa ad una modifica minore di un disciplinare, ai sensi di quest’ultima disposizione.

23

Al fine di poter valutare gli effetti derivanti dall’approvazione, da parte della Commissione, di una modifica di tal genere sul ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’amministrazione nazionale riguardante la modifica stessa, pendente dinanzi ad un giudice nazionale, si deve rilevare che il regolamento n. 1151/2012 istituisce una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro interessato e la Commissione (v., per analogia, sentenza del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a., C‑269/99, EU:C:2001:659, punto 50).

24

Come la Corte ha, infatti, avuto modo di dichiarare, il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1), che prevedeva una procedura di registrazione sostanzialmente corrispondente a quella contemplata agli articoli da 49 a 52 del regolamento n. 1151/2012, istituiva un sistema di ripartizione delle competenze nel senso che, in particolare, la decisione di registrazione di una denominazione come DOP poteva essere adottata dalla Commissione solo a condizione che lo Stato membro interessato le avesse presentato una domanda a tal fine e che la domanda fosse subordinata alla verifica della sua fondatezza da parte dello Stato membro medesimo. Tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega, in particolare, con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti siano soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di quest’ultimo (v., per analogia, sentenze del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a., C‑269/99, EU:C:2001:659, punto 53, nonché del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia, C‑343/07, EU:C:2009:415, punto 66).

25

Inoltre, in considerazione del potere decisionale attribuito all’amministrazione nazionale nell’ambito di tale sistema di ripartizione delle competenze, spetta unicamente ai giudici nazionali conoscere della legittimità degli atti compiuti dall’amministrazione medesima, quali gli atti relativi a domande di registrazione di una denominazione, costituenti un passo necessario nella procedura d’adozione di un atto dell’Unione, considerato che le istituzioni dell’Unione dispongono rispetto a tali atti unicamente di un margine di discrezionalità limitato o inesistente, ove gli atti di tali istituzioni sono soggetti, dal canto loro, al sindacato giurisdizionale della Corte (v., per analogia, sentenze del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a., C‑269/99, EU:C:2001:659, punti 5758, nonché del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia, C‑343/07, EU:C:2009:415, punti 7071).

26

Ne consegue che spetta ai giudici nazionali conoscere delle irregolarità che possano eventualmente viziare un atto nazionale, come quello relativo ad una domanda di registrazione di una denominazione, rivolgendosi, all’occorrenza in via pregiudiziale alla Corte, nel rispetto delle stesse modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa ledere i diritti di terzi (v., in tal senso, sentenze del 3 dicembre 1992, Oleificio Borelli/Commissione, C‑97/91, EU:C:1992:491, punti da 11 a 13; del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a., C‑269/99, EU:C:2001:659, punto 58, e del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia, C‑343/07, EU:C:2009:415, punto 57).

27

Il giudice dell’Unione non è, infatti, competente a statuire, nell’ambito di un ricorso proposto ex articolo 263 TFUE, sulla legittimità di un atto adottato dall’amministrazione nazionale, ove tale rilievo non è inficiato dalla circostanza che l’atto de quo costituisce parte integrante di un processo decisionale dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 3 dicembre 1992, Oleificio Borelli/Commissione, C‑97/91, EU:C:1992:491, punti 910).

28

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 51 a 59 delle proprie conclusioni, tale giurisprudenza, posta in relazione alla procedura di registrazione di una DOP, è trasponibile alle procedure di modifica, tanto minore quanto non minore, descritte supra al punto 21.

29

A tal riguardo, per quanto attiene alle domande di modifiche non minori del disciplinare di una DOP, al medesimo punto 21 è stato rilevato che, per effetto del rinvio operato dall’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1151/2012, tali domande sono soggette alla stessa procedura prevista per la registrazione di una DOP.

30

Quanto alle domande di modifiche minori, come quella oggetto del procedimento principale, che ricadono nella sfera dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento stesso, esse sono soggette, in virtù delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 664/2014 e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 668/2014, ad una procedura semplificata ma essenzialmente analoga a tale procedura di registrazione, prevedendo parimenti un sistema di ripartizione della competenze tra l’amministrazione dello Stato membro interessato e la Commissione per quanto attiene, da un lato, alla verifica della conformità della domanda di modifica con i requisiti fissati dai regolamenti medesimi nonché del regolamento n. 1151/2012 e, dall’altro, all’approvazione della domanda stessa.

31

Dai suesposti rilievi consegue che, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 26, spetta ai giudici nazionali conoscere delle irregolarità eventualmente gravanti su un atto nazionale relativo ad una domanda di modifica minore del disciplinare di una DOP, quale il decreto dell’8 settembre 2017 oggetto del procedimento principale.

32

In tale contesto, si deve rammentare che, secondo ben consolidata giurisprudenza della Corte, spetta ai giudici degli Stati membri, in base al principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto dell’Unione, ove l’articolo 19, paragrafo 1, TUE impone, peraltro, agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 50, nonché del 26 luglio 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, punto 29).

33

A tale obbligo incombente agli Stati membri corrisponde il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, punti 3031, nonché del 26 giugno 2019, Craeynest e a., C‑723/17, EU:C:2019:533, punto 54), principio che è, d’altronde, richiamato, con riguardo alla procedura di registrazione, all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012.

34

È quindi alla luce di tale principio che, nella specie, occorre accertare se al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta azione diretta contro un atto dell’amministrazione nazionale relativo ad una domanda di modifica minore del disciplinare di una DOP, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, sia consentito dichiarare che non via sia più luogo a statuire in merito alla lite dinanzi ad esso pendente a seguito dell’accoglimento della domanda di modifica stessa da parte della Commissione.

35

A tal proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle proprie conclusioni, le decisioni delle amministrazioni nazionali relative a modifiche minori esulano dalla competenza esclusiva del giudice dell’Unione, laddove si tratti di atti autonomi indispensabili affinché la Commissione possa ulteriormente pronunciarsi in merito. Orbene, in considerazione del margine di discrezionalità molto limitato di cui dispone la Commissione al riguardo, sono le decisioni delle autorità nazionali quelle che hanno effettivamente tenuto conto di tutti gli elementi che giustificano l’approvazione delle modifiche dei disciplinari.

36

Ne consegue che la decisione con cui la Commissione approvi una domanda di modifica si fonda sulla decisione adottata dall’amministrazione dello Stato membro interessata in merito alla domanda medesima ed è, pertanto, necessariamente condizionata da quest’ultima decisione, tanto più che il margine di discrezionalità attribuito alla Commissione ai fini dell’approvazione della domanda de qua è sostanzialmente limitato, come emerge dal considerando 58 del regolamento n. 1151/2012, alla verifica che la domanda stessa contenga gli elementi richiesti e non appaia viziata da errori manifesti (v., per analogia, sentenze del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a., C‑269/99, EU:C:2001:659, punto 54, nonché del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia, C‑343/07, EU:C:2009:415, punto 67).

37

Ciò detto, consentire ad un giudice nazionale, dinanzi al quale sia stato proposta azione diretta contro un atto dell’amministrazione nazionale relativo ad una domanda di modifica minore del disciplinare di una DOP, di ritenere che non vi sia più luogo a statuire in merito alla lite a seguito dell’accoglimento della domanda di modifica stessa da parte della Commissione pregiudicherebbe la tutela giurisdizionale effettiva che detto giudice è tenuto a garantire con riguardo a tali domande di modifica.

38

Ciò vale a fortiori considerato che la procedura relativa ad una domanda di modifica minore del disciplinare di cui all’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, a differenza di quanto previsto con riguardo ad una modifica non minore del disciplinare stesso, non prevede possibilità di opposizione alla modifica proposta. Ciò premesso, il ricorso vertente sulla legittimità di una decisione dell’amministrazione nazionale recante approvazione di una domanda di modifica minore costituisce l’unica possibilità, per le persone fisiche o giuridiche interessate dalla decisione medesima, di opporvisi.

39

Tale eventuale annullamento della decisione dell’amministrazione nazionale farebbe venir meno il fondamento della decisione della Commissione ed implicherebbe, pertanto, il riesame della questione da parte dell’Istituzione stessa (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione, da C‑454/16 P a C‑456/16 P e C‑458/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:818, punto 31 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

40

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, l’articolo 6 del regolamento delegato n. 664/2014 e l’articolo 10 del regolamento di esecuzione n. 668/2014, nel combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che, laddove la Commissione abbia accolto la domanda dell’amministrazione di uno Stato membro volta ad una modifica minore del disciplinare di una DOP, al giudice nazionale dinanzi al quale sia stato proposta azione vertente sulla legittimità della decisione dell’amministrazione medesima relativa alla domanda stessa ai fini della sua trasmissione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, non è consentito dichiarare, per tal sol motivo, che non vi sia più luogo a statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento n. 1151/2012, nonché l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012, nel combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, laddove la Commissione europea abbia accolto la domanda dell’amministrazione di uno Stato membro volta ad una modifica minore del disciplinare di una denominazione di origine protetta, al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stato proposta azione vertente sulla legittimità della decisione dell’amministrazione medesima relativa alla domanda stessa ai fini della sua trasmissione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, non è consentito dichiarare, per tal sol motivo, che non vi sia più luogo a statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.