SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 ottobre 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Articolo 127, paragrafo 6, TFUE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi su base consolidata – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 2, punto 21, lettera c) – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Articolo 10 – Gruppo vigilato – Enti affiliati permanentemente ad un organismo centrale»

Nelle cause riunite C‑152/18 P e C‑153/18 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 23 febbraio 2018,

Crédit mutuel Arkéa, con sede in Relecq-Kerhuon (Francia), rappresentato da H. Savoie, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da K. Lackhoff, R. Bax e C. Olivier, in qualità di agenti, assistiti da P. Honoré, avocat,

convenuta in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, K.‑P. Wojcik e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

sostenute da:

Confédération nationale du Crédit mutuel, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da M. Grégoire e C. De Jonghe, avocats,

interveniente in sede d’impugnazione (C‑152/08 P),

e

Crédit mutuel Arkéa, con sede in Relecq-Kerhuon (Francia), rappresentato da H. Savoie, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da K. Lackhoff, R. Bax e C. Olivier, in qualità di agenti, assistiti da P. Honoré, avocat,

convenuta in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, K.‑P. Wojcik e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

sostenute da:

Confédération nationale du Crédit mutuel, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da M. Grégoire e C. De Jonghe, avocats,

interveniente in sede d’impugnazione (C‑153/18 P),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, C. Toader, A. Rosas e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le sue impugnazioni il Crédit mutuel Arkéa (in prosieguo: il «CMA») chiede l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE (T‑712/15, in prosieguo: la «prima sentenza impugnata», EU:T:2017:900), e del 13 dicembre 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE (T‑52/16, in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata», EU:T:2017:902) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con cui quest’ultimo ha respinto i suoi ricorsi diretti a ottenere l’annullamento, rispettivamente, della decisione ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28 della Banca centrale europea (BCE), del 5 ottobre 2015, che fissa i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel (in prosieguo: la «prima decisione controversa»), e della decisione ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/40 della BCE, del 4 dicembre 2015, che fissa i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel (in prosieguo: la «seconda decisione controversa») (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (UE) n. 575/2013

2

L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), intitolato «Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all’applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli obblighi assunti dall’organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall’organismo centrale;

b)

la solvibilità e la liquidità dell’organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati di tali enti;

c)

la dirigenza dell’organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.

(…)».

3

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento:

«In caso di applicazione dell’articolo 10, l’organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alle parti da due a otto sulla base della situazione consolidata dell’insieme costituito dall’organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati».

Regolamento (UE) n. 1024/2013

4

I considerando 16, 26, 30 e 65 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), sono così formulati:

«(16)

La sicurezza e la solidità dei grandi enti creditizi sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario. (…)

(…)

(26)

I rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata (…).

(…)

(30)

È opportuno che la BCE assolva i compiti attribuitile mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell’Unione e dei singoli Stati membri partecipanti e l’unità e l’integrità del mercato interno (…).

(…)

(65)

(…) L’assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. (…)».

5

L’articolo 1, primo comma, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all’unità e all’integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l’arbitraggio regolamentare».

6

L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

(…)

g)

esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, fatta salva la partecipazione delle autorità nazionali competenti a tali collegi in qualità di osservatori, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

(…)».

7

In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico (in prosieguo: l’«MVU»), composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti, e provvede al funzionamento efficace e coerente di tale meccanismo.

8

L’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013 è formulato nei seguenti termini:

«1.   La BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.

(…)

5.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può, nei casi di cui al paragrafo 1, chiedere il riesame di una decisione della BCE ai sensi del presente regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. La richiesta di riesame contro una decisione del consiglio direttivo di cui al paragrafo 7 non è ammissibile.

6.   La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, alla BCE entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

7.   Dopo essersi pronunciata sull’ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all’urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.

(…)

9.   Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame, il nuovo progetto di decisione presentato dal consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal consiglio direttivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.

10.   La BCE adotta una decisione che stabilisce le norme di funzionamento della commissione amministrativa del riesame.

(…)».

Regolamento (UE) n. 468/2014

9

Ai sensi del considerando 9 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU 2014, L 141, pag. 1):

«Conseguentemente, il presente regolamento sviluppa e specifica ulteriormente le procedure di cooperazione stabilite dal regolamento [n. 1024/2013] tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell’ambito dell’MVU così come, ove opportuno, con le autorità nazionali designate, assicurando in tal modo un funzionamento efficace e coerente dell’MVU».

10

L’articolo 2, punto 21, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al regolamento [n. 1024/2013], in aggiunta alle seguenti:

(…)

21.

per «gruppo vigilato» si intende ciascuno dei seguenti gruppi:

a)

un gruppo la cui impresa madre è un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante;

(…)

c)

soggetti vigilati aventi ciascuno la propria sede principale nel medesimo Stato membro partecipante, purché permanentemente collegati a un organismo centrale che eserciti la vigilanza sugli stessi alle condizioni di cui all’articolo 10 del Regolamento (…) n. 575/2013 e che sia insediato nel medesimo Stato membro partecipante».

Decisione 2014/360/UE

11

La decisione 2014/360/UE della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU 2014, L 175, pag. 47), istituisce la Commissione amministrativa del riesame di cui all’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013.

12

L’articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione così dispone:

«Qualunque persona fisica o giuridica può richiedere il riesame amministrativo interno di una decisione della BCE ai sensi del regolamento (…) n. 1024/2013 della quale sia destinataria o che la riguardi direttamente e individualmente sottoponendo al segretario un’istanza scritta di riesame che specifica la decisione contestata. L’istanza di riesame è redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione».

Diritto francese

13

Ai sensi dell’articolo L. 511–30 del Code monétaire et financier (Codice monetario e finanziario francese), ai fini dell’applicazione delle disposizioni di tale codice relative agli enti creditizi e alle società di finanziamento, la Confédération nationale du Crédit mutuel (Confederazione nazionale del Crédit mutuel) (in prosieguo: la «CNCM») è considerata come un organo centrale.

14

L’articolo L. 511–31 di detto Codice prevede, in particolare, che gli organi centrali rappresentano gli enti creditizi e le società di finanziamento a loro affiliati, che essi sono incaricati di vigilare sulla coesione della loro rete nonché di provvedere al buon funzionamento degli enti e delle società a loro affiliati e che, a tal fine, essi adottano tutti i provvedimenti necessari, in particolare per garantire la liquidità e la solvibilità di ciascuno degli enti e delle società, nonché dell’insieme della rete.

Fatti

15

Il Crédit Mutuel è un gruppo bancario decentralizzato, costituito da una rete di casse locali con lo statuto di società cooperative. Ciascuna cassa locale del Crédit mutuel deve aderire ad una federazione regionale e ciascuna federazione deve aderire alla CNCM, organo centrale della rete ai sensi degli articoli L. 511–30 e L. 511–31 del Codice monetario e finanziario. A livello nazionale, il Crédit mutuel comprende altresì la Caisse centrale du Crédit mutuel (Cassa centrale del Crédit mutuel), una società per azioni cooperativa di credito a capitale variabile, riconosciuta come ente creditizio, detenuta dai membri della rete.

16

Il CMA è una società per azioni cooperativa di credito a capitale variabile, riconosciuta come ente creditizio. Esso è stato creato nel 2002 in seguito al ravvicinamento di diverse federazioni regionali di crediti cooperativi. Altre federazioni si sono raggruppate e hanno creato il CM11‑CIC, mentre altre ancora sono rimaste autonome.

17

Con lettera del 19 settembre 2014 il CMA ha comunicato alla BCE un’analisi in base alla quale non era possibile che esso fosse sottoposto alla vigilanza prudenziale della BCE attraverso la CNCM. Con lettera del 10 novembre 2014 la BCE ha comunicato che avrebbe sottoposto tale questione alle competenti autorità francesi.

18

In data 19 dicembre 2014 la BCE ha comunicato alla CNCM un progetto di decisione recante i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel, chiedendo di provvedere a comunicare tale progetto ai diversi enti che compongono tale gruppo e impartendo un termine entro il quale tali enti avrebbero potuto presentare le loro osservazioni. In data 16 gennaio 2015 il CMA ha comunicato le proprie osservazioni alla BCE e in data 30 gennaio 2015 la CNCM si è espressa su queste ultime.

19

In data 19 febbraio 2015 la BCE ha comunicato alla CNCM un progetto di decisione riveduto recante i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel e agli enti che lo compongono, chiedendo di provvedere a comunicare tale progetto a questi ultimi e impartendo un termine entro il quale essi avrebbero potuto presentare le loro osservazioni. In data 27 marzo 2015 il CMA ha presentato le proprie osservazioni.

20

In data 17 giugno 2015 la BCE ha adottato una decisione recante i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel, nella quale sottolineava la propria qualità di autorità di vigilanza prudenziale su base consolidata della CNCM e di autorità competente incaricata della vigilanza sugli enti elencati in tale decisione, fra i quali figurava il CMA (punto 1). L’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione prevedeva che la CNCM si adoperasse affinché il gruppo Crédit mutuel rispettasse in maniera permanente i requisiti di cui all’allegato I. Dall’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione risultava che il CMA doveva rispettare in maniera permanente i requisiti di cui all’allegato II‑2, in forza dei quali veniva imposto un coefficiente di fondi propri di classe 1 (in prosieguo i «fondi propri “CET 1”») dell’11%.

21

In data 17 luglio 2015 il CMA ha chiesto il riesame di tale decisione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con l’articolo 7 della decisione 2014/360. Un’audizione si è svolta in data 31 agosto 2015 dinanzi alla commissione amministrativa del riesame.

22

In data 14 settembre 2015 la commissione amministrativa del riesame ha emesso un parere nel senso della legittimità della decisione della BCE del 17 giugno 2015. In tale parere viene sottolineato, in sostanza, che le critiche avanzate dal CMA contro detta decisione potevano essere raggruppate in tre categorie a seconda che esso contestasse il ricorso a una vigilanza prudenziale consolidata del gruppo Crédit mutuel attraverso la CNCM per il fatto che quest’ultima non è un ente creditizio (prima censura), che esso sostenesse l’inesistenza di un «gruppo Crédit mutuel» (seconda censura) o che contestasse la decisione della BCE di aumentare i propri requisiti di coefficiente di fondi propri «CET 1» dall’8% all’11% (terza censura).

23

Per quanto riguarda la prima censura, la commissione amministrativa del riesame, in primo luogo, ha rammentato che, con decisione adottata in data 1o settembre 2014, la BCE aveva ritenuto che il gruppo Crédit mutuel costituiva un importante gruppo vigilato, che il CME fosse un ente membro di tale gruppo e che la CNCM ne costituiva il più alto livello di consolidamento. In secondo luogo, essa ha rilevato che la nozione di «organismo centrale» di cui all’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, e all’articolo 10 del regolamento n. 575/2013, non era definita dal diritto dell’Unione e che non era necessario che tale organismo centrale fosse un ente creditizio. In terzo luogo, la commissione amministrativa del riesame ha rilevato che, per esercitare una vigilanza prudenziale su base consolidata, non era necessario che la BCE disponesse di una serie completa di poteri di vigilanza o sanzionatori nei confronti dell’ente di controllo di un gruppo. In quarto luogo, essa ha rammentato che, prima del trasferimento di tale competenza alla BCE, il gruppo Crédit mutuel era sottoposto a vigilanza prudenziale su base consolidata da parte dell’autorità francese competente, vale a dire l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorità di controllo prudenziale e di decisione), attraverso la CNCM.

24

Quanto alla seconda censura, la commissione amministrativa del riesame ha concluso che il gruppo Crédit mutuel soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, a cui si riferisce l’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014. In primo luogo, la commissione amministrativa del riesame ha considerato che la qualità di associazione della CNCM non precludeva l’esistenza di una solidarietà con gli enti affiliati. In secondo luogo, essa ha ritenuto che i conti del gruppo Crédit mutuel nel suo insieme fossero stabiliti su base consolidata. In terzo luogo, essa ha considerato che a ragione la BCE aveva ritenuto che la CNCM aveva il potere di impartire istruzioni alla direzione degli enti affiliati.

25

Quanto alla terza censura, la commissione amministrativa del riesame ha ritenuto che le valutazioni della BCE relative al livello dei requisiti in materia di fondi propri «CET 1» del CMA non erano viziate da alcun errore manifesto di valutazione e non erano sproporzionate. Al riguardo, essa ha sottolineato i disaccordi persistenti tra il CMA e la CNCM intendendoli come segni rivelatori di problemi di gestione idonei a causare rischi supplementari.

26

La prima decisione controversa, in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento n. 1024/2013, ha abrogato e sostituito la decisione del 17 giugno 2015, pur mantenendo un contenuto identico.

27

La seconda decisione controversa ha fissato nuovi requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel, nonché agli enti che lo compongono. Il punto 1 di detta decisione riguardava i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel su base consolidata, mentre il punto 3 riguardava quelli specificamente applicabili al CMA.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

28

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale in data 3 dicembre 2015 e 3 febbraio 2016, il CMA ha proposto ricorsi di annullamento contro, rispettivamente, la prima decisione controversa e la seconda decisione controversa.

29

A sostegno di ciascuno dei suoi due ricorsi, il CMA deduceva tre motivi, dei quali solo i primi due sono interessati dalle presenti impugnazioni.

30

Con i suoi primi due motivi, il CMA contestava, in sostanza, la legittimità dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’allegato I della prima decisione controversa, nonché la legittimità del punto 1 della seconda decisione controversa, in quanto tali disposizioni organizzavano una vigilanza prudenziale consolidata sul gruppo Crédit mutuel attraverso la CNCM. A tal riguardo, il CMA sosteneva che, non essendo la CNCM un ente creditizio, essa non può essere sottoposta alla vigilanza prudenziale della BCE, e sosteneva che la BCE aveva erroneamente riconosciuto, a fini di vigilanza prudenziale, l’esistenza di un «gruppo».

31

Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto i ricorsi del CMA.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

32

Con le sue impugnazioni, il CMA chiede alla Corte di annullare le sentenze impugnate.

33

La BCE chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni in quanto irricevibili, almeno per quanto riguarda i motivi e gli argomenti esposti ai punti da 100 a 109 delle stesse;

chiedere al CMA di comunicare, se necessario in base all’articolo 64 del regolamento di procedura della Corte, qualsiasi convenzione di rifinanziamento conclusa dal CMA con le sue controllate;

per il resto, respingere le impugnazioni in quanto infondate;

confermare le sentenze impugnate, e

condannare il CMA alle spese.

34

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni, e

condannare il CMA alle spese.

35

Con decisione del 21 marzo 2018 il presidente della Corte ha disposto la riunione delle cause C‑152/18 P e C‑153/18 P ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

36

Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 giugno 2018, la CNCM ha chiesto, sul fondamento dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di essere autorizzata a intervenire nelle presenti cause a sostegno delle conclusioni della BCE e della Commissione.

37

Detta domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2018, Crédit Mutuel Arkéa/BCE (C‑152/18 P e C‑153/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:765).

Sulle impugnazioni

38

A sostegno delle sue impugnazioni, il CMA deduce due motivi, redatti in modo identico in ciascuna di esse, che è opportuno esaminare congiuntamente.

39

In via preliminare, per quanto riguarda la nota, prodotta in allegato a tali impugnazioni, con la quale un professore universitario analizza, su richiesta del CMA, le sentenze impugnate sotto il profilo del diritto della regolamentazione e della vigilanza bancaria e di cui la Commissione contesta la ricevibilità, occorre ricordare che la funzione puramente probatoria e strumentale degli allegati implica che, nella misura in cui essi contengano elementi di diritto sui quali si fondano taluni motivi elaborati nell’atto introduttivo del ricorso, siffatti elementi devono figurare nel testo stesso del ricorso o, quanto meno, essere ivi sufficientemente individuati (v. sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 99100, nonché ordinanza del 7 agosto 2018, Campailla/Unione europea, C‑256/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:655, punto 34).

40

Orbene, come ha constatato l’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, il CMA si riferisce a tale nota in termini generici, nella parte introduttiva delle sue impugnazioni e senza collegare espressamente tale nota ad uno dei motivi dedotti a sostegno di queste ultime né indicare concretamente gli elementi contenuti nella medesima nota sui quali uno di tali motivi sarebbe fondato.

41

Di conseguenza, occorre accogliere l’eccezione sollevata dalla Commissione e dichiarare irricevibili il contenuto della nota in questione nonché il riferimento a quest’ultima nelle succitate impugnazioni.

42

Peraltro, per quanto riguarda la domanda di misure istruttorie presentata dalla BCE, è sufficiente constatare che essa non soddisfa il requisito di cui all’articolo 174 del regolamento di procedura, secondo cui le conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione. Tale domanda dev’essere quindi respinta in quanto irricevibile.

Sui primi motivi

43

Con i primi motivi dedotti dal CMA a sostegno delle sue impugnazioni, quest’ultimo sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 e l’articolo 10 del regolamento n. 575/2013 consentono alla BCE di organizzare una vigilanza prudenziale consolidata su enti affiliati ad un organismo centrale perfino quando quest’ultimo difetti della qualità di ente creditizio.

44

Tali motivi sono suddivisi in due parti.

Sulla prima parte dei primi motivi

– Argomenti delle parti

45

Con la prima parte dei primi motivi, il CMA sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che l’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 consente alla BCE di organizzare una vigilanza prudenziale consolidata su enti affiliati ad un organismo centrale, senza che sia necessario che tale organismo centrale abbia la qualità di ente creditizio.

46

In primo luogo, il CMA considera che se il Tribunale avesse interpretato detta disposizione conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, TFUE e all’articolo 1 del regolamento n. 1024/2013, relativi ai compiti specifici affidati alla BCE in materia di vigilanza prudenziale sugli «enti creditizi», esso avrebbe dovuto ritenere che l’organismo centrale di cui all’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 debba necessariamente avere la qualità di ente creditizio affinché la BCE possa esercitare una vigilanza prudenziale consolidata a partire da tale organismo centrale.

47

In secondo luogo, il CMA contesta la valutazione del Tribunale, contenuta al punto 89 della prima sentenza impugnata e al punto 88 della seconda sentenza impugnata, secondo la quale seguire la sua interpretazione porterebbe a un frazionamento della vigilanza prudenziale contrario alle finalità sia del regolamento n. 1024/2013 sia del regolamento n. 468/2014.

48

A tal riguardo, il CMA afferma, in sostanza, che gli enti che non hanno la qualità di ente creditizio non sono comprese nella nozione di «gruppo vigilato», quale definita all’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, e che l’inclusione di un’associazione come la CNCM, che non ha la qualità di ente creditizio, in seno al gruppo sottoposto alla vigilanza prudenziale della BCE, non è giustificata dalla finalità perseguita da tale disposizione.

49

In terzo luogo, il CMA ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 nella parte in cui ha constatato l’impossibilità per la BCE di infliggere sanzioni nei confronti degli organismi centrali di cui a tale disposizione, senza trarre da tale constatazione la necessità per un siffatto organismo centrale di disporre della qualità di ente creditizio.

50

Infatti, secondo il CMA, poiché l’efficacia di una sorveglianza è subordinata all’esistenza di un potere sanzionatorio e quest’ultimo può essere esercitato solo nei confronti degli istituti di credito, tale disposizione è applicabile solo a organismi centrali che hanno la qualità di ente creditizio e la circostanza che la BCE possa sanzionare gli istituti di credito affiliati a detti organismi centrali è irrilevante a tal riguardo.

51

La BCE, la Commissione e la CNCM contestano tale argomento.

– Giudizio della Corte

52

L’articolo 127, paragrafo 6, TFUE, che costituisce la base giuridica sul cui fondamento è stato adottato il regolamento n. 1024/2013, prevede che il Consiglio dell’Unione europea possa affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.

53

Se è pur vero che la formulazione di tale disposizione riguarda gli «enti creditizi» e le «altre istituzioni finanziare», occorre però determinare la portata di tale autorizzazione prevista in tale disposizione tenendo conto del contesto in cui si inserisce e degli obiettivi da essa perseguiti.

54

A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 127 TFUE figura nel capo 2, intitolato «Politica monetaria», del titolo VIII della terza parte del Trattato FUE, e fissa gli obiettivi nonché i compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE.

55

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 55 e 56 delle sue conclusioni, l’esercizio dei compiti di vigilanza prudenziale bancaria di cui all’articolo 127, paragrafo 6, TFUE mira a garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, in particolare quelle dei grandi enti creditizi e dei gruppi bancari, al fine di contribuire a garantire la stabilità del sistema finanziario dell’Unione nel suo insieme.

56

Peraltro, il perseguimento di tali obiettivi è espressamente enunciato ai considerando 16, 26, 30 e 65 del regolamento n. 1024/2013 nonché all’articolo 1, primo comma, di tale regolamento.

57

In particolare, dal considerando 26 del regolamento n. 1024/2013 risulta che meccanismi specifici di vigilanza per attenuare i rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio, i quali possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario, sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi.

58

Tale considerando precisa che è opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata.

59

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 4 del regolamento n. 1024/2013, intitolato «Compiti attribuiti alla BCE», al paragrafo 1, lettera g), prevede che la BCE è in particolare competente a esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti.

60

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, la BCE assolve i suoi compiti nel quadro dell’MVU, composto dalla stessa BCE e dalle autorità nazionali competenti, ed è responsabile del funzionamento efficace e coerente dello stesso.

61

Come risulta dal considerando 9 del regolamento n. 468/2014, quest’ultimo ha lo scopo di sviluppare e specificare ulteriormente le procedure di cooperazione stabilite dal regolamento n. 1024/2013 tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell’ambito dell’MVU, assicurando in tal modo un funzionamento efficace e coerente di quest’ultimo.

62

È in tale contesto che l’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 definisce la nozione di «gruppo vigilato» nel senso che designa, in particolare, soggetti vigilati aventi ciascuno la propria sede principale nel medesimo Stato membro partecipante, purché permanentemente collegati a un organismo centrale che eserciti la vigilanza sugli stessi alle condizioni di cui all’articolo 10 del regolamento n. 575/2013 e che sia insediato nel medesimo Stato membro partecipante.

63

Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti da 58 a 64 della prima sentenza impugnata e ai punti da 57 a 63 della seconda sentenza impugnata, che la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi appartenenti a gruppi bancari su base consolidata risponde essenzialmente a due finalità, vale a dire, da un lato, consentire alla BCE di comprendere i rischi idonei a incidere su un ente creditizio che provengano non da quest’ultimo, bensì dal gruppo cui appartiene e, dall’altro, evitare un frazionamento della vigilanza prudenziale sui soggetti che compongono tale gruppo.

64

Inoltre, dall’articolo 127, paragrafo 6, TFUE non risulta in alcun modo che l’«organismo centrale», di cui all’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, debba avere la qualità di ente creditizio.

65

Al contrario, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 62 a 64 delle sue conclusioni, dagli obiettivi perseguiti attraverso l’attribuzione, sulla base dell’articolo 127, paragrafo 6, TFUE, di compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale alla BCE, risulta che quest’ultima deve poter esercitare una vigilanza prudenziale su base consolidata nei confronti di un gruppo come quello di cui all’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, indipendentemente dalla forma giuridica dell’organismo centrale cui gli enti facenti parte di tale gruppo sono affiliati e a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10 del regolamento n. 575/2013.

66

In caso contrario, infatti, un gruppo bancario potrebbe eludere la vigilanza prudenziale su base consolidata a causa della forma giuridica del soggetto che agisce come organismo centrale di tale gruppo e potrebbe, pertanto, compromettere l’efficacia dell’esercizio di tali compiti da parte della BCE.

67

Di conseguenza, l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE e l’articolo 1 del regolamento n. 1024/2013 non ostano a che la BCE eserciti una vigilanza prudenziale su base consolidata nei confronti di un gruppo bancario il cui organismo centrale non abbia la qualità di ente creditizio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013.

68

Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del CMA secondo cui la valutazione del Tribunale al punto 89 della prima sentenza impugnata e al punto 88 della seconda sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le censure dirette contro elementi ultronei della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della stessa e sono dunque inoperanti (sentenza del 13 dicembre 2018, Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne, C‑138/17 P e C‑146/17 P, EU:C:2018:1013, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

69

Orbene, come hanno affermato giustamente la BCE e la Commissione, detti punti sono stati inseriti per completezza, poiché intervengono dopo che il Tribunale, al punto 88 della prima sentenza impugnata e al punto 87 della seconda sentenza impugnata, ha correttamente dichiarato che accogliere la qualificazione di «gruppo vigilato» ai sensi dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 risulta in linea con le finalità dei regolamenti nn. 1024/2013 e 468/2014, indipendentemente dal fatto che l’organismo centrale di tale gruppo disponga o meno della qualità di ente creditizio.

70

Del resto, il carattere ultroneo del punto 89 della prima sentenza impugnata e del punto 88 della seconda sentenza impugnata è confermato dall’uso del termine «inoltre» all’inizio di essi.

71

Di conseguenza, l’argomento del CMA che critica tali punti delle sentenze impugnate deve essere respinto in quanto inoperante.

72

Per quanto riguarda l’argomento del CMA secondo cui l’impossibilità per la BCE di infliggere sanzioni nei confronti degli organismi centrali di cui all’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 implica che un siffatto organismo centrale debba disporre della qualità di ente creditizio, neppure tale argomento può essere accolto.

73

Come rilevato dalla BCE e dalla Commissione, tale argomento si basa sull’analisi secondo la quale la competenza della BCE in materia di vigilanza prudenziale è subordinata all’esistenza di un potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti sottoposti a tale vigilanza.

74

È vero che, come il Tribunale stesso ha rilevato al punto 91 della prima sentenza impugnata e al punto 90 della seconda sentenza impugnata, l’articolo 18 del regolamento n. 1024/2013 prevede che, ai fini dell’assolvimento dei compiti che tale regolamento le attribuisce in materia di vigilanza prudenziale, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista.

75

Tuttavia, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 84 e 85 delle sue conclusioni, non risulta in alcun modo dai testi di diritto dell’Unione applicabili che l’esistenza di un potere sanzionatorio nei confronti di un soggetto costituisca un presupposto necessario per attribuire alla BCE poteri di vigilanza prudenziale su tale soggetto, di modo che l’esercizio, da parte della BCE, della sua competenza in materia di vigilanza prudenziale su base consolidata nei confronti di un gruppo non è subordinato alla condizione che la BCE disponga di un siffatto potere sanzionatorio nei confronti di un soggetto, quale un organismo centrale ai sensi dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, facente parte di tale gruppo.

76

Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare che la mancanza di potere sanzionatorio della BCE nei confronti degli organismi centrali considerati in tale disposizione non osta a che la BCE eserciti una vigilanza prudenziale su base consolidata nei confronti di un gruppo il cui organismo centrale non dispone della qualità di ente creditizio.

77

In tali circostanze, avendo dichiarato che l’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 non può essere interpretato nel senso che esso implica, di per sé, che un organismo centrale disponga della qualità di ente creditizio, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto, di modo che la prima parte dei primi motivi deve essere respinta.

Sulla seconda parte dei primi motivi

– Argomenti delle parti

78

Con la seconda parte dei primi motivi, il CMA sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale nelle sentenze impugnate, l’articolo 10 del regolamento n. 575/2013 implica che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, un «organismo centrale», ai sensi di tale articolo 10, debba disporre della qualità di ente creditizio.

79

Secondo il CMA, da un’applicazione coerente dell’articolo 10 del regolamento n. 575/2013 e dell’articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento risulta che, poiché gli obblighi previsti da quest’ultima disposizione possono essere rispettati unicamente da un ente creditizio, un «organismo centrale», ai sensi di detto articolo 10, deve implicitamente, ma necessariamente disporre di tale qualità affinché la BCE possa esercitare una vigilanza prudenziale su base consolidata sul gruppo interessato.

80

Il CMA afferma che l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 575/2013 accolta dal Tribunale non rispetta la formulazione di tale disposizione in quanto, nella parte in cui fa riferimento alla «solvibilità e [alla] liquidità dell’organismo centrale», detta disposizione prevede implicitamente, ma necessariamente, che la vigilanza prudenziale su un gruppo costituito da un organismo centrale ed enti ad esso affiliati sia subordinata alla condizione che tale organismo centrale abbia la qualità di ente creditizio.

81

La BCE, la Commissione e la CNCM contestano tale argomento.

– Giudizio della Corte

82

In via preliminare, occorre precisare che l’articolo 10 e l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013 riguardano un’eccezione all’applicazione dei requisiti prudenziali previsti da tale regolamento a enti creditizi affiliati ad un organismo centrale preposto al loro controllo. Tuttavia, la seconda parte dei primi motivi verte non già sull’esistenza di una siffatta eccezione, bensì su quella di un «gruppo vigilato», ai sensi dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, il quale rinvia alle condizioni previste all’articolo 10 del regolamento n. 575/2013.

83

A tal riguardo, come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti da 98 a 100 della prima sentenza impugnata e ai punti da 97 a 99 della seconda sentenza impugnata, oltre al fatto che tale articolo 2, punto 21, lettera c), rinvia unicamente all’articolo 10 del regolamento n. 575/2013 e che quest’ultimo non contiene alcun riferimento all’articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento, l’attuazione di quest’ultima disposizione costituisce non già una condizione, bensì una conseguenza dell’applicazione di tale articolo 10 poiché il citato articolo 11, paragrafo 4, si applica solo quando l’autorità competente deroga, sul fondamento di detto articolo 10, all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale a enti creditizi affiliati a un organismo centrale.

84

Di conseguenza, in assenza di una siffatta decisione di esenzione, l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013 non è applicabile e la questione se l’organismo centrale di cui trattasi rispetti tale disposizione è irrilevante ai fini dell’esercizio, da parte della BCE, di una vigilanza prudenziale sull’intero gruppo costituito da tale organismo centrale e dagli enti ad esso associati.

85

Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 575/2013, la quale prevede che «la solvibilità e la liquidità dell’organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti», è giocoforza constatare che tale condizione non implica affatto che l’organismo centrale di cui trattasi disponga della qualità di ente creditizio.

86

Infatti, come emerge dalla formulazione stessa di tale disposizione, la condizione ivi prevista riguarda non già una vigilanza individuale sull’organismo centrale, bensì l’esistenza di un controllo della solvibilità e della liquidità dell’insieme costituito da tale organismo e dagli enti ad esso affiliati, su base consolidata, vale a dire sulla base dei conti consolidati di tali enti.

87

Inoltre, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 106 della prima sentenza impugnata e al punto 105 della seconda sentenza impugnata, non risulta necessario che l’organismo centrale disponga della qualità di ente creditizio, una volta che il rispetto dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 575/2013 è sufficiente affinché possa essere esercitata una vigilanza del rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo in questione.

88

Di conseguenza, la valutazione del Tribunale secondo cui né l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 575/2013 né l’articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento implicano che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, un organismo centrale debba disporre della qualità di ente creditizio non è viziata da un errore di diritto.

89

Pertanto, la seconda parte dei primi motivi non può essere accolta e i primi motivi delle impugnazioni devono essere respinti.

Sui secondi motivi

Argomenti delle parti

90

Con i secondi motivi di impugnazione sollevati dal CMA a sostegno delle sue impugnazioni, quest’ultimo sostiene che il gruppo Crédit mutuel non può essere qualificato come «gruppo vigilato», ai sensi dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, poiché, contrariamente a quanto è stato dichiarato ai punti 136 e 137 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 135 e 136 della seconda sentenza impugnata, esso non soddisfa la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013.

91

In via principale, il CMA sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che la decisione della CNCM n. 1-1992, del 10 marzo 1992, relativa all’esercizio della solidarietà fra le casse di Crédit mutuel e le casse di Crédit mutuel agricole rural (in prosieguo: la «decisione del 10 marzo 1992»), attestava l’esistenza di un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità all’interno del gruppo Crédit mutuel e che, di conseguenza, detta condizione poteva essere considerata soddisfatta.

92

A tal riguardo, il CMA sostiene che se, nel meccanismo di solidarietà istituito da tale decisione, esiste una solidarietà tra le casse appartenenti allo stesso gruppo regionale, non esiste, per contro, alcun obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità tra i gruppi regionali. Pertanto, in caso di difficoltà di un gruppo regionale, la CNCM non potrebbe imporre ad un altro gruppo regionale di trasferire fondi propri e liquidità per sostenerlo.

93

La circostanza che la Caisse centrale du Crédit mutuel possa intervenire in base a un meccanismo di solidarietà nazionale, utilizzando risorse limitate affidatele dai gruppi regionali, non consentirebbe di individuare un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità tra i gruppi regionali. Si tratterebbe di una semplice messa a disposizione di una quota limitata dei depositi raccolti dai gruppi regionali a beneficio di detta cassa centrale, la quale resterebbe debitrice nei confronti di tali gruppi.

94

In subordine, il CMA ritiene che, anche supponendo che la decisione del 10 marzo 1992 preveda l’esistenza di un obbligo del genere, tale decisione non si applichi a tutti gli enti che compongono il gruppo Crédit mutuel soggetto alla vigilanza prudenziale della BCE, poiché quest’ultimo comprende numerose controllate delle casse regionali, le quali, non essendo iscritte all’organismo centrale di tale gruppo, non rientrano nell’ambito di applicazione di detta decisione e non sono quindi vincolate da alcun obbligo di solidarietà o di sostegno agli altri enti del suddetto gruppo.

95

Di conseguenza, il CMA ritiene che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che il gruppo Crédit mutuel soddisfaceva la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013.

96

La BCE, la Commissione e la CNCM contestano tale argomento.

97

La Commissione sostiene che la lettura dell’articolo L. 511‑31 del Codice monetario e finanziario adottata dal Tribunale è troppo restrittiva e che, contrariamente a quanto dichiarato da quest’ultimo, tale articolo L. 511‑31 è di per sé sufficiente per poter considerare soddisfatta la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013, senza che sia necessario esaminare se la decisione del 10 marzo 1992 attesti l’esistenza di impegni in solido all’interno del gruppo Crédit mutuel.

98

La Commissione fa riferimento, in particolare, alla decisione del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), del 9 marzo 2018, n. 399413, e ritiene che la Corte possa sostituire la motivazione a tal riguardo.

Giudizio della Corte

99

Occorre ricordare che, dopo aver rilevato che, in assenza di una decisione dei giudici nazionali competenti, esso era tenuto necessariamente a pronunciarsi sulla portata dell’articolo L. 511‑31 del Codice monetario e finanziario, il Tribunale ha considerato, al punto 134 della prima sentenza impugnata e al punto 133 della seconda sentenza impugnata, che la formulazione di tale disposizione non consentiva, di per sé, di concludere che la condizione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 fosse soddisfatta, dal momento che il riferimento all’adozione dei «provvedimenti necessari» per «garantire la liquidità e la solvibilità di ciascuno degli enti e delle società, nonché dell’insieme della rete» presenta un carattere troppo generico perché possa esserne dedotta l’esistenza di un obbligo di trasferire fondi propri e liquidità all’interno del gruppo Crédit mutuel al fine di assicurarsi che gli obblighi nei confronti dei creditori siano adempiuti.

100

È a seguito di tale considerazione che il Tribunale ha esaminato se un siffatto obbligo derivasse dalla decisione del 10 marzo 1992.

101

L’obiezione del CMA, secondo cui la decisione del Conseil d’État (Consiglio di Stato) del 9 marzo 2018, n. 399413 non può essere presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo L. 511–31 del Codice monetario e finanziario, in quanto successiva alla pronuncia delle sentenze impugnate, non può essere accolta.

102

Infatti, le parti hanno avuto, dinanzi alla Corte, la possibilità di presentare le loro osservazioni al riguardo e, in ogni caso, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) si è già pronunciato su tale disposizione in una decisione del 13 dicembre 2016, n. 403418, vale a dire ad una data anteriore a quella della pronuncia delle sentenze impugnate.

103

Al punto 5 di quest’ultima decisione, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha segnatamente rilevato che, adottando l’articolo L. 511‑31 del Codice monetario e finanziario, il legislatore francese ha affidato alla CNCM non solo la rappresentanza collettiva delle casse di Crédit mutuel affiliate alla rete del Crédit mutuel, ma anche i compiti di garantire la coesione di tale rete e l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari proprie degli enti creditizi, di esercitare un controllo amministrativo, tecnico e finanziario sull’organizzazione e la gestione di ciascuna cassa, nonché di adottare tutte le misure necessarie per il corretto funzionamento di detta rete. Peraltro, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha considerato che, in forza di tale articolo L. 511‑31, la CNCM può, quando la situazione finanziaria degli istituti interessati lo giustifichi, e nonostante tutte le disposizioni o le clausole contrarie, decidere la fusione di due o più casse affiliate alla rete, la cessione delle loro aziende nonché il loro scioglimento. Secondo il Conseil d’État (Consiglio di Stato), da tale contesto normativo e regolamentare risulta che, a prescindere dallo stato dei rapporti in seno alla rete del Crédit mutuel tra i gruppi che vi si sono costituiti, la CNCM è incaricata per legge della preparazione e dell’attuazione dei provvedimenti che rientrano nel quadro del controllo sistemico del sistema bancario per quanto riguarda l’insieme del gruppo Crédit mutuel e, in quanto «impresa capogruppo dell’Unione», deve tenere in serbo un piano preventivo di risanamento per tale gruppo.

104

Al punto 7 della sua decisione del 9 marzo 2018, n. 399413, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha aggiunto che l’esercizio di tali compiti, in quanto partecipa al controllo degli enti creditizi, implica necessariamente che la CNCM sia competente a emanare prescrizioni che si impongano alle casse, per garantire il rispetto, da parte di queste ultime, delle disposizioni loro applicabili e per irrogare loro, in caso di infrazione a tali disposizioni, sanzioni adeguate. Al punto 20 di detta decisione, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha dichiarato che «per garantire la liquidità e la solvibilità della rete» di cui essi hanno la responsabilità, gli organi centrali sono autorizzati, a norma dell’articolo L. 511‑31 del Codice monetario e finanziario, ad adottare «tutti i provvedimenti necessari» e, in particolare, a istituire, tra i membri della rete, meccanismi di solidarietà vincolanti, i quali non possono limitarsi alla sola costituzione di meccanismi prefinanziati, quali i fondi di garanzia.

105

Risulta quindi dalle decisioni del Conseil d’État (Consiglio di Stato) del 13 dicembre 2016, n. 403418, e del 9 marzo 2018, n. 399413, che l’obbligo, per gli organi centrali, di adottare «tutti i provvedimenti necessari, in particolare per garantire la liquidità e la solvibilità di ciascuno degli enti e delle società, nonché dell’insieme della rete», previsto dall’articolo L. 511‑31 del Codice monetario e finanziario, implica, in capo alla CNCM, poteri di controllo amministrativo, tecnico e finanziario molto estesi sulla totalità della rete del Crédit mutuel, che le consentono di istituire, in qualsiasi momento, meccanismi di solidarietà vincolanti, come l’imposizione, ai membri di tale rete, di obblighi di trasferimento di fondi propri e di liquidità, nonché di decidere, nonostante tutte le disposizioni o le clausole contrarie, la fusione di due o più casse affiliate a tale rete.

106

Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, poiché la fusione di un membro della rete del Crédit mutuel con un ente in crisi finanziaria equivale a imporre a tale membro di accollarsi il passivo di detto ente, una operazione del genere può avere, su tale membro, incidenze finanziarie più gravose di quelle risultanti dall’imposizione di un semplice obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità.

107

Ne consegue che l’articolo L. 511–31 del Codice monetario e finanziario, come interpretato dal Conseil d’État (Consiglio di Stato), implica l’esistenza di un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità all’interno del gruppo Crédit mutuel al fine di assicurarsi che gli obblighi nei confronti dei creditori siano soddisfatti, cosicché la BCE era legittimata a ritenere soddisfatta la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013.

108

In tali circostanze, non è necessario rispondere ai secondi motivi di impugnazione, cosicché tali motivi devono essere respinti in quanto inoperanti.

109

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le impugnazioni devono essere integralmente respinte.

Sulle spese

110

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

111

A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

112

Poiché la BCE, la Commissione e la CNCM hanno fatto domanda di condanna del CMA alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente, esso deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BCE, dalla Commissione e dalla CNCM.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni sono respinte.

 

2)

Il Crédit mutuel Arkéa è condannato alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.