SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

11 giugno 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2004/757/GAI – Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “grandi quantitativi di stupefacenti” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento – Articoli 20 e 21 – Principio di legalità dei reati e delle pene – Articolo 49»

Nella causa C‑634/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia), con decisione del 20 giugno 2018, pervenuta in cancelleria l’11 ottobre 2018, nel procedimento penale a carico di

JI,

con l’intervento di:

Prokuratura Rejonowa w Słupsku,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Prokuratura Rejonowa w Słupsku, da P. Nierebiński, K. Nowicki e A. Klawitter;

per il governo polacco, da B. Majczyna, J. Sawicka e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, inizialmente da M.J. García-Valdecasas Dorrego, successivamente da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da H. Eklinder, A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev e J. Lundberg, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Szmytkowska e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, nonché degli articoli 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Questa domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. JI per detenzione illegale di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti e sostanze psicotrope.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 3 e 4 della decisione quadro 2004/757 sono del seguente tenore:

«(3)

È necessario adottare norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati di traffico illecito di stupefacenti e precursori, che consentano l’attuazione di una comune strategia, a livello dell’Unione europea, intesa a combattere tale traffico.

(4)

In virtù del principio di sussidiarietà, l’azione dell’Unione europea dovrebbe vertere sulle forme più gravi di reati in materia di stupefacenti. L’esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione della presente decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio [dell’Unione europea] sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale».

4

L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori», dispone quanto segue:

«1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:

a)

la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti;

(…)

c)

la detenzione o l’acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lettera a);

(…)

2.   Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali».

5

L’articolo 4 della decisione quadro di cui trattasi, intitolato «Sanzioni», così dispone:

«1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive.

Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze:

a)

il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti;

(…)».

Diritto polacco

6

Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, della ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza), del 29 luglio 2005 (Dz. U. del 2005, n. 179, posizione 1485), la detenzione di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope è punibile con la reclusione sino a tre anni.

7

In forza dell’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza, quando la detenzione di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope concerne un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, il suo autore può essere condannato alla pena della reclusione da uno a dieci anni.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

La Prokuratura Rejonowa w Słupsku (ufficio della procura circondariale di Słupsk, Polonia) ha promosso un procedimento penale a carico del sig. JI dinanzi al giudice del rinvio, il Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia), con l’accusa, segnatamente, di detenzione, alla data del 7 novembre 2016, di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti e di sostanze psicotrope, integrante una violazione dell’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza.

9

Dalla decisione di rinvio si evince che il sig. JI deteneva detti prodotti e sostanze per suo uso personale.

10

Il giudice del rinvio rileva che la decisione quadro 2004/757 non definisce la nozione di «grandi quantitativi di stupefacenti», ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

11

Esso precisa che la legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza ha dato attuazione alla decisione quadro 2004/757, segnatamente con l’articolo 62, paragrafo 2, di detta legge, il quale prevede che la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope può essere punita con la reclusione da uno a dieci anni.

12

Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che nemmeno questa disposizione definisce la nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope», la quale corrisponde al recepimento in diritto nazionale di quella di «grandi quantitativi di stupefacenti», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757. Esso precisa che la giurisprudenza nazionale ha ricavato determinati criteri allo scopo di determinare se il quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope detenuto dall’autore dell’infrazione rientri nella nozione di cui all’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza. Questa nozione rimarrebbe tuttavia imprecisa e costituirebbe oggetto di un’interpretazione volta a volta diversa da parte dei giudici nazionali.

13

Secondo il giudice del rinvio, da ciò deriva che persone in possesso di quantitativi paragonabili di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope possono essere trattati in modo diverso in base all’interpretazione di detta nozione accolta dal giudice investito del caso, il che potrebbe violare il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge. Esso sottolinea parimenti che, posto che la decisione quadro 2004/757 non definisce la nozione di «grandi quantitativi di stupefacenti», ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri conservano una notevole discrezionalità in sede di attuazione di tale nozione, il che potrebbe avere come effetto che i cittadini dell’Unione europea siano trattati in modo diverso in funzione dello Stato membro in cui essi commettano il reato.

14

Peraltro, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla conformità dell’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza con il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

15

In tale contesto, il Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se una norma del diritto dell’Unione, come quella prevista dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della [decisione quadro 2004/757], debba essere interpretata nel senso che essa non osta a che la nozione di “rilevante quantitativo di stupefacenti” sia interpretata caso per caso dal giudice nazionale secondo la sua valutazione discrezionale e che una siffatta valutazione non richieda l’applicazione di alcun criterio oggettivo e, in particolare, non richieda che venga accertato che l’autore del reato detenesse gli stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione quadro, vale a dire la produzione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la mediazione, la consegna a qualsiasi condizione.

2)

Se gli strumenti di tutela giurisdizionale finalizzati a garantire l’efficacia e l’effettività delle norme del diritto dell’Unione contenute nella [decisione quadro 2004/757] e, in particolare, della norma dettata dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione quadro, siano sufficienti a garantire ai cittadini polacchi un’effettiva tutela derivante dalle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, posto che la legge polacca sulla [lotta contro la] tossicodipendenza non contiene una formulazione precisa della nozione di rilevante quantitativo di stupefacenti, lasciando tale nozione all’interpretazione dei collegi giudicanti che decidono i singoli casi nell’ambito del cosiddetto potere discrezionale del giudice.

3)

Se la norma del diritto interno di cui all’articolo 62, paragrafo 2, della ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (legge polacca in materia di lotta contro la tossicodipendenza) sia compatibile con il diritto dell’Unione, ed in particolare [con la norma] dettata dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI e, in caso di risposta affermativa, se l’interpretazione della nozione di rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, adottata dai tribunali nazionali polacchi, non contrasti con la norma del diritto dell’Unione in base alla quale è assoggettato ad una responsabilità penale aggravata colui che commette il reato di detenzione di grandi quantitativi di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI.

4)

Se l’articolo 62, paragrafo 2, della ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (legge polacca in materia di lotta contro la tossicodipendenza), che prevede una responsabilità penale aggravata per la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, così come tale ultima nozione viene intesa dai giudici nazionali polacchi, non contrasti con il principio di uguaglianza e non discriminazione».

Sulla competenza della Corte

16

In primo luogo, l’ufficio della procura circondariale di Słupsk contesta la competenza della Corte a conoscere della presente domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio mirerebbe non a che la Corte interpreti il diritto dell’Unione bensì a che, da un lato, essa interpreti una disposizione di diritto nazionale, ossia l’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza e, dall’altro, essa si pronunci sulla conformità di questa disposizione con la decisione quadro 2004/757.

17

A questo proposito, occorre constatare che, con alcune delle sue questioni, il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla conformità dell’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza con il diritto dell’Unione.

18

Tuttavia, benché non spetti alla Corte, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, valutare la conformità di una legislazione nazionale con il diritto dell’Unione né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa è tuttavia competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi ermeneutici propri del diritto dell’Unione che possano consentire a quest’ultimo di valutare una siffatta conformità ai fini della decisione della causa di cui è investito (sentenza del 18 settembre 2019, VIPA,C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

19

Pertanto la Corte è tenuta, nella presente causa, a limitare il proprio esame alle disposizioni del diritto dell’Unione, fornendone un’interpretazione che sia utile al giudice del rinvio, cui spetta valutare la conformità delle disposizioni nazionali con detto diritto, al fine di definire la controversia di cui è investito (sentenza del 26 luglio 2017, Europa Way e Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, punto 36).

20

Pertanto, in considerazione del testo delle questioni proposte e della motivazione della decisione di rinvio, occorre intendere tali questioni come vertenti sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757 nonché degli articoli 20, 21 e 49 della Carta, di modo che l’eccezione di incompetenza sollevata dall’ufficio della procura circondariale di Słupsk dev’essere respinta.

21

In secondo luogo, l’ufficio della procura circondariale di Słupsk, i governi polacco, spagnolo e svedese nonché la Commissione europea sono del parere che non occorra rispondere alle questioni proposte, in quanto la situazione in cui si trova il sig. JI esulerebbe dall’ambito d’applicazione della decisione quadro 2004/757. A loro parere, dalla decisione del rinvio si ricaverebbe che il sig. JI è imputato esclusivamente per detenzione di stupefacenti a fini di consumo personale, fatto che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2004/757, costituirebbe un comportamento escluso dall’ambito d’applicazione di quest’ultima.

22

A questo proposito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2004/757, la detenzione di stupefacenti esclusivamente a fini di consumo personale, nella definizione datane dalla legislazione nazionale, è esclusa dall’ambito d’applicazione di detta decisione quadro.

23

Nel caso di specie, dalla decisione del rinvio si evince, da un lato, che il sig. JI è perseguito per detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti e di sostanze psicotrope, integrante un reato ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza e, dall’altro, che egli possedeva detti prodotti e sostanze a fini di consumo personale. Una situazione del genere non rientra pertanto nell’ambito d’applicazione della decisione quadro 2004/757.

24

Ciò premesso, occorre ricordare che la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in fattispecie in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori del suo ambito di applicazione, ed erano pertanto di competenza esclusiva degli Stati membri, ma nelle quali dette disposizioni del diritto dell’Unione erano rese applicabili dal diritto nazionale per effetto di un rinvio di quest’ultimo al loro contenuto (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

25

A questo proposito, la Corte ha sottolineato, in particolare, che quando una normativa nazionale intende conformarsi, per le soluzioni che essa apporta a situazioni meramente interne, a quelle accolte nel diritto dell’Unione al fine, per esempio, di evitare l’insorgere di discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni della concorrenza, oppure di garantire un procedimento unico in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo a che, per evitare future divergenze interpretative, le disposizioni o le nozioni ricavate dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui esse siano destinate ad trovare applicazione (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

26

Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione di quest’ultimo si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

27

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che la decisione quadro 2004/757 è stata attuata, nell’ordinamento polacco, mediante la legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza. In particolare, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio nonché dalle precisazioni esposte dal governo polacco nell’udienza dinanzi alla Corte, si ricava che l’articolo 62, paragrafo 2, di detta legge ha recepito in diritto interno l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché la nozione di «grandi quantitativi di stupefacenti», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di detta decisione quadro.

28

Come illustrato dall’ufficio dalla procura circondariale di Słupsk e dal governo polacco nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, l’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza punisce qualsiasi detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, a prescindere dai fini di consumo personale o da altri fini, ossia, segnatamente, al fine di svolgere una delle attività elencate nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2004/757.

29

Posto che la circostanza aggravante del possesso di «grandi quantitativi di stupefacenti», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757, si applica, tramite la legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza, a comportamenti esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultima, ossia alla detenzione di stupefacenti esclusivamente a fini di consumo personale, esiste un interesse certo a fornire un’interpretazione uniforme di tale disposizione del diritto dell’Unione.

30

La Corte è pertanto competente a rispondere alle questioni pregiudiziali.

Sulle questioni pregiudiziali

31

Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l’interpretazione della nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope» alla valutazione dei giudici nazionali.

32

A questo riguardo, occorre rilevare che la decisione quadro 2004/757 è stata adottata, segnatamente, sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), UE, il quale prevedeva, in particolare, che l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda il traffico illecito di stupefacenti.

33

Peraltro, dal considerando 3 della decisione quadro 2004/757 si evince che quest’ultima stabilisce norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati di traffico illecito di stupefacenti e precursori, così come alle sanzioni applicabili, che consentano l’attuazione di una comune strategia, a livello dell’Unione europea, intesa a combattere tale traffico.

34

In particolare, dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione quadro 2004/757 e dall’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima discende che la detenzione di stupefacenti al fine di esercitare la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione dei medesimi dev’essere qualificata come reato, punibile con la reclusione fino a un massimo di almeno tre anni.

35

Inoltre, dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di detta decisione quadro si ricava che gli Stati membri devono sanzionare tale reato, quando esso riguarda «grandi quantitativi di stupefacenti», con la pena della reclusione sino a un massimo compreso tra almeno cinque e dieci anni.

36

Ciò premesso, da un lato, come si ricava dal punto 22 della presente sentenza, l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2004/757 esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima, in particolare, il possesso di stupefacenti esclusivamente a fini di consumo personale, quale definito dalla normativa nazionale. Dall’altro, il considerando 4 della decisione quadro 2004/757 enuncia che l’esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione di quest’ultima non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri debbano trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale.

37

Da ciò discende, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 47 delle sue conclusioni, che gli Stati membri rimangono liberi di trattare la detenzione di grandi quantitativi di stupefacenti a fini di consumo personale come un reato aggravato.

38

Tuttavia, come si desume dai punti da 12 a 14 della presente sentenza, il giudice del rinvio si chiede se i principi di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione nonché di legalità dei reati e delle pene, sanciti dagli articoli 20, 21 e 49 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope», di cui all’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza, che recepisce in diritto nazionale la nozione di «grandi quantitativi di stupefacenti» contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757, non sia meglio specificata dal legislatore nazionale, ma costituisca volta a volta oggetto di interpretazione da parte dei giudici nazionali.

39

A questo riguardo, occorre ricordare che le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 69).

40

In tale contesto, occorre rilevare che l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione quadro 2004/757 e l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima impongono agli Stati membri solo di punire la detenzione di stupefacenti collegata al traffico dei medesimi, quando si tratta di «grandi quantitativi di stupefacenti», con la pena della reclusione sino a un massimo compreso tra almeno cinque e dieci anni.

41

Orbene, da un lato, detta decisione quadro non contiene nessuna definizione della nozione di «grandi quantitativi di stupefacenti», ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Dall’altro, come si desume dai punti 32 e 33 della presente sentenza, questa decisione quadro costituisce solo uno strumento di armonizzazione minima. Di conseguenza, gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità riguardo all’attuazione di detta nozione nel loro ordinamento nazionale.

42

Ciò premesso, quando essi attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, a rispettare i diritti fondamentali garantiti da quest’ultima, tra i quali segnatamente quelli sanciti dagli articoli 20, 21e 49 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punti 1718).

43

In tale contesto, è importante, in primo luogo, ricordare che i principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta, impongono che situazioni paragonabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattati in modo uguale, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, punto 56).

44

Nel caso di specie, è giocoforza constatare, in primo luogo, che, prevedendo che la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope è punibile con la reclusione da uno a dieci anni, l’articolo 62, paragrafo 2, della legge in materia di lotta contro la tossicodipendenza non istituisce nessuna disparità di trattamento tra gli eventuali autori di detto reato.

45

In secondo luogo, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 62 delle sue conclusioni, il fatto che i giudici nazionali godano di una certa discrezionalità in sede di interpretazione e applicazione di una disposizione di diritto nazionale non costituisce, di per sé, una violazione degli articoli 20 e 21 della Carta.

46

Infine, in terzo luogo, come discende dai punti 32 e 33 della presente sentenza, la decisione quadro 2004/757 stabilisce solo norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili nell’ambito del traffico di stupefacenti e di precursori. Da ciò discende che l’esistenza di differenze tra le misure di attuazione di detta decisione quadro nei diversi ordinamenti giuridici nazionali non può essere considerata una violazione del divieto di discriminazioni (v., per analogia, sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, punti 5960).

47

Per quanto concerne, in secondo luogo, il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, va ricordato che detto principio è stato consacrato, segnatamente, dall’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 53). Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il diritto garantito dall’articolo 49 di quest’ultima ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU.

48

In virtù di detto principio, le disposizioni penali devono rispettare determinati requisiti di accessibilità e prevedibilità per quanto concerne sia la definizione del reato sia la determinazione della pena (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

49

Da ciò consegue che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che implicano una sua responsabilità penale (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2008, Intertanko e a., C‑308/06, EU:C:2008:312, punto 71, e del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 56).

50

Inoltre, il principio di precisione della legge applicabile non può essere interpretato nel senso che esso vieti il chiarimento graduale delle norme sulla responsabilità penale mediante interpretazioni giurisprudenziali, purché queste ultime siano ragionevolmente prevedibili (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 167 e giurisprudenza ivi citata).

51

Pertanto, il principio di legalità dei reati e delle pene dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda sanzioni penali aggravate per il reato di possesso di un «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope», rimettendo, volta per volta, l’interpretazione di questa nozione alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta valutazione soddisfi i requisiti di prevedibilità, quali illustrati nei punti da 48 a 50 della presente sentenza.

52

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, occorre risolvere le questioni proposte dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l’interpretazione della nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope» alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l’interpretazione della nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope» alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.