Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 marzo 2021 –
Commissione / Regno Unito (Valori limite ‐ NO2)

(Causa C‑664/18) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il diossido di azoto (NO2) in talune zone del Regno Unito – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate»

1. 

Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Formulazione più dettagliata delle censure nella memoria di replica, senza modifica né ampliamento dell’oggetto della controversia – Ammissibilità

(Art. 258 TFUE)

(v. punti 50-51)

2. 

Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 1, punto 1, e 13, § 1, e allegato XI)

(v. punti 52-58, disp. 1)

3. 

Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 77)

4. 

Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati

(Art. 258 TFUE)

(v. punti 78-84)

5. 

Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Diossido di azoto – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, 22 e 23, § 1, secondo e terzo comma, e allegato XI)

(v. punti 133-153, disp. 1)

Dispositivo

1) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

avendo superato in modo sistematico e persistente in sedici zone del Regno Unito il valore limite annuale fissato per il diossido di azoto (NO2), ossia nelle zone UK0001 (Greater London Urban Area); UK0002 (West Midlands Urban Area); UK0003 (Greater Manchester Urban Area); UK0004 (West Yorkshire Urban Area); UK0013 (Teesside Urban Area); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southampton Urban Area); UK0024 (Glasgow Urban Area); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands), e UK0036 (North East), nonché il valore limite orario per il NO2 nella zona UK0001 (Greater London Urban Area), a partire dal 1o gennaio 2010 fino all’anno 2017 incluso, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,

e

non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, le misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per il NO2 in tutte le suddette zone, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del combinato disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, letto solo e congiuntamente all’articolo XV della direttiva 2008/50, e, in particolare, all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma di tale direttiva, di vegliare affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

2) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

3) 

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


( 1 ) GU C 445 del 10.12.2018.