Causa C‑234/18
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo
contro
BP e a.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 marzo 2020
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Decisione quadro 2005/212/GAI»
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva 2014/42 – Ambito di applicazione – Atto di appropriazione indebita di fondi che non costituisce un illecito contemplato dagli strumenti giuridici elencati in modo esaustivo in detta direttiva – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/42, art. 3)
(v. punti 47, 48)
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Ambito di applicazione – Decisione giudiziaria adottata nell’ambito di un procedimento civile di confisca – Esclusione – Normativa nazionale che prevede, in assenza di condanna penale, la confisca di beni acquisiti illecitamente – Ammissibilità
[Art. 31, § 1, c), TUE; decisione quadro del Consiglio 2005/212]
(v. punti 53-57, 60-62 e dispositivo)
Sintesi
Nella sentenza «Agro In 2001» (C‑234/18), pronunciata il 19 marzo 2020, la Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2005/212 ( 1 ), relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato.
Tale sentenza si inserisce nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la commissione incaricata, in Bulgaria, della lotta contro la corruzione e della confisca dei beni acquisiti illecitamente (in prosieguo: la «commissione incaricata della confisca dei beni») e, dall’altro, BP, un soggetto privato, nonché varie persone fisiche e giuridiche collegate a quest’ultimo o dal medesimo controllate, in merito a una domanda di confisca di beni acquisiti illecitamente da BP e da tali persone. Nei confronti di BP, in qualità di presidente del consiglio di vigilanza di una banca bulgara, era stato avviato un procedimento penale, per aver indotto altre persone, tra il 2011 e il 2014, ad appropriazioni indebite di fondi di tale banca. Tuttavia, al momento del rinvio pregiudiziale, tale procedimento non era sfociato in alcuna condanna definitiva. Al termine di un’indagine riguardante, in particolare, BP, da cui è risultato che quest’ultimo aveva acquistato beni finanziandoli con mezzi illeciti, la commissione incaricata della confisca dei beni ha avviato un procedimento civile dinanzi al giudice del rinvio, al fine, segnatamente, di far disporre la confisca dei beni di BP e dei suoi familiari. Orbene, secondo BP e gli altri interessati, una confisca di beni potrebbe avvenire unicamente sul fondamento di una condanna definitiva di natura penale.
Nella sua sentenza, la Corte ha respinto tale ragionamento. Per giungere alla propria conclusione, la Corte ha affermato che, tenuto conto, in particolare, degli obiettivi e della formulazione delle disposizioni della decisione quadro 2005/212, tale decisione quadro deve essere considerata come un atto inteso ad obbligare gli Stati membri ad introdurre norme minime comuni di confisca degli strumenti e dei proventi di reato, al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di confisca adottate nell’ambito di procedimenti penali. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che tale decisione quadro 2005/212 non disciplina la confisca di strumenti e di proventi di attività illecite disposta da un giudice di uno Stato membro nell’ambito di un procedimento che non riguarda la constatazione di uno o più reati. Ritenendo che la decisione che il giudice del rinvio è chiamato ad adottare nel procedimento principale non si collochi nell’ambito di un procedimento concernente uno o più reati, bensì nel quadro di un procedimento di natura civile che verte su beni di cui si presume l’acquisizione illecita e che è condotto indipendentemente da tale procedimento penale, la Corte ha dichiarato che detta decisione non rientra nella sfera di applicazione della decisione quadro 2005/212.
( 1 ) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).