Causa C‑261/18
Commissione europea
contro
Irlanda
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019
«Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 85/337/CEE – Autorizzazione e costruzione di una centrale eolica – Progetto per il quale si prevede un notevole impatto ambientale – Assenza di previa valutazione dell’impatto ambientale – Obbligo di regolarizzazione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria»
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di effettuare la valutazione prima di autorizzare – Omessa valutazione – Obbligo per le autorità di porvi rimedio – Portata – Valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, § 1, e 4, §§ 1 e 2)
(v. punti 72-78)
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di effettuare la valutazione prima di autorizzare – Omessa valutazione – Obbligo per le autorità di porvi rimedio – Portata – Assenza di valutazione successiva – Violazione
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, § 1, e 4)
(v. punti 79-84)
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità
(Art. 258 TFUE)
(v. punti 89-91)
Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione – Principio della tutela del legittimo affidamento – Ricorso al principio da parte di uno Stato membro per ostacolare l’accertamento di un inadempimento – Inammissibilità
(Art. 258 TFUE)
(v. punti 92, 93)
Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Mancata esecuzione di una sentenza in materia di valutazione dell’impatto ambientale
(Art. 260, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11)
(v. punti 115-123)
Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri – Capacità di pagamento – Data della valutazione
(Art. 260, § 2, TFUE)
(v. punto 124)
Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Determinazione della forma e dell’importo – Potere discrezionale della Corte – Criteri
(Art. 260, § 2, TFUE)
(v. punti 131-135)
Sintesi
L’Irlanda è condannata a sanzioni pecuniarie per la mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte che imponeva in particolare la valutazione ambientale di una centrale eolica
Nella sentenza Commissione europea/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien) (C‑261/18), pronunciata il 12 novembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha condannato l’Irlanda a sanzioni pecuniarie per non aver dato alcun seguito concreto alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda ( 1 ), nella quale la Corte aveva constatato una violazione della direttiva 85/337 ( 2 ) da parte dell’Irlanda derivante dalla costruzione di una centrale eolica a Derrybrien (Irlanda) senza una previa valutazione del suo impatto ambientale.
In seguito alla pronuncia della sentenza del 2008, l’Irlanda aveva istituito una procedura di regolarizzazione con la quale tentava di consentire al gestore della centrale eolica di Derrybrien di conformarsi alle disposizioni della direttiva 85/337. Tuttavia, dal momento che il gestore della centrale eolica non si era sottoposto a tale procedura e che quest’ultima non era stata nemmeno avviata d’ufficio dalle autorità irlandesi, la Commissione ha proposto alla Corte un secondo ricorso per inadempimento.
La Corte ha anzitutto esaminato gli obblighi incombenti agli Stati membri quando un progetto è stato autorizzato in violazione dell’obbligo di previa valutazione del suo impatto ambientale previsto dalla direttiva 85/337. La Corte ha ricordato che gli Stati membri sono tenuti, in forza del principio di leale cooperazione, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di porre rimedio all’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale. Essi sono in particolare obbligati a effettuare una valutazione a titolo di regolarizzazione, e ciò anche dopo la messa in servizio di un impianto. Una siffatta valutazione deve tenere conto non soltanto degli effetti futuri dell’impianto in questione, ma anche dell’impatto ambientale prodottosi a partire dalla sua realizzazione. Essa può condurre alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni concesse in violazione dell’obbligo di previa valutazione.
Orbene, nonostante la riforma legislativa che introduce una procedura di regolarizzazione, l’Irlanda non ha proceduto a una nuova valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica, disconoscendo così l’autorità della sentenza del 2008.
La Corte ha poi respinto i vari argomenti dedotti dall’Irlanda per giustificarsi. Da un lato, l’Irlanda non può avvalersi di disposizioni nazionali che limitano le possibilità di avviare la procedura di regolarizzazione introdotta al fine di garantire l’esecuzione della sentenza del 2008. In tale contesto, la Corte ha rammentato che le autorità nazionali erano tenute a rimediare all’omissione della valutazione d’impatto e che gli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 gravavano anche sul gestore della centrale eolica, in quanto quest’ultimo era controllato dall’Irlanda. Dall’altro lato, sebbene le autorizzazioni per la costruzione della centrale eolica a Derrybrien siano divenute definitive, la certezza del diritto e il legittimo affidamento del gestore della centrale eolica nei suoi diritti acquisiti non possono essere invocati dall’Irlanda per evitare le conseguenze derivanti dall’accertamento oggettivo del mancato rispetto della direttiva 85/337. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che i progetti la cui autorizzazione non è più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto non possono essere puramente e semplicemente considerati legalmente autorizzati sotto il profilo dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale.
Tenuto conto della gravità e della durata dell’inadempimento, dato che sono trascorsi oltre undici anni dalla sentenza del 2008 senza che siano state adottate le misure necessarie per conformarsi alla stessa, e in considerazione della capacità di pagamento dell’Irlanda, la Corte ha condannato tale Stato membro a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria dell’importo di EUR 5000000 nonché una penalità dell’importo di EUR 15000 al giorno a decorrere dalla pronuncia della sentenza fino alla data di esecuzione della sentenza del 2008.
( 1 ) Sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, (C‑215/06, EU:C:2008:380).
( 2 ) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40).