SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

10 settembre 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente per effetto dell’inserimento del suo nominativo nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Ricorso per risarcimento danni – Condizioni necessarie affinché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Nozione di “violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione” – Valutazione – Nozione di “società posseduta o controllata” – Obbligo di motivazione»

Nella causa C‑123/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 febbraio 2018,

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata da M. Schlingmann, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.‑P. Hix e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Commissione europea, rappresentata inizialmente da R. Tricot, M. Kellerbauer e C. Zadra, successivamente da R. Tricot, C. Hödlmayr e C. Zadra, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Prechal e M. Vilaras, presidenti di sezione, A. Rosas (relatore), E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, C.G. Fernlund, P.G. Xuereb, e N.J. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (in prosieguo: la «HTTS») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2017, HTTS/Consiglio (T‑692/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:890), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe asseritamente subìto in conseguenza dell’inserimento del suo nominativo, da un lato, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, p. 1), e, dall’altro, per effetto del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

Contesto normativo

2

Il capo IV del regolamento n. 961/2010, intitolato «Congelamento di fondi e risorse economiche», contiene l’articolo 16 che, al suo paragrafo 2, così dispone:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato VIII. Figurano nell’allegato VIII le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell’allegato VII che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione [2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39)], sono stati riconosciuti come:

a)

partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran, anche mediante la partecipazione all’acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

(…)

d)

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

(…)».

Fatti all’origine della controversia

3

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 1 a 10 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1

La [HTTS] è una società di diritto tedesco costituita nel marzo del 2009 dal sig. N. Bateni, che ne è socio unico nonché amministratore. La HTTS esercita attività di agente marittimo e di gestore tecnico di navi.

2

La causa in esame si colloca nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la “proliferazione nucleare”). Più precisamente, la causa rientra nei procedimenti attinenti alle misure adottate nei confronti di una compagnia di navigazione marittima, [l’“IRISL”], nonché delle pretese persone fisiche e giuridiche ad essa connesse, tra le quali figurerebbero in particolare, secondo il Consiglio dell’Unione europea, la HTTS e due altre compagnie di navigazione marittima, la Hafize Darya Shipping Lines (in prosieguo: la “HDSL”) e la Safiran Pyam Darya Shipping Lines (in prosieguo: la “SAPID”).

3

Il primo inserimento del nominativo della HTTS nell’elenco delle persone, entità ed organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato V del regolamento [n. 423/2007] aveva luogo il 26 luglio 2010, per effetto dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione [n. 668/2010]. Tale inserimento non è stato oggetto di ricorso di annullamento. L’inserimento del nominativo della HTTS nell’elenco delle persone, entità ed organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato VIII del regolamento [n. 961/2010], avvenuto qualche mese dopo per effetto di quest’ultimo regolamento, veniva invece contestato dalla HTTS e successivamente annullato dal Tribunale per difetto di motivazione (v. infra, punto 5).

4

Nel regolamento n. 668/2010, l’inserimento del nominativo della HTTS veniva essenzialmente motivato dal rilievo che la società agiva “per conto dell’HDSL in Europa”. Nel regolamento n. 961/2010 il motivo dell’inserimento era dato dal fatto di essere “controllata dall’IRISL e/o [di agire] per conto dell’IRISL”.

5

Con sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), il Tribunale annullava il regolamento n. 961/2010 nella parte riguardante detta compagnia di navigazione, ma con effetto a decorrere dal 7 febbraio 2012, al fine di consentire eventualmente al Consiglio di completare, medio tempore, i motivi del reinserimento del nominativo della HTTS. A tal riguardo, il Tribunale rilevava, infatti, che un annullamento del regolamento n. 961/2010 con effetti immediati avrebbe potuto pregiudicare in modo grave ed irreversibile l’efficacia delle misure restrittive adottate dal regolamento medesimo nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran, non potendo escludersi “che, nel merito, l’imposizione di misure restrittive alla ricorrente possa comunque risultare giustificata” (sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio, T‑562/10, EU:T:2011:716, punti 4142).

6

A seguito della pronuncia della sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS / Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), il nominativo della ricorrente era oggetto di successivi nuovi inserimenti da parte Consiglio, ogni volta contestati e quindi annullati dal Tribunale con le sentenze del 12 giugno 2013, HTTS / Consiglio (T‑128/12 e T‑182/12, non pubblicata, EU:T:2013:312) e del 18 settembre 2015, HTTS e Bateni/Consiglio (T‑45/14, non pubblicata, EU:T:2015:650).

7

Va ricordato, in questa sede, che, con sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a. / Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453) il Tribunale annullava parimenti l’inserimento del nominativo dell’IRISL nonché di altre compagnie di navigazione marittima, tra cui la HDSL e la SAPID, dai relativi elenchi, in base al rilievo che gli elementi dedotti dal Consiglio non erano tali da giustificare l’inserimento del nominativo dell’IRISL e, conseguentemente, non erano tantomeno tali da giustificare l’adozione [e il mantenimento] di provvedimenti restrittivi nei confronti delle altre compagnie di navigazione marittima inserite negli elenchi di cui trattasi in considerazione dei legami esistenti con la IRISL.

8

Con lettera del 23 luglio 2015 la ricorrente trasmetteva al Consiglio una richiesta di risarcimento del preteso danno subìto per effetto del primo inserimento del proprio nominativo nonché degli inserimenti successivi negli elenchi dei soggetti collegati con le attività dell’IRISL.

9

Con la domanda risarcitoria la ricorrente fa valere il proprio diritto alla riparazione dei pretesi danni materiali ed immateriali derivatile non solo dagli inserimenti negli elenchi di cui trattasi operati con i regolamenti n. 668/2010 e n. 961/2010, oggetto della causa in esame, bensì parimenti dei pretesi danni subìti per effetto dei successivi nuovi inserimenti (v. supra, punto 6). L’entità dei pretesi danni materiali patiti ammonterebbe a 11928939 EUR, mentre quella dei danni immateriali ammonterebbe a 250000 EUR con riguardo al periodo compreso tra il 26 luglio 2010 ed il 18 settembre 2015.

10

Con lettera del 16 ottobre 2015, il Consiglio respingeva la richiesta».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

4

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2015, la HTTS ha proposto un ricorso diretto a far condannare il Consiglio a versarle la somma di 2516221,50 EUR a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subìti a causa dell’inserimento del suo nominativo negli elenchi di cui all’allegato V del regolamento n. 423/2007 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 (in prosieguo: gli «elenchi controversi»).

5

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2016, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha accolto tale domanda il 13 maggio 2016.

6

Nel suo ricorso, la HTTS ha dedotto due motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sulla violazione dei requisiti sostanziali che giustificano il suo inserimento negli elenchi controversi.

7

Per quanto riguarda il secondo motivo, esaminato in un primo momento dal Tribunale, quest’ultimo ha anzitutto rilevato, ai punti da 44 a 46 della sentenza impugnata, che una misura restrittiva a carico di un ente non statale, di per sé costituisce non già un atto autonomo del Consiglio avente carattere di sanzione penale o amministrativa adottata nei confronti dell’ente medesimo, bensì una misura necessaria, ai sensi dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, al fine di consentire all’Unione europea di pervenire progressivamente al risultato concreto che essa mira a conseguire nell’ambito delle relazioni internazionali – vale a dire, nella specie, quello di porre termine all’attività di proliferazione nucleare della Repubblica islamica dell’Iran – e che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, lo scopo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti all’articolo 21 TUE, è tale da giustificare conseguenza negative, anche notevoli, derivanti, per taluni operatori economici, dalle decisioni di esecuzione degli atti adottati dall’Unione ai fini delle realizzazione di tale scopo fondamentale.

8

Successivamente, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, in primo luogo, che l’ingerenza nell’attività commerciale della HTTS risultante dal congelamento dei suoi fondi non poteva essere automaticamente considerata quale fonte da cui sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e che, al fine di far sorgere tale responsabilità, era necessario che il giudice dell’Unione accertasse la sussistenza, a carico dell’istituzione in questione, di mancanze flagranti ed inescusabili ovvero di manifesti errori di valutazione quanto all’esistenza dei pretesi legami tra la HTTS e le altre società implicate, quali, segnatamente, l’IRISL.

9

In secondo luogo, il Tribunale ha precisato, al punto 48 della sentenza impugnata, che anche l’eventuale annullamento di uno o più atti del Consiglio da cui sia scaturito il danno invocato dalla HTTS non costituisce una prova inconfutabile di una violazione sufficientemente qualificata da parte del Consiglio che consenta di dichiarare, ipso iure, la responsabilità dell’Unione.

10

In terzo luogo, ai punti da 49 a 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, nel rispetto del principio del contraddittorio, se è vero che il ricorrente può dimostrare l’ampiezza e la rilevanza del danno subìto avvalendosi di elementi successivi al suo insorgere, l’istituzione convenuta deve tuttavia avere la possibilità di far valere, a discarico della propria responsabilità, tutti gli elementi pertinenti intervenuti anteriormente alla proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, dinanzi al giudice dell’Unione. Tale possibilità appare particolarmente giustificata nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), il quale è disciplinato da norme e procedure destinate, segnatamente, a tener conto dell’evoluzione nel tempo della situazione, di fatto e di diritto, oggetto dell’azione internazionale dell’Unione. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che attribuire carattere inconferente agli elementi prodotti dall’istituzione interessata nell’ambito di un ricorso per il risarcimento del danno e sopravvenuti prima della presentazione di tale ricorso si sarebbe risolto nell’ostacolare gravemente l’efficace esercizio delle competenze delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’adozione di misure di congelamento di fondi nell’ambito della PESC.

11

Il Tribunale ha aggiunto, al punto 52 della sentenza impugnata, che, nella sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), l’annullamento con effetti immediati del regolamento n. 961/2010 è stato evitato non potendo «escludersi che, nel merito, l’imposizione di misure restrittive alla ricorrente possa comunque risultare giustificata».

12

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale è pervenuto alla conclusione secondo cui non potevano essere ignorati i motivi pertinenti e gli elementi probatori invocati dal Consiglio a discarico della propria responsabilità al fine di dimostrare che la condizione per la configurabilità della responsabilità extracontrattuale dell’Unione relativa all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione non era soddisfatta.

13

Pertanto, nell’ambito del suo esame degli elementi pertinenti, al fine di stabilire se gli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi potessero essere considerati mancanze flagranti ed inescusabili ovvero manifesti errori di valutazione da parte del Consiglio, quanto alla natura dei legami tra la HTTS e le altre compagnie di navigazione marittima iraniane, il Tribunale ha constatato, ai punti da 55 a 60 della sentenza impugnata, che la nozione di società «posseduta o controllata da altra entità» attiene alla situazione in cui una persona fisica o giuridica implicata nell’attività di proliferazione nucleare dello Stato membro in questione sia in grado di influenzare le scelte commerciali di un’impresa con cui intrattenga rapporti commerciali, e ciò anche in assenza di qualsiasi legame giuridico tra i due soggetti economici, vuoi di proprietà vuoi di partecipazione nel capitale. Al riguardo, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui lo status di entità «posseduta o controllata» deve essere valutato caso per caso, segnatamente in rapporto al grado di possesso o all’intensità del controllo in questione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi di prova invocati dal Consiglio – segnatamente la circostanza che il direttore della HTTS esercitava precedentemente funzioni di direttore del servizio legale dell’IRISL e che la HTTS aveva lo stesso indirizzo dell’IRISL Europe GmbH – costituissero una serie di indizi sufficientemente precisi e concordanti che consentivano di ritenere che fosse quantomeno verosimile che la HTTS era controllata dall’IRISL o agiva per conto della medesima. Pertanto, il Tribunale ha giudicato che il Consiglio, adottando la misura di congelamento dei fondi in questione, non era incorso in mancanze flagranti ed inescusabili ovvero in manifesti errori di valutazione quanto alla portata dei rapporti commerciali tra la HTTS e l’IRISL.

14

Infine, per quanto riguarda l’asserita assenza di giustificazione degli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi in seguito all’annullamento, con la sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), degli atti di inserimento dei nominativi della IRISL, della HDSL e della SAPID negli elenchi che le riguardano, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, da un lato, che tale annullamento non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che gli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi fossero viziati da un’illegittimità sufficientemente qualificata tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Dall’altro lato, il Tribunale ha constatato che gli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi si basavano essenzialmente su una relazione del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che aveva accertato tre violazioni manifeste, commesse dall’IRISL, dell’embargo sulle armi istituito con la risoluzione 1747(2007) del Consiglio di sicurezza, del 24 marzo 2007. Orbene, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte delle conclusioni formulate in tale relazione, la constatazione che l’IRISL era implicata nelle attività di proliferazione nucleare della Repubblica islamica dell’Iran non potesse essere considerata manifestamente erronea.

15

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto il secondo motivo.

16

Nell’ambito dell’esame del primo motivo, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente relativo al difetto di motivazione dell’inserimento del proprio nominativo nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Esso ha anzitutto ricordato, al punto 88 della sentenza impugnata, citando la sentenza dell’11 luglio 2007, Sison/Consiglio (T‑47/03, non pubblicata, EU:T:2007:207, punto 238), che, in linea di principio, l’insufficienza di motivazione di un atto non è tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione.

17

Successivamente, ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che, poiché il Consiglio può utilizzare, al fine di dimostrare la legittimità del suo comportamento, tutti gli elementi sopravvenuti fino alla presentazione del ricorso per il risarcimento del danno, la motivazione degli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi doveva essere letta alla luce dei motivi dedotti dal Consiglio nella sua decisione 2012/35/PESC, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2012, L 19, pag. 22), la quale ha mantenuto l’inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco allegato alla decisione 2010/413. Secondo il Tribunale, la motivazione integrativa addotta dal Consiglio nella decisione 2012/35 consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni che avevano determinato l’inserimento del suo nominativo negli elenchi controversi.

18

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto il primo motivo e, pertanto, il ricorso della HTTS nella sua integralità.

Conclusioni dinanzi alla Corte

19

La HTTS chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare il Consiglio al pagamento della somma di 2516221,50 EUR a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali conseguenti agli inserimenti del suo nominativo negli elenchi controversi, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati sulla base del tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, e ciò a decorrere dal 17 ottobre 2015 fino al pagamento integrale dell’importo del risarcimento, e

condannare il Consiglio alle spese.

20

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo;

in subordine, respingere il ricorso, e

condannare la ricorrente alle spese.

21

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione nella sua integralità;

in subordine, in caso di annullamento della sentenza impugnata, respingere il ricorso, e

condannare la HTTS alle spese.

Sull’impugnazione

22

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

23

La HTTS fa valere che il Tribunale, segnatamente ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto ritenendo che il Consiglio potesse far valere informazioni ed elementi di cui esso non disponeva alla data in cui il nominativo della HTTS era stato inserito negli elenchi controversi al fine di dimostrare che esso non aveva commesso alcuna violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima. Secondo la ricorrente, infatti, è nel momento dell’adozione delle misure restrittive in questione che il Tribunale si sarebbe dovuto collocare onde giudicare se, sulla base degli elementi a sua disposizione, un’amministrazione normalmente prudente e diligente avrebbe agito allo stesso modo in cui ha agito il Consiglio nel caso di specie.

24

La HTTS aggiunge che le peculiarità dell’azione e degli obiettivi dell’Unione nell’ambito della PESC non possono giustificare un approccio diverso. Pertanto, anche in tale settore, i comportamenti delle istituzioni possono far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione essendo, tali istituzioni, tenute a rispettare i principi dello Stato di diritto nonché i diritti fondamentali.

25

Inoltre, la HTTS addebita al Tribunale di non aver tenuto conto della sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), la quale dimostrerebbe che i suoi argomenti sono fondati. In tale sentenza, infatti, la Corte avrebbe statuito che il Consiglio non può porre rimedio svariati anni dopo – producendo nuovi elementi di prova – alla violazione del suo obbligo di fornire, in caso di contestazione, le informazioni o gli elementi di prova suffraganti le motivazioni addotte per l’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona fisica o giuridica.

26

La ricorrente sostiene, infine, che il Tribunale avrebbe dovuto anche tener conto delle affermazioni del Consiglio nell’ambito delle cause da cui è scaturita la sentenza del 12 giugno 2013, HTTS/Consiglio (T‑128/12 e T‑182/12, non pubblicata, EU:T:2013:312), da cui risulterebbe che tale istituzione non disponeva, all’inizio del 2012, delle informazioni che essa invoca a discarico della propria responsabilità nell’ambito del ricorso dinanzi al Tribunale al fine di dimostrare che la prima condizione per la configurabilità della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta.

27

Il Consiglio replica che il Tribunale ha correttamente constatato che, dal momento che un ricorso per risarcimento danni può essere proposto nel termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui si sono verificati i fatti all’origine del danno asserito, l’istituzione interessata può legittimamente invocare tutti gli elementi, a discarico della propria responsabilità, apparsi anteriormente alla proposizione del ricorso, entro il suddetto termine, al fine di dimostrare che essa non ha commesso alcuna violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione, così come il ricorrente può dimostrare l’ampiezza e la rilevanza del danno subìto sulla base di elementi probatori successivi all’insorgere di quest’ultimo.

28

La tesi opposta equivarrebbe, secondo tale istituzione, ad ostacolare gravemente l’esercizio efficace delle competenze in materia di PESC attribuite alle istituzioni dell’Unione per l’adozione, a sostegno dell’attuazione di tale politica, delle necessarie misure restrittive.

29

Quanto all’argomento della HTTS relativo alla presunta violazione, da parte del Tribunale, dei principi dello Stato di diritto, il Consiglio afferma che i giudici dell’Unione, nel rispetto di tali principi, possono prendere in considerazione le circostanze particolari relative al fatto che tali misure sono state adottate per attuare decisioni della PESC, come è stato dichiarato dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata.

30

Infine, per quanto riguarda l’argomento che la HTTS sostiene di trarre dalla sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), secondo il Consiglio da tale sentenza non risulterebbe che il Tribunale non può prendere in considerazione le circostanze sopravvenute dopo l’adozione degli inserimenti di cui trattasi per valutare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione. In particolare, il Consiglio sostiene che, se la persona colpita dalle misure restrittive ha agito in modo tale che dette misure risultano giustificate, non dovrebbe esserle riconosciuto un diritto al risarcimento, anche se i fatti non erano ancora noti all’istituzione al momento dell’adozione di dette misure e queste medesime misure sono state annullate per tale motivo. Secondo il Consiglio, ciò sarebbe a maggior ragione giustificato nel caso in cui i fatti in questione fossero noti o avrebbero dovuto essere noti alla persona colpita dalle misure restrittive.

31

La Commissione condivide, in sostanza, gli argomenti del Consiglio relativi al rispetto del principio della parità delle armi, i quali giustificherebbero la possibilità per tale istituzione di invocare elementi intervenuti successivamente alla data di inserimento della HTTS negli elenchi controversi. Per quanto riguarda, in particolare, l’interpretazione della sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), la Commissione aggiunge che il riferimento, da parte della HTTS, al punto 40 di tale sentenza non è corretto in quanto, in tale punto, la Corte prende posizione non in ordine al momento rilevante per valutare la fondatezza di un ricorso per risarcimento danni, bensì sulla questione se esisteva, nel caso di specie, una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione.

Giudizio della Corte

32

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine, C‑472/00 P, EU:C:2003:399, punto 25; del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 80 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 13 dicembre 2018, Unione europea/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, punto 117).

33

Per quanto riguarda, in particolare, la prima di tali condizioni, la quale è l’unica in questione nella presente impugnazione, la Corte ha precisato che una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli si concretizza allorquando essa implica un travalicamento manifesto e grave, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale, tenendo presente che gli elementi da prendere in considerazione al riguardo sono, in particolare, la complessità delle situazioni da disciplinare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, nonché l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva all’istituzione dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2007, Holcim (Germania)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 50, e del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 30].

34

A tal riguardo, occorre sottolineare che il requisito di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione discende, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, dalla necessità di una ponderazione tra, da un lato, la tutela dei singoli contro gli atti illeciti delle istituzioni e, dall’altro, il margine di discrezionalità che occorre riconoscere alle stesse per non paralizzarne l’azione. Tale ponderazione si rivela essere a maggior ragione importante nel settore delle misure restrittive, in cui gli ostacoli incontrati dal Consiglio in termini di disponibilità delle informazioni rendono spesso la valutazione alla quale esso deve procedere particolarmente complessa.

35

È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, segnatamente ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, che il Consiglio poteva invocare tutti gli elementi pertinenti intervenuti prima della presentazione del ricorso per il risarcimento del danno, al fine di dimostrare di non aver commesso una violazione di una norma giuridica dell’Unione sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima. Più precisamente, occorre verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto consentendo al Consiglio, in tale contesto, di far valere elementi che non sono stati presi in considerazione da tale istituzione al momento dell’inserimento della HTTS negli elenchi controversi.

36

Come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, affinché sia soddisfatta la prima condizione ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, è necessario, da un lato, che vi sia stata una violazione di una norma giuridica dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli e, dall’altro, che tale violazione sia sufficientemente qualificata.

37

Per quanto riguarda la prima parte di tale condizione, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenze del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

38

Orbene, le esigenze di coerenza sottese al sistema dei rimedi giurisdizionali previsto dal Trattato FUE impongono che la metodologia secondo cui viene esaminata la legittimità di un atto o di un comportamento di un’istituzione dell’Unione non differisca a seconda del tipo di ricorso.

39

Pertanto, anche nell’ambito del ricorso per risarcimento danni, l’illegittimità di un atto o di un comportamento che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere valutata in base agli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento dell’adozione di detto atto o comportamento.

40

Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza costante, richiamata in sostanza dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, da cui discende che il ricorso per risarcimento danni è un mezzo autonomo dotato di una sua particolare funzione nell’ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). Tale autonomia, infatti, non pregiudica il fatto che, al fine di valutare la fondatezza di un simile ricorso, spetti al giudice dell’Unione analizzare la legittimità del comportamento dell’istituzione o dell’organo dell’Unione che è all’origine del danno (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punti 6061).

41

Poiché il regolamento n. 961/2010 è stato annullato con sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), la quale, non essendo stata impugnata entro i termini, godeva dell’autorità di cosa giudicata, si deve constatare che, quanto a tale regolamento, la prima parte della prima condizione per la configurabilità della responsabilità extracontrattuale dell’Unione era già soddisfatta [v., in tal senso, sentenza del 1o giugno 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356, punti da 4145].

42

Per quanto riguarda la seconda parte della prima condizione per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, dalla giurisprudenza citata al punto 33 della presente sentenza risulta altresì che soltanto un travalicamento manifesto e grave, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Da tale giurisprudenza risulta inoltre che, per valutare se una violazione di una norma giuridica dell’Unione sia sufficientemente qualificata, il giudice dell’Unione tiene conto, segnatamente, della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all’autore dell’atto controverso.

43

Pertanto, soltanto la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, un’amministrazione normalmente prudente e diligente non avrebbe commesso consente il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

44

Occorre constatare che i parametri elencati al punto 42 della presente sentenza e che devono essere presi in considerazione nella valutazione di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione si riferiscono tutti alla data in cui la decisione o il comportamento sono stati adottati dall’istituzione interessata.

45

In tali contesto, occorre considerare che il grado di qualificazione che la giurisprudenza richiede quanto alla violazione di una norma di diritto dell’Unione commessa dall’istituzione in questione, in quanto intrinsecamente connesso a tale violazione, non può essere valutato in un momento diverso da quello in cui è stata commessa detta violazione.

46

Ne consegue che l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione deve necessariamente essere valutata sulla base delle circostanze nelle quali l’istituzione ha agito in tale data precisa.

47

Da quanto precede deriva altresì che un’istituzione, per contestare l’esistenza di una tale violazione sufficientemente qualificata, può invocare soltanto gli elementi che essa ha preso in considerazione ai fini dell’adozione dell’atto in questione.

48

Infine, occorre sottolineare che se un’istituzione potesse invocare qualsiasi elemento pertinente che non sia stato preso in considerazione al momento dell’adozione della decisione interessata per dimostrare che essa non ha commesso una violazione di una norma giuridica dell’Unione sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima, il risultato del ricorso per risarcimento danni potrebbe variare a seconda della data di proposizione di tale ricorso. In tale contesto, infatti, il risarcimento dei danni subìti a causa della condotta delle istituzioni dell’Unione dipenderebbe da se, durante il periodo di cinque anni in cui può essere proposto un ricorso per risarcimento danni, previsto dall’articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualsiasi elemento che non sia stato preso in considerazione al momento dell’adozione della decisione interessata consenta all’istituzione da cui proviene detta decisione di giustificare i suoi atti illeciti.

49

A tal riguardo, occorre sottolineare che non è questa la finalità del termine di prescrizione previsto da tale disposizione. Secondo costante giurisprudenza, tale termine ha la funzione, da un lato, di assicurare la tutela dei diritti della persona lesa, dovendo questa disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso, e, dall’altro, di evitare che la persona lesa possa ritardare a tempo indefinito l’esercizio del suo diritto al risarcimento dei danni (sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 3353 nonché giurisprudenza ivi citata).

50

Orbene, la tutela dei diritti della persona lesa, la quale deve disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso, potrebbe essere compromessa qualora il decorso del tempo dopo l’adozione della decisione o del comportamento in questione potesse rendere più difficile dimostrare che l’istituzione interessata ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione.

51

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve pervenire alla conclusione che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo in sostanza, ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, che il Consiglio può invocare qualsiasi elemento pertinente che non sia stato preso in considerazione al momento dell’inserimento della HTTS negli elenchi controversi al fine di dimostrare di non aver commesso alcuna violazione di una norma giuridica dell’Unione sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

52

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, tale conclusione non può essere rimessa in discussione a causa delle peculiarità della PESC.

53

Da un lato, infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, la Corte ha già applicato in tale settore i presupposti relativi all’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ricordati al punto 32 della presente sentenza (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402). Dall’altro lato, dalla giurisprudenza citata al punto 33 della presente sentenza discende che la complessità delle situazioni da disciplinare e le difficoltà di applicazione o di interpretazione delle norme giuridiche dell’Unione che rientrano in tale settore, applicate dal Consiglio nell’ambito dell’adozione dell’atto in questione, sono prese in considerazione nella valutazione del comportamento di tale istituzione al fine di determinare se essa abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione.

54

Inoltre, detta conclusione non è inficiata neppure dall’argomento del Consiglio secondo cui, atteso che il ricorso per risarcimento danni può essere proposto nel termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui si sono verificati i fatti all’origine dell’asserito danno, il ricorrente può dimostrare l’ampiezza e la rilevanza del danno subìto avvalendosi di elementi probatori successivi al suo insorgere.

55

Al riguardo, occorre rilevare che le nozioni di «violazione sufficientemente qualificata» e di «danno» sono due nozioni distinte che si collocano su piani temporali diversi, cosicché esse non possono essere confuse. La «violazione sufficientemente qualificata», infatti, come risulta dai punti da 33 a 50 della presente sentenza, è una nozione statica, fissata al momento dell’adozione dell’atto o del comportamento illegittimo considerato, mentre la nozione di «danno» è, invece, una nozione dinamica per sua natura, in quanto, da un lato, il danno può manifestarsi successivamente all’adozione dell’atto o del comportamento illegittimo e, dall’altro, la sua ampiezza può evolvere nel tempo.

56

Ne consegue che il primo motivo deve essere accolto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

57

Con il suo secondo motivo, la HTTS contesta la sua qualificazione di società «posseduta o controllata» dalla IRISL, effettuata dal Tribunale.

58

Anzitutto, la HTTS fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 56 della sentenza impugnata, che i legami di proprietà tra essa e la IRISL non dovevano essere presi in considerazione al fine di determinare se essa fosse «posseduta o controllata» da quest’ultima. Inoltre, i regolamenti n. 423/2007 e n. 961/2010 non consentirebbero di inserire in elenco un’entità che si sia limitata ad agire per conto dell’IRISL.

59

Per quanto riguarda, poi, gli elementi di cui si è avvalso il Consiglio ed elencati al punto 59 della sentenza impugnata, la HTTS spiega, da un lato, che essi non consentono di dimostrare che essa era «posseduta o controllata» dall’IRISL. Dall’altro lato, la HTTS rileva che il Consiglio non disponeva dei suddetti elementi quando ha proceduto al suo inserimento negli elenchi controversi. Al riguardo, essa ricorda che, nella sentenza del 6 settembre 2013, Bateni/Consiglio (T‑42/12 e T‑181/12, non pubblicata, EU:T:2013:409), il Tribunale ha ritenuto che gli elementi a disposizione del Consiglio al momento dell’adozione degli atti impugnati in tale causa non contenessero la minima indicazione sulla natura del presunto controllo da parte dell’IRISL o sulle attività esercitate dalla HTTS per conto dell’IRISL.

60

Infine, la HTTS mette in evidenza il fatto che, sebbene il Tribunale abbia considerato legittimo che il Consiglio possa invocare elementi a discarico della propria responsabilità, per contro, non sono stati presi in considerazione gli elementi a carico da essa invocati, quali gli annullamenti degli inserimenti dell’IRISL, della SAPID e della HDSL nell’elenco.

61

Il Consiglio replica che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha affatto dichiarato che i legami di proprietà non svolgessero alcun ruolo nella valutazione di una situazione di possesso o di controllo di una società, ma si è limitato a constatare che il criterio decisivo, al riguardo, era la possibilità di esercitare un’influenza.

62

Per quanto riguarda gli indizi su cui si è fondato il Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata, il Consiglio fa valere che la considerazione di tali indizi, nel loro insieme, consente di suffragare la constatazione secondo cui esso non è incorso in mancanze flagranti ed inescusabili ovvero in errori manifesti di valutazione circa la portata dei rapporti commerciali tra la HTTS e l’IRISL. In ogni caso, secondo il Consiglio, gli argomenti dedotti dalla ricorrente a tal riguardo mirano a rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale riguardo agli elementi di prova che esso aveva a sua disposizione. Pertanto, tali argomenti sarebbero inammissibili in sede di impugnazione.

63

Inoltre, il Consiglio rileva che la sentenza del 6 settembre 2013, Bateni/Consiglio (T‑42/12 e T‑181/12, non pubblicata, EU:T:2013:409), non è pertinente nel contesto della presente causa, in quanto tale sentenza riguardava un ricorso di annullamento che non aveva ad oggetto gli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi.

64

Infine, il Consiglio sostiene che, con la sentenza del 17 febbraio 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑14/14 e T‑87/14, EU:T:2017:102), il Tribunale ha confermato la legittimità degli inserimenti dell’IRISL, della HDSL e della SAPID negli elenchi. In ogni caso, il Consiglio ricorda che gli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi non costituiscono una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione, atteso che la relazione del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva accertato tre violazioni manifeste, commesse dall’IRISL, dell’embargo sulle armi istituito con la risoluzione 1747(2007) del suddetto Consiglio di sicurezza.

65

La Commissione condivide gli argomenti del Consiglio. Per quanto riguarda l’errore di diritto relativo al criterio applicabile per stabilire in quali situazioni una società controlla o possiede un’altra entità giuridica, la Commissione fa valere che non esiste alcuna differenza sostanziale tra il fatto di operare sotto il controllo di una società e il fatto di agire per conto di quest’ultima, atteso che queste due situazioni implicano necessariamente una posizione di controllo o, quantomeno, di influenza.

Giudizio della Corte

66

Il secondo motivo è suddiviso in due parti.

67

Con la prima censura della prima parte, la HTTS fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che i legami di proprietà non costituiscono un elemento da prendere in considerazione al fine di determinare se la ricorrente fosse una società «posseduta o controllata» dall’IRISL.

68

L’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 961/2010 impone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi, non coperti dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, che sono stati riconosciuti «a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione [2010/413] (…) come persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle [IRISL]».

69

L’utilizzo, da parte del regolamento n. 961/2010 dei termini «posseduti» e «controllati» risponde alla necessità di consentire al Consiglio di adottare misure efficaci nei confronti di tutte le persone, entità o organismi collegati a società implicate nella proliferazione nucleare. Ne consegue che il possesso o il controllo possono essere diretti o indiretti. Se tale legame dovesse, infatti, essere dimostrato unicamente sulla base del possesso o del controllo diretto di tali persone, le misure potrebbero essere aggirate mediante molteplici possibilità di controllo contrattuale o di fatto, le quali fornirebbero a una società opportunità, altrettanto ampie di un possesso o di un controllo diretto, di esercitare un’influenza su altre entità.

70

Pertanto, la nozione di «società posseduta o controllata», come ricordato dal Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata, non presenta, nel settore delle misure restrittive, la stessa portata rivestita, in generale, nel diritto societario, laddove si tratti di individuare la responsabilità commerciale di una società collocata giuridicamente sotto il controllo decisionale di un altro soggetto commerciale.

71

Al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che, nell’ambito della valutazione della legittimità di una misura restrittiva, tale nozione attiene, infatti, alla situazione in cui la persona fisica o giuridica implicata nell’attività di proliferazione nucleare sia in grado di influenzare le scelte commerciali di un altro soggetto con cui intrattenga rapporti commerciali, e ciò anche in assenza di qualsiasi legame giuridico tra i due soggetti economici, vuoi di proprietà vuoi di partecipazione nel capitale.

72

Orbene, occorre constatare che la censura sollevata dalla ricorrente avverso tale punto della sentenza impugnata si fonda su un’erronea lettura di quest’ultimo.

73

Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, da tale punto non risulta che il Tribunale non abbia affatto tenuto conto dell’esistenza di un eventuale legame giuridico – di proprietà o di partecipazione nel capitale – tra la HTTS e l’IRISL, ma soltanto che l’assenza di un simile legame non era sufficiente ad escludere la qualità di entità «posseduta o controllata».

74

In altri termini, il Tribunale ha considerato che, se è vero che l’esistenza di un legame giuridico, di proprietà o di partecipazione nel capitale di una società, può tradursi, in taluni casi, nella possibilità di influenzare le scelte dell’entità posseduta o controllata, essa non costituisce, tuttavia, una conditio sine qua non per l’esercizio di una simile influenza.

75

Alla luce di quanto precede, occorre considerare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo che una società poteva essere qualificata come «società posseduta o controllata da altra entità» allorché quest’ultima si trovi in una situazione in cui essa sia in grado di influenzare le scelte della società interessata, anche in assenza di qualsiasi legame giuridico tra i due soggetti economici, vuoi di proprietà vuoi di partecipazione nel capitale.

76

La prima censura della prima parte deve quindi essere respinta in quanto infondata.

77

Per quanto riguarda la seconda censura della prima parte del motivo, secondo cui i regolamenti n. 423/2007 e n. 961/2010 non consentirebbero l’inserimento negli elenchi di una società che si limiti ad agire «per conto» dell’IRISL, occorre constatare che la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 961/2010 certo non menziona espressamente il fatto di agire per conto di un’altra società, tuttavia, ai fini dell’adozione di misure come quelle adottate dal Consiglio nei confronti della HTTS, il fatto di agire sotto la direzione di una persona o di un’entità e il fatto di agire per conto di una tale persona o entità devono essere assimilati.

78

Tale conclusione è avvalorata, anzitutto, dall’analisi dello scopo di tale disposizione che, come ricordato al punto 69 della presente sentenza, mira a consentire al Consiglio di adottare misure efficaci nei confronti delle persone implicate nella proliferazione nucleare e ad evitare che misure del genere vengano eluse.

79

Tale conclusione, poi, è altresì corroborata dall’analisi del contesto in cui si inserisce l’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 961/2010. A tal riguardo, occorre sottolineare, al pari della Commissione, che, all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010, il fatto di essere controllati da una persona o da un’entità o di essere posseduti da una persona o da un’entità è posto sullo stesso piano del fatto di operare sotto la direzione o per conto di una persona o di un’entità.

80

Ne consegue che deve essere respinta la seconda censura della prima parte in quanto infondata e, di conseguenza, deve essere respinta la prima parte nel suo insieme.

81

Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, occorre esaminare, anzitutto, la censura vertente sul fatto che gli indizi che provano la qualità della HTTS di «società posseduta o controllata» dall’IRISL, elencati al punto 59 della sentenza impugnata, non erano noti al Consiglio alla data di inserimento del nominativo della HTTS negli elenchi controversi.

82

Orbene, occorre ricordare, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, che la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere valutata alla luce delle circostanze nelle quali l’istituzione in questione ha agito alla data del comportamento addebitato o dell’atto contestato.

83

È per tale motivo che, come dichiarato al punto 47 della presente sentenza, un’istituzione non può invocare, per contestare l’esistenza di una simile violazione sufficientemente qualificata, elementi che non sono stati presi in considerazione ai fini dell’adozione dell’atto interessato, e ciò quand’anche tale istituzione ritenga che tali elementi possano proficuamente integrare la motivazione enunciata in tale atto o avrebbero potuto contribuire a fondare la sua adozione.

84

A tal riguardo, occorre rilevare che, in udienza, in risposta ad un quesito della Corte, il Consiglio ha confermato che, al momento dell’adozione dei regolamenti n. 668/2010 e n. 961/2010, non disponeva degli elementi elencati al punto 59 della sentenza impugnata, di modo che tali elementi non sono stati valutati da tale istituzione nel momento in cui ha istruito il fascicolo.

85

La Corte ha già constatato, al punto 51 della presente sentenza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il Consiglio può far valere elementi che non sono stati presi in considerazione ai fini dell’adozione dell’atto in questione per dimostrare di non aver commesso alcuna violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione che conferisce diritti ai singoli tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

86

Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto anche nel dichiarare, in sostanza, al punto 60 della sentenza impugnata, che da elementi che non erano stati presi in considerazione dal Consiglio all’atto dell’inserimento della HTTS negli elenchi controversi risultava che detta istituzione non aveva commesso alcuna violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione nell’ambito della sua valutazione circa la portata dei rapporti commerciali tra la HTTS e la IRISL.

87

Ne consegue che la prima censura della seconda parte del secondo motivo deve essere accolta.

88

Per quanto riguarda le censure vertenti sul fatto che, da un lato, gli indizi di cui si è avvalso il Consiglio ed elencati al punto 59 della sentenza impugnata non consentirebbero di dimostrare che la HTTS era «posseduta o controllata» dall’IRISL e, dall’altro, il Tribunale non avrebbe valutato il grado di possesso e l’intensità del controllo sulla base di detti indizi, non occorre fornire una risposta alle stesse, in quanto è stato dichiarato, al punto 86 della presente sentenza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto basandosi su elementi, indicati al citato punto 59, che non sono stati presi in considerazione dal Consiglio al momento dell’inserimento della HTTS negli elenchi controversi.

89

Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo deve essere accolta.

Sul terzo e quarto motivo

Argomenti delle parti

90

Il terzo e il quarto motivo vertono sull’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso statuendo, da un lato, che il Consiglio non aveva violato il suo obbligo di motivazione circa gli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi e, dall’altro, che l’insufficienza di motivazione di un atto non è tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

91

Per quanto riguarda il terzo motivo, la HTTS fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 86 della sentenza impugnata, quando ha presunto che il regolamento n. 668/2010 fosse applicabile nel caso di specie, cosicché il Consiglio non avrebbe violato il suo obbligo di motivare gli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi.

92

Secondo la HTTS, infatti, tale regolamento è stato reso «obsoleto» dal regolamento n. 961/2010, il quale è stato, a sua volta, annullato dal Tribunale, con la sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), in quanto affetto da un vizio di motivazione.

93

Inoltre, i motivi «integrativ[i]», citati dal Tribunale ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata per giustificare gli inserimenti della HTTS negli elenchi controversi, costituirebbero elementi sopravvenuti o portati a conoscenza del Consiglio successivamente a tali inserimenti e, di conseguenza, non dovrebbero essere presi in considerazione, per le ragioni esposte nell’ambito del primo motivo.

94

Per quanto riguarda il quarto motivo, secondo la HTTS il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 88 della sentenza impugnata, che, in linea di principio, la violazione dell’obbligo di motivazione non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. A tal riguardo, la ricorrente precisa che il rispetto dell’obbligo di motivazione è essenziale affinché un procedimento sia considerato conforme ai principi dello Stato di diritto. Pertanto, la violazione di tale obbligo costituirebbe una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, in materia di misure restrittive adottate nell’ambito della PESC, l’obbligo di motivazione comporterebbe l’obbligo per il Consiglio di raccogliere informazioni o elementi di prova che giustifichino tali misure, al fine di poter, in caso di contestazione, produrre dette informazioni o detti elementi dinanzi al giudice dell’Unione.

95

Il Consiglio e la Commissione concludono per il rigetto del terzo e del quarto motivo.

Giudizio della Corte

96

Il terzo e il quarto motivo sono strettamente connessi e devono quindi essere esaminati congiuntamente.

97

Anzitutto, le censure vertenti sui punti 89 e 90 della sentenza impugnata devono essere considerate inconferenti, in quanto sono dirette contro motivi della sentenza impugnata esposti dal Tribunale ad abundantiam.

98

Occorre poi ricordare, come rilevato dal Tribunale ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, che l’inserimento nell’elenco del nominativo della HTTS operato dai regolamenti n. 668/2010 e n. 961/2010 non era motivato allo stesso modo in questi due regolamenti e che, con la sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del solo regolamento n. 961/2010.

99

In tali circostanze, da un lato, il Tribunale poteva correttamente ritenere, al punto 86 della sentenza impugnata, che dall’annullamento del regolamento n. 961/2010, operato dalla sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), non si potesse dedurre che anche il regolamento n. 668/2010 doveva essere considerato illegittimo a causa di un vizio di motivazione.

100

Dall’altro lato, occorre constatare che incombeva alla ricorrente, non avendo quest’ultima contestato la legittimità del regolamento n. 668/2010 mediante un ricorso di annullamento, dimostrare l’illegittimità di detto regolamento, nell’ambito del ricorso da cui trae origine la sentenza impugnata. Gli atti delle istituzioni dell’Unione, infatti, si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 52).

101

In tale contesto, l’argomento della HTTS, esposto ai punti 91 e 92 della presente sentenza, non può essere accolto.

102

In ogni caso, anche supponendo che la ricorrente abbia prodotto le prove che consentono di constatare l’illegittimità del regolamento n. 668/2010 per difetto di motivazione, le censure della HTTS non possono portare al riconoscimento di una violazione del diritto dell’Unione sufficientemente qualificata per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale di quest’ultima.

103

Occorre, infatti, rilevare che l’insufficienza della motivazione di un atto che istituisce una misura restrittiva non è, di per sé, tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Eurocoton e a./Consiglio, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

104

Ne consegue che il terzo e il quarto motivo devono essere respinti.

105

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata.

Sul rinvio della causa al Tribunale

106

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

107

Nel caso di specie, come constatato nell’ambito dell’esame del primo e del secondo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto quanto alla valutazione della prima delle condizioni necessarie per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ricordate al punto 32 della presente sentenza.

108

Inoltre, il Tribunale, avendo concluso per l’insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione, al punto 92 della sentenza impugnata, non ha proceduto all’esame delle altre condizioni che sono cumulativamente necessarie per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Germania)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 57].

109

In tali circostanze, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché possa, anzitutto, procedere – senza considerare elementi che non sono stati presi in considerazione dal Consiglio al momento dell’inserimento della HTTS negli elenchi controversi – a un nuovo esame dell’eventuale esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione tale da configurare la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima. Inoltre, qualora tale esame rilevi l’esistenza di una siffatta violazione, spetterà al Tribunale procedere all’esame delle altre condizioni necessarie per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ricordate al punto 32 della presente sentenza.

Sulle spese

110

Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2017, HTTS/Consiglio (T‑692/15, EU:T:2017:890), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.