Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Commissione

(causa C‑342/18 P) ( 1 )

«Impugnazione – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 32 – Accesso dei terzi – Articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 – Norme tariffarie – Articolo 36 – Domanda di deroga – Modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL – Autorità nazionale di regolamentazione – Decisione di deroga – Domanda di modifica – Decisione della Commissione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda direttamente la ricorrente»

1. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 35‑37)

2. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, rivolta a un’autorità nazionale di regolamentazione, che le impone di rettificare una decisione di deroga alle norme dell’Unione che disciplinano le modalità di gestione di un gasdotto – Discrezionalità dell’autorità nazionale di regolamentazione incaricata della sua esecuzione – Caratterizzazione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 36)

(v. punti 38, 39, 42‑54)

3. 

Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità

(Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punti 62, 63)

4. 

Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di statuire immediatamente sull’eccezione d’irricevibilità senza statuire nel merito – Portata del suo potere discrezionale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130)

(v. punti 73, 74, 77)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) 

La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.


( 1 ) GU C 276 del 6.8.2018.