Causa C‑663/18
Procedimento penale
contro
B S
e
C A
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence (Francia)]
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa – Deroghe – Tutela della salute – Legislazione nazionale che limita l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi – Cannabidiolo (CBD)»
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Lino e canapa – Regimi di sostegno diretto – Regolamenti n. 1308/2013 e n. 1307/2013 – Ambiti di applicazione – Prodotti agricoli – Nozione – Prodotti di cui all’allegato I dei Trattati – Prodotti classificati nella voce 5701, divenuta 5302, della nomenclatura del sistema armonizzato – Cannabidiolo (CBD) estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza – Esclusione
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 4, § 1, d), e n. 1308/2013, art. 1, § 1]
(v. punti 46, 52, 56‑58, 96 e dispositivo)
(v. punti 49‑55)
Libera circolazione delle merci – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Stupefacenti facenti parte del circuito illegale e che ricadono nell’ambito di un divieto di importazione e di messa in vendita in tutti gli Stati membri – Esclusione – Nozione di stupefacente – Cannabidiolo (CBD) estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza – Assenza di effetti psicotropi e di effetti nocivi sulla salute allo stato attuale delle conoscenze scientifiche – Esclusione – Applicabilità delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci a una normativa nazionale che limita la commercializzazione del CBD
[Decisione quadro del Consiglio 2004/757, art. 1, punto 1, a) e b); convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 71, § 1]
(v. punti 61‑65, 67‑78)
Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Normativa nazionale che limita la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza legalmente prodotto in un altro Stato membro – Inammissibilità – Limite – Giustificazione – Tutela della salute – Ammissibilità – Presupposti – Realizzazione dell’obiettivo perseguito – Rispetto del principio di proporzionalità
(Artt. 34 e 36 TFUE)
(v. punti 82‑85, 93‑96 e dispositivo)
Sintesi
Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi
Tale divieto, tuttavia, può essere giustificato da un obiettivo di tutela della salute pubblica ma non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento
B S e C A sono gli ex amministratori di una società avente ad oggetto la commercializzazione e la distribuzione di una sigaretta elettronica all’olio di cannabidiolo (in prosieguo: il «CBD»), una molecola presente nella canapa (o Cannabis sativa) e appartenente alla famiglia dei cannabinoidi. Nel caso di specie, il CBD era prodotto in Repubblica ceca a partire da piante di canapa coltivate legalmente e utilizzate nella loro interezza, foglie e fiori compresi. Esso veniva poi importato in Francia per esservi confezionato in cartucce per sigarette elettroniche.
Nei confronti di B S e C A è stato avviato un procedimento penale poiché, in virtù della normativa francese ( 1 ), soltanto le fibre e i semi della canapa possono essere utilizzati a fini commerciali. Condannati dal tribunal correctionnel de Marseille (Tribunale penale di Marsiglia, Francia) a 18 e a 15 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena nonché a EUR 10000 di ammenda, essi hanno interposto appello dinanzi alla cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence, Francia). Tale giudice si interroga allora sulla conformità al diritto dell’Unione della normativa francese, che vieta la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.
Giudizio della Corte
La Corte dichiara che il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale.
In primis, la Corte si pronuncia sul diritto applicabile alla situazione in esame.
A tale riguardo, essa esclude l’applicabilità dei regolamenti relativi alla politica agricola comune ( 2 ). Infatti, tali testi di diritto derivato si applicano soltanto ai «prodotti agricoli» di cui all’allegato I dei Trattati. Orbene, il CBD, estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza, non può essere considerato come un prodotto agricolo, a differenza, per esempio, della canapa greggia. Esso non rientra, dunque, nell’ambito di applicazione dei suddetti regolamenti.
Per contro, la Corte osserva che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione (articoli 34 e 36 TFUE) sono applicabili, poiché il CBD di cui al procedimento principale non può essere considerato come uno «stupefacente». Per giungere a tale conclusione, la Corte ricorda, innanzitutto, che i soggetti che commercializzano stupefacenti non possono avvalersi dell’applicazione delle libertà di circolazione poiché tale commercializzazione è vietata in tutti gli Stati membri, ad eccezione di un commercio rigorosamente controllato in vista dell’uso per scopi medici e scientifici. La Corte rileva, poi, che per definire le nozioni di «droga» o di «stupefacente», il diritto dell’Unione ( 3 ) fa riferimento, in particolare, a due convenzioni delle Nazioni Unite: la convenzione sulle sostanze psicotrope ( 4 ) e la convenzione unica sugli stupefacenti ( 5 ). Orbene, il CBD non è menzionato nella prima e, sebbene un’interpretazione letterale della seconda potrebbe indurre a classificarlo come stupefacente, in quanto estratto della cannabis, tale interpretazione sarebbe contraria allo spirito generale di tale convenzione e al suo obiettivo di tutelare «la salute fisica e psichica dell’umanità». La Corte sottolinea che, in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, di cui è necessario tener conto, a differenza del tetraidrocannabinolo (comunemente noto come THC), anch’esso un cannabinoide ottenuto dalla canapa, il CBD in questione non risulta avere effetti psicotropi né effetti nocivi per la salute umana.
In secundis, la Corte dichiara che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci ostano a una normativa come quella oggetto del procedimento principale. Infatti, il divieto di commercializzazione del CBD costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, vietata dall’articolo 34 TFUE. La Corte precisa, tuttavia, che una normativa siffatta può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’articolo 36 TFUE, quale l’obiettivo di tutela della salute pubblica invocato dalla Repubblica francese, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo suddetto e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Benché quest’ultima valutazione spetti al giudice nazionale, la Corte fornisce due indicazioni a tale riguardo. Da un lato, essa rileva che sembrerebbe che il divieto di commercializzazione non riguardi il CBD di sintesi, il quale avrebbe le stesse proprietà del CBD in questione e potrebbe essere dunque utilizzato come sostituto di quest’ultimo. Qualora tale circostanza fosse dimostrata, sarebbe tale da indicare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non è idonea a conseguire, in modo coerente e sistematico, l’obiettivo di tutela della salute pubblica. Dall’altro lato, la Corte riconosce che, effettivamente, la Francia non è tenuta a dimostrare che la pericolosità del CBD sia identica a quella di taluni stupefacenti. Tuttavia, il giudice nazionale deve valutare i dati scientifici disponibili al fine di assicurarsi che l’asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche. Infatti, un divieto di commercializzazione del CBD, che costituisce, del resto, l’ostacolo più restrittivo agli scambi aventi ad oggetto prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri, può essere adottato soltanto qualora tale rischio risulti sufficientemente dimostrato.
( 1 ) Decreto del 22 agosto 1990, recante applicazione dell’articolo R. 5132‑86 del codice della salute pubblica per la cannabis) (JORF del 4 ottobre 1990, pag. 12041), come interpretato dalla circolare del Ministero della Giustizia n. 2018/F/0069/FD 2, del 23 luglio 2018, avente ad oggetto il regime giuridico applicabile alle imprese che offrono in vendita al pubblico prodotti della cannabis (coffee-shop).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608); regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
( 3 ) Rinvio operato dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8).
( 4 ) Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1019, n. 14956).
( 5 ) Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, conclusa a New York il 30 marzo 1961, modificata dal protocollo del 1972 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 520, n. 7515).