Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019 – Commissione / Italia (Risorse proprie – Recupero di un’obbligazione doganale)

(causa C‑304/18) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie – Dazi doganali – Accertamento di un’obbligazione doganale – Iscrizione in una contabilità separata – Obbligo di messa a disposizione dell’Unione europea – Procedimento di recupero avviato tardivamente – Interessi di mora»

1. 

Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Responsabilità degli Stati membri – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 1552/89, art. 13, §§ 1 e 2; decisioni del Consiglio 94/728, 2000/597, 2007/436 e 2014/335, artt. 2, § 1, b), e 8, § 1]

(v. punti 49, 50)

2. 

Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Omissione nell’accertamento e nella messa a disposizione non giustificata da forza maggiore o da impossibilità definitiva, non imputabile allo Stato membro interessato, di procedere al recupero – Inadempimento

(Regolamenti del Consiglio n. 1552/89 e n. 1150/2000, art. 17, § 2; regolamento del Consiglio n. 609/2014, art. 13, §§ 1 e 2)

(v. punti 59‑61)

3. 

Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Iscrizione a credito del conto della Commissione – Iscrizione tardiva – Obbligo di pagare interessi di mora

(Regolamenti del Consiglio n. 1552/89 e n. 1150/2000, artt. 9, § 1, e 11; regolamento del Consiglio n. 609/2014, artt. 9, § 1, e 12)

(v. punti 70, 71)

4. 

Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Domanda diretta a far ingiungere ad uno Stato membro di adottare determinati provvedimenti – Domanda diretta a facilitare una composizione amichevole della lite – Irricevibilità

(Artt. 258 e 260 TFUE)

(v. punti 74, 75)

Dispositivo

1) 

Rifiutandosi di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali per un importo di EUR 2120309,50, riguardanti la comunicazione di inesigibilità IT(07)08‑917, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell’articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell’articolo 8 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e dell’articolo 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, nonché degli articoli 10, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, degli articoli 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728, e degli articoli 10, 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

La Repubblica italiana è condannata ai quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea e sopporterà le proprie spese.

4) 

La Commissione europea sopporterà un quinto delle proprie spese.


( 1 ) GU C 221 del 25.6.2018.