Causa C‑100/18

Línea Directa Aseguradora SA

contro

Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Supremo)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2019

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Danno materiale causato ad un immobile dall’incendio di un veicolo stazionato in un garage privato di tale immobile – Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria»

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 2009/103 – Nozione di circolazione dei veicoli – Interpretazione autonoma

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/103, art. 3, comma 1)

    (v. punto 32)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 2009/103 – Nozione di circolazione dei veicoli – Utilizzazione di un veicolo in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto – Incendio di un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile da più di 24 ore, che ha causato danni a tale immobile – Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/103, artt. 1, punto 1, e 3, comma 1)

    (v. punti 35‑43, 48 e dispositivo)

Sintesi

Una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile da più di 24 ore abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo medesimo, ed abbia causato dei danni a tale immobile, rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi della direttiva sull’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli

Nella sentenza Línea Directa Aseguradora (C‑100/18), pronunciata il 20 giugno 2019, la Corte ha interpretato la nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi della direttiva 2009/103 ( 1 ) sull’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, affermando che rientra in tale nozione una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile da più di 24 ore abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo medesimo, ed abbia causato dei danni a tale immobile.

Nell’agosto 2013, un veicolo, parcheggiato da più di 24 ore nel garage privato di un immobile, ha preso fuoco ed ha causato dei danni. L’incendio ha avuto origine nel circuito elettrico del veicolo. Il proprietario del veicolo aveva sottoscritto un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli presso la società Línea Directa. L’immobile era assicurato presso la società Segurcaixa, la quale ha risarcito la società proprietaria di tale immobile con una somma di EUR 44704,34 a titolo di riparazione dei danni causati.

Nel marzo 2014 la Segurcaixa ha proposto un ricorso contro la Línea Directa affinché quest’ultima fosse condannata al rimborso del risarcimento versato, a motivo del fatto che il sinistro aveva avuto origine in un «fatto relativo alla circolazione», ai sensi del diritto spagnolo, coperto dall’assicurazione RC auto del veicolo. La domanda della Segurcaixa è stata respinta in primo grado. In sede di appello, la Línea Directa è stata condannata al pagamento dell’indennizzo richiesto dalla Segurcaixa. La Línea Directa ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna). Nutrendo dei dubbi riguardo all’interpretazione da dare alla nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta nella direttiva 2009/103, tale giudice ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali.

La Corte ha ricordato anzitutto che la nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva suddetta ( 2 ), costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la cui interpretazione non può essere lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. Essa ha altresì sottolineato che l’obiettivo della tutela delle vittime di incidenti causati da tali veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione.

Alla luce della propria giurisprudenza ( 3 ), la Corte ha ricordato che la nozione di «circolazione dei veicoli» non è limitata alle situazioni di circolazione stradale e che rientra in tale nozione qualsiasi utilizzazione di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso, e segnatamente qualsiasi utilizzazione di un veicolo come mezzo di trasporto. In tale contesto, la Corte ha rilevato, da un lato, che il fatto che il veicolo coinvolto in un incidente fosse fermo al momento del verificarsi del sinistro non esclude, di per sé solo, che l’utilizzazione di tale veicolo in quel momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto. Allo stesso modo, anche la questione se il motore del veicolo in questione fosse o no acceso al momento del verificarsi dell’incidente non è determinante. Dall’altro lato, nessuna disposizione della direttiva 2009/103 limita la portata dell’obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende conferire alle vittime di incidenti causati da autoveicoli ai casi di utilizzazione di questi ultimi su taluni terreni o su alcune strade.

Di conseguenza, la Corte ne ha dedotto che la nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della direttiva 2009/103, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale tale veicolo viene utilizzato e, segnatamente, dalla circostanza che il veicolo in questione sia, al momento del sinistro, fermo e si trovi in un parcheggio. Alla luce di tali circostanze, la Corte ha dichiarato che il parcheggio e il periodo di immobilizzazione del veicolo sono fasi naturali e necessarie che fanno parte integrante dell’utilizzazione dello stesso come mezzo di trasporto. Pertanto, un veicolo viene utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, in via di principio, anche durante il suo stazionamento tra due spostamenti.

Nel caso di specie, la Corte ha giudicato che lo stazionamento di un veicolo in un garage privato costituisce un’utilizzazione dello stesso che è conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, laddove tale conclusione non viene infirmata dal fatto che detto veicolo fosse parcheggiato da più di 24 in tale garage.

Infine, quanto alla circostanza che il sinistro in discussione nel procedimento principale deriva da un incendio causato dal circuito elettrico di un veicolo, la Corte ha affermato che, poiché tale veicolo che è all’origine di detto sinistro risponde alla definizione di «veicolo», ai sensi della direttiva 2009/103 ( 4 ), non occorre distinguere tra le parti di tale veicolo quella che è all’origine del fatto dannoso, né stabilire le funzioni che tale parte del veicolo assicura.


( 1 ) Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, p. 11).

( 2 ) L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 stabilisce che ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, salva l’applicazione dell’articolo 5 della medesima direttiva, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

( 3 ) V., in particolare, le sentenze del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro (C‑334/16, EU:C:2017:1007), e del 15 novembre 2018, BTA Baltic Insurance Company (C‑648/17, EU:C:2018:917).

( 4 ) Articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103.