SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 novembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa – Deroghe – Tutela della salute – Legislazione nazionale che limita l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi – Cannabidiolo (CBD)»

Nella causa C‑663/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence, Francia), con decisione del 23 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2018, nel procedimento penale contro

B S,

C A

con l’intervento di:

Ministère public,

Conseil national de l’ordre des pharmaciens,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per B S, da X. Pizarro e I. Metton, avocats;

per C A, da E. van Keymeulen, M. De Vallois, A. Vey e L.‑M. De Roux, avocats;

per il governo francese, da A.-L. Desjonquères, C. Mosser e R. Coesme, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da G. Kanellopoulos e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Lewis, M. Huttunen e M. Kaduczak, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 maggio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato in Francia a carico di B S e C A, in merito alla commercializzazione e alla distribuzione di una sigaretta elettronica all’olio di canapa.

Contesto normativo

Diritto internazionale

SA e note esplicative del SA

– SA

3

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato creato dalla convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»).

4

La voce 2932 della nomenclatura del SA, che figura nel capitolo 29 di quest’ultima, intitolato «Prodotti chimici organici», si presenta come segue:

N. della voce

Codice del

SA

Designazione delle merci

(...)

 

(...)

29.32

 

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

(...)

 

(...)

 

 

– altri

 

2932.95

– – Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)

 

 

– – altri

5

La voce 5701 della nomenclatura del SA, divenuta la voce 5302 di quest’ultima, riguarda la «Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)».

– Note esplicative del SA

6

Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni della convenzione sul SA.

7

La nota relativa al capitolo 29 della nomenclatura del SA indica quanto segue:

«Il Capitolo 29 comprende, in generale, soltanto composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente (...) Un composto di costituzione chimica definita presentato isolatamente è una sostanza costituita da una specie molecolare (covalente o ionica in particolare) la cui composizione è definita da un costante rapporto fra i suoi elementi e che può essere rappresentata da un diagramma strutturale unico. (...) Questi composti possono contenere delle impurezze».

8

Secondo la nota relativa alla voce 5302 della nomenclatura del SA, tale voce comprende:

«1)

La canapa greggia, come proviene dal raccolto, anche se sgranata.

2)

La canapa macerata, le cui fibre, separate parzialmente dal capecchio, aderiscono ancora a questo.

3)

La canapa stigliata, cioè la filaccia sola, costituita da fasci di fibre (filamenti tessili) che superano, talvolta, la lunghezza di 2 m.

4)

La filaccia di canapa pettinata o altrimenti preparata per la filatura (ma non filata), presentata ordinariamente sotto forma di nastri o di stoppini.

5)

La stoppa ed altri cascami filamentosi di canapa, che provengono generalmente dalla stigliatura e soprattutto dalla pettinatura, nonché i cascami di filati di canapa, raccolti specialmente durante l’operazione di filatura o di tessitura e gli sfilacciati di canapa, ottenuti dallo sfilacciamento di vecchi cordami, stracci, ecc. Detti cascami sono compresi in questa voce, anche se sono utilizzabili nella filatura (possono essere presentati allora sotto forma di nastri o di stoppini); sono pure impiegati, come materiale da imbottitura, o di calfataggio o per la fabbricazione della carta».

Convenzione unica

9

La convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conclusa a New York il 30 marzo 1961, modificata dal protocollo del 1972 recante modifica della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 520, n. 7515; in prosieguo: la «convenzione unica»), all’articolo 1, prevede quanto segue:

«1.   Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:

(...)

b)

il termine “cannabis” indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici), la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;

c)

l’espressione “pianta di cannabis” indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;

(...)

j)

il termine “stupefacente” indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;

(...)».

10

L’elenco degli stupefacenti della tabella I della medesima convenzione comprende la cannabis, la resina di cannabis, gli estratti e le tinture di cannabis.

Convenzione sulle sostanze psicotrope

11

La convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1019, n. 14956; in prosieguo: la «convenzione sulle sostanze psicotrope»), all’articolo 1, lettera e), prevede quanto segue:

«Salvo esplicita indicazione contraria o salvo diversamente richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella presente Convenzione i significati qui sotto indicati:

(...)

e)

[l]’espressione “Sostanze psicotrope” designa qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui alla Tabella I, II, III o IV [della presente convenzione]».

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2004/757/GAI

12

La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8), all’articolo 1, prevede quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

1)

“stupefacenti”: tutte le sostanze contemplate dalle seguenti convenzioni delle Nazioni Unite:

a)

la [convenzione unica];

b)

la [convenzione sulle sostanze psicotrope]. Sono altresì contemplate le sostanze sottoposte a controllo nell’ambito dell’azione comune 97/396/JAI del 16 giugno 1997 [sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea] riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche [(GU 1997, L 167, pag. 1)]».

13

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2004/757, ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate: la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti. L’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione quadro precisa che sono escluse dal campo di applicazione di quest’ultima le condotte descritte all’articolo 2, paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali.

Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

14

La convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, in prosieguo: la «convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen», fa parte dell’acquis di Schengen, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l’acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis (GU 1999, L 176, pag. 1).

15

L’articolo 71, paragrafo 1, di tale convenzione di applicazione dispone che le parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite, tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

Regolamento n. 1307/2013

16

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013 così prevede:

«Il presente regolamento istituisce:

a)

norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I (“pagamenti diretti”)».

17

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(...)

d)

“prodotti agricoli”: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell’allegato I dei trattati, nonché il cotone».

18

L’articolo 32, paragrafo 6, del suddetto regolamento così dispone:

«Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%».

19

L’articolo 35, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione [europea] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 per stabilire le norme che subordinano la concessione di pagamenti all’uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità dell’articolo 32, paragrafo 6».

Regolamento n. 1308/2013

20

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1308/2013 così dispone:

«1.   Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell’allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura come definiti negli atti normativi dell’Unione relativi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2.   I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell’allegato I:

(...)

h)

lino e canapa, parte VIII;

(...)».

21

L’allegato I, parte VIII, di detto regolamento, nell’elenco dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dello stesso, menziona, in particolare, la «Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)».

22

L’articolo 189 del suddetto regolamento, contenente disposizioni particolari per l’importazione di canapa, così dispone:

«1.   I seguenti prodotti possono essere importati nell’Unione [europea] solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la canapa greggia di cui al codice NC 53021000 soddisfa le condizioni previste all’articolo 32, paragrafo 6, e all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento [n. 1307/2013];

b)

i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex12079920 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, e dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento [n. 1307/2013];

c)

i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 12079991, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

2.   Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri, nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall’[accordo sull’agricoltura (GU 1994, L 336, pag. 22), di cui all’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (GU 1994, L 336, pag. 3), approvato a nome della Comunità europea con l’articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1)]».

Diritto francese

Codice della salute pubblica

23

L’articolo L. 5132-1 del code de la santé publique (codice della salute pubblica), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice della salute pubblica»), così dispone:

«Devono essere intese come sostanze velenose:

(…)

2° le sostanze stupefacenti;

3° le sostanze psicotrope;

(…)

Per “sostanze” si intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, anche se contenenti qualsiasi additivo necessario alla loro immissione sul mercato.

(...)».

24

L’articolo L. 5132-8, primo comma, del codice della salute pubblica dispone quanto segue:

«La produzione, la fabbricazione, il trasporto, l’importazione, l’esportazione, la detenzione, l’offerta, la cessione, l’acquisto e l’impiego di piante, di sostanze o di preparati classificati come velenosi sono soggetti a condizioni definite con decreti del Conseil d’État [(Consiglio di Stato, Francia)]».

25

L’articolo R. 5132-86, paragrafi 1 e 2, del codice della salute pubblica dispone quanto segue:

«I. – È vietato produrre, fabbricare, trasportare, importare, esportare, detenere, offrire, cedere, acquistare o impiegare:

1o la cannabis, la sua pianta e la sua resina, i prodotti che la contengono o che sono ottenuti dalla cannabis, dalla sua pianta o resina;

2° i tetraidrocannabinoli, ad eccezione del delta-9-tetraidrocannabinolo, dei loro esteri, eteri, sali nonché dei sali dei citati derivati e dei prodotti che li contengono.

II. – Deroghe alle suddette disposizioni possono essere concesse a fini di ricerca e di controllo, nonché per la fabbricazione di derivati autorizzati dal direttore generale dell’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé [(Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari, Francia; in prosieguo: l’«ANSM»)].

La coltivazione, l’importazione, l’esportazione e l’utilizzo industriale e commerciale di varietà di cannabis private delle proprietà stupefacenti o di prodotti contenenti tali varietà possono essere autorizzati, su proposta del direttore generale dell’agenzia, con decreto dei Ministri responsabili dell’agricoltura, delle dogane, dell’industria e della salute».

Decreto del 22 agosto 1990

26

L’articolo 1 dell’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis (decreto del 22 agosto 1990, recante applicazione dell’articolo R. 5132‑86 del codice della salute pubblica per la cannabis) (JORF del 4 ottobre 1990, pag. 12041), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto del 22 agosto 1990»), dispone quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo R. 5181 del codice di cui sopra, sono autorizzate la coltivazione, l’importazione, l’esportazione e l’utilizzo industriale e commerciale (fibre e semi) delle varietà di Cannabis sativa L. purché:

il tenore di delta-9-tetraidrocannabinolo di tali varietà non sia superiore allo 0,20%;

la determinazione del tenore di delta-9-tetraidrocannabinolo e il campionamento in vista di tale determinazione siano effettuati secondo il metodo [dell’Unione] indicato nell’allegato.

(…)».

Circolare del 23 luglio 2018

27

Nella circolare del Ministero della Giustizia, del 23 luglio 2018, avente ad oggetto il regime giuridico applicabile alle imprese che offrono in vendita al pubblico prodotti della cannabis (coffee-shop) (2018/F/0069/FD2) (in prosieguo: la «circolare del 23 luglio 2018»), il decreto del 22 agosto 1990 è interpretato come segue:

«La coltivazione della canapa, la sua importazione, esportazione ed utilizzazione sono autorizzate soltanto se:

la pianta proviene da una delle varietà di Cannabis sativa L. previste dal decreto [del 22 agosto 1990];

sono impiegate soltanto fibre e semi della pianta;

la pianta contiene essa stessa meno dello 0,20% di delta-9-tetraidrocannabinolo.

Contrariamente all’argomento talvolta opposto dagli stabilimenti che offrono in vendita prodotti a base di cannabidiolo, il tenore autorizzato di delta-9-tetraidrocannabinolo dello 0,20% si applica alla pianta di cannabis e non al prodotto finito che ne sarebbe ottenuto.

(…)

Occorre precisare che il cannabidiolo si trova principalmente nelle foglie e nei fiori della pianta, e non nelle fibre e nei semi. Di conseguenza, allo stato della legislazione applicabile, l’estrazione del cannabidiolo in condizioni conformi al codice della salute pubblica non appare possibile.

(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

28

B S e C A sono gli ex amministratori della Catlab SAS, una società costituita nel 2014 allo scopo di commercializzare il Kanavape nonché alcuni kit alpha-cat per testare la qualità del cannabidiolo (CBD) e dell’olio di canapa. Il Kanavape è una sigaretta elettronica il cui liquido contiene CBD, la quale doveva essere distribuita attraverso Internet e una rete di venditori di sigarette elettroniche. Il CBD viene generalmente estratto dalla «Cannabis sativa» o «canapa», in quanto tale varietà ne contiene in natura un tasso elevato, mentre presenta modesti livelli di tetradidrocannabinolo (in prosieguo: il «THC»).

29

Il CBD utilizzato nel Kanavape è stato prodotto nella Repubblica ceca utilizzando la pianta di Cannabis sativa nella sua interezza, la quale era stata altresì coltivata in loco. Esso è stato importato in Francia dalla Catlab, che l’ha confezionato in cartucce per sigarette elettroniche.

30

A seguito di una campagna di comunicazione per promuovere il lancio del Kanavape condotta dalla Catlab nel 2014, è stata avviata un’indagine ed è stata adita l’ANSM.

31

Il laboratorio dell’ANSM ha analizzato le cartucce di Kanavape presenti in commercio e, sebbene fossero state riscontrate differenze notevoli riguardo al tenore di CBD di tali cartucce, il tasso di THC presente nei prodotti esaminati era sempre inferiore al limite autorizzato per legge. Nel luglio 2016, in seguito alla riunione della propria commissione per gli stupefacenti e gli psicotropi, l’ANSM ha comunicato di non considerare il Kanavape come un «medicinale».

32

Con sentenza dell’8 gennaio 2018, il tribunal correctionnel de Marseille (Tribunale penale di Marsiglia, Francia) ha dichiarato, in particolare, B S e C A colpevoli di vari capi d’imputazione, tra cui taluni relativi a infrazioni della normativa relativa alle sostanze velenose. I ricorrenti nel procedimento principale sono stati condannati, rispettivamente, a 18 e a 15 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena nonché a EUR 10000 di ammenda ciascuno. Sul piano civile, essi sono stati condannati in solido a pagare EUR 5000 a titolo di risarcimento del danno subito dal Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Consiglio nazionale dell’ordine dei farmacisti (CNOP) e ad EUR 600 in applicazione del codice di procedura penale.

33

I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence), rispettivamente l’11 e il 12 gennaio 2018. Dinanzi al giudice del rinvio, essi sostengono, in particolare, che il divieto di commercializzazione del CBD ricavato dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza è contrario al diritto dell’Unione.

34

Il giudice del rinvio espone che il CBD non risulta avere «effetti psicoattivi riconosciuti». Infatti, esso rileva che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in una relazione del 2017, ha raccomandato di toglierlo dall’elenco dei prodotti dopanti, che il CBD non è classificato come tale dalla convenzione unica, che l’ANSM ha concluso, il 25 giugno 2015, per la mancanza di dati sufficienti al fine di classificarlo come «nocivo» e, infine, che l’esperto nominato nell’ambito delle indagini preliminari che hanno dato avvio all’azione penale nei confronti dei ricorrenti nel procedimento principale ha concluso che esso aveva un «effetto debole o nullo sul sistema nervoso centrale». Inoltre, il CBD non è espressamente contemplato dai testi destinati ad applicarsi alla canapa industriale, né da quelli relativi alla cannabis stupefacente.

35

Tuttavia, poiché il CBD presente nel Kanavape è ricavato dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza, quest’ultimo deve essere considerato come un prodotto ricavato dalle parti di tale pianta diverse dai semi e dalle fibre, di cui non è autorizzata la commercializzazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del 22 agosto 1990, come interpretato dalla circolare del 23 luglio 2018.

36

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità di tale disposizione con il diritto dell’Unione, tenuto conto che la «canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)» figura nel capitolo 57 della nomenclatura del SA alla quale si fa riferimento nell’allegato I dei trattati e che, di conseguenza, essa dovrebbe essere considerata come un prodotto agricolo, ai sensi dell’articolo 38 TFUE, che istituisce un mercato interno basato sulla libera circolazione delle merci.

37

Esso ritiene che, poiché il tasso di THC nella canapa legalmente commercializzata negli altri Stati membri è inferiore allo 0,2%, come nelle circostanze di cui al procedimento principale, il CBD non possa essere qualificato come «stupefacente». Infatti, secondo le sentenze del 26 ottobre 1982, Wolf (221/81, EU:C:1982:363) e del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith (C‑324/93, EU:C:1995:84), solo il prodotto la cui nocività è dimostrata o generalmente riconosciuta e la cui importazione e commercializzazione è vietata in tutti gli Stati membri può essere così qualificato.

38

Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013 siano applicabili alla canapa.

39

Peraltro, sebbene l’articolo 189 del regolamento n. 1308/2013 autorizzi l’importazione della canapa greggia a determinate condizioni e fissi limitazioni relative a taluni semi, detto articolo 189 «si applica fatte salve le disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri, nel rispetto del trattato [FUE] e degli obblighi derivanti dall’[accordo sull’agricoltura, di cui all’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio]».

40

A tale riguardo, secondo il giudice del rinvio, le condizioni cumulative poste dalla Corte affinché una misura nazionale «più restrittiva», ai sensi del suddetto articolo 189, possa essere considerata conforme al Trattato FUE non sarebbero soddisfatte.

41

Infatti, l’obiettivo della salute pubblica risulterebbe già preso in considerazione nel regolamento n. 1308/2013, in quanto tale regolamento limita la sua sfera di applicazione alle sole varietà che offrono garanzie per quanto riguarda il tenore di sostanze inebrianti e fissa, da un lato, una limitazione relativa ai semi e, dall’altro, una percentuale dello 0,2% per il tenore di THC della canapa.

42

Inoltre, esso ritiene che il principio di proporzionalità non possa essere invocato dato che, nella circolare del 23 luglio 2018, la Repubblica francese, al fine di giustificare il divieto relativo al CBD di origine naturale, si avvale di un divieto che non potrebbe estendersi alla commercializzazione del CBD sintetico con caratteristiche ed effetti identici.

43

In tali circostanze, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013, nonché il principio di libera circolazione delle merci, debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni derogatorie stabilite dal decreto del 22 agosto 1990, limitando la coltivazione, l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi, comportano una restrizione non conforme al diritto [dell’Unione]».

Sulla questione pregiudiziale

44

Sebbene il giudice del rinvio faccia riferimento, nel testo della sua questione, alla limitazione «[del]la coltivazione, [del]l’industrializzazione e [del]la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi», dalle sue stesse spiegazioni risulta che la questione sollevata può essere rilevante per il procedimento soltanto nella misura in cui riguarda la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che vieti la commercializzazione del CBD, qualora quest’ultimo sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.

45

Si deve, pertanto, considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013 nonché gli articoli 34 e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale nei limiti in cui essa vieta la commercializzazione del CBD, qualora quest’ultimo sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.

Sull’interpretazione dei regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013

46

L’ambito di applicazione del regolamento n. 1308/2013 è definito all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo come istitutivo di un’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell’allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura come definiti negli atti normativi dell’Unione relativi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

47

Laddove le disposizioni del regolamento n. 1307/2013 fanno riferimento ai prodotti agricoli, esse riguardano, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultimo, i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell’allegato I dei trattati, nonché il cotone.

48

A tale riguardo, occorre precisare che l’allegato I dei trattati, al quale rinviano tali disposizioni, contiene, in particolare, un riferimento alla voce 5701 della nomenclatura del SA, divenuta la voce 5302 di quest’ultima. Tale voce comprende la «canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)».

49

Secondo le note esplicative del SA, che forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza del 13 settembre 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punto 23), la voce 5302 comprende «la canapa greggia, come proviene dal raccolto, anche se sgranata», «la canapa macerata, le cui fibre, separate parzialmente dal capecchio, aderiscono ancora a questo», «la canapa stigliata, cioè la filaccia sola, costituita da fasci di fibre (filamenti tessili) che sorpassano, talvolta, la lunghezza di 2 m», «la filaccia di canapa pettinata o altrimenti preparata per la filatura (ma non filata), presentata ordinariamente sotto forma di nastri o di stoppini (lucignoli)» e «la stoppa ed altri cascami filamentosi di canapa».

50

C A ha sostenuto, senza essere contraddetto dagli altri interessati nel procedimento dinanzi alla Corte, che il CBD di cui trattasi nel procedimento principale era estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza con il processo di estrazione mediante anidride carbonica (CO2).

51

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, tale prodotto non costituisce né canapa greggia, dato che non proviene dal raccolto, né canapa macerata o stigliata, né filaccia, giacché il processo di estrazione non comporta la separazione delle fibre dal resto della pianta.

52

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nel procedimento principale, si deve considerare, di conseguenza, che il CBD estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza non può essere considerato come rientrante nella voce 5701 della nomenclatura del SA, divenuta voce 5302 di quest’ultima, di cui all’allegato I dei trattati.

53

Ciò premesso, si deve osservare che il capitolo 29 della nomenclatura del SA comprende i prodotti chimici organici e che la voce 2932 di quest’ultima riprende i composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, tra i quali rientra, in particolare, il THC, ossia un cannabinoide al pari del CBD.

54

Secondo le note esplicative del SA, rientrano nel capitolo 29 della nomenclatura del SA i composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, laddove tali composti sono sostanze costituite da una specie molecolare la cui composizione è definita da un costante rapporto fra i suoi elementi, che possono essere rappresentate da un diagramma strutturale unico e possono contenere impurezze.

55

Pertanto, dato che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è presentato in modo tale da non comprendere alcun altro composto se non il CBD, ad eccezione delle impurezze, esso rientra nella voce 2932 della nomenclatura del SA.

56

Da quanto precede risulta che, poiché l’elenco dei prodotti agricoli di cui all’allegato I dei trattati non menziona la voce 2932 della nomenclatura del SA, il CBD presente nella pianta di Cannabis sativa nella sua interezza non può essere considerato un prodotto agricolo e, pertanto, non può essere considerato un prodotto contemplato dai regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013.

57

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, solo i prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1307/2013 e all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 sono contemplati da questi ultimi.

58

In tali circostanze, occorre concludere che i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che non si applicano al CBD.

Sull’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE

59

In via preliminare, occorre ricordare che, poiché la nocività degli stupefacenti, compresi quelli a base di canapa, quali la cannabis, è generalmente riconosciuta, la loro commercializzazione è vietata in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per un commercio rigorosamente controllato in vista dell’uso per scopi medici e scientifici (sentenza del 16 dicembre 2010, Josemans, C‑137/09, EU:C:2010:774, punto 36).

60

Tale situazione giuridica è in linea con diversi strumenti internazionali a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, quali la convenzione unica e la convenzione sulle sostanze psicotrope. Le misure previste da queste ultime sono state successivamente rafforzate e completate dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1582, n. 1‑27627), a cui tutti gli Stati membri nonché l’Unione hanno aderito. Detta situazione giuridica è altresì giustificata alla luce del diritto dell’Unione e, più in particolare, della decisione quadro 2004/757 e dell’articolo 71, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Josemans, C‑137/09, EU:C:2010:774, punti da 37 a 40).

61

Ne deriva che gli stupefacenti non presenti nel circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell’uso per scopi medici o scientifici rientrano, per loro stessa natura, in un divieto di importazione e di commercializzazione nel territorio di tutti gli Stati membri (sentenza del 16 dicembre 2010, Josemans, C‑137/09, EU:C:2010:774, punto 41).

62

Dato il divieto di immissione nel circuito economico e commerciale dell’Unione di stupefacenti non rientranti in un siffatto circuito rigorosamente sorvegliato, i soggetti che commercializzano tali prodotti non possono avvalersi dell’applicazione delle libertà di circolazione o del principio di non discriminazione, per quanto riguarda l’attività consistente nella commercializzazione di cannabis (sentenza del 16 dicembre 2010, Josemans, C‑137/09, EU:C:2010:774, punto 42).

63

Occorre, pertanto, stabilire se il CBD di cui trattasi nel procedimento principale costituisca uno stupefacente, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 59 a 62 della presente sentenza.

64

A tale riguardo, si deve rilevare che detta sostanza non è contemplata dalla convenzione sulle sostanze psicotrope né dall’azione comune 97/396, alle quali si fa riferimento all’articolo 1, punto 1), lettera b), della decisione quadro 2004/757.

65

Occorre quindi stabilire se il CBD di cui trattasi nel procedimento principale sia contemplato dalla convenzione unica cui fa riferimento l’articolo 1, punto 1, lettera a), della decisione quadro 2004/757 e che è altresì menzionata all’articolo 71, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

66

Per quanto riguarda l’interpretazione di una convenzione internazionale, quale la convenzione unica, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, un trattato internazionale deve essere interpretato non soltanto alla stregua dei termini in cui è redatto, ma anche alla luce dei suoi obiettivi. Gli articoli 31 della convenzione di Vienna, del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331) e della convenzione di Vienna, del 21 marzo 1986, sul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (Documents officiels de la Conférence des Nations unies sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, vol. II, pag. 91), che costituiscono, in tal senso, un’espressione del diritto internazionale consuetudinario, precisano, a questo proposito, che un trattato dev’essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, IATA ed ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 40).

67

Dal preambolo della convenzione unica risulta che le parti si dichiarano, in particolare, preoccupate della salute fisica e psichica dell’umanità, nonché consapevoli del dovere loro incombente di prevenire e di combattere la tossicodipendenza.

68

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera j), della convenzione unica, il termine «stupefacente» indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II di tale convenzione, sia essa naturale o sintetica. Nella tabella I di detta convenzione figurano, in particolare, la cannabis, la resina di cannabis, nonché gli estratti e le tinture di cannabis.

69

Inoltre, i termini «cannabis» e «pianta di cannabis» sono definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione unica rispettivamente come «le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici), la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione» e come «qualsiasi pianta del tipo cannabis».

70

Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il CBD di cui trattasi nel procedimento principale è estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dai semi e dalle foglie di tale pianta, escluse le sue sommità fiorite o fruttifere.

71

In tali circostanze, è vero che un’interpretazione letterale delle disposizioni della convenzione unica potrebbe indurre a concludere che, poiché il CBD viene estratto da una pianta del tipo cannabis e tale pianta è utilizzata nella sua interezza, comprese le sue sommità fiorite o fruttifere, esso costituisce un estratto di cannabis ai sensi della tabella I di tale convenzione e, di conseguenza, uno «stupefacente» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera j), della suddetta convenzione.

72

Tuttavia, occorre rilevare che, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte e che sono riassunti al punto 34 della presente sentenza, risulta che il CBD di cui trattasi nel procedimento principale non sembra avere effetti psicotropi né effetti nocivi sulla salute umana sulla base dei dati scientifici disponibili. D’altronde, secondo questi elementi del fascicolo, la varietà di cannabis da cui tale sostanza è stata estratta, che è stata legalmente coltivata nella Repubblica ceca, ha un tenore di THC non superiore allo 0,2%.

73

Orbene, come risulta dal precedente punto 67 della presente sentenza, la convenzione unica è basata, in particolare, su un obiettivo di tutela della salute fisica e psichica dell’umanità. Occorre, conseguentemente, tener conto di tale obiettivo nell’interpretazione delle disposizioni di detta convenzione.

74

Un siffatto approccio si impone, a maggior ragione, in quanto la lettura dei commenti sulla convenzione unica pubblicati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite relativi alla definizione di «cannabis» ai fini di tale convenzione porta a concludere che, alla luce dello scopo e dello spirito generale di detta convenzione, tale definizione è intrinsecamente connessa allo stato delle conoscenze scientifiche in merito alla nocività dei prodotti derivati dalla cannabis per la salute umana. A titolo illustrativo, da tali commenti risulta quindi, in particolare, che l’esclusione dalla definizione della cannabis di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della medesima convenzione, delle sommità fiorite o fruttifere, la cui resina sia stata estratta, era giustificata dalla circostanza che tali sommità contengono solo una quantità del tutto insignificante del principio psicoattivo.

75

Alla luce di tali elementi, che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve ritenere che, poiché il CBD non contiene un principio psicoattivo allo stato attuale delle conoscenze scientifiche ricordate al punto 34 della presente sentenza, sarebbe contrario all’obiettivo e alla ratio generale della convenzione unica includere quest’ultimo nella definizione di «stupefacenti» ai sensi di tale convenzione, in quanto estratto di cannabis.

76

Ne consegue che il CBD di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce uno stupefacente, ai sensi della convenzione unica.

77

Peraltro, occorre ancora aggiungere che, come parimenti rilevato dalla Commissione, il CBD di cui trattasi nel procedimento principale è stato legalmente prodotto e commercializzato nella Repubblica ceca.

78

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che gli articoli 34 e 36 TFUE sono applicabili al CBD di cui trattasi nel procedimento principale.

79

A tal proposito, si deve ricordare che la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri è un principio fondamentale del Trattato FUE che trova la sua espressione nel divieto, sancito dall’articolo 34 TFUE, di restrizioni quantitative delle importazioni tra gli Stati membri nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17, EU:C:2019:504, punto 119).

80

In base a una costante giurisprudenza, il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni sancito dall’articolo 34 TFUE riguarda qualunque misura degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, il commercio all’interno dell’Unione (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17, EU:C:2019:504, punto 120).

81

Peraltro, una misura, persino qualora non abbia né per scopo né per effetto di trattare meno favorevolmente prodotti provenienti da altri Stati membri, rientra parimenti nella nozione di «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative», ai sensi dell’articolo 34 TFUE, qualora essa ostacoli l’accesso al mercato di uno Stato membro dei prodotti originari di altri Stati membri (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17, EU:C:2019:504, punto 121).

82

Nel caso di specie, è pacifico che il divieto di commercializzare il CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi dell’articolo 34 TFUE.

83

Tuttavia, da una costante giurisprudenza risulta che una misura siffatta può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’articolo 36 TFUE o da esigenze imperative. In entrambi i casi, la disposizione nazionale deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17, EU:C:2019:504, punto 122).

84

Peraltro, una misura restrittiva può essere ritenuta idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se essa soddisfa realmente l’esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico (sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punto 37).

85

Posto che la Repubblica francese sostiene che la propria normativa, che vieta la commercializzazione dei prodotti derivati da parti della pianta di cannabis diversi dalle sue fibre e dai suoi semi, ha come obiettivo la tutela della salute pubblica menzionata all’articolo 36 TFUE, occorre ricordare che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato FUE, e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della salute pubblica nonché il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità (sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, punto 30).

86

Un siffatto potere discrezionale relativo alla tutela della salute pubblica è particolarmente importante laddove sia dimostrato che sussistono incertezze allo stato attuale della ricerca scientifica in merito a determinate sostanze utilizzate dai consumatori (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 86).

87

Dato che l’articolo 36 TFUE prevede una deroga, da interpretarsi restrittivamente, alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione, spetta alle autorità nazionali che si richiamino ad esso dimostrare in ciascun caso di specie, alla luce dei risultati della ricerca scientifica internazionale, che la loro normativa è necessaria per tutelare effettivamente gli interessi presi in considerazione da tale disposizione e, segnatamente, che la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi presenta un rischio reale per la salute pubblica che deve essere valutato in maniera approfondita (sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punti 8788).

88

La decisione di vietare la commercializzazione, la quale costituisce, del resto, l’ostacolo più restrittivo agli scambi aventi ad oggetto prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri, può essere adottata soltanto qualora l’asserito rischio reale per la salute pubblica risulti sufficientemente dimostrato in base ai dati scientifici più recenti disponibili al momento dell’adozione di siffatta decisione. In un contesto del genere, la valutazione del rischio che lo Stato membro deve effettuare ha ad oggetto la stima del grado di probabilità degli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’impiego di prodotti vietati e della gravità di tali effetti potenziali (sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 89).

89

Nell’esercizio del loro potere discrezionale in materia di tutela della salute pubblica, gli Stati membri devono rispettare il principio di proporzionalità. I mezzi che essi scelgono devono essere pertanto limitati a quanto effettivamente necessario per garantire la tutela della salute pubblica, e devono essere proporzionati all’obiettivo così perseguito, il quale non avrebbe potuto essere raggiunto con misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari (sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 90).

90

Indubbiamente, la valutazione che lo Stato membro è tenuto ad effettuare potrebbe rivelare un elevato grado di incertezza scientifica e pratica in proposito. Un’incertezza di questo tipo, inscindibile dalla nozione di precauzione, influisce sulla portata del potere discrezionale dello Stato membro e si ripercuote quindi sulle modalità di applicazione del principio di proporzionalità. In tali circostanze, si deve ammettere che uno Stato membro, fondandosi sul principio di precauzione, può adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Tuttavia, la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche (sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 91).

91

Un’applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall’impiego del prodotto che viene proposto e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale (sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 92).

92

Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive (sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 93).

93

Certo, spetta al giudice del rinvio, alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 83 a 92 della presente sentenza, valutare se il divieto di commercializzare il CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Tuttavia, spetta alla Corte fornirgli tutte le indicazioni necessarie al fine di guidarlo in tale valutazione.

94

Per quanto riguarda la valutazione della questione se tale divieto sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica, si deve rilevare che, in udienza, è emerso che detto divieto non inciderebbe sulla commercializzazione del CBD di sintesi, il quale avrebbe le stesse proprietà del CBD estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e potrebbe essere utilizzato come sostituto di quest’ultimo. Spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza che, se fosse dimostrata, sarebbe tale da indicare che la normativa di cui al procedimento principale non è idonea a conseguire, in modo coerente e sistematico, tale obiettivo.

95

Quanto alla necessità del divieto di commercializzare il CBD, qualora quest’ultimo sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, occorre rilevare che la Repubblica francese non è tenuta a dimostrare che la proprietà pericolosa di un siffatto prodotto sia identica a quella di stupefacenti quali le sostanze figuranti nelle tabelle I e II della convenzione unica. Ciò non toglie che spetta al giudice del rinvio valutare i dati scientifici disponibili e prodotti dinanzi ad esso al fine di assicurarsi, alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 88 a 92 della presente sentenza e tenuto conto delle considerazioni formulate al precedente punto 72 della medesima sentenza, che l’asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche.

96

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. I regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una siffatta normativa.

Sulle spese

97

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una siffatta normativa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.