SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 febbraio 2019 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta fondata sull’età – Insegnanti neoassunti – Data di assunzione – Tabella salariale e inquadramenti retributivi, al momento dell’assunzione, meno favorevoli di quelli applicabili nel caso di insegnanti già in servizio»
Nella causa C‑154/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Labour Court (Tribunale del lavoro, Irlanda), con decisione del 23 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2018, nel procedimento
Tomás Horgan,
Claire Keegan
contro
Minister for Education & Skills,
Minister for Finance,
Minister for Public Expenditure & Reform,
Ireland,
Attorney General,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, E. Levits, M. Berger, C. Vajda e P.G. Xuereb, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per T. Horgan e C. Keegan, da A.M. Lyne, solicitor; |
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per il Minister for Education & Skills, il Minister for Finance, il Minister for Public Expenditure & Reform, l’Ireland e l’Attorney General, da M. Browne, L. Williams e A. Joyce, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da J. Tomkin e D. Martin, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Tomás Horgan e la sig.ra Claire Keegan e, dall’altro, il Minister for Education & Skills (Ministro dell’istruzione e delle competenze professionali, Irlanda), il Minister for Finance (Ministro delle finanze, Irlanda), il Minister for Public Expenditure & Reform (Ministro della spesa pubblica e delle riforme, Irlanda), l’Ireland (Irlanda) e l’Attorney General (Procuratore generale, Irlanda) vertente sulla legittimità di una misura nazionale applicabile dal 1o gennaio 2011 ai dipendenti pubblici neoassunti, inclusi gli insegnanti delle scuole nazionali, che prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione, di una tabella salariale e di inquadramenti retributivi meno favorevoli di quelli applicabili agli insegnanti già in servizio. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
L’articolo 1 della direttiva 2000/78 prevede quanto segue: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». |
4 |
L’articolo 2 di tale direttiva così dispone: «1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1: (…)
(…)». |
Diritto irlandese
5 |
La circolare 0040/2011, intitolata «Nuove tabelle degli stipendi per i nuovi insegnanti nominati nel 2011», prevede, ai punti da 1 a 4, quanto segue: «Introduzione
Applicazione di nuove tariffe retributive
La riduzione del 10% si applica allo stipendio di base per ciascuna fascia retributiva. Le tariffe orarie e giornaliere per gli insegnanti, supplenti o meno, nell’istruzione primaria e le tariffe orarie per gli insegnanti, supplenti o meno, a tempo parziale, nell’istruzione post-primaria sono state altresì ridotte. Le tariffe modificate sono riportate in allegato alla presente circolare (…).
La riduzione del 10% si applica anche a tutte le indennità, ad eccezione di quelle connesse a una promozione, vale a dire le indennità per lo svolgimento di compiti specifici, per i direttori aggiunti, i vicedirettori e i direttori di istituti di istruzione. Gli insegnanti di nuova nomina
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
6 |
Nel corso del 2011, il sig. Horgan e la sig.ra Keegan hanno ottenuto titoli che consentono loro di accedere alla professione di insegnante. Dall’autunno di tale anno, essi hanno esercitato tale professione in una scuola elementare pubblica irlandese. |
7 |
Le nuove tabelle salariali per gli insegnanti neoassunti contenute nella circolare 0040/2011 prevedono una riduzione dello stipendio del 10%, a partire dal 1o gennaio 2011, per ciascuna fascia retributiva, rispetto allo stipendio dei dipendenti pubblici assunti prima di tale data. |
8 |
Inoltre, ai sensi di tale circolare, tutti gli insegnanti neoassunti sono stati inquadrati nella prima fascia della tabella salariale applicabile, in contrasto con la prassi anteriore consistente nell’inquadrare i nuovi insegnanti nella seconda o nella terza fascia di tale tabella. |
9 |
L’obiettivo di tali misure era quello di rispondere alla necessità di conseguire una riduzione strutturale dei costi del pubblico impiego in un’epoca di forti restrizioni di bilancio, e di correggere un grave deficit dei conti pubblici. |
10 |
Il sig. Horgan e la sig.ra Keegan hanno impugnato tali provvedimenti dinanzi all’Equality Tribunal (Organo quasi giurisdizionale in materia di pari opportunità, Irlanda) invocando una disparità di trattamento fondata sull’età. Poiché l’Equality Tribunal ha respinto i loro ricorsi, il sig. Horgan e la sig.ra Keegan hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. |
11 |
Quest’ultimo giudice indica che le misure controverse nel procedimento principale hanno condotto alla coesistenza di due categorie di lavoratori che svolgono un lavoro di pari valore, ma retribuito in modo diverso, e che vi è una manifesta differenza di età tra queste due categorie. |
12 |
Infatti, circa il 70% degli insegnanti entrati in servizio nel 2011 aveva non più di 25 anni. Pertanto, al momento della loro assunzione, gli insegnanti entrati in servizio nel corso di tale anno, tra cui il sig. Horgan e la sig.ra Keegan, erano generalmente più giovani degli insegnanti assunti prima di tale anno, considerati come rientranti nella categoria delle persone meglio retribuite. |
13 |
Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che il criterio determinante per stabilire la tabella salariale applicabile agli insegnanti è costituito dall’anno della loro entrata in servizio e che tutti gli insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011 sono stati inquadrati in base alla tabella salariale meno vantaggiosa, indipendentemente dalla loro età al momento dell’assunzione. Tutti gli insegnanti assunti prima di tale anno sono stati invece inquadrati in base alla vecchia tabella salariale, per essi tuttora valida, indipendentemente dalla loro età al momento dell’assunzione. Pertanto, la data di assunzione sarebbe un criterio apparentemente neutro riguardo all’età. |
14 |
Il giudice del rinvio osserva altresì che tra le parti nel procedimento principale è pacifico che la ripartizione per età degli insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011 non è diversa dalla ripartizione per età degli insegnanti assunti prima di tale data, indipendentemente dall’anno di assunzione. Detto giudice, pertanto, si chiede se vi sia una discriminazione indiretta in base all’età, come sostengono il sig. Horgan e la sig.ra Keegan. |
15 |
Per quanto riguarda la giustificazione di un’eventuale discriminazione indiretta, il giudice del rinvio osserva che due motivi sono stati dedotti, vale a dire, da un lato, la necessità per l’Irlanda di far fronte a una crisi economica e, dall’altro, l’obbligo di ottemperare a un contratto collettivo che vieta qualsiasi ulteriore riduzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici assunti prima del 2011. |
16 |
Tale giudice ritiene che questi motivi, considerati singolarmente, non possano costituire valide giustificazioni, ma che la loro combinazione possa esserlo. |
17 |
Pertanto, il Labour Court (Tribunale del lavoro, Irlanda) a deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di inquadramenti retributivi meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data, costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione. |
19 |
Si deve ricordare, anzitutto, che dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto in combinato disposto con l’articolo 1 della stessa, discende che, ai fini di detta direttiva, il principio della parità di trattamento impone l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, in particolare, sull’età. Inoltre, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva risulta che, ai fini di quest’ultima, una discriminazione indiretta fondata sull’età sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono comportare una situazione di particolare svantaggio per le persone di una determinata età rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. |
20 |
Pertanto, per stabilire se il sig. Horgan e la sig.ra Keegan possano far valere il principio ricordato al punto precedente, occorre verificare se agli insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011 e a quelli assunti prima di tale data sia applicato un trattamento diverso in base all’età che avevano al momento dell’assunzione. |
21 |
A tal riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’Irlanda ha scelto di modificare le condizioni di retribuzione dei dipendenti pubblici neoassunti, compresi gli insegnanti, con effetto dal 1o gennaio 2011, prevedendo una riduzione della retribuzione pari al 10% e un inquadramento nella prima fascia retributiva anziché nella seconda o terza fascia. |
22 |
Tali nuove condizioni sono applicabili alla situazione del sig. Horgan e della sig.ra Keegan e di altri insegnanti assunti dopo tale data ed è indiscusso che questi ultimi svolgano un lavoro analogo a quello degli insegnanti assunti prima di tale data. |
23 |
D’altro canto, gli insegnanti assunti prima del 1o gennaio 2011 sono stati necessariamente inquadrati nelle loro fasce retributive in base alle vecchie condizioni in vigore alla data della loro assunzione, da cui è dipesa la determinazione dell’importo della loro retribuzione. |
24 |
Ne consegue che tale disparità di trattamento deriva dalla rispettiva data di assunzione degli insegnanti, dal momento che è sulla base di questa data che le vecchie o nuove norme in materia di tabella salariale e inquadramenti retributivi devono essere applicate. |
25 |
Pertanto, l’unico criterio pertinente ai fini dell’applicazione delle nuove norme in materia di tabella salariale e inquadramenti retributivi è la qualità di «dipendente pubblico neoassunto dal 1o gennaio 2011», indipendentemente dall’età del dipendente pubblico al momento della sua assunzione. Pertanto, tale criterio, che subordina l’applicazione delle nuove norme alla sola data di assunzione quale elemento obiettivo e neutro, è palesemente estraneo ad ogni considerazione relativa all’età delle persone assunte (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti 81 e 83). |
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Inoltre, il giudice del rinvio ha precisato che, anche se al momento della loro assunzione il sig. Horgan, la sig.ra Keegan e gli altri insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011 erano in prevalenza più giovani degli insegnati assunti prima di tale data, in quanto, a tale data, circa il 70% di loro aveva non più di 25 anni, è altresì pacifico che, indipendentemente dall’anno di assunzione, sia gli insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011, sia quelli che sono stati assunti prima di tale data, avevano in media non più di 25 anni. |
27 |
Risulta da quanto precede che le nuove condizioni di retribuzione introdotte dall’Irlanda non sono basate su un criterio indissolubilmente o indirettamente legato all’età degli insegnanti, per cui non si può ritenere che la nuova normativa introduca una disparità di trattamento fondata sull’età (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C‑132/11, EU:C:2012:329, punti 29 e 30). |
28 |
Tenuto conto di tali considerazioni, si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 dev’essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di un inquadramento retributivo meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione. |
Sulle questioni dalla seconda alla quarta
29 |
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta. |
Sulle spese
30 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di un inquadramento retributivo meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.