SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

19 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 6212 e 9021 – Reggiseni post mastectomia – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 – Validità – Nozione di “accessori” – Leale cooperazione»

Nella causa C‑677/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria), Regno Unito], con decisione del 1o novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2018, nel procedimento

Amoena Ltd

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, E. Juhász e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Amoena Ltd, da A. Mehlin, solicitor, E. Brown, barrister, G. Facenna, QC, e A. Davies, consultant;

per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità di agente, assistito da S. Singh, barrister;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e J. Hradil, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2017, L 170, pag. 50).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Amoena Ltd e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; in prosieguo: l’ «amministrazione fiscale») in merito alla classificazione doganale di reggiseni post mastectomia.

Contesto normativo

La NC

3

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1). La versione della NC applicabile alla controversia principale è quella risultante da tale regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU 2016, L 294, pag. 1).

4

La prima parte della NC comprende un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», così recita:

«1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

5

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», è suddivisa in 21 sezioni. La sezione XI, intitolata «Materie tessili e loro manufatti», contiene, tra l’altro, il capitolo 62, intitolato «Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia».

6

La voce 6212 della NC, cui si applica un’aliquota del dazio convenzionale pari al 6,5%, è strutturata come segue:

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:

6212 10

– Reggiseno e bustini:

6212 10 10

– – presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip

6212 10 90

– – altri

(…)

(…)

7

La sezione XVIII della seconda parte della NC è intitolata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi». Essa contiene in particolare il capitolo 90, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico‑chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».

8

La voce 9021 della NC, di cui le merci in essa ricomprese sono esenti dal dazio convenzionale, è strutturata come segue:

9021

Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità

9021 10

– Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture

9021 10 10

– – Oggetti e apparecchi di ortopedia

(…)

(…)

 

– Oggetti e apparecchi dentari:

(…)

(…)

 

– altri oggetti ed apparecchi di protesi

9021 31 00

– – Protesi articolari

9021 39

– – altri

9021 39 10

– – – Protesi oculistica

9021 39 90

– – – altri».

(…)

(…)

9

La nota 2, lettera b), del capitolo 90 della NC così recita:

«2.

Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

(…)

b)

le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

(…)».

Il regolamento (UE) n. 952/2013

10

L’articolo 57 del regolamento (CEE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), recante il titolo «Classificazione tariffaria delle merci», ai paragrafi 1 e 4 dispone quanto segue:

«1.   Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della [NC] in cui le merci in questione devono essere classificate.

(…)

4.   La Commissione [europea] può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2».

11

L’articolo 58 di detto regolamento, rubricato «Conferimento di competenze di esecuzione», al suo paragrafo 2 così prevede:

«La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4.

(…)».

12

L’articolo 285, paragrafo 1, del medesimo regolamento precisa quanto segue:

«La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. (…)».

Il regolamento di esecuzione 2017/1167

13

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della NC, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2017/1167 che, ai sensi del suo articolo 3, è entrato in vigore il 21 luglio 2017.

14

L’articolo 1 del regolamento in parola è così formulato:

«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella [NC] nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella».

15

L’allegato del succitato regolamento ha il seguente tenore:

«Allegato

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazioni:

(1)

(2)

(3)

Un reggiseno a maglia (61% nylon, 20% elastan, 12% cotone e 7% viscosa) con spalline larghe imbottite e regolabili, in posizione centrale rispetto al seno, con coppe modellate ed elasticizzato nella parte posteriore della base

Presenta un motivo ricamato sulle spalline e sulle coppe e un arco decorativo al centro della parte frontale.

L’articolo si chiude mediante una chiusura “a gancio e occhiello”.

Le coppe del reggiseno sono foderate, con aperture laterali per l’inserimento di un’imbottitura per la valorizzazione del seno (a scopo estetico) o di protesi dopo una mastectomia.

Cfr. le illustrazioni

6212 10 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC] e dal testo dei codici NC 6212, 6212 10 e 6212 10 90.

L’articolo presenta le caratteristiche oggettive (forma e fattura) di un reggiseno della voce 6212, che comprende tutti i tipi di reggiseno [(cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6212, secondo paragrafo, 1)].

Sebbene l’articolo possa essere indossato anche da donne sottoposte a mastectomia, la classificazione nella voce 9021 come oggetto o apparecchio di ortopedia oppure parte o accessorio di oggetto o apparecchio di protesi è esclusa, in quanto, al momento dell’importazione, le caratteristiche oggettive del prodotto sono quelle di un reggiseno della voce 6212 e non danno indicazioni dell’uso finale (a scopi estetici o medici).

Le aperture laterali non rendono il reggiseno un prodotto della voce 9021, in quanto servono all’inserimento di protesi a seguito di mastectomia e di imbottiture per la valorizzazione del seno (a scopo estetico). Analogamente le spalline larghe in posizione centrale rispetto al seno sono una caratteristica comune dei reggiseni con coppe più grandi della voce 6212.

L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6212 10 90 come reggiseno».

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.

Image

»

Fatti

16

L’Amoena, società avente sede nel Regno Unito, importa reggiseni post mastectomia da essa commercializzati con la denominazione «Carmen».

17

Il 1o agosto 2017, in seguito all’importazione da parte dell’Amoena di un lotto di reggiseni post mastectomia, l’amministrazione fiscale ha classificato tali merci nella sottovoce 62121090 della NC, conformemente al regolamento di esecuzione 2017/1167, e ha applicato un’aliquota di dazi doganali del 6,5%, di cui l’Amoena ha chiesto il rimborso nella medesima data.

18

Il 1o settembre 2017, l’amministrazione fiscale ha opposto un rifiuto a tale richiesta, rifiuto che l’Amoena ha contestato dinanzi al giudice del rinvio. L’Amoena fa valere che il regolamento di esecuzione 2017/1167 è invalido in quanto basato su un errore manifesto, che viola i limitati poteri della Commissione poiché restringe in modo illecito la portata della voce 9021 della NC e lede l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Essa sostiene altresì che, tenuto conto della loro finalità specifica e delle loro caratteristiche oggettive, i reggiseni post mastectomia devono essere qualificati come «accessori» di protesi mammarie, conformemente alla nota 2, lettera b), del capitolo 90 della NC, ed essere classificati nella voce 9021, così da renderli esenti dai dazi doganali.

19

Il giudice del rinvio cita, in primo luogo, una sentenza del 13 luglio 2016 con la quale la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) ha dichiarato che i reggiseni post mastectomia, come quelli di cui al procedimento principale, dovevano essere classificati nella voce 9021 della NC (in prosieguo: la «sentenza del 13 luglio 2016»).

20

Facendo riferimento agli accertamenti di fatto contenuti in tale sentenza, il giudice del rinvio descrive i reggiseni di cui al procedimento principale, senza che le parti nel procedimento principale si oppongano, come reggiseni post mastectomia destinati ad essere indossati da donne che abbiano subito la rimozione chirurgica di uno o di entrambi i seni. Essi sono specificamente concepiti per contenere protesi mammarie in silicone e sono muniti di tasche a destra e a sinistra al fine di mantenere le protesi fermamente in loco. Le altre caratteristiche che distinguono un reggiseno post mastectomia da un reggiseno ordinario sono le larghe spalline imbottite, in posizione centrale rispetto al seno, che contribuiscono a sostenere il peso della protesi mammaria e consentono di evitare uno stress eccessivo correlato a problemi al collo e alle spalle cui fanno fronte le donne successivamente all’operazione chirurgica. Essi sono altresì concepiti per evitare che la protesi mammaria sia visibile, pertanto presentano un taglio speciale e una forma diversa da quella di un reggiseno classico.

21

Il giudice del rinvio ritiene quindi che i reggiseni di cui al procedimento principale si distinguano obiettivamente per la loro ideazione dai reggiseni ordinari e che l’uso al quale sono destinati risulti chiaramente dalle loro caratteristiche concrete. Inoltre, esso osserva che i reggiseni di cui al procedimento principale, unitamente alle protesi mammarie che gli stessi sono destinati a mantenere e a sostenere, attenuano l’impatto psicologico connesso alla mastectomia.

22

Dalla decisione di rinvio risulta che è pacifico che le protesi mammarie che detti reggiseni sono destinati a mantenere in loco e a sostenere sono a loro volta classificate nella voce 9021 della NC in quanto «oggetti ed apparecchi di protesi».

23

Il giudice del rinvio precisa, in secondo luogo, che, a seguito della sentenza del 13 luglio 2016, l’Amoena ha depositato richieste di informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») presso l’amministrazione fiscale per i reggiseni di cui al procedimento principale. Dopo aver confermato l’avvenuta ricezione di dette richieste, tale amministrazione ha informato l’Amoena che il rilascio delle ITV riguardanti le merci in questione era sospeso in attesa dell’esame della loro classificazione da parte del comitato del codice doganale (in prosieguo: il «CCD») in vista dell’eventuale adozione di un regolamento di classificazione.

24

Dal 17 al 19 ottobre 2016 si è tenuta una riunione del CCD con la partecipazione della Commissione e di numerosi Stati membri, tra cui il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, nel corso della quale il rappresentante di quest’ultimo Stato ha fornito precisazioni concernenti la sentenza del 13 luglio 2016 e le considerazioni svolte dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) che hanno portato alla classificazione dei reggiseni di cui al procedimento principale nella voce 9021 della NC in quanto accessori di protesi mammaria.

25

Secondo il giudice del rinvio, dal resoconto della summenzionata riunione risulta, in primo luogo, che vari Stati membri hanno rilasciato ITV a titolo della voce 6212 della NC per tale tipo di prodotti; in secondo luogo, che la grande maggioranza degli Stati membri presenti nel corso di detta riunione era del parere che un reggiseno post mastectomia non presenti caratteristiche che lo differenziano in modo significativo da un reggiseno rientrante nella voce 6212 della NC e, in terzo luogo, che occorreva, tenuto conto della sentenza del 13 luglio 2016 e al fine di garantire una classificazione doganale uniforme, preparare e presentare un progetto di regolamento di classificazione per discussione in occasione della successiva riunione del CCD.

26

Una nuova riunione del CCD ha avuto luogo dal 19 al 21 dicembre 2016, nel corso della quale il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni relative al procedimento sfociato nella sentenza del 13 luglio 2016. Dal verbale di tale riunione risulta che la sentenza in parola è stata considerata in contrasto con la prassi di classificazione seguita in altri Stati membri, secondo la quale i reggiseni, come quelli di cui al procedimento principale, rientrano nella voce 6212 della NC in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

27

In occasione di una riunione del CCD tenutasi dal 3 al 5 maggio 2017, è stato sottoposto al voto degli Stati membri un progetto di regolamento di classificazione di merci, come i reggiseni di cui al procedimento principale. 27 Stati membri hanno votato a favore della classificazione di dette merci nella sottovoce 62121090 della NC, mentre solo il Regno Unito ha votato contro siffatta classificazione.

28

Il 26 giugno 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2017/1167.

29

Giudicando difendibili gli argomenti sottopostigli dall’Amoena, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria) (Regno Unito)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il CCD e/o la [Commissione] abbiano commesso un errore manifesto classificando i reggiseni post mastectomia:

a)

nel capitolo 62 della [NC], alla voce tariffaria 6212, che comprende, nello specifico, il “reggiseno”, e al codice NC 62121090,

anziché

b)

nel capitolo 90, alla voce tariffaria 9021 e al codice NC 90211010 quali accessori di oggetti o apparecchi di protesi ai sensi della nota 2, lettera b), al capitolo 90, della NC.

2)

Se il [regolamento di esecuzione 2017/1167] restringa illegittimamente l’ambito di applicazione della classificazione per gli accessori di oggetti o apparecchi di protesi in base alla voce tariffaria 9021 e alla nota 2, lettera b), al capitolo 90 della NC, agendo così ultra vires rispetto ai poteri riconosciuti alla [Commissione].

3)

Se il [regolamento di esecuzione 2017/1167] integri una violazione dell’obbligo di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, [TUE] in circostanze in cui:

a)

la [Commissione] sia tenuta a rispettare le decisioni dei giudici nazionali ma debba altresì promuovere l’applicazione uniforme (e corretta) del codice doganale [istituito dal regolamento n. 952/2013] e della NC;

b)

la Supreme Court [of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito)] sia giunta alla conclusione unanime che i reggiseni post mastectomia devono essere correttamente classificati nel capitolo 90 della NC con voce tariffaria 9021; e

c)

la decisione della Supreme Court [of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito)] sia stata presentata alla [Commissione] e da questa sottoposta a tutti gli Stati membri dell’Unione unitamente a una sintesi del ragionamento seguito da detto giudice».

Sulle questioni pregiudiziali

30

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità del regolamento di esecuzione 2017/1167 alla luce, da un lato, della classificazione delle merci di cui alla colonna 1 della tabella contenuta nel suo allegato nella voce 6212 della NC e non nella voce 9021 della stessa e, dall’altro, del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

31

Occorre preliminarmente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal CCD. Per determinare, nell’ambito dell’interpretazione di un regolamento di classificazione, l’ambito di applicazione di quest’ultimo, si deve tener conto, tra l’altro, della sua motivazione (sentenza del 13 settembre 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

32

Inoltre, se un regolamento di classificazione non è direttamente applicabile a prodotti che non sono identici, ma soltanto analoghi al prodotto indicato da tale regolamento, quest’ultimo è applicabile per analogia a siffatti prodotti. A detto riguardo, è sufficiente che i prodotti da classificare e quelli di cui al regolamento di classificazione siano sufficientemente simili (sentenza del 13 settembre 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punto 44).

33

Ai sensi della descrizione riportata nella colonna 1 della tabella dell’allegato al regolamento di esecuzione 2017/1167, quest’ultimo riguarda:

«[u]n reggiseno a maglia (…) con spalline larghe imbottite e regolabili, in posizione centrale rispetto al seno, con coppe modellate ed elasticizzato nella parte posteriore della base. Presenta un motivo ricamato sulle spalline e sulle coppe e un arco decorativo al centro della parte frontale. L’articolo si chiude mediante una chiusura “a gancio e occhiello”. Le coppe del reggiseno sono foderate, con aperture laterali per l’inserimento di un’imbottitura per la valorizzazione del seno (a scopo estetico) o di protesi dopo una mastectomia».

34

Nel caso di specie, dalla descrizione dei reggiseni di cui al procedimento principale fornita dal giudice del rinvio, esposta al punto 20 della presente sentenza, emerge che si tratta di reggiseni post mastectomia specificamente concepiti per contenere protesi mammarie e muniti di tasche laterali per mantenere in loco le protesi. Essi si caratterizzano in particolare per larghe spalline imbottite in posizione centrale rispetto al seno.

35

Pertanto, considerate tali caratteristiche e proprietà oggettive, i reggiseni di cui al procedimento principale appaiono identici alle merci oggetto dell’allegato del regolamento di esecuzione 2017/1167 o, quanto meno, sufficientemente analoghi a questi ultimi perché tale regolamento sia loro applicabile per analogia.

36

Poiché il regolamento di esecuzione 2017/1167 è applicabile ai reggiseni di cui al procedimento principale, occorre esaminare la validità di tale regolamento alla luce, da un lato, della NC e, dall’altro, del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Sulla validità del regolamento di esecuzione 2017/1167 alla luce della NC

37

La Corte ha ripetutamente dichiarato che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno attribuito alla Commissione, la quale agisce in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio margine di discrezionalità per precisare il contenuto delle voci doganali pertinenti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento n. 952/2013 non l’autorizza a modificare il contenuto né la portata delle voci doganali [v., in questo senso, sentenze del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 49, nonché del 22 febbraio 2018, Kubota (UK) e EP Barrus, C‑545/16, EU:C:2018:101, punto 23].

38

Occorre dunque verificare se, nel procedere alla classificazione delle merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell’allegato del regolamento di esecuzione 2017/1167 nella voce 6212 della NC e non nella voce 9021 di quest’ultima, la Commissione abbia modificato il contenuto o la portata di queste due voci doganali.

39

A tal riguardo si deve ricordare che, in forza della regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione doganale delle merci è determinata legalmente, in linea di principio, dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. A norma della regola generale 6 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci.

40

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e agevolare i controlli, il criterio decisivo ai fini della classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

41

Tali caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento (sentenza del 22 febbraio 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

42

A tale riguardo occorre ricordare che il capitolo 62 della NC comprende la voce 6212, intitolata «Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia». La sottovoce 621210 reca il titolo «Reggiseno e bustini». La formulazione della sottovoce 62121090 riguarda i reggiseni e i bustini «altri» rispetto a quelli «presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip».

43

Pertanto, sulla base della descrizione figurante nella colonna 1 della tabella dell’allegato al regolamento di esecuzione 2017/1167, relativa alle caratteristiche e proprietà oggettive della merce prevista dal regolamento di cui trattasi, la Commissione ha potuto affermare che, in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC, come enunciato nella motivazione riportata nella colonna 3 della tabella dell’allegato di detto regolamento, tale merce «presenta le caratteristiche oggettive (forma e fattura) di un reggiseno della voce 6212 [della NC]».

44

A tal riguardo occorre rilevare che, sebbene la destinazione di un prodotto possa effettivamente costituire un criterio oggettivo di classificazione, ciò è vero solo nella misura in cui tale destinazione sia inerente a detto prodotto, laddove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in questo senso, sentenza del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, anche supponendo che i reggiseni di cui al regolamento di esecuzione 2017/1167 siano, come sostiene l’Amoena, esclusivamente o quantomeno principalmente destinati a donne che abbiano subito la rimozione chirurgica di uno o di entrambi i seni, consentendo loro di inserire una protesi mammaria, tale destinazione non sarebbe tale da inficiare la constatazione di cui al punto precedente della presente sentenza.

45

Infatti, siffatta destinazione non è inerente a dette merci, dal momento che le caratteristiche e proprietà oggettive delle suddette merci non sembrano atte ad escludere un utilizzo di queste ultime come reggiseni ordinari né a imporre un uso esclusivo dei reggiseni in questione con una protesi mammaria. Sebbene i reggiseni di cui al regolamento di esecuzione 2017/1167 presentino spalline particolarmente ampie e in posizione centrale rispetto al seno nonché aperture laterali, dalle motivazioni riportate nella colonna 3 della tabella dell’allegato a tale regolamento, e senza che ciò sia contestato da parte dell’Amoena, risulta che il posizionamento specifico delle spalline è una caratteristica comune ai reggiseni con coppe più grandi e che le suddette aperture laterali possono servire per contenere imbottiture a fini estetici.

46

Ne consegue che la Commissione ha potuto ritenere, come emerge dalla colonna 3 della tabella che figura nell’allegato del regolamento di esecuzione 2017/1167, che «al momento dell’importazione, le caratteristiche oggettive del prodotto (…) non [dessero] indicazioni dell’uso finale (a scopi estetici o medici)».

47

Tenuto conto di quanto precede, la classificazione delle merci di cui all’allegato del regolamento 2017/1167 nella voce 6212 della NC, più in particolare nella sottovoce 62121090 della stessa, appare giustificata e, di conseguenza, non risulta che, procedendo a tale classificazione, la Commissione abbia modificato il contenuto o la portata di detta voce 6212 della NC.

48

Tale constatazione non è rimessa in discussione dagli argomenti addotti dall’Amoena esposti nella decisione di rinvio, a favore di una classificazione dei reggiseni di cui al procedimento principale nella voce 9021 della NC a titolo di «accessori» delle protesi mammarie, come è stato dichiarato dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) nella sentenza del 13 luglio 2016.

49

A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che è pacifico che le protesi mammarie che possono essere contenute nei reggiseni di cui al procedimento principale sono ricomprese nella voce 9021 della NC in quanto «oggetti ed apparecchi di protesi»

50

In forza della nota 2, lettera b), del capitolo 90 della NC le parti e gli accessori, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce del medesimo capitolo, sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi.

51

Dalla giurisprudenza della Corte si evince che la nozione di «accessori» di cui al capitolo 90 della NC presuppone che si tratti di organi di attrezzatura intercambiabili che rendono un apparecchio atto a un particolare lavoro o che gli conferiscono possibilità supplementari o ancora che lo rendono adatto ad assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (v., in questo senso, sentenze del 16 giugno 2011, Unomedical, C‑152/10, EU:C:2011:402, punto 29, e del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 69).

52

Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che le merci di cui all’allegato del regolamento di esecuzione 2017/1167 non possono essere considerate «accessori», ai sensi del capitolo 90 della NC, delle protesi mammarie.

53

Infatti, reggiseni del genere non consentono di adattare le protesi mammarie a un particolare lavoro, non conferiscono loro possibilità di utilizzazione supplementari, né le rendono adatte ad assicurare un servizio particolare in relazione alla loro funzione principale, in quanto essi non aggiungono alcunché a tale funzione né migliorano il loro rendimento intrinseco. Pertanto, se è vero che, conformemente a quanto indicato nella decisione di rinvio, essi possono servire a mantenere le protesi mammarie in loco grazie alle loro aperture laterali, gli stessi tuttavia non consentono a tali protesi di svolgere una funzione diversa da quella cui esse sono destinate, consistente nel sostituire la totalità o una parte del seno o dei seni che sono stati oggetto di rimozione chirurgica.

54

Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che, classificando le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2017/1167 nella voce 6212 della NC e non nella voce 9021 di quest’ultima, la Commissione non ha modificato il contenuto o la portata di dette due voci doganali.

Sulla validità del regolamento di esecuzione 2017/1167 alla luce del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE

55

Occorre ricordare che il principio di leale collaborazione obbliga non soltanto gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione, ma impone altresì alle istituzioni di quest’ultima, in termini di reciprocità, obblighi di leale collaborazione con gli Stati membri (sentenza del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 87).

56

In tal modo, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di leale cooperazione può, in determinate circostanze, imporre obblighi procedurali a carico della Commissione nell’elaborazione di un atto giuridico, in particolare in quanto essa può essere tenuta a prendere conoscenza e ad esaminare gli argomenti addotti da uno Stato membro nei confronti di tale atto (v., in questo senso, sentenze del 20 settembre 2001, Belgio/Commissione, C‑263/98, EU:C:2001:455, punti da 94 a 96, nonché del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 84).

57

Tuttavia, nel caso di specie, nulla consente di rilevare che la Commissione non abbia soddisfatto gli obblighi procedurali che le incombevano durante il procedimento di elaborazione del regolamento di esecuzione 2017/1167. Infatti, dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni presentate alla Corte dal Regno Unito e dalla Commissione emerge che, in occasione delle riunioni del CCD nei mesi di ottobre e dicembre 2016, che hanno preceduto l’adozione di tale regolamento di esecuzione, la sentenza del 13 luglio 2016 è stata in effetti portata a conoscenza tanto della Commissione quanto degli Stati membri, che il Regno Unito ha avuto occasione di precisarne le motivazioni nonché gli antefatti e che al riguardo ha avuto luogo uno scambio di opinioni. Non si può quindi sostenere che la Commissione non abbia esaminato e preso in considerazione la posizione difesa dal Regno Unito prima dell’adozione del regolamento di esecuzione 2017/1167.

58

Inoltre, occorre sottolineare che, al momento dell’adozione di un regolamento di classificazione doganale, la Commissione non può essere vincolata da una sentenza di un giudice di uno Stato membro, sia pure esso un organo giurisdizionale supremo. Infatti, secondo giurisprudenza costante un simile regolamento è adottato dalla Commissione, su parere del CCD, ogniqualvolta la classificazione di un particolare prodotto nella NC possa porre difficoltà o essere oggetto di controversia (sentenze del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punto 59, e del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punto 54), laddove una simile situazione di incertezza del diritto può segnatamente sussistere in caso di divergenze giurisprudenziali o amministrative tra gli Stati membri relativamente alla classificazione doganale di una stessa merce.

59

Orbene, ciò è quanto verificatosi a seguito della sentenza del 13 luglio 2016, giacché dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la classificazione doganale dei reggiseni di cui al procedimento principale decisa dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) era in contrasto con quella adottata dalle autorità doganali di altri Stati membri durante il rilascio di ITV.

60

A tal riguardo va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il fatto che le autorità doganali di un altro Stato membro abbiano rilasciato ad un soggetto terzo rispetto alla controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale, contro le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una ITV per un prodotto determinato che sembri corrispondere ad una interpretazione diversa delle voci della NC rispetto a quella che tale giudice ritiene di dover accogliere nei confronti di un prodotto simile oggetto della suddetta controversia, deve certamente spingere lo stesso giudice ad essere particolarmente cauto nella sua valutazione relativa ad un’eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della NC [v., in questo senso, sentenze del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punti 3334, nonché del 7 aprile 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10, EU:C:2011:224, punto 42].

61

Alla luce di quanto precede, si deve constatare che nessun elemento portato all’attenzione della Corte consente di concludere che, adottando il regolamento di esecuzione 2017/1167, la Commissione abbia violato il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

62

Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che dall’esame di queste ultime non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione 2017/1167

Sulle spese

63

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

Dall’esame delle questioni poste non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.