Cause riunite C‑529/18 P e C‑531/18 P

PJ
e
PC

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 marzo 2022

«Impugnazione – Principi del diritto dell’Unione – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita in qualità di collaboratore in uno studio legale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

  1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione da parte di un avvocato – Nozione di avvocato – Interpretazione autonoma

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, § 1);

    (v. punti 58, 60)

  2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Parte rappresentata da un avvocato alle dipendenze di un ente legato alla parte – Parte che può esercitare un controllo effettivo sull’avvocato – Inosservanza del requisito dell’indipendenza

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 19)

    (v. punti 61‑69, 72, 74, 79‑81)

  3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo – Irricevibilità – Regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso – Inammissibilità

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, comma 3, e 21, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 55, §§ 1 e 3, e 78, § 6)

    (v. punti 88‑90)

Sintesi

PJ era titolare del marchio dell’Unione europea denominativo Erdmann & Rossi. In seguito a una domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Erdmann & Rossi GmbH, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha dichiarato nullo tale marchio.

PJ ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso tale decisione. L’atto introduttivo del giudizio era sottoscritto dall’avvocato S. Il Tribunale ha ricordato che il requisito di indipendenza dell’avvocato implica l’assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest’ultimo e il suo cliente. Esso ha aggiunto che l’avvocato di una parte non deve neppure avere legami personali con la causa, né intrattenere rapporti economici o strutturali con il cliente.

Nel caso di specie, dopo aver rilevato che PJ era cofondatore nonché uno dei due soci dello studio legale a cui aveva conferito incarico per garantire la sua rappresentanza tramite l’avvocato S, che interveniva per conto di tale studio, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che l’atto introduttivo del giudizio non era stato sottoscritto da un avvocato indipendente ( 1 ).

La Corte respinge l’impugnazione di PJ e dichiara, mediante una sostituzione di motivazione, che i legami esistenti tra l’avvocato, collaboratore in uno studio legale, e il suo cliente, socio e membro fondatore del medesimo studio, pregiudicano manifestamente l’indipendenza dell’avvocato ( 2 ).

Giudizio della Corte

Anzitutto, la Corte ricorda che una parte non è autorizzata ad agire in prima persona dinanzi a un organo giurisdizionale dell’Unione, ma deve ricorrere ai servizi di un terzo. La rappresentanza in giudizio può essere garantita soltanto da un avvocato al fine di tutelare e difendere al meglio gli interessi del mandante, in piena indipendenza nonché nel rispetto della legge e delle norme professionali e deontologiche.

A tal riguardo, l’indipendenza dell’avvocato va intesa come l’assenza non già di qualsivoglia legame con il suo cliente, bensì unicamente di quei legami che pregiudichino manifestamente la sua capacità di svolgere il suo incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del suo cliente.

La Corte sottolinea, poi, che i casi di irricevibilità per un’irregolarità nell’incarico di rappresentanza devono essere limitati alle ipotesi in cui risulti manifestamente che l’avvocato non è in grado di svolgere il proprio incarico di difesa servendo al meglio gli interessi del suo cliente. Pertanto, la sola esistenza di un vincolo contrattuale di diritto civile tra un avvocato e il suo cliente non è sufficiente per ritenere che tale avvocato si trovi in una situazione manifestamente lesiva della sua capacità di difendere gli interessi del suo cliente.

Infine, la Corte afferma che si deve presumere che un avvocato collaboratore in uno studio, anche se esercita la sua professione nell’ambito di un contratto di lavoro, soddisfi gli stessi requisiti di indipendenza di un avvocato che eserciti come singolo o come socio in uno studio. Tuttavia, occorre operare una distinzione a seconda della situazione del cliente rappresentato.

Infatti, la situazione in cui il cliente è una persona fisica o giuridica terza rispetto allo studio legale nel quale il collaboratore considerato esercita le sue funzioni non solleva particolari problemi di indipendenza. Diversa è la situazione in cui il cliente, persona fisica, sia esso stesso socio e membro fondatore dello studio legale e possa, pertanto, esercitare un controllo in concreto sul collaboratore. In quest’ultima ipotesi, si deve ritenere che i legami esistenti tra l’avvocato collaboratore e il socio cliente siano tali da pregiudicare manifestamente l’indipendenza dell’avvocato.


( 1 ) Ordinanza del 30 maggio 2018, PJ/EUIPO - Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi) (T‑664/16, EU:T:2018:517).

( 2 ) Ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.