SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
7 novembre 2019 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Articolo 5, lettera a) – Procedura per l’ottenimento – Articolo 4, punti da 8 a 10 – Nozioni di “decisione giudiziaria”, di “transazione giudiziaria” e di “atto pubblico” – Ordinanza nazionale di ingiunzione di pagamento impugnabile – Articolo 18, paragrafo 1 – Termini – Articolo 45 – Circostanze eccezionali – Nozione»
Nella causa C‑555/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 16 agosto 2018, pervenuta in cancelleria il 30 agosto 2018, nel procedimento
K.H.K.
contro
B.A.C.,
E.E.K.,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di Sezione, L. Bay Larsen e C. Toader (relatrice), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Commissione europea, da I. Zaloguin, M. Wilderspin, M. Heller e C. Georgieva‑Kecsmar, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 luglio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 655/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone K.H.K. a B.A.C. e E.E.K. (in prosieguo, congiuntamente: i «debitori») in merito alla riscossione forzata da parte di K.H.K. del credito che sostiene di avere nei confronti di B.A.C. e E.E.K. mediante, segnatamente, un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 5, 13, 14 e 37 del regolamento n. 655/2014 così recitano:
(…)
(…)
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4 |
L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue: «1. Il presente regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (“ordinanza di sequestro conservativo” o “ordinanza”) che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro. 2. Dell’ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale». |
5 |
Ai sensi dell’articolo 4, punti da 8 a 10, di detto regolamento, s’intende per:
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6 |
Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento, rubricato «Possibilità di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo» e facente parte del capo 2 di quest’ultimo, intitolato «Procedura per l’ottenimento di un’ordinanza di sequestro conservativo»: «Il creditore può avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo nei casi seguenti:
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7 |
L’articolo 6 del regolamento n. 655/2014, rubricato «Competenza giurisdizionale», ai paragrafi 1 e 4, prevede quanto segue: «1. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili. (…) 4. Ove il creditore abbia ottenuto un atto pubblico, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato in tale atto le autorità giudiziarie all’uopo designate nello Stato membro in cui è stato redatto l’atto». |
8 |
L’articolo 7 di detto regolamento è così formulato: «1. L’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. 2. Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito». |
9 |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento: «Le domande di ordinanza di sequestro conservativo sono depositate utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2». |
10 |
L’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita: «Il creditore, ove abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l’indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore. Fermo restando il primo comma, il creditore può presentare la richiesta di cui a tale comma qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore abbia fornito prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore». |
11 |
L’articolo 18 del regolamento n. 655/2014 riguarda i termini stabiliti per statuire sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo. Ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue: «1. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore. 2. Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore». |
12 |
L’articolo 45 di tale regolamento prevede che «[s]e, in circostanze eccezionali non le è possibile rispettare i termini previsti (…) all’articolo 18, (…) l’autorità giudiziaria o l’autorità interessata adotta quanto prima le misure ivi disposte». |
Diritto bulgaro
13 |
L’articolo 47 del grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «GPK), rubricato «Notificazione mediante affissione di un avviso», al suo paragrafo 1, prevede che «[i]n caso di impossibilità di reperire entro un mese il convenuto presso il recapito indicato negli atti del procedimento e di reperire una persona che si dichiari disponibile a ricevere la notificazione, il notificatore affigge un avviso sulla porta di casa o lo depone nella cassetta delle lettere dell’interessato; se non può accedervi, l’avviso viene apposto alla porta d’accesso dell’immobile ovvero in altro luogo vicino visibile. Qualora il notificatore possa accedere alla cassetta delle lettere, egli vi deposita parimenti copia dell’atto notificato. L’impossibilità di reperire il convenuto presso l’indirizzo indicato nel fascicolo è accertata se almeno tre visite a quell’indirizzo ad almeno una settimana di distanza l’una dall’altra non hanno avuto esito positivo, con almeno una visita effettuata in un giorno non lavorativo. Questa regola non si applica se il notificatore ha ottenuto informazioni dall’amministratore del condominio o dal sindaco del comune in questione o in altro modo, secondo cui il convenuto non vive a tale indirizzo e lo ha certificato nell’avviso indicando la fonte delle informazioni». |
14 |
Ai sensi dell’articolo 410 del GPK, rubricato «Domanda di ordinanza di ingiunzione di pagamento» e facente parte del Capo 37 di quest’ultimo, relativo alla procedura per l’ottenimento di un’ingiunzione di pagamento: «(1) Il richiedente può domandare che sia emanata un’ingiunzione di pagamento: 1. per crediti pecuniari o crediti relativi a cose fungibili, qualora il tribunale distrettuale sia competente per tale pretesa; 2. per la restituzione di una cosa mobile, che il debitore ha ottenuto promettendone la restituzione o che sia gravata da pegno o che sia stata trasferita al debitore con l’obbligo di trasferirne il possesso, qualora il tribunale distrettuale sia competente per tale pretesa. (2) La domanda deve contenere l’istanza di emanazione di un provvedimento esecutivo e ottemperare ai requisiti di cui all’articolo 127, paragrafi 1 e 3 e 128, paragrafi 1 e 2. Nella domanda deve essere indicato in numero di conto bancario o altra modalità di pagamento». |
15 |
L’articolo 414 del GPK è così formulato: «(1) Il debitore può opporsi per iscritto all’ordinanza di ingiunzione di pagamento. Non è richiesta una motivazione dell’opposizione, tranne nei casi di cui all’articolo 414 bis. (2) L’opposizione deve essere presentata entro un termine di due settimane dalla notifica dell’ingiunzione. La scadenza non può essere prolungata». |
16 |
L’articolo 415, paragrafi 1 e 5, del GPK così recita: «(1) Nei casi elencati qui di seguito, il tribunale richiama l’attenzione del richiedente sulla possibilità di proporre un ricorso: 1. se l’opposizione è stata presentata tempestivamente; 2. se l’ingiunzione di pagamento è stata notificata al debitore conformemente all’articolo 47, comma 5; 3. se il tribunale ha respinto la domanda di emanazione di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento. (…) (5) Qualora il ricorrente non produca la prova di aver presentato tempestivamente il ricorso, il tribunale annulla, in tutto o in parte, l’ingiunzione e il titolo esecutivo emessi a norma dell’articolo 418». |
17 |
L’articolo 416 del GPK verte sull’acquisto della forza esecutiva dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento e prevede che «[s]e l’opposizione non viene presentata tempestivamente o viene ritirata, o se la sentenza che accerta il credito passa in giudicato, l’ingiunzione di pagamento diventa esecutiva. Sulla base dell’ingiunzione di pagamento, il tribunale emette un provvedimento esecutivo e lo annota nell’ordinanza di ingiunzione di pagamento». |
18 |
Ai sensi dell’articolo 618 bis del GPK, relativo all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari di cui al regolamento n. 655/2014: «(1) L’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può essere chiesta prima della proposizione di un ricorso dinanzi al giudice di primo grado competente a statuire sul merito. (2) L’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può essere chiesta dopo che sia stato redatto un atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 10, del [regolamento n. 655/2014] presso il giudice di primo grado competente. (3) Il ricorrente può, in qualsiasi momento del procedimento giudiziario e fino alla sua conclusione, chiedere al tribunale presso cui il procedimento è pendente di emettere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Se la domanda di emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari viene proposta nel contesto di un procedimento in cassazione, è competente il giudice dell’impugnazione. (4) L’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può essere chiesta dopo la pubblicazione della sentenza del tribunale di primo grado che ha statuito sul merito o dopo l’approvazione di una transazione giudiziaria». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 |
Il ricorrente nel procedimento principale ha presentato dinanzi al giudice del rinvio, ovvero la 155a camera, III Sezione, del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), una domanda d’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo 410 del GPK, contro ii debitori, tenuti in solido a versargli un importo costituito da un acconto dovuto per un contratto preliminare di acquisto del 20 ottobre 2017 e da un allegato a tale contratto, più gli interessi di legge sul credito principale a decorrere dal 2 marzo 2018 e fino al definitivo pagamento dell’importo. |
20 |
Il 5 aprile 2018 il giudice del rinvio ha emesso un’ordinanza di ingiunzione di pagamento sulla base dell’articolo 410 del GPK. Il 18 aprile 2018 copie dell’ordinanza suddetta sono state notificate ai debitori presso i loro rispettivi indirizzi a Sofia (Bulgaria), quali indicati dal ricorrente nel procedimento principale, corrispondenti a quelli figuranti nell’anagrafe delle presone fisiche. |
21 |
Tali notifiche sono state restituite al mittente, poiché i debitori non sono stati trovati agli indirizzi indicati. Essi non hanno, peraltro, dato seguito tempestivamente alle notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del GPK, mediante affissione delle stesse sulla porta o sulla loro cassetta delle lettere. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio non ha potuto identificare un altro indirizzo dei debitori. |
22 |
Con ordinanza del 2 agosto 2018, notificata il 3 agosto 2018, tale giudice ha informato il ricorrente nel procedimento principale che poteva esperire un’azione dichiarativa del suo credito nei confronti dei debitori ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 1, numero 2, del GPK. |
23 |
Il giorno dell’adozione di tale ordinanza, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto al giudice del rinvio, sulla base dell’articolo 618 bis del GPK e dell’articolo 8 del regolamento n. 655/2014, di emettere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari dei debitori in Svezia, per il motivo che essi avevano lasciato la Bulgaria, e, in tale data, soggiornavano in Svezia. |
24 |
Con ordinanza del 2 agosto 2018 il giudice del rinvio ha trasmesso tale nuova domanda congiuntamente ai suoi allegati al presidente della II Sezione civile del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), affinché avviasse un procedimento distinto e nominasse un giudice relatore. Tuttavia, questi ha rinviato la causa al giudice del rinvio, ordinandogli di pronunciarsi, in ragione del fatto che l’ordinanza di ingiunzione di pagamento del 5 aprile 2018, adottata sulla base dell’articolo 410 del GPK, costituiva un «atto pubblico», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, del regolamento n. 655/2014, e che non vi era luogo ad avviare un procedimento distinto. |
25 |
Il giudice del rinvio non condivide tale opinione. Egli ritiene che un’ingiunzione a norma dell’articolo 410 del GPK non acquisisca immediatamente esecutività, poiché può essere impugnata ai sensi dell’articolo 414 del GPK. Una tale ingiunzione non potrebbe, quindi, costituire un «atto pubblico» nell’accezione dell’articolo 4, punto 10 del regolamento n. 655/2014. Tale assenza di esecutività immediata deriverebbe altresì dall’articolo 415, paragrafo 5, del GPK, ai sensi del quale spetta al creditore dimostrare di aver presentato la domanda nel termine impartito, pena l’annullamento dell’ordinanza. Nella specie, non vi sarebbe quindi alcuna ordinanza avente esecutività che possa costituire un atto pubblico e in base alla quale il giudice del rinvio possa emettere, nel procedimento ingiuntivo, un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari a norma dell’articolo 618 bis, comma 2, del GPK. Una tale ordinanza potrebbe essere emessa solo nell’ambito di un procedimento distinto vertente sul merito, ai sensi dell’articolo 618 bis, paragrafo 3, del GPK. |
26 |
Inoltre, il giudice del rinvio dichiara che, nell’ambito del procedimento ingiuntivo istituito dall’articolo 410 del GPK, il giudice adito con un tale procedimento non è vincolato da nessun termine diverso da quello fissato dal diritto nazionale per pronunciare un’ingiunzione di pagamento, il quale è sospeso durante le ferie giudiziarie. Per contro, l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 prevede un termine entro il quale il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Il giudice del rinvio si chiede se tale termine prevalga sulle disposizioni del diritto nazionale, con la conseguenza che esso sarebbe tenuto a statuire nel termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, anche ove tale scadenza si situi durante le ferie giudiziarie. |
27 |
In tali circostanze, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
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Si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte è tenuta, se necessario, a riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 settembre 2019, UTEP 2006., C‑600/18, EU:C:2019:784, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha, infatti, il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici. |
29 |
Di conseguenza, benché formalmente le questioni poste riguardino principalmente l’interpretazione dell’articolo 4, punto 10, dell’articolo 5, lettera a), e dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, una simile circostanza non osta a che la Corte fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire il procedimento principale. A tale proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale (v., per analogia, sentenze del 4 settembre 2014, eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punto 33, nonché del 26 settembre 2019, UTEP 2006., C‑600/18, EU:C:2019:784, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). |
Sulla prima questione
30 |
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 10, del regolamento n. 655/2014 debba essere interpretato nel senso che un’ingiunzione di pagamento, come quella di cui al procedimento principale, che non è esecutiva, rientri nella nozione di «atto pubblico» ai sensi di tale disposizione. |
31 |
Va rilevato, innanzitutto, che dall’articolo 1 del regolamento n. 655/2014 risulta che esso istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale, che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro. |
32 |
Come si evince dal considerando 5 del regolamento n. 655/2014, esso provvede ad stabilire disposizioni vincolanti e direttamente applicabili che istituiscano una procedura europea uniforme di sequestro conservativo sui conti bancari atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari. |
33 |
Per facilitare l’applicazione pratica di detto regolamento, esso prevede un modulo standard per la domanda di ordinanza, che figura all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 (GU 2016, L 283, pag. 1) che il creditore deve utilizzare ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 655/2014. |
34 |
Conformemente all’articolo 5 del regolamento n. 655/2014, il creditore può presentare una domanda diretta ad ottenere tale ordinanza di sequestro conservativo, da un lato, prima di avviare un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento, fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria. Dall’altro lato, il creditore può presentare una tale domanda dopo aver ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore. |
35 |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili. I paragrafi 3 e 4 di tale articolo riguardano il caso in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico. Deriva, da un lato, dall’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento che sono competenti per l’emissione di una siffatta ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nella decisione giudiziaria o nella transazione giudiziaria le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento, ove il creditore abbia ottenuto un atto pubblico, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari per il credito specificato in tale atto le autorità giudiziarie all’uopo designate nello Stato membro in cui è stato redatto l’atto. Tale distinzione è ripresa alla voce 5, rubricata «Competenza giurisdizionale» del modulo di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione n. 2016/1823. |
36 |
Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il giudice del rinvio considera, in sostanza, che l’ordinanza di ingiunzione di pagamento da esso emessa nell’ambito del procedimento principale, sulla base dell’articolo 410 del GPK, non aveva acquisito esecutività alla data in cui il ricorrente nel procedimento principale ha presentato la sua domanda diretta ad ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 655/2014. Ne deriverebbe che il giudice del rinvio non sarebbe competente a adottare una tale ordinanza. |
37 |
Al fine di determinare se il giudice che ha emesso una decisione di ingiunzione di pagamento sulla base del diritto nazionale è altresì competente a emettere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, si deve verificare se la «decisione giudiziaria», la «transazione giudiziaria» o l’«atto pubblico» che il debitore ha ottenuto nello Stato membro d’origine debbano, ai sensi del regolamento n. 655/2014, essere dotati di esecutività. |
38 |
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v. sentenza del 23 maggio 2019, WB, C‑658/17, EU:C:2019:444, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
39 |
L’articolo 4, punti da 8 a 10, del regolamento n. 655/2014, che definisce rispettivamente le nozioni di «decisione giudiziaria», «transazione giudiziaria» e «atto pubblico», non precisa espressamente che l’atto di cui trattasi deve avere forza esecutiva. Va, quindi, constatato che l’interpretazione letterale di tale disposizione non consente, di per se, di determinare se la nozione di «atto pubblico», ai sensi di detto regolamento, presuppone che l’atto in questione dispieghi esecutività. |
40 |
Con riferimento all’analisi del contesto nel quale s’inserisce la suddetta disposizione, l’articolo 7 del regolamento n. 655/2014, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, intende garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore, in quanto prevede requisiti diversi per l’emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari a seconda che il creditore abbia o no già ottenuto un titolo che impone al debitore di pagare il credito da esso vantato nello Stato membro di origine. In particolare, nel primo caso, il creditore deve dimostrare soltanto il carattere urgente della misura in ragione dell’esistenza di un pericolo imminente, mentre, nel secondo caso, esso deve anche convincere il giudice del fumus boni iuris. |
41 |
Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 68 e 69 delle sue conclusioni, un’interpretazione dell’articolo 4, punti da 8 a 10 del regolamento n. 655/2014, secondo la quale il titolo ottenuto dal creditore che non sia esecutivo nello Stato membro d’origine costituirebbe una «decisione giudiziaria», un «atto pubblico» o una «transazione giudiziaria», ai sensi di detta disposizione, potrebbe compromettere l’equilibrio di cui al punto precedente della presente sentenza. |
42 |
Peraltro, tale interpretazione è avvalorata dalla formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, in combinato disposto con il considerando 20 dello stesso, il quale prevede che la richiesta di ottenere informazioni sui conti bancari del debitore può essere proposta in presenza, segnatamente, di titolo esecutivo. Una tale domanda può essere fondata su un titolo non esecutivo in via eccezionale e solo qualora siano soddisfatte talune condizioni più rigorose. |
43 |
Anche i lavori preparatori del regolamento n. 655/2014 confermano tale interpretazione. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale [COM (2011) 445 final], distingueva, da un lato, il caso in cui il creditore dispone già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico esecutivo nello Stato membro di esecuzione e, dall’altro, quello in cui il creditore non ha ancora avviato il procedimento giudiziario di merito o quando ha ottenuto un titolo contro il convenuto che è esecutivo nello Stato membro d’origine, ma che non è stato ancora dichiarato esecutivo nello Stato membro di esecuzione. |
44 |
Orbene, tale distinzione tra il carattere esecutivo dei titoli nello Stato membro di origine e nello Stato membro di esecuzione è stata scartata dal legislatore dell’Unione e le condizioni di rilascio dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, previste nell’ipotesi in cui il creditore abbia già un titolo esecutivo nello Stato membro di origine, sono state trasferite da tale ipotesi a quella in cui il creditore vanta un titolo che esige dal debitore il pagamento del credito. Infatti, dall’analisi dei lavori preparatori del regolamento n. 655/2014 emerge che, per essere considerato una «decisione giudiziaria», una «transazione giudiziaria» o un «atto pubblico», ai sensi di detto regolamento, tale titolo deve essere esecutivo nello Stato membro d’origine. |
45 |
Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, punto 10, del regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che un’ingiunzione di pagamento, come quella di cui al procedimento principale, che non è esecutiva, non rientra nella nozione di «atto pubblico», ai sensi di tale disposizione. |
Sulla seconda questione
46 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 655/2014, debba essere interpretato nel senso che un procedimento ingiuntivo in corso, come quello di cui al procedimento principale, può essere qualificato «procedimento di merito», ai sensi di tale disposizione. |
47 |
Risulta dal considerando 13 di tale regolamento che la nozione di procedimento di merito dovrebbe comprendere ogni procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento. Pertanto, il regolamento n. 655/2014 conferisce a tale nozione una portata ampia. |
48 |
Nel caso di specie, dato che i debitori non sono stati trovati presso l’indirizzo indicato in Bulgaria e non hanno reagito all’affissione delle notifiche entro il termine di due settimane previsto dall’articolo 414 del GPK, il tribunale ha informato il ricorrente nel procedimento principale che poteva presentare un’azione per far valere il proprio credito sulla base dell’articolo 415, paragrafo 1, punto 2, del GPK. |
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Inoltre, ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 5, del GPK, qualora il richiedente non dimostri di aver proposto la propria azione entro il termine stabilito, il tribunale annulla parzialmente o integralmente l’ingiunzione di pagamento. Tuttavia, e salvo verifica da parte del giudice del rinvio, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che il procedimento sia stato sospeso o annullato. |
50 |
Ne deriva che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, il procedimento ingiuntivo proposto dinanzi ad esso dal ricorrente nel procedimento principale deve essere considerato un procedimento di merito pendente dinanzi a tale giudice, ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 655/2014. |
51 |
Pertanto, nel caso di specie, non dovrebbe essere necessario che il ricorrente nel procedimento principale proponga un’azione distinta, diversa dal procedimento ai sensi dell’articolo 410 del GPK. |
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Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che un procedimento ingiuntivo in corso, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, può essere qualificato come «procedimento di merito», ai sensi di tale disposizione. |
Sulla terza questione
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Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 del regolamento n. 655/2014 debba essere interpretato nel senso che le ferie giudiziarie rientrano nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione. |
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Per quanto riguarda i quesiti del giudice del rinvio relativi al rispetto del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, tale disposizione prevede che il giudice competente emette la sua decisione al più tardi alla fine del decimo giorno lavorativo successivo al giorno in cui il creditore ha presentato la sua domanda o, eventualmente, il giorno in cui l’ha completata. |
55 |
Orbene, dal considerando 37 di tale regolamento risulta che tali termini sono previsti affinché l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sia eseguita rapidamente e tempestivamente. L’articolo 45 di detto regolamento prevede tuttavia la possibilità di derogare a tali termini solo in circostanze eccezionali, ad esempio in casi complessi dal punto di vista giuridico o fattuale, come indica il considerando 37 del medesimo regolamento. A tale proposito, i periodi di ferie giudiziarie non possono essere qualificati come «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione. |
56 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 45 del regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che le ferie giudiziarie non rientrano nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.