Causa C‑619/18
Commissione europea
contro
Repubblica di Polonia
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema – Applicazione ai giudici in carica – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al conseguimento di un’autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale del presidente della Repubblica»
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione in base al parere motivato – Termine impartito allo Stato membro – Entrata in vigore di una legge di detto Stato membro che fa venir meno retroattivamente tutti gli effetti delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione – Avvenimento posteriore alla scadenza del termine – Ricorso non privo d’oggetto
(Art. 258 TFUE)
(v. punti 30, 31)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Portata
(Artt. 2 e 19 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 46‑50, 54, 55)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto dei principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che abbassa l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema – Applicazione nei confronti dei giudici in carica – Violazione – Giustificazione – Uniformazione dei limiti di età per la cessazione obbligatoria dell’attività – Proporzionalità – Insussistenza
(Artt. 2 e 19 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 57, 58, 71‑73, 78‑96, 124 e dispositivo)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Portata
(Art. 19 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, comma 2)
(v. punti 74‑77, 108)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che abbassa l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema e attribuisce al presidente dello Stato membro il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva di detti giudici – Violazione in caso di legittimi dubbi suscitati nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti
(Artt. 2 e 19 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 110‑112,114‑118, 123, 124 e dispositivo)
Sintesi
Le disposizioni del diritto polacco in materia di abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema sono contrarie al diritto dell’Unione
Nella sentenza Commissione/Polonia (C‑619/18), pronunciata il 24 giugno 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha accolto il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica di Polonia e volto a far accertare che, da un lato, prevedendo l’applicazione della misura consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018 e, dall’altro, attribuendo al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento ex novo fissato, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
La Commissione contestava alla Repubblica di Polonia di aver violato, con dette misure, gli obblighi derivanti per gli Stati membri dalla summenzionata disposizione, in violazione del principio di indipendenza dei giudici e, in particolare, del principio di inamovibilità di questi ultimi.
Nella sua sentenza, la Corte ha, in primo luogo, preso posizione sull’applicabilità e sulla portata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. A tale proposito, essa ha ricordato che detta disposizione impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, segnatamente ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Più specificamente, ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, garantire che gli organi facenti parte, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che pertanto possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione di detto diritto, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, il che vale nel caso di specie per la Corte suprema polacca. Inoltre, la Corte ha osservato che, per garantire che detto organo giurisdizionale sia in grado di offrire una simile tutela, è di primaria importanza preservarne l’indipendenza, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali. Il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto.
In secondo luogo, la Corte ha precisato la portata di detto requisito. A questo riguardo, essa ha statuito che le garanzie di indipendenza e di imparzialità che ne derivano presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione degli organi interessati, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei membri che li compongono, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detti organi rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti. In particolare, tale indispensabile libertà dei giudici rispetto a qualsivoglia intervento o pressione esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale, come l’inamovibilità. Questo principio di inamovibilità esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l’età obbligatoria per il pensionamento o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest’ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo totalmente assoluto, questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. Nella specie, la Corte ha constatato che la riforma contestata comporta la cessazione anticipata dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici in carica in seno alla Corte suprema e che essa potrebbe quindi essere ammessa solo se è giustificata da un obiettivo legittimo ed è proporzionata rispetto a quest’ultimo, e purché non sia atta a suscitare legittimi dubbi come quelli summenzionati. Orbene, la Corte ha rilevato che l’applicazione della misura di abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema ai giudici in carica presso tale organo giurisdizionale non soddisfaceva le condizioni succitate, non essendo, in particolare, giustificata da una finalità legittima. Pertanto, essa ha stabilito che detta applicazione ledeva il principio di inamovibilità dei giudici intrinsecamente connesso alla loro indipendenza.
In ultimo luogo, la Corte si è pronunciata sul potere discrezionale riconosciuto dalla nuova legge sulla Corte suprema al presidente della Repubblica di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento fissata da detta legge. Essa ha osservato che, anche se spetta ai soli Stati membri decidere se autorizzare o meno una tale proroga, resta il fatto che, quando essi optano per un simile meccanismo, sono tenuti ad assicurare che le condizioni e le modalità cui è soggetta una proroga siffatta non siano tali da pregiudicare il principio dell’indipendenza dei giudici. A tal riguardo, è vero che la circostanza che un organo quale il presidente della Repubblica sia investito del potere di decidere o meno di concedere tale eventuale proroga non è di per sé sufficiente a far ravvisare l’esistenza di un pregiudizio a detto principio. Tuttavia, occorre garantire che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di simili decisioni siano tali da non poter suscitare nei singoli dubbi legittimi in merito all’indipendenza dei giudici interessati. A tal fine è necessario, in particolare, che tali requisiti e modalità siano concepiti in modo tale che detti giudici si trovino al riparo da eventuali tentazioni di cedere ad interventi o pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Siffatte modalità devono quindi, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati. Orbene, per quanto attiene alla nuova legge sulla Corte suprema, la Corte constata che, in base ad essa, la proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici di detto organo giurisdizionale è ormai subordinata a una decisione del presidente della Repubblica che ha carattere discrezionale, che non deve essere motivata e non può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale. Per quanto concerne l’intervento, previsto da detta legge, del Consiglio nazionale della magistratura prima dell’adozione della decisione del presidente della Repubblica, la Corte sottolinea che l’intervento di un siffatto organo, nell’ambito di un processo di proroga dell’esercizio delle funzioni di un giudice al di là dell’età ordinaria per il suo pensionamento, può, in linea di principio, risultare idoneo a contribuire a rendere tale processo più obiettivo. Questo è vero, tuttavia, solo a patto che siano soddisfatte talune condizioni e, in particolare, che detto organo sia a sua volta indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo e dall’autorità alla quale è chiamato a fornire un parere, e che un parere siffatto sia reso sulla base di criteri obiettivi e pertinenti e sia debitamente motivato, così da essere idoneo a rischiarare in modo obiettivo detta autorità nell’adozione della sua decisione. Nella specie, la Corte reputa sufficiente constatare che, vista in particolare la mancanza di motivazione, i pareri resi dal Consiglio nazionale della magistratura non sono idonei a contribuire a rischiarare in modo obiettivo l’esercizio del potere attribuito al presidente della Repubblica dalla nuova legge sulla Corte suprema, cosicché detto potere è idoneo a suscitare legittimi dubbi, segnatamente nei singoli, quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi che possono trovarsi contrapposti dinanzi ad essi.