SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

28 novembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Articolo 1 e articolo 6, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Normativa nazionale – Transazioni commerciali finanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea – Esclusione»

Nella causa C‑722/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Tribunale regionale di Varsavia, XXIII Sezione commerciale d’appello, Polonia), con decisione del 29 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 2018, nel procedimento

KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych sp. z o.o., sp.k.

contro

Porr Polska Construction S.A.,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da D. Šváby, facente funzione di presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da K. Mifsud-Bonnici e M. Rynkowski, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei considerando 13, 20 e 22 della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35), nonché dell’articolo 18 TFUE.

2

Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia insorta tra la KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych sp. z o.o., sp.k. (in prosieguo: la «KROL») e la Porr Polska Construction S.A. (in prosieguo: la «Porr») in merito al pagamento, da parte di quest’ultima, di interessi legali di mora alla prima società, relativi ad un corrispettivo per lavori realizzati dalla KROL in forza di un contratto concluso tra tali due società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 9, 10, 13, 16, 20 e 22 della direttiva 2000/35 così recitano:

«(9)

Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.

(10)

Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l’articolo [18] del trattato [FUE], secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L’applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.

(…)

(13)

La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore.

(…)

(16)

I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive.

(…)

(20)

Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al principio di non discriminazione di cui all’articolo [18] del trattato [FUE], tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.

(…)

(22)

La presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori.».

4

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/35, intitolato «Ambito d’applicazione»:

«La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».

5

L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva stessa definisce la nozione di «transazione commerciale» come «contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo».

6

L’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva è formulato come segue:

«Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:

a)

i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b)

contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 (…); e

c)

richieste di interessi inferiori a 5 EUR».

7

La direttiva 2000/35 è stata abrogata dalla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), con effetto a partire dal 16 marzo 2013, in forza dell’articolo 13, primo comma, della stessa.

8

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7 prevede quanto segue:

«Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri decidono se escludere contratti conclusi prima del 16 marzo 2013».

9

Ai sensi dell’articolo 13, primo comma, seconda frase, della direttiva stessa, la direttiva 2000/35 continua ad applicarsi ai contratti conclusi prima del 16 marzo 2013 ai quali non si applica la prima direttiva in virtù del suo articolo 12, paragrafo 4.

Diritto polacco

10

La direttiva 2000/35 è stata recepita nel diritto polacco mediante l’ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (legge sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali) del 12 giugno 2003 (Dz. U. del 2003, n. 139, posizione 1323) (in prosieguo: la «legge del 12 giugno 2003»), entrata in vigore il 1o gennaio 2004.

11

Ai sensi dell’articolo 4, punto 3, lettera c), di tale legge, essa non è applicabile:

«[Ai] contratti aventi ad oggetto prestazioni finalizzate alla fornitura di beni o servizi a titolo oneroso, finanziate in tutto o in parte con risorse provenienti:

(…)

c)

dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea».

12

La legge dell’8 marzo 2013 (Dz. U. del 2013, posizione 403) di recepimento della direttiva 2011/7, ha abrogato la legge del 12 giugno 2003 con effetto dal 28 aprile 2013. Essa non contiene disposizioni che escludano dal suo campo di applicazione le transazioni commerciali il cui finanziamento è garantito dai fondi strutturali o dal Fondo di coesione dell’Unione europea.

13

Ai sensi dell’articolo 15 di tale legge, le transazioni commerciali concluse prima del 28 aprile 2013 sono disciplinate dalle disposizioni della legge del 12 giugno 2003.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

Con contratto stipulato il 10 agosto 2009 la Teerag-Asdag Polska, che successivamente si è fusa con la Porr, è stata incaricata dall’Erario polacco, in qualità di committente, della costruzione di una struttura stradale. L’esecuzione di tale contratto era parzialmente finanziata mediante risorse provenienti dal Fondo di coesione dell’Unione, sulla base di un contratto di cofinanziamento del progetto.

15

Con contratto stipulato il 9 settembre 2009 la KROL è stata incaricata dalla Porr della realizzazione di una parte dei lavori di costruzione di tale struttura.

16

Il versamento del corrispettivo da parte della Porr doveva effettuarsi sulla base delle fatture emesse dalla KROL secondo lo stato di avanzamento di detti lavori.

17

Dopo aver inviato alla Porr le fatture per ottenere il corrispettivo del lavoro svolto, la KROL ha inviato alla stessa, in data 3 settembre 2014, un conteggio relativo agli interessi da corrispondere nonché, due giorni dopo, una diffida per il pagamento degli interessi legali di mora entro sette giorni dal ricevimento della stessa.

18

Poiché tale richiesta non ha avuto alcun seguito, la KROL ha deferito la questione al Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (Tribunale circondariale di Varsavia, Polonia). Con sentenza del 25 settembre 2017 tale giudice ha respinto il ricorso della KROL volto ad ottenere il versamento degli interessi di mora indicati, in quanto la prestazione che essa doveva effettuare faceva parte di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione dell’Unione ed era di conseguenza esclusa dall’ambito di applicazione della legge del 12 giugno 2003.

19

La KROL ha impugnato tale sentenza dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Tribunale regionale di Varsavia, XXIII Sezione commerciale d’appello, Polonia). Quest’ultimo esprime dubbi quanto alla compatibilità con la direttiva 2000/35 della legge del 12 giugno 2003, nella parte in cui essa esclude dal suo campo di applicazione le transazioni commerciali che implicano un finanziamento proveniente, in tutto o in parte, da risorse dei fondi strutturali o del Fondo di coesione dell’Unione.

20

Al riguardo il giudice nazionale osserva che la direttiva 2000/35 non distingue le transazioni commerciali in funzione dell’origine delle risorse finanziarie che costituiscono la loro fonte di finanziamento e non prevede un trattamento differenziato per le transazioni finanziate dai fondi strutturali dell’Unione. Detto giudice aggiunge che l’esclusione di tali transazioni dall’ambito di applicazione della legge del 12 giugno 2003 può mettere in discussione l’obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno, perseguito dalla direttiva 2000/35. Esso rileva infine che, alla data della stipula del contratto, la KROL non era a conoscenza del fatto che quest’ultimo sarebbe stato in parte finanziato mediante i Fondi di coesione dell’Unione e che, in ogni caso, tale contratto di cofinanziamento non verteva sul contratto stipulato tra la KROL e la Porr.

21

In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Tribunale regionale di Varsavia, XXIII Sezione commerciale d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’Unione europea, segnatamente i considerando 13, 20 e 22 della direttiva 2000/35 (…) nonché l’articolo 18 TFUE enunciante il principio di non discriminazione, consenta di escludere, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della legge [del 12 giugno 2003] il risarcimento per i ritardi nel pagamento in riferimento alle transazioni finanziate in tutto o in parte mediante le risorse provenienti dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

22

Il governo polacco ha comunicato, in seguito al deposito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, che la legge del 12 giugno 2003, che escludeva il risarcimento per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali finanziate in tutto o in parte mediante risorse dei fondi strutturali e del Fondo di coesione dell’Unione, è stata abrogata dalla legge dell’8 marzo 2013, che non prevede più una simile esclusione.

23

In tali circostanze, spetta alla Corte decidere se si debba rispondere alla questione posta (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2004, Lenz, C‑315/02, EU:C:2004:446, punti 5354).

24

Nella specie va ricordato che la direttiva 2011/7, recepita nel diritto polacco con la legge dell’8 marzo 2013, prevede al suo articolo 12, paragrafo 4, che gli Stati membri decidono se escludere dal suo campo d’applicazione i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, conformemente all’articolo 13, primo comma, di detta direttiva, la direttiva 2000/35 continua ad applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data.

25

Quest’ultima disposizione deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/7 i ritardi di pagamento nell’esecuzione di un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, anche qualora tali ritardi di pagamento avvengano successivamente a tale data (sentenza del 1o giugno 2017, Zarski, C‑330/16, EU:C:2017:418, punto 34).

26

Orbene, dalle informazioni contenute nel fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’articolo 15 della legge dell’8 marzo 2013 prevede espressamente che le transazioni commerciali concluse prima della data della sua entrata in vigore sono soggette alle disposizioni applicabili sino a tale data, comprese, in particolare, quelle della legge del 12 giugno 2003. In tal senso il giudice del rinvio precisa che, poiché il contratto di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso il 9 settembre 2009, esso rientra nell’ambito di applicazione di tale ultima legge, che ha recepito la direttiva 2000/35.

27

L’interpretazione delle disposizioni di tale direttiva risulta pertanto necessaria, tenuto conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio circa la compatibilità con la direttiva stessa della legge del 12 giugno 2003.

28

Occorre pertanto fornire una risposta nel merito alla domanda posta.

Nel merito

29

Con la sua questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 1 e l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2000/35 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le transazioni commerciali finanziate in tutto o in parte mediante risorse provenienti da fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione sono escluse dal beneficio del risarcimento per i ritardi di pagamento garantito da tale direttiva.

30

A tale riguardo occorre ricordare in primis che le disposizioni della direttiva 2000/35 si applicano, ai sensi dell’articolo 1 della stessa, «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».

31

Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35, la nozione di «transazioni commerciali» è definita come «contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo». Questa disposizione va letta alla luce dei considerando 13 e 22 di detta direttiva, dai quali emerge, in particolare, che, in sostanza, la medesima direttiva è destinata ad applicarsi a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per transazioni commerciali, ivi comprese quelle tra imprese e autorità pubbliche, e con esclusione dei contratti con i consumatori e di altri tipi di pagamenti.

32

Ne consegue che l’articolo 1 della direttiva 2000/35, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, primo comma, della stessa, definisce l’ambito di applicazione di tale direttiva in termini assai ampi. Alla luce di tali disposizioni, non risulta in alcun modo che da tale ambito sia esclusa una transazione commerciale il cui finanziamento è garantito in tutto o in parte da risorse provenienti dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione.

33

In secondo luogo, va osservato che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2000/35 consente effettivamente agli Stati membri di escludere dall’ambito di applicazione della legislazione nazionale che recepisce tale direttiva i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 e le richieste di interessi inferiori a 5 EUR. Tuttavia, quale disposizione derogatoria rispetto al principio sancito dall’articolo 1 della direttiva 2000/35, secondo il quale le sue disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione, il citato articolo 6, paragrafo 3, deve essere interpretato restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

34

Da quanto precede risulta che, poiché la direttiva 2000/35 non prevede l’esclusione, all’atto del suo recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale, delle transazioni commerciali il cui finanziamento è garantito in tutto o in parte da risorse provenienti da fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione, essa osta ad una normativa nazionale che prevede una siffatta esclusione.

35

Tale constatazione è suffragata dall’obiettivo della direttiva 2000/35 che, come enunciato dai suoi considerando 9, 10 e 20, mira ad armonizzare le conseguenze del pagamento tardivo per conferire loro un effetto dissuasivo, in modo che le transazioni commerciali in tutto il mercato interno non risultino ostacolate.

36

Orbene, l’esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle finanziate in tutto o in parte mediante risorse provenienti dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35 avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l’effetto utile di tali meccanismi, anche per quanto riguarda le transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri.

37

Tanto premesso, non è necessario interpretare, in questo contesto, l’articolo 18 TFUE.

38

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1 e l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2000/35 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le transazioni commerciali finanziate in tutto o in parte mediante risorse provenienti da fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione sono escluse dal beneficio del risarcimento per i ritardi di pagamento previsto da tale direttiva.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1 e l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le transazioni commerciali finanziate in tutto o in parte mediante risorse provenienti da fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea sono escluse dal beneficio del risarcimento per i ritardi di pagamento previsto da tale direttiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.