Causa C‑171/18

Safeway Ltd

contro

ENPew Richard Newton e Safeway Pension Trustees Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 ottobre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 141 CE) – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Regime pensionistico professionale privato – Età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso – Data di adozione delle misure che ripristinano la parità di trattamento – Uniformizzazione retroattiva di tale età al livello di quella delle persone precedentemente svantaggiate»

  1. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Regime pensionistico professionale privato – Fissazione, per l’inizio del diritto alla pensione, di un requisito di età diversa secondo il sesso – Discriminazione constatata nella sentenza del 17 maggio 1990, C‑262/88 – Misura adottata al fine di ripristinare la parità di trattamento – Uniformizzazione retroattiva dell’età normale di pensionamento al livello di quella delle persone precedentemente svantaggiate – Periodo compreso tra l’annuncio e l’adozione di tale misura – Inammissibilità – Autorizzazione di tale misura da parte del diritto nazionale e dell’atto costitutivo del regime pensionistico – Irrilevanza

    [Trattato CE, artt. 117 e 119 (divenuti artt. 136 e 141 CE)]

    (v. punti 14‑18, 33, 34, 37‑43, 45 e dispositivo)

  2. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Articolo 119 del Trattato CE – Effetto diretto – Portata – Requisiti applicabili alle misure adottate al fine di ripristinare la parità di trattamento – Principio della certezza del diritto

    [Trattato CE, art. 119 (divenuto art. 141 CE)]

    (v. punti 23‑26)

Sintesi

Il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile osta a che, per porre fine a una discriminazione fondata sul sesso, l’età normale di pensionamento sia retroattivamente uniformata al livello di quella delle persone precedentemente svantaggiate

Nella sentenza Safeway (C‑171/18), pronunciata il 7 ottobre 2019, la Grande Sezione della Corte ha esaminato la compatibilità di una misura diretta a porre fine a una discriminazione, constatata dalla Corte nella sua sentenza del 17 maggio 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209; in prosieguo: la «sentenza Barber»), ( 1 ) con il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile previsto all’articolo 119 del Trattato CE. Tale discriminazione consisteva nella fissazione di un’età normale di pensionamento (in prosieguo: l’«ENP») diversa secondo il sesso, vale a dire 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Al fine di rimuovere tale discriminazione, un regime pensionistico aveva uniformato a 65 anni, in modo retroattivo, l’ENP di tutti i suoi affiliati. La Corte ha dichiarato che l’articolo 119 del Trattato CE osta, in assenza di una giustificazione obiettiva, a una siffatta misura di uniformità per il periodo compreso tra l’annuncio di tale misura e la sua adozione, anche qualora tale misura sia autorizzata dal diritto nazionale e dall’atto costitutivo di tale regime pensionistico.

Il regime pensionistico di cui trattasi nel procedimento principale era stato istituito sotto forma di trust dalla Safeway Ltd nel 1978. In seguito alla pronuncia della sentenza Barber, la Safeway e la Safeway Pension Trustees Ltd, responsabili della gestione del regime pensionistico, avevano annunciato, nel settembre e nel dicembre 1991, che l’ENP sarebbe stata uniformata a 65 anni per tutti gli affiliati, a decorrere dal 1o dicembre 1991. Tuttavia, tale misura di uniformizzazione è stata formalmente adottata solo il 2 maggio 1996, mediante un atto fiduciario, con effetto dal 1o dicembre 1991. I giudici del Regno Unito sono stati quindi investiti di un procedimento riguardante il problema se tale modifica retroattiva dell’ENP fosse compatibile con il diritto dell’Unione.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione, contenuta nella sentenza Barber, di una discriminazione differiscono secondo i periodi di impiego in questione. Per quanto riguarda i periodi rilevanti per la presente causa, vale a dire i periodi di impiego compresi tra la pronuncia della suddetta sentenza e l’adozione, da parte di un regime pensionistico, di misure che ripristinano la parità di trattamento, alle persone della categoria svantaggiata (nel caso di specie, gli uomini) devono essere accordati gli stessi vantaggi di cui godono le persone della categoria privilegiata (nel caso di specie, le donne).

In secondo luogo, la Corte ha enumerato i requisiti che le misure adottate per porre fine a una discriminazione contraria all’articolo 119 del Trattato CE devono soddisfare per poter essere considerate come misure che ripristinano la parità di trattamento richiesta da tale disposizione. Da un lato, tali misure non possono, in linea di principio, essere soggette a condizioni che si risolverebbero, anche se solo temporaneamente, in una conservazione della discriminazione. Dall’altro, esse devono rispettare il principio della certezza del diritto, di modo che non è consentita l’instaurazione di una semplice prassi, priva di effetti giuridici vincolanti nei confronti delle persone interessate. Di conseguenza, la Corte ha concluso che, nell’ambito del regime pensionistico di cui trattasi nel procedimento principale, le misure conformi ai suddetti requisiti sono state adottate solo il 2 maggio 1996, mediante l’atto fiduciario adottato in tale data, e non con gli annunci fatti dai responsabili di tale regime agli affiliati nel settembre e nel dicembre 1991.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che permettere una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che uniforma l’ENP al livello di quella delle persone della categoria precedentemente svantaggiata, vale a dire 65 anni, con effetto retroattivo al 1o dicembre 1991, sarebbe contrario non solo all’obiettivo di parificazione delle condizioni di lavoro nel senso del progresso, come risulta dal preambolo del Trattato CE e dal suo articolo 117, ma anche al principio della certezza del diritto e ai requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte relativa, segnatamente, all’articolo 119 del Trattato CE.

La Corte ha tuttavia ricordato che le misure dirette a porre fine a una discriminazione contraria al diritto dell’Unione possono, in via eccezionale, essere adottate con effetto retroattivo a condizione che esse soddisfino effettivamente un’esigenza imperativa di interesse generale. Se è vero che il rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario di un regime pensionistico può costituire una siffatta esigenza imperativa di interesse generale, la Corte ha rilevato che spetta al giudice del rinvio verificare se la misura di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi l’obiettivo di evitare una siffatta alterazione.


( 1 ) Disposizione applicabile all’epoca dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale e che corrisponde all’attuale articolo 157 TFUE.