SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 settembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazi antidumping – Importazione di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia – Estensione a tali paesi del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 – Validità – Ricevibilità – Mancata presentazione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente di cui al procedimento principale – Importatore associato – Legittimazione ad agire per l’annullamento – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 13 – Elusione – Articolo 18 – Mancata collaborazione – Prova – Insieme di indizi»

Nella causa C‑251/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi), con decisione del 6 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2018, nel procedimento

Trace Sport SAS

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.A.M. de Ree, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da H. Marcos Fraile e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avocate;

per la Commissione europea, da S. Noë e M. França, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU 2013, L 153, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte che riguarda la Kelani Cycles (Pvt) Ltd e la Creative Cycles (Pvt) Ltd, due produttori esportatori di biciclette aventi sede in Sri Lanka.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Trace Sport SAS e, dall’altro, l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (Ispettore del servizio tributario/doganale, ufficio di Eindhoven, Paesi Bassi) (in prosieguo: l’«Ispettore») in merito alla legittimità di due intimazioni di pagamento di dazi doganali per l’importazione di biciclette originarie dello Sri Lanka e spedite dallo Sri Lanka.

Contesto normativo

Il regolamento di base

3

Alla data di adozione del regolamento controverso, le disposizioni che disciplinano l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea erano contenute nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22), come modificato dal regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 (GU 2012, L 344, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

4

L’articolo 13 di tale regolamento di base, intitolato «Elusione», era così formulato:

«1.   L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti e, nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo.

2.   Operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:

a)

le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e

b)

il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione; e

c)

gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L’apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.

4.   Non sono soggette alla registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l’inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo all’interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione

(…)».

5

L’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva quanto segue:

«Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili (…)».

I regolamenti antidumping relativi alle biciclette e il regolamento controverso

6

Nel corso del 1993, il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6% sulle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della Cina. In seguito, tale dazio è stato mantenuto allo stesso livello. Durante il 2005, detto dazio è stato aumentato a un tasso del 48,5%. È stato mantenuto a tale ultimo livello dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2011, L 261, pag. 2).

7

Investita di una domanda, la Commissione, il 25 settembre 2012, ha adottato il regolamento (UE) n. 875/2012 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 con importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU 2012, L 258, pag. 21).

8

All’esito di tale inchiesta, il Consiglio, il 29 maggio 2013, ha adottato il regolamento controverso.

9

Dal considerando 22 di tale regolamento emerge che la Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi di sei società dello Sri Lanka, tra le quali figurava la Kelani Cycles.

10

Ai considerando da 35 a 42 di detto regolamento, il Consiglio ha sostanzialmente indicato, per quanto riguarda il grado di collaborazione delle società dello Sri Lanka, che si è ritenuto che, tra le sei società dello Sri Lanka che hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, solo tre abbiano collaborato. Per queste tre società, delle quali una ha ritirato la sua richiesta di esenzione e le altre due non hanno collaborato in modo soddisfacente, le conclusioni sono state fondate sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

11

Al considerando 58 del regolamento controverso, il Consiglio ha concluso nel senso dell’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra lo Sri Lanka e l’Unione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

12

Ai considerando da 77 a 82 del regolamento controverso, il Consiglio ha analizzato la natura delle pratiche elusive che hanno dato luogo a tale modifica della configurazione degli scambi tra tale paese terzo e l’Unione.

13

Per quanto attiene alle pratiche di trasbordo, i considerando da 77 a 79 di tale regolamento sono così formulati:

«(77)

Le esportazioni delle società dello Sri Lanka che hanno inizialmente collaborato hanno rappresentato il 69% del totale delle esportazioni dello Sri Lanka verso l’Unione nel periodo di riferimento [compreso tra il 1o settembre 2011 e il 31 agosto 2012]. Dall’inchiesta non sono emerse pratiche di trasbordo per tre delle sei società che hanno inizialmente collaborato. Per quanto riguarda le restanti esportazioni verso l’Unione, è mancata qualsiasi collaborazione, come enunciato nei considerando da 35 a 42.

(78)

Di conseguenza, alla luce della modificazione della configurazione degli scambi tra lo Sri Lanka e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, richiamata, a titolo di conclusione, nel considerando 58 e tenuto conto del fatto che non tutti i produttori esportatori dello Sri Lanka si sono manifestati e/o hanno collaborato, si può concludere che siano riconducibili a pratiche di trasbordo le esportazioni di questi produttori esportatori.

(79)

È dunque confermata l’esistenza di pratiche di trasbordo di prodotti originari della RPC attraverso lo Sri Lanka».

14

Ai considerando 81 e 82 del regolamento controverso, il Consiglio ha indicato che non era stata accertata l’esistenza di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

15

Ai considerando 92, 96 e 110 del regolamento controverso, il Consiglio ha constatato, in primo luogo, l’assenza di motivazione o di giustificazione economica diversa dall’elusione delle misure antidumping in vigore, in secondo luogo, l’indebolimento dell’effetto riparatore di tali misure e, in terzo luogo, l’esistenza di un dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato.

16

In tali circostanze, il Consiglio ha concluso, al considerando 115 del regolamento controverso, nel senso dell’esistenza di un’elusione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, tramite il trasbordo attraverso lo Sri Lanka.

17

In forza dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento controverso, il dazio antidumping definitivo del 48,5%, previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 990/2011, è stato esteso alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso prevede la riscossione del dazio esteso su queste stesse importazioni registrate conformemente al regolamento n. 875/2012.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Durante periodi decorrenti, rispettivamente, dal 27 settembre al 15 ottobre 2012 e dal 13 febbraio al 21 maggio 2013 inclusi, due rappresentanti doganali, che agivano in nome e per conto di un importatore di biciclette con sede in Francia, ossia la Trace Sport, hanno effettuato, nei Paesi Bassi, dichiarazioni d’immissione in libera pratica di biciclette spedite dallo Sri Lanka. In tutte le suddette dichiarazioni, sono stati dichiarati esportatori di tali biciclette produttori esportatori dello Sri Lanka, ossia, a seconda dei casi, la Kelani Cycles o la Creative Cycles.

19

All’esito di controlli a posteriori della validità di dette dichiarazioni, l’Ispettore ha ritenuto che dovesse essere versato un dazio antidumping del 48,5% per le biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica durante il periodo dal 27 settembre 2012 al 5 giugno 2013 inclusi.

20

Il 27 febbraio e il 29 aprile 2014, l’Ispettore ha quindi emesso due intimazioni di pagamento per importi pari, rispettivamente, a EUR 229990,88 e a EUR 234275,37.

21

Con due decisioni del 24 settembre 2015, l’Ispettore ha confermato tali intimazioni e ha respinto i reclami presentati dalla Trace Sport avverso queste ultime.

22

Dinanzi al giudice del rinvio, la Trace Sport contesta tali due decisioni.

23

Tale giudice sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla Trace Sport dinanzi ad esso, il regolamento controverso si applica alla controversia di cui al procedimento principale.

24

Invece, detto giudice s’interroga sulla validità di tale regolamento tenuto conto degli argomenti che la Trace Sport trae, dinanzi ad esso, dalla sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/City Cycle Industries (C‑248/15 P, C‑254/15 P e C‑260/15 P, EU:C:2017:62). Ad avviso della Trace Sport, il Consiglio non poteva evincere dalle informazioni a sua disposizione che vi era stato un trasbordo a livello dello Sri Lanka né che la Kelani Cycles e la Creative Cycles erano implicate in siffatti trasbordi. All’udienza che si è tenuta dinanzi a tale medesimo giudice, la Trace Sport, inoltre, avrebbe sottolineato di aver chiesto di essere sentita dalla Commissione per presentare documenti inizialmente forniti dalla Kelani Cycles, di cui la Commissione si sarebbe rifiutata di tener conto.

25

Il giudice del rinvio osserva che, ai considerando 39 e 42 del regolamento controverso, si è ritenuto che la Kelani Cycles non avesse collaborato, mentre la Creative Cycles, che non è esplicitamente menzionata in tale regolamento, dev’essere considerata rientrante tra i produttori esportatori dello Sri Lanka di cui al considerando 78 di detto regolamento, che non si sono manifestati. Il Consiglio avrebbe fondato la conclusione secondo cui tali produttori esportatori partecipavano a pratiche di trasbordo sulla constatazione della modificazione della configurazione degli scambi tra lo Sri Lanka e l’Unione e della mancata collaborazione di detti produttori esportatori. Orbene, nella sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/City Cycle Industries (C‑248/15 P, C‑254/15 P e C‑260/15 P, EU:C:2017:62), la Corte avrebbe giudicato che il Consiglio non poteva validamente evincere l’esistenza di pratiche di trasbordo a livello dello Sri Lanka dalle informazioni a sua disposizione. Secondo il giudice del rinvio, la conclusione tratta dalla Corte in tale sentenza per quanto riguarda il produttore esportatore City Cycle Industries sarebbe altresì valida per la Kelani Cycles e la Creative Cycles.

26

Osservando tuttavia che l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento controverso è stato annullato solo nei confronti della City Cycle Industries e che, secondo il punto 185 della sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), tale annullamento non significa che tale regolamento è altresì nullo nei confronti di altri produttori esportatori, il giudice del rinvio ritiene che sia necessario interrogare la Corte in merito alla validità di tale regolamento nei confronti della Kelani Cycles e della Creative Cycles.

27

È in tale contesto che il Rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il regolamento [controverso] sia valido nei confronti del produttore esportatore Kelani Cycles.

«2)

Se il regolamento [controverso] sia valido nei confronti del produttore esportatore Creative Cycles».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

28

Nelle osservazioni presentate alla Corte, il governo dei Paesi Bassi, il Consiglio e la Commissione esprimono dubbi sulla ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale rispetto alla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90, punti 13, 1416), del 15 febbraio 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, punti 3037), nonché del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 56), in quanto la Trace Sport avrebbe senza alcun dubbio potuto proporre un ricorso di annullamento, dinanzi al giudice dell’Unione, avverso il regolamento controverso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

29

A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, il principio generale che garantisce a qualsiasi soggetto il diritto di eccepire, nell’ambito di un ricorso proposto contro una misura nazionale che gli arreca pregiudizio, l’invalidità dell’atto dell’Unione su cui si fonda tale misura non osta a che un siffatto diritto sia subordinato alla condizione che l’interessato non disponesse del diritto di chiederne direttamente l’annullamento al giudice dell’Unione, a norma dell’articolo 263 TFUE. Tuttavia, solo nell’ipotesi in cui si possa considerare che una persona sarebbe stata, senza alcun dubbio, legittimata a chiedere l’annullamento dell’atto di cui trattasi, alla medesima può essere preclusa la possibilità di eccepire l’invalidità di tale atto dinanzi al giudice nazionale competente (sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 56 nonché giurisprudenza ivi citata).

30

Pertanto, è solo nell’ipotesi in cui si possa considerare che la Trace Sport fosse stata, senza alcun dubbio, legittimata ad agire per l’annullamento del regolamento controverso, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che le sarebbe preclusa la possibilità di eccepire l’invalidità di tale regolamento dinanzi al giudice del rinvio.

31

Innanzitutto, si deve constatare che è in forza di atti adottati dalle autorità nazionali competenti che il pagamento dei dazi antidumping estesi dal regolamento controverso è imposto agli operatori interessati, quali la Trace Sport. Ne consegue che non si può ritenere che tale regolamento non comporti manifestamente misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE (v., per analogia, sentenza del 18 ottobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, punti 3839).

32

Pertanto, è solo nell’ipotesi in cui si possa considerare che un importatore quale la Trace Sport sia, senza alcun dubbio, direttamente e individualmente interessato dal regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che gli sarebbe preclusa la possibilità di eccepire l’invalidità di tale regolamento dinanzi ai giudici del rinvio.

33

A tal riguardo, occorre rilevare che i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno carattere normativo in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici interessati (sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 58 nonché giurisprudenza ivi citata).

34

Lo stesso vale, per i medesimi motivi, per un regolamento, quale il regolamento controverso, che estende un dazio antidumping in ragione di pratiche di elusione. Infatti, un regolamento del genere mira a estendere l’ambito di un dazio antidumping instaurato da un regolamento quale quello di cui al punto precedente.

35

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che un operatore può essere interessato in modo diretto e individuale da un regolamento che istituisce un dazio antidumping. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha infatti identificato talune categorie di operatori economici che possono essere individualmente interessati da un regolamento che istituisce un dazio antidumping, fatta salva la possibilità per altri operatori di essere individualmente interessati a causa di determinate qualità loro proprie che li distinguono da qualsiasi altro soggetto (sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 59; v. altresì, in tal senso, sentenza del 16 maggio 1991, Extramet Industrie/Consiglio, C‑358/89, EU:C:1991:214, punto 16).

36

Secondo la giurisprudenza della Corte, possono essere individualmente interessati da un regolamento che istituisce un dazio antidumping, in primo luogo, quelli tra i produttori ed esportatori del prodotto in questione ai quali sono state imputate le pratiche di dumping, utilizzando dati relativi alla loro attività commerciale, in secondo luogo, gli importatori di detto prodotto i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione ai fini della costruzione dei prezzi all’esportazione e che, pertanto, sono interessati dagli accertamenti relativi alla sussistenza di una pratica di dumping nonché, in terzo luogo, gli importatori associati a esportatori del prodotto in questione, in particolare nell’ipotesi in cui il prezzo all’esportazione sia stato calcolato a partire dai prezzi di rivendita sul mercato dell’Unione praticati da tali importatori e nell’ipotesi in cui il dazio antidumping stesso sia stato calcolato in funzione di tali prezzi di rivendita (sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punti da 60 a 62 nonché giurisprudenza ivi citata).

37

Da tale giurisprudenza discende che la qualità d’importatore, anche associata agli esportatori del prodotto di cui trattasi, non può essere sufficiente, di per sé, per considerare che un importatore sia individualmente interessato da un regolamento che istituisce un dazio antidumping. Al contrario, l’individualizzazione di un importatore, anche associato a detti esportatori, richiede la prova che dati relativi alla sua attività commerciale sono stati presi in considerazione al fine di accertare pratiche di dumping o, in mancanza, la prova di altre qualità sue proprie che lo distinguono da qualsiasi altro soggetto.

38

Alla luce di detta giurisprudenza, non si può escludere che un importatore del prodotto in questione, dimostrando l’esistenza di determinate qualità sue proprie che lo distinguono da qualsiasi altro soggetto, possa essere considerato individualmente interessato da un regolamento che estende un diritto antidumping a motivo di pratiche di elusione, quale il regolamento controverso.

39

Nelle loro osservazioni presentate alla Corte, il governo dei Paesi Bassi, il Consiglio e la Commissione hanno sostenuto che tale è il caso della Trace Sport. A tal riguardo, essi sottolineano che, da un lato, la Trace Sport è una società con sede in Francia il cui proprietario, una persona fisica, detiene altresì, attraverso società offshore, il 50% delle quote del capitale sia della Kelani Cycles sia della Creative Cycles. Orbene, queste ultime, che sono produttori esportatori, sarebbero state, senza alcun dubbio, legittimate ad agire per l’annullamento del regolamento controverso. Inoltre, la Kelani Cycles sarebbe stata costituita al fine di rilevare le attività della Creative Cycles. Dall’altro lato, la Trace Sport sarebbe venuta a conoscenza dell’inchiesta riguardante la Kelani Cycles, come sarebbe dimostrato dal suo tentativo infruttuoso di produrre determinati documenti dinanzi alla Commissione che la Kelani Cycles aveva prodotto, precedentemente, dinanzi a tale istituzione.

40

Inoltre, la Commissione lascia intendere che la Trace Sport, la Kelani Cycles e la Creative Cycles sono coinvolte in frodi ai dazi doganali e ai dazi antidumping.

41

Orbene, tali circostanze, quand’anche fossero dimostrate, non sono sufficienti per ritenere che la Trace Sport sarebbe stata, senza alcun dubbio, interessata individualmente dal regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

42

Infatti, se è vero che la Trace Sport è un importatore dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, essa non ha tuttavia partecipato all’inchiesta e non è affatto menzionata nel regolamento controverso. La sola circostanza che essa fosse a conoscenza dell’inchiesta riguardante la Kelani Cycles e che essa abbia verosimilmente condiviso con quest’ultima determinate informazioni non è sufficiente per ritenere che la Trace Sport disponga di qualità sue proprie che la distinguono da qualsiasi altro soggetto.

43

La qualità della Trace Sport d’importatore dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale e la sua eventuale appartenenza al medesimo gruppo di un produttore esportatore che ha partecipato all’inchiesta non può portare a una diversa conclusione, tenuto conto delle considerazioni che figurano ai punti 37 e 38 della presente sentenza.

44

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere nel senso che gli elementi di cui dispone la Corte non consentono di ritenere che la Trace Sport sarebbe stata, senza alcun dubbio, legittimata ad agire per l’annullamento del regolamento controverso in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

45

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

46

Con le sue questioni, che è necessario esaminare congiuntamente, il giudice chiede, in sostanza, se il regolamento controverso sia invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese.

47

In via preliminare, occorre innanzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare. Quanto al controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (sentenze del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 26 gennaio 2017, Maxcom/City Cycle Industries, C‑248/15 P, C‑254/15 P e C‑260/15 P, EU:C:2017:62, punto 56).

48

Inoltre, per quanto riguarda l’onere della prova dell’elusione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’esistenza di un’elusione delle misure antidumping è accertata qualora siano soddisfatte quattro condizioni. In primo luogo, vi deve essere una modificazione della configurazione degli scambi tra un paese terzo e l’Unione, o tra società del paese assoggettato alle misure e l’Unione. In secondo luogo, tale modificazione deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio. In terzo luogo, devono sussistere elementi che dimostrino che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio antidumping. In quarto luogo, devono sussistere elementi di prova dell’esistenza del dumping.

49

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, spetta alla Commissione avviare un’inchiesta sulla base di elementi di prova che mostrino prima facie l’esistenza di pratiche di elusione. Secondo la giurisprudenza della Corte, tale disposizione stabilisce il principio secondo cui l’onere della prova di un’elusione grava sulle istituzioni dell’Unione (sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/City Cycle Industries, C‑248/15 P, C‑254/15 P e C‑260/15 P, EU:C:2017:62, punto 58 nonché giurisprudenza ivi citata).

50

Infine, tenuto conto dell’articolo 18 del regolamento di base e della giurisprudenza della Corte, occorre rammentare che, nell’ipotesi d’insufficiente o insussistente collaborazione di una parte o di tutti i produttori esportatori, le istituzioni dell’Unione sono autorizzate a basarsi su un insieme di indizi concordanti per concludere nel senso dell’esistenza di un’elusione, fermo restando che tali indizi devono essere diretti a dimostrare che le quattro condizioni enunciate all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, quali indicate al punto 48 della presente sentenza, sono soddisfatte. Non sussiste, invece, alcuna presunzione legale che consenta di concludere, direttamente dalla mancata collaborazione di una parte interessata, nel senso dell’esistenza di un’elusione siffatta (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/City Cycle Industries, C‑248/15 P, C‑254/15 P e C‑260/15 P, EU:C:2017:62, punti 65, 66, 6869, nonché giurisprudenza ivi citata).

51

Nel caso di specie, per quanto attiene alle pratiche di elusione delle misure antidumping mediante trasbordo attraverso lo Sri Lanka, il Consiglio ha esaminato la seconda delle quattro condizioni rammentate al punto 48 della presente sentenza ai considerando da 77 a 79 del regolamento controverso. Al considerando 77 di tale regolamento, il Consiglio ha indicato, innanzitutto, che, per tre delle sei società che hanno inizialmente collaborato all’inchiesta, da quest’ultima non erano emerse pratiche di trasbordo. Per quanto riguarda le restanti esportazioni verso l’Unione, il Consiglio ha precisato che è mancata qualsiasi collaborazione. Al considerando 78 di detto regolamento, il Consiglio ha poi rilevato, da un lato, che l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra lo Sri Lanka e l’Unione era stata accertata al considerando 58 del medesimo regolamento e, dall’altra, che non tutti i produttori esportatori dello Sri Lanka si erano manifestati e/o avevano collaborato. Ne ha dedotto che le esportazioni verso l’Unione da parte di tali produttori esportatori erano «riconducibili» a pratiche di trasbordo. Infine, al considerando 79 del regolamento controverso, il Consiglio ha constatato che era confermata l’esistenza di pratiche di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso lo Sri Lanka.

52

La conclusione relativa all’esistenza di pratiche di trasbordo riguarda quindi tutti i produttori esportatori che si sono rifiutati di collaborare e si basa su una duplice constatazione, vale a dire, da un lato, l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi e, dall’altro, la mancata collaborazione di una parte dei produttori esportatori.

53

Orbene, tale duplice constatazione non consente di concludere nel senso dell’esistenza di pratiche di trasbordo a livello dello Sri Lanka. Infatti, da un lato, il Consiglio non poteva validamente evincere l’esistenza di siffatte pratiche dalla mera mancata collaborazione di una parte dei produttori esportatori. Dall’altro lato, poiché la modificazione della configurazione degli scambi è la prima delle quattro condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’esistenza di un’elusione sia dimostrata in modo valido, il Consiglio non poteva basarsi sul rilievo di tale esistenza in quanto indizio del fatto che la seconda di queste quattro condizioni, secondo cui una siffatta modificazione deve discendere da pratiche di elusione, era soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/City Cycle Industries, C‑248/15 P, C‑254/15 P e C‑260/15 P, EU:C:2017:62, punti da 76 a 78).

54

Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni sollevate nel senso che il regolamento controverso è invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese.

Sulle spese

55

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, è invalido nella parte in cui si applica alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.