SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
27 gennaio 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Autorizzazioni di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Tassa comunale per l’occupazione o la gestione del demanio pubblico – Direttiva 2002/20/CE – Applicazione alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet – Nozioni di “reti di comunicazione elettronica” e di “servizio di comunicazione elettronica” – Articolo 12 – Diritti amministrativi – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture – Ambito di applicazione – Limiti all’esercizio del potere impositivo degli Stati membri»
Nella causa C‑764/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 12 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2018, nel procedimento
Ayuntamiento de Pamplona
contro
Orange España SAU,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2019,
considerate le osservazioni presentate:
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per l’Ayuntamiento de Pamplona, da A. Lázaro Gogorza, procuradora, e J.L. Guijarro Salvador, abogado; |
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per l’Orange España SAU, da J. Huelin Martínez de Velasco, F. de Vicente Benito, M. Muñoz Pérez e M. García Turrión, abogados; |
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per il governo spagnolo, da S. Jiménez García e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da L. Nicolae, J. Rius e G. Braun, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Ayuntamiento de Pamplona (Comune di Pamplona, Spagna) e l’Orange España SAU in merito alla tassa per l’uso privato o la gestione speciale del suolo, del sottosuolo e dello spazio aereo del demanio pubblico locale da parte di imprese che forniscono servizi di fornitura (in prosieguo: la «tassa per la gestione del demanio pubblico») alla quale tale società è stata assoggettata. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva quadro
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3 |
Il quadro normativo comune ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi correlati è costituito dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva quadro»), nonché da quattro direttive specifiche, tra cui la direttiva 2002/20. |
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4 |
L’articolo 2 della direttiva quadro, rubricato «Definizioni», alle lettere a) e c), così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
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Direttiva autorizzazioni
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Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva autorizzazioni: «1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità. 2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica». |
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6 |
L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, così dispone: «Si applicano inoltre le seguenti definizioni: per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva». |
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7 |
L’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Diritti amministrativi», è così formulato: «1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:
2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche». |
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8 |
L’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, rubricato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture», prevede quanto segue: «Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della [direttiva quadro]». |
Diritto spagnolo
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Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, dell’Ordenanza Fiscal n.o 22 del Ayuntamiento de Pamplona, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros (regolamento fiscale n. 22 del Comune di Pamplona, che disciplina la tassa per la gestione speciale del suolo, del sottosuolo e dello spazio aereo del demanio pubblico locale da parte delle imprese incaricate dei servizi di fornitura), del 28 novembre 2013 (BO della Navarra n. 240, del 16 dicembre 2013, pag. 12766) (in prosieguo: il «regolamento fiscale n. 22/2014»): «Costituisce fatto generatore l’uso privato o la gestione speciale del suolo, del sottosuolo e dello spazio aereo del demanio pubblico locale, per mezzo di cavi, tubature e gallerie destinati ai collegamenti di energia elettrica, acqua, gas o qualsiasi altro fluido, telefonia fissa, telefonia mobile e altri servizi di comunicazione elettronica, compresi pali, cavi, staffe, cassette di derivazione, di distribuzione o di registrazione, trasformatori, guide, interruttori deviatori, antenne, distributori automatici e altri dispositivi analoghi relativi alla fornitura del servizio». |
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10 |
L’articolo 4, punto 3, del regolamento fiscale n. 22/2014 così dispone: «Non sono tenuti al pagamento della tassa gli operatori di telefonia mobile che non siano proprietari delle reti mediante le quali tale servizio viene fornito, quand’anche siano titolari di diritti d’uso, di accesso o di interconnessione a tali reti. Negli altri casi di servizi di fornitura, sono soggetti passivi tanto i proprietari delle reti o delle infrastrutture utilizzate quanto i titolari di un diritto d’uso, di accesso o di interconnessione a tali reti o infrastrutture». |
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11 |
L’articolo 5, punto 1, del regolamento fiscale n. 22/2014 prevede che la base imponibile della tassa annuale è determinata dai ricavi lordi derivanti dal fatturato annuo che i soggetti passivi realizzano nel territorio comunale e che i criteri di determinazione di tale base non si applicano agli «operatori di telefonia mobile». |
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12 |
Conformemente all’articolo 6 di tale regolamento fiscale, l’aliquota dell’imposta è fissata all’1,5% dei ricavi lordi di gestione fatturati dagli operatori. |
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13 |
L’articolo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (regio decreto legislativo 2/2004, recante rifusione del testo della legge che disciplina le finanze locali), del 5 marzo 2004 (BOE n. 59, del 9 marzo 2004, pag. 10284), e l’articolo 105, paragrafo 1, terzo comma, della Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra (legge regionale 2/1995, sulle finanze locali della Navarra), del 10 marzo 1995 (BO della Navarra n. 36, del 20 marzo 1995), prevedono che, per quanto attiene alle tasse sull’uso privato o la gestione speciale del suolo, del sottosuolo e dello spazio aereo del demanio pubblico locale, che sono dovute dalle imprese che forniscono servizi che riguardano la totalità o una parte cospicua degli abitanti, l’importo di tali tasse rappresenta l’1,5% del ricavo lordo derivante dal fatturato annuo di dette imprese in ogni comune. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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14 |
L’Orange España ha presentato al Comune di Pamplona una «autoliquidazione» della tassa per la gestione del demanio pubblico prevista dal regolamento fiscale n. 22/2014, a titolo del secondo trimestre del 2014 a motivo della sua attività di telefonia fissa e di accesso a Internet esercitata nel territorio di tale Comune. |
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Ritenendo tuttavia che detta tassa fosse contraria alla normativa dell’Unione che disciplina il settore delle telecomunicazioni, in particolare alla direttiva autorizzazioni, come interpretata dalla Corte, l’Orange España ha chiesto al Comune di Pamplona la rettifica dell’«autoliquidazione» e il rimborso dell’eccedenza riscossa. |
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16 |
A sostegno della sua domanda di rettifica, l’Orange España ha sostenuto, innanzitutto, di non essere proprietaria delle reti da essa gestite nel territorio del Comune di Pamplona, bensì utilizzatrice di queste ultime in forza di diritti di interconnessione. Ha poi precisato che i servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet rientrerebbero nell’ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni, come interpretata dalla Corte per quanto riguarda l’imposizione di tasse e contributi alle imprese che esercitano le proprie attività nel settore della telefonia mobile. Infine, ha sostenuto che fosse contrario agli articoli 12 e 13 di tale direttiva imporre una tassa il cui importo fosse determinato esclusivamente sulla base di una percentuale fissa dei ricavi lordi dell’impresa. |
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17 |
Il Comune di Pamplona ha respinto tale domanda, ritenendo che l’importo della tassa dovuta non fosse inficiato né da un errore di fatto né da un errore di diritto. L’Orange España ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 1 de Pamplona (Tribunale amministrativo n. 1 di Pamplona, Spagna). Esso è stato respinto con sentenza del 4 dicembre 2015, con la motivazione che, da un lato, l’Orange España era proprietaria delle reti di infrastrutture e, di conseguenza, non poteva essere esentata dal pagamento della tassa e, dall’altro, che l’importo della tassa era stato determinato conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, terzo comma, della legge regionale 2/1995. |
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18 |
L’Orange España ha impugnato detta sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Corte superiore di giustizia della Navarra, Spagna). Tale giudice ha confermato che l’Orange España, in qualità di proprietaria di reti e infrastrutture che occupano il demanio pubblico locale, era tenuta al pagamento della tassa di cui trattasi. Esso ha tuttavia parzialmente accolto il ricorso, dichiarando che il metodo di determinazione dell’importo di tale tassa era contrario agli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni e che l’Orange España aveva pertanto diritto alla rettifica della sua «autoliquidazione». Tale giudice ha ritenuto che occorresse fissare l’importo di detta tassa alla luce dei principi di oggettività e di proporzionalità enunciati in tali articoli, e non in funzione dei ricavi lordi o del fatturato di un’impresa, in quanto l’importo ottenuto in tal caso andrebbe oltre quanto necessario per garantire un uso ottimale di risorse rare. |
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19 |
Il Comune di Pamplona ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con cui sostiene che il Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Corte superiore di giustizia della Navarra) ha disatteso la giurisprudenza della Corte applicabile agli operatori di telefonia mobile, derivante dalla sentenza del 12 luglio 2012, Vodafone España e France Telecom España (C‑55/11, C‑57/11 e C‑58/11, EU:C:2012:446), estendendola agli operatori che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet. A difesa, l’Orange España sostiene che la direttiva autorizzazioni non opera una distinzione tra gli operatori di servizi di telefonia mobile e gli operatori di servizi di telefonia fissa. L’interpretazione dell’articolo 13 di tale direttiva, effettuata dalla Corte in tale sentenza, sarebbe pertanto trasponibile a qualsiasi situazione in cui a fornitori di servizi di comunicazione elettronica vengano imposte tasse al fine di poter utilizzare radiofrequenze o numeri o di installare strutture. L’Orange España sottolinea inoltre che in detta sentenza la Corte non si è pronunciata sul metodo di calcolo dell’importo di una siffatta tassa. |
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In tale contesto, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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21 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva autorizzazioni debba essere interpretata nel senso che essa si applica alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet. |
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22 |
Dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni emerge che essa si applica alle «autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica». |
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23 |
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni prevede che, ai fini di quest’ultima, «si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della [direttiva quadro]». |
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24 |
Di conseguenza, al fine di determinare l’ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni, occorre fare riferimento alle definizioni delle espressioni «reti di comunicazione elettronica» e «servizi di comunicazione elettronica» contenute nella direttiva quadro. |
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25 |
L’articolo 2, lettera a), della direttiva quadro definisce le «reti di comunicazione elettronica» come «i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato». |
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26 |
Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, per «servizi di comunicazione elettronica» si intendono «i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva». |
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27 |
Nel caso di specie, nel procedimento principale, si discute della fornitura di servizi di accesso a Internet e di telefonia fissa per mezzo di reti via cavo e di altre risorse tecniche. |
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28 |
Dalle disposizioni sopra citate risulta che tale direttiva non opera una distinzione, al fine di definire la nozione di «servizi di comunicazione elettronica», tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, il considerando 10 della direttiva quadro indica, senza alcuna distinzione tra la telefonia fissa e la telefonia mobile, che «la telefonia vocale e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva». |
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29 |
Per quanto riguarda l’accesso a Internet, l’articolo 2, lettera a), della direttiva quadro vi fa espresso riferimento e, come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, il considerando 10 di detta direttiva precisa che l’«accesso ad Internet» è un servizio di comunicazione elettronica. |
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30 |
Occorre pertanto constatare che i «servizi di comunicazione elettronica», ai sensi della direttiva quadro, sono servizi consistenti nel trasmettere segnali su reti di comunicazione elettronica, a prescindere dal fatto che tali reti siano fisse o mobili e che comprendano servizi di telefonia, fissa o mobile, nonché servizi di accesso a Internet. Poiché l’ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni è determinato in funzione delle definizioni contenute nella direttiva quadro, da quanto precede risulta che la direttiva autorizzazioni si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di accesso a Internet e di telefonia fissa. |
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31 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva autorizzazioni deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet. |
Sulla seconda questione
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32 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone, alle imprese proprietarie di infrastrutture o di reti necessarie per la comunicazione elettronica e che utilizzano queste ultime per fornire servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet, una tassa il cui importo è determinato esclusivamente in funzione dei ricavi lordi ottenuti annualmente da tali imprese nel territorio dello Stato membro interessato. |
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33 |
In forza del suo articolo 1, paragrafo 2, la direttiva autorizzazioni si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (v. sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 25). |
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34 |
La direttiva autorizzazioni prevede non solo norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni generali o dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o al loro contenuto, ma anche regole relative alla natura, o anche all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (sentenze del 4 settembre 2014, Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 29; del 6 ottobre 2015, Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 15, nonché del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 26). |
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35 |
Come emerge da una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della direttiva autorizzazioni gli Stati membri non possono riscuotere tasse o contributi sulla fornitura di servizi e di reti di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da tale direttiva (sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). |
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36 |
Ne consegue che, affinché le disposizioni della direttiva autorizzazioni siano applicabili a un prelievo quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, il suo fatto generatore deve essere collegato alla procedura di autorizzazione generale, che garantisce, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, il diritto alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). |
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37 |
A tal riguardo, si deve ricordare che i diritti amministrativi che gli Stati membri possono imporre, in forza dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso, al fine di finanziare le attività di un’autorità nazionale di regolamentazione, devono essere destinati a coprire complessivamente i soli costi amministrativi relativi alle attività menzionate all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva (sentenza del 30 gennaio 2018, X e Visser, C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punto 64). |
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38 |
Inoltre, la Corte ha già rilevato che l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni non riguarda tutti i contributi cui sono assoggettate le infrastrutture che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (sentenze del 4 settembre 2014, Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 34, nonché del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Infatti, tale articolo verte sulle modalità di imposizione di contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse (sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). |
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40 |
Nel caso di specie, l’articolo 2, primo comma, del regolamento fiscale n. 22/2014 stabilisce che «[il] fatto generatore è costituito dall’uso privato o dalla gestione speciale del suolo, del sottosuolo e dello spazio aereo del demanio pubblico locale, per mezzo di cavi, tubature e gallerie destinati ai collegamenti di energia elettrica, acqua, gas o qualsiasi altro flusso, telefonia fissa, telefonia mobile e altri servizi di comunicazione elettronica (…)». Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, di tale regolamento, tanto i proprietari delle reti o delle infrastrutture utilizzate quanto i titolari di un diritto d’uso, di accesso o di interconnessione a questi ultimi, diversi dagli operatori di telefonia mobile, sono assoggettati a detta tassa. |
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41 |
Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, dal fascicolo di cui dispone la Corte nonché dalle risposte fornite dalle parti a un quesito posto dalla Corte in udienza, emerge che la tassa per la gestione del demanio pubblico non rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo, dal momento che non mira a coprire i costi amministrativi globali relativi alle attività dell’autorità nazionale di regolamentazione. Essa non può quindi essere qualificata come «diritto amministrativo», ai sensi di detto articolo. |
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42 |
Di conseguenza, l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni non osta a una normativa nazionale che prevede una siffatta tassa. |
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43 |
Per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 13 di tale direttiva, la Corte ha giudicato che i termini «strutture» e «installare» ivi impiegati rinviano, rispettivamente, alle infrastrutture materiali che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e alla loro installazione materiale sulla proprietà pubblica o privata interessata (sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
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44 |
Tuttavia, come indicato al punto 38 della presente sentenza, l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni non riguarda tutti i contributi cui sono assoggettate le infrastrutture che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (sentenza del 4 settembre 2014, Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 34). |
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45 |
Orbene, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, il fatto generatore della tassa per la gestione del demanio pubblico è costituito dall’uso privato o dalla gestione speciale del suolo, del sottosuolo e dello spazio aereo del demanio pubblico locale, per mezzo di diverse infrastrutture, e i soggetti passivi di tale tassa sono pertanto gli operatori di reti o di servizi di energia elettrica, acqua, gas o qualsiasi altro fluido, telefonia fissa, telefonia mobile e altri servizi di comunicazione elettronica che utilizzano o gestiscono tali infrastrutture. |
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46 |
Inoltre, l’articolo 4, punto 3, del regolamento fiscale n. 22/2014 prevede che siano assoggettati a detta tassa non soltanto i titolari di un diritto d’uso, di accesso o di interconnessione alle reti o alle infrastrutture utilizzate, ma anche i proprietari di questi ultimi, compresi, quindi, coloro che non gestiscono personalmente tali reti o infrastrutture. |
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47 |
Ne discende che l’ambito di applicazione della tassa per la gestione del demanio pubblico non è limitato ai soli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o a quelli che beneficiano di diritti previsti dall’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, circostanza che spetterà, tuttavia, al giudice del rinvio verificare (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 36). |
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48 |
Inoltre, il regolamento fiscale n. 22/2014 non prevede in alcun modo che, per quanto riguarda l’uso privato o la gestione speciale degli elementi del demanio pubblico per mezzo di diverse infrastrutture, occorra determinare a tal fine la persona fisica o giuridica che avrebbe installato siffatte infrastrutture, come risulta necessariamente dall’articolo 13 della direttiva autorizzazioni. |
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49 |
Pertanto, non si può considerare che la tassa per la gestione del demanio pubblico, imposta da tale regolamento fiscale, sia imposta alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica quale corrispettivo per la concessione del diritto di installare strutture (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 35). |
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50 |
Di conseguenza, poiché il fatto generatore della tassa per la gestione del demanio pubblico è collegato, conformemente a detto regolamento fiscale, alla concessione del diritto di utilizzare le risorse installate sopra o sotto il demanio pubblico locale, esso non dipende dal diritto di installare siffatte strutture ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, richiamato al punto 43 della presente sentenza. |
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51 |
Ne consegue che la tassa prevista dal regolamento fiscale n. 22/2014 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni. |
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52 |
Di conseguenza, l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni non osta a una normativa nazionale che prevede una tassa quale la tassa per la gestione del demanio pubblico. |
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53 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone, alle imprese proprietarie di infrastrutture o di reti necessarie per la comunicazione elettronica e che utilizzano queste ultime per fornire servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet, una tassa il cui importo è determinato esclusivamente in funzione dei ricavi lordi ottenuti annualmente da tali imprese nel territorio dello Stato membro interessato. |
Sulle spese
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54 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.