SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 marzo 2020 ( *1 )
«Impugnazione – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di notificazione preventiva delle concentrazioni – Articolo 7, paragrafo 1 – Obbligo di sospensione – Articolo 7, paragrafo 2 – Esenzione – Nozione di “concentrazione unica” – Articolo 14, paragrafo 2 – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione – Principio del ne bis in idem – Principio di imputazione – Concorso di infrazioni»
Nella causa C‑10/18 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 gennaio 2018,
Mowi ASA, già Marine Harvest ASA, con sede in Bergen (Norvegia), rappresentata da R. Subiotto, QC,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da M. Farley e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (relatrice) e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2019,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 settembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, la Mowi ASA, già Marine Harvest ASA, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 ottobre 2017, Marine Harvest/Commissione (T‑704/14; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:753), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2014) 5089 final della Commissione europea, del 23 luglio 2014, che infligge un’ammenda per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio [Caso M.7184 – Marine Harvest/Morpol (procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2)] (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine, l’annullamento o la riduzione delle ammende inflittele. |
Contesto normativo
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2 |
I considerando 5, 6, 8, 20 e 34 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1), enunciano quanto segue:
(...)
(...)
(...)
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3 |
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 22». |
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4 |
L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizione di concentrazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:
2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa; trattasi in particolare di:
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5 |
L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Le concentrazioni di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta d’acquisto o di scambio o l’acquisizione di una partecipazione di controllo. La notificazione è ammessa anche quando le imprese interessate dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l’accordo o l’offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione di dimensione comunitaria. Ai fini del presente regolamento il termine “concentrazione notificata” comprende anche i progetti di concentrazione notificati ai sensi del secondo comma. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, il termine “concentrazione” comprende anche i progetti di concentrazione ai sensi del secondo comma». |
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6 |
L’articolo 7 del regolamento n. 139/2004, intitolato «Sospensione della concentrazione», ai paragrafi 1 e 2 stabilisce quanto segue: «1. Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6. 2. Il paragrafo 1 non osta alla esecuzione di un’offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell’articolo 3, rilevandolo da più venditori, a condizione che:
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Ai sensi dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 4, dello stesso regolamento: «2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata, quale definita all’articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:
3. Nel determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto del tipo, della gravità e della durata dell’infrazione. 4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1, 2 e 3 non hanno carattere penale». |
Fatti e decisione controversa
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I fatti all’origine della controversia sono stati sintetizzati nei punti da 1 a 37 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
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Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 ottobre 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione delle ammende inflitte dalla Commissione. |
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10 |
A sostegno del ricorso, essa ha sollevato cinque motivi, di cui solo il primo e il terzo rilevano ai fini della presente impugnazione. Il primo motivo verteva su un «errore manifesto di diritto e di fatto», in quanto la decisione controversa ha respinto l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. Il terzo motivo riguardava la violazione del principio generale del ne bis in idem. |
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Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. |
Domande delle parti in sede di impugnazione
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Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
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La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese. |
Sull’impugnazione
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A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. Il secondo motivo riguarda un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato il principio del ne bis in idem, il principio di imputazione e il principio che disciplina il concorso di infrazioni. |
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15 |
Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, la ricorrente ha sollevato un motivo nuovo, relativo all’illegittimità dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004. |
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
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Il primo motivo d’impugnazione è suddiviso in due parti. |
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Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 70, 150 e 151, nonché 230 della sentenza impugnata, interpretando erroneamente la nozione di «concentrazione unica» ai sensi del considerando 20 del regolamento n. 139/2004. |
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Dichiarando, ai punti 70 e 230 della sentenza impugnata, che non era necessario esaminare gli argomenti della ricorrente relativi all’esistenza di una condizionalità tra l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica di acquisto di cui trattasi, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del criterio rilevante per determinare se diverse operazioni possano essere trattate come una concentrazione unica, il quale consisterebbe nel fatto che tali operazioni siano oggetto di un vincolo condizionale, e non nel momento in cui ha luogo l’operazione mediante la quale viene acquisito il controllo. |
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19 |
Al riguardo, in primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in particolare ai punti 150 e 151 della sentenza impugnata, ritenendo che il considerando 20 del regolamento n. 139/2004 non costituisse la base adeguata per interpretare la nozione di «concentrazione unica». Orbene, a suo avviso, tale considerando riflette chiaramente l’intenzione del legislatore di trattare come una «concentrazione unica» tutte le operazioni «strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale». |
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20 |
La constatazione effettuata dal Tribunale, al punto 150 della sentenza impugnata, secondo cui detto considerando 20 non è che una «sola frase, assai breve» e non costituisce una norma di diritto giuridicamente vincolante non consentirebbe al Tribunale di confutare l’interpretazione della ricorrente della nozione di «concentrazione unica». Invero, la ricorrente osserva che quest’ultimo ha omesso di prendere in considerazione il fatto che lo stesso considerando si riflette in una norma giuridica vincolante, vale a dire l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, che fa riferimento alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio e ad una serie di transazioni su valori mobiliari. Inoltre, il Tribunale avrebbe respinto tale interpretazione basandosi, ai punti da 106 a 109 della sentenza impugnata, sulla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 95, pag. 1), che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituirebbe un insieme di orientamenti non vincolanti. Inoltre, al punto 151 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente lo stesso considerando 20, affermando che, se la medesima interpretazione dovesse essere accolta, tutte le operazioni «che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale» sarebbero trattate come una concentrazione unica, anche se non hanno dato luogo ad un’acquisizione di controllo. |
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In secondo luogo, la ricorrente considera che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica di acquisto di cui trattasi erano oggetto di un vincolo condizionale e costituivano quindi una concentrazione unica. |
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22 |
Da un lato, essa sostiene che, nel caso di specie, la condizione che vincolava detta offerta pubblica di acquisto e l’acquisizione del dicembre 2012 è prevista dalla legge norvegese relativa alla negoziazione dei titoli, il che rappresenterebbe il livello più elevato possibile di condizionalità. In particolare, tale condizione deriverebbe dal diritto norvegese che attua la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU 2004, L 142, pag. 12). Orbene, il Tribunale non avrebbe rimesso in discussione tale circostanza. |
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Dall’altro lato, l’esistenza di un vincolo condizionale tra l’offerta pubblica e l’acquisizione del dicembre 2012 sarebbe confermata anche dalla comunicazione consolidata di cui al punto 20 della presente sentenza, ai sensi della quale due o più operazioni possono essere collegate in diritto o in fatto. Nel caso di specie, l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica di acquisto di cui trattasi sarebbero collegate in diritto da una condizionalità reciproca, in quanto tale offerta pubblica di acquisto sarebbe resa obbligatoria dalla realizzazione dell’acquisizione del dicembre 2012 e sarebbe condizionata a quest’ultima. Del pari, tali due operazioni sarebbero collegate in fatto, poiché, conformemente al punto 43 di tale comunicazione, sul piano economico, «ciascuna delle operazioni dipend[e] necessariamente (...) dalla conclusione [dell’altra]». Entrambe le operazioni sarebbero state previste e concordate contemporaneamente ed effettuate al fine di realizzare lo stesso obiettivo economico, vale a dire l’acquisizione di tutte le azioni circolanti della Morpol. |
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24 |
Con la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha interpretato erroneamente la ratio dell’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. |
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25 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’approccio formalistico adottato dal Tribunale è inappropriato ai fini dell’interpretazione dell’obiettivo di tale esenzione, la quale richiede un’analisi dell’obiettivo politico di quest’ultima. Infatti, il Tribunale avrebbe adottato un approccio restrittivo nel negare, ai punti da 174 a 189 della sentenza impugnata, la pertinenza del Libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 404/89 del Consiglio [COM(2001) 745 definitivo; in prosieguo: il «Libro verde»], che invitava ad estendere l’ambito di applicazione di detta esenzione al fine di agevolare le acquisizioni. Inoltre, il punto 189 della sentenza impugnata si baserebbe su una distinzione formalistica tra le strutture di operazioni e respingerebbe erroneamente l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 ad una struttura di operazioni, qualora il controllo possa essere stato acquisito prima del lancio di un’offerta pubblica di acquisto. |
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26 |
In secondo luogo, l’obiettivo politico dell’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 consisterebbe nel facilitare le offerte pubbliche e le acquisizioni striscianti mediante il rispetto di condizioni rigorose intese ad evitare le modifiche della struttura del mercato prima che la Commissione adotti una decisione relativa alla concentrazione notificata. Pertanto, l’acquirente potrebbe, in linea di principio, acquisire azioni della società oggetto dell’operazione, ma non potrebbe utilizzarle effettivamente prima che la Commissione autorizzi detta concentrazione, il che non impedirebbe a tale istituzione di esercitare i suoi poteri di controllo delle concentrazioni. |
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Non sarebbe giustificato rifiutare l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 ad una struttura di operazioni particolare, qualora il controllo possa essere stato acquisito prima del lancio di un’offerta pubblica di acquisto. Al punto 134 del Libro verde, la Commissione avrebbe riconosciuto che l’acquisizione di una società quotata in Borsa dovrebbe beneficiare della deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, per il motivo che, «[i]n tali casi sarebbe normalmente artificioso e poco pratico considerare che la concentrazione abbia luogo attraverso l’acquisizione di quella particolare azione o pacchetto azionario che conferiscono all’acquirente il controllo (di fatto) dell’impresa oggetto dell’operazione». Sebbene tale affermazione riguardasse le acquisizioni striscianti, essa varrebbe anche per le offerte pubbliche di acquisto o di scambio. |
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Pertanto, ritenendo che detta disposizione non si applicasse ad una struttura di operazioni in cui era probabile che il controllo fosse stato acquisito prima del lancio di un’offerta pubblica di acquisto, il Tribunale avrebbe operato una differenziazione formalistica tra strutture di operazioni, generando incertezza in merito alle operazioni che rientravano in detta esenzione e avrebbe esposto gli acquirenti a rischi pratici e finanziari considerevoli. |
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29 |
In terzo luogo, la ricorrente fa riferimento alla decisione della Commissione del 20 gennaio 2005 (caso Orkla/Elkem – COMP/M.3709), che verterebbe su una situazione simile a quella di cui trattasi nel caso di specie, nella quale tale istituzione avrebbe ammesso, in particolare, che l’acquirente di una partecipazione che dava luogo ad un’offerta pubblica obbligatoria era esposto a gravi rischi finanziari in attesa dell’approvazione di tale acquisizione da parte della Commissione. |
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30 |
In quarto luogo, la ricorrente fa valere che un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 nel senso che esso si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto o di scambio faciliterebbe gli obiettivi del controllo delle concentrazioni, consentendo alla Commissione di tener conto del tasso definitivo della partecipazione acquisita e dei diversi effetti dell’operazione considerata. |
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31 |
In quinto luogo, la ricorrente sostiene di essersi conformata, nel caso di specie, all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, notificando la concentrazione senza indugio, vale a dire tre giorni dopo la chiusura dell’acquisizione del dicembre 2012, e astenendosi dall’esercitare i diritti di voto connessi alle azioni acquisite, circostanza che il Tribunale non avrebbe rimesso in discussione. |
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32 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e ritiene che il primo motivo sia infondato. |
Giudizio della Corte
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33 |
Con il suo primo motivo, di cui occorre esaminare le due parti congiuntamente, la ricorrente contesta, in sostanza, l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, che ha indotto quest’ultimo a respingere il suo primo motivo di annullamento. |
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34 |
Va ricordato, in proposito, che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 stabilisce che, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, il paragrafo 1 dello stesso articolo non osta all’esecuzione di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio o di una serie di transazioni su valori mobiliari, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, rilevandolo da più venditori. |
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35 |
Si deve constatare che il Tribunale, ai punti da 68 a 83 della sentenza impugnata, ha esaminato l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 alla situazione di cui trattasi nel caso di specie con riferimento alla sola acquisizione del dicembre 2012. |
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36 |
Esso ha rilevato, da un lato, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, che la violazione degli articoli 7, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, constatata dalla Commissione, derivava dalla sola acquisizione del dicembre 2012, vale a dire dall’operazione con la quale la ricorrente ha acquisito il controllo della Morpol. Poiché tale operazione è avvenuta prima dell’offerta pubblica di acquisto di cui trattasi, esso ne ha concluso che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non era pertinente, in quanto tale disposizione riguardava le offerte pubbliche di acquisto. |
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37 |
Dall’altro lato, il Tribunale ha anche escluso l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, nei limiti in cui tale disposizione riguarda l’esecuzione di una serie di transazioni su valori mobiliari, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, rilevandolo da più venditori. Come risulta dalla lettura combinata dei punti 75 e da 79 a 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la ricorrente ha acquisito il controllo della Morpol attraverso un unico venditore mediante un’unica transazione su valori mobiliari, ossia l’acquisizione del dicembre 2012. Per quanto concerne l’offerta pubblica di acquisto di cui trattasi, il Tribunale ritiene che essa sia intervenuta in una data in cui la ricorrente già deteneva il controllo esclusivo di fatto della Morpol a seguito dell’acquisizione del dicembre 2012. |
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38 |
Orbene, dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha fatto valere sostanzialmente che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica di acquisto di cui trattasi, a causa dei vincoli esistenti tra di esse, costituivano le fasi di una concentrazione unica, cosicché, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, il paragrafo 1 di tale articolo non era applicabile a detta concentrazione. |
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39 |
Ai punti da 85 a 229 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno di detta tesi e li ha respinti. Esso ha rilevato, in tale contesto, che la nozione di «concentrazione unica» non trova applicazione in una fattispecie in cui il controllo esclusivo di fatto dell’unica società oggetto dell’operazione è acquisito presso un unico venditore mediante una sola transazione privata, anche quando quest’ultima è seguita da un’offerta pubblica obbligatoria. |
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40 |
Nell’ambito del primo motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere, in sostanza, che siffatta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 è erronea, in quanto tale disposizione, letta alla luce del considerando 20 dello stesso regolamento, andava interpretata in senso lato, in modo da essere applicabile all’acquisizione del dicembre 2012 e all’offerta pubblica di acquisto di cui trattasi, dato che queste due operazioni costituivano le fasi di una concentrazione unica. |
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41 |
In primo luogo, la ricorrente considera che il Tribunale, nell’interpretare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, non ha tenuto conto della nozione di «concentrazione unica», quale risulta dal considerando 20 dello stesso regolamento, che, a suo avviso, costituisce la base giuridica adeguata per detta interpretazione. |
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42 |
In proposito, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 91 della sentenza impugnata, si deve constatare che la nozione di «concentrazione unica» è contenuta unicamente nel considerando 20 del regolamento n. 139/2004, e non negli articoli di tale regolamento. |
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43 |
Al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che detto considerando non contenesse tuttavia una definizione esaustiva delle condizioni in base alle quali due operazioni costituiscono una concentrazione unica. A tal proposito, esso si è fondato sulla natura specifica di detto considerando che, sebbene possa consentire di chiarire l’interpretazione che deve darsi a una norma giuridica, non può costituire una norma del genere, poiché non ha un valore giuridico vincolante proprio. |
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44 |
Orbene, benché, come riconosce la ricorrente nelle sue argomentazioni, il considerando 20 del regolamento n. 139/2004 possa fungere da elemento interpretativo delle disposizioni di tale regolamento, essa non può validamente dedurre dalla sola formulazione di tale considerando un’interpretazione della nozione di «concentrazione unica» che non sia conforme a dette disposizioni. In tal senso, la Corte ha d’altronde avuto più volte occasione di affermare che i considerando di un atto dell’Unione non hanno valore giuridico vincolante e non possono essere utilmente invocati per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi né per interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 76, nonché del 2 aprile 2009, Tyson Parketthandel, C‑134/08, EU:C:2009:229, punto 16). |
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45 |
Pertanto, la ricorrente non può basarsi su un’interpretazione ampia della formulazione del considerando 20 del regolamento n. 139/2004 per estendere la portata dell’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo. |
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46 |
In proposito, come rilevato dal Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 consente, in talune circostanze, l’esecuzione di un’offerta pubblica di acquisto prima della sua notifica alla Commissione e della sua autorizzazione da parte di quest’ultima, anche se tale operazione costituisce una concentrazione di dimensione comunitaria, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento. |
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47 |
Orbene, l’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, vietando la realizzazione di una concentrazione, limita tale divieto alle sole concentrazioni quali definite all’articolo 3 del medesimo regolamento (sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 43). |
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48 |
Poiché l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 costituisce una deroga a detto divieto, occorre, per definire la portata di tale disposizione, prendere in considerazione la nozione di «concentrazione» che figura in detto articolo 3 (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 44). |
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49 |
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004, si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito della fusione di due o più imprese o parti di imprese, oppure dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese, fermo restando che il controllo deriva dalla possibilità, conferita da diritti, contratti o altri mezzi, di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa (sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 45). |
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50 |
Ne consegue che la realizzazione di una concentrazione avviene non appena i partecipanti a una concentrazione attuino operazioni che contribuiscono a modificare in modo duraturo il controllo sull’impresa‑obiettivo (sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 46). |
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51 |
Sebbene il considerando 20 del regolamento n. 139/2004 stabilisca che occorre trattare come un’unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve, solo le operazioni che sono necessarie ai fini di un cambiamento del controllo possono rientrare nell’articolo 7 dello stesso regolamento (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punti 48 e 49). |
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52 |
In tali circostanze, va rilevato che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 70 della sentenza impugnata, che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 è irrilevante in una situazione in cui il controllo è conferito nell’ambito di una prima operazione privata, anche se quest’ultima è seguita da un’offerta pubblica di acquisto, poiché tale offerta non è necessaria per pervenire a un cambiamento del controllo di un’impresa interessata dalla concentrazione di cui trattasi. |
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53 |
Ne consegue che il Tribunale ha del pari giustamente respinto gli argomenti della ricorrente relativi all’esistenza, nel caso di specie, di una concentrazione unica, poiché, come esso ha rilevato, in sostanza, al punto 151 della sentenza impugnata, questi ultimi condurrebbero ad includere nella nozione di «concentrazione unica» e, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004 le operazioni che, sebbene accessorie alla concentrazione, non presentano alcun nesso funzionale diretto con l’esecuzione della medesima. |
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54 |
Pertanto, la ricorrente non può sostenere che un’operazione che non sia necessaria per pervenire a un cambiamento del controllo di un’impresa, quale un’offerta pubblica di acquisto lanciata successivamente all’acquisizione del controllo dell’impresa oggetto dell’operazione, rientri nella nozione di «concentrazione» di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento n. 139/2004. |
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55 |
Di conseguenza, occorre respingere gli argomenti della ricorrente relativi ad un’erronea interpretazione della nozione di «concentrazione unica». |
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56 |
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 data dal Tribunale è contraria all’obiettivo perseguito da tale disposizione. Essa sostiene, in proposito, che detta disposizione mira a facilitare le offerte pubbliche e le acquisizioni striscianti, cosicché l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 si applica alle strutture di operazioni in cui è probabile che il controllo sia stato acquisito prima del lancio di un’offerta pubblica di acquisto. |
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57 |
Va rilevato che la ricorrente riconosce che la sua ampia interpretazione della nozione di «concentrazione unica» porterebbe a conferire all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 una portata più ampia di quella che discende dalla formulazione di tale disposizione. |
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58 |
Ai punti 200 e 201 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente osservato, e come ammette la ricorrente, che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 prevede un’eccezione all’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultimo, che dev’essere interpretata restrittivamente. |
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59 |
Orbene, come constatato al punto 57 della presente sentenza e come sottolineato dal Tribunale ai punti da 202 a 204 della sentenza impugnata, l’interpretazione invocata dalla ricorrente equivarrebbe ad estendere l’ambito di applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. |
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60 |
In tali circostanze, gli argomenti della ricorrente, vertenti sul fatto che un’interpretazione del genere sarebbe giustificata dagli obiettivi del diritto dell’Unione nel settore di cui trattasi, quali stabiliti dalla direttiva 2004/25 o dal Libro verde, devono essere respinti. |
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61 |
Del pari, l’argomento della ricorrente secondo cui l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 consentirebbe di facilitare la valutazione nel merito della concentrazione non può essere accolto. Infatti, un argomento del genere, che riguarda l’esame della compatibilità della concentrazione con il mercato interno, è irrilevante ai fini della questione preliminare se tale concentrazione potesse essere esentata dall’obbligo di notifica alla Commissione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. |
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62 |
Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi all’inosservanza dell’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 devono essere respinti in quanto infondati. |
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63 |
In terzo luogo, dai punti 52 e 55 della presente sentenza si evince che occorre respingere gli argomenti della ricorrente, vertenti, da un lato, sull’esistenza di un vincolo condizionale tra l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica di acquisto di cui trattasi e, dall’altro, sul fatto che la ricorrente si è conformata alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento. |
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64 |
Infatti, come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti 229 e 230 della sentenza impugnata, poiché la nozione di «concentrazione unica» non trova applicazione in una fattispecie in cui il controllo esclusivo di fatto è acquisito presso un unico venditore mediante una sola transazione, la questione dell’esistenza di una condizionalità di diritto o di fatto tra l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica di acquisto di cui trattasi è irrilevante. La stessa conclusione vale a maggior ragione per quanto concerne la questione se la ricorrente abbia rispettato le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. |
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65 |
Alla luce di tutti gli elementi che precedono, il primo motivo dev’essere integralmente respinto. |
Sul secondo motivo
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66 |
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, nel dichiarare, in particolare ai punti 306, 319, da 339 a 344 e 362 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva imporre ammende distinte alla ricorrente, una per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, l’altra per la violazione dell’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Tribunale ha violato il principio del ne bis in idem, il principio di imputazione e il principio che disciplina il concorso di infrazioni. |
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67 |
Questo secondo motivo è suddiviso in due parti. |
Sulla prima parte
– Argomenti delle parti
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68 |
Con la prima parte del secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non applicando, nel caso di specie, il principio del ne bis in idem o, in subordine, il principio di imputazione. |
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69 |
Tale errore di diritto figurerebbe, in particolare, al punto 344 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che le due ammende distinte applicate alla ricorrente per un unico comportamento non violavano il principio del ne bis in idem. Orbene, questo principio, quale risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte, comprenderebbe sia il divieto di doppio procedimento sia il divieto di doppia sanzione, nel senso che una persona non deve essere sanzionata due volte per la stessa infrazione. |
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70 |
In primo luogo, considerando come criterio rilevante, al punto 319 della sentenza impugnata, il fatto che le due ammende inflitte alla ricorrente «s[ia]no state inflitte dalla stessa autorità in un’unica decisione», il Tribunale avrebbe adottato un’interpretazione formalistica e artificiosa del principio del ne bis in idem, mentre tale principio si applicherebbe a qualsiasi doppia sanzione, indipendentemente dalla circostanza che essa sia imposta nello stesso procedimento o in procedimenti distinti. |
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71 |
Tale principio vieterebbe di infliggere più sanzioni per il medesimo comportamento illecito, qualora siano soddisfatte le tre condizioni di identità dei fatti, di unicità del contravventore e di unicità dell’interesse giuridico tutelato, ipotesi che ricorrerebbe nel caso di specie. Per quanto riguarda il criterio dell’identità dei fatti e dell’unicità del contravventore, il Tribunale avrebbe riconosciuto, al punto 305 della sentenza impugnata, che le due ammende distinte sono state inflitte a seguito dell’unico atto commesso dalla ricorrente, ossia l’acquisizione del dicembre 2012. Per quanto concerne l’unicità dell’interesse giuridico tutelato, gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 sarebbero entrambi concepiti per tutelare il medesimo interesse giuridico, vale a dire, per garantire che non venga arrecato alcun danno permanente e irreparabile ad una concorrenza effettiva in conseguenza dell’esecuzione anticipata di operazioni di concentrazione. |
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72 |
In secondo luogo, il punto 344 della sentenza impugnata non sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, da cui risulterebbe che il principio del ne bis in idem si applica nel contesto di un’unica decisione o procedimento. Al riguardo, la ricorrente fa riferimento alle sentenze del 18 dicembre 2008, Coop de France bétail et viande e a./Commissione (C‑101/07 P e C‑110/07 P, EU:C:2008:741), e del 21 luglio 2011, Beneo-Orafti (C‑150/10, EU:C:2011:507), nonché alla sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione (T‑39/06, EU:T:2011:562). Inoltre, i rinvii effettuati dal Tribunale, ai punti da 333 a 338 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non sarebbero pertinenti, in quanto il diritto dell’Unione prevederebbe una tutela più ampia contro la doppia sanzione, come si evincerebbe dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale. |
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73 |
In subordine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente omesso di applicare il principio di imputazione (Anrechnungsprinzip), che richiederebbe di tener conto, nel determinare la seconda sanzione, della prima sanzione inflitta e che si applicherebbe a qualsiasi situazione in cui il principio del ne bis in idem non sia pienamente applicabile. Ad avviso della ricorrente, né la Commissione, ai punti 206 e 207 della decisione controversa, né il Tribunale, ai punti da 339 a 344 della sentenza impugnata, hanno preso in considerazione la prima ammenda quando hanno applicato la seconda. |
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74 |
La Commissione ritiene, da un lato, che gli argomenti della ricorrente siano infondati nella misura in cui riguardano l’asserita violazione da parte del Tribunale del principio del ne bis in idem. Dall’altro, per quanto concerne la presunta violazione del principio di imputazione, la Commissione rileva che, poiché la ricorrente non ha correttamente sviluppato i suoi argomenti o indicato l’errore specifico che il Tribunale avrebbe commesso al riguardo, detti argomenti dovrebbero essere respinti in quanto irricevibili. |
– Giudizio della Corte
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75 |
Con la prima parte del secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 344 della sentenza impugnata, che il principio del ne bis in idem e il principio di imputazione non si applicano ad una situazione in cui più sanzioni sono inflitte in un’unica decisione, anche se tali sanzioni sono inflitte per gli stessi fatti. |
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76 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, il principio del ne bis in idem, la Corte ha dichiarato che tale principio deve essere rispettato nei procedimenti diretti all’irrogazione di ammende in materia di diritto della concorrenza. Detto principio vieta che un’impresa venga nuovamente condannata o perseguita per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile. Lo stesso principio mira quindi ad evitare che un’impresa sia «nuovamente condannata o perseguita», il che presuppone che tale impresa sia stata condannata o dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata). |
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77 |
Detta interpretazione del principio del ne bis in idem è confortata dalla formulazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dalla ragion d’essere di questo principio, in quanto tale articolo riguarda specificamente la ripetizione di un procedimento conclusosi con una decisione definitiva concernente il medesimo elemento materiale (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, punti 30 e 32). |
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78 |
Ne discende che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 319 della sentenza impugnata, che il principio del ne bis in idem non si applica nella fattispecie, per il motivo che le sanzioni per la violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 sono state inflitte dalla stessa autorità in un’unica decisione, vale a dire la decisione controversa. |
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79 |
Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, tale affermazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente, formulato in udienza, secondo cui la situazione che ha dato luogo alla sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie (C‑617/17, EU:C:2019:283), è differente da quella di cui trattasi nel presente procedimento, in quanto la sentenza precedente riguardava l’inflizione, nel contesto di una stessa decisione, di un’ammenda per la violazione del diritto nazionale della concorrenza e di un’ammenda per la violazione delle norme di diritto dell’Unione in materia di concorrenza. |
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80 |
Infatti, la tutela che il principio del ne bis in idem mira ad offrire contro la ripetizione dei procedimenti che conducono all’irrogazione di una condanna non è pertinente nell’ipotesi in cui, in una stessa decisione, sia data applicazione all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 139/2004, al fine di sanzionare una violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, di tale regolamento (v., per analogia, sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, punto 34). |
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81 |
Inoltre, occorre respingere gli argomenti che la ricorrente trae dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, menzionata al punto 72 della presente sentenza. |
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82 |
È sufficiente rilevare, in proposito, che, ai punti da 322 a 328 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato tale giurisprudenza e ha concluso correttamente che né la Corte né il Tribunale si erano pronunciati sulla questione dell’applicabilità del principio del ne bis in idem in una situazione in cui più sanzioni sono inflitte in un’unica decisione. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 110 e 111 delle sue conclusioni, tale giurisprudenza non può dimostrare che il Tribunale ha commesso un qualunque errore di diritto nell’interpretazione del principio del ne bis in idem. |
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83 |
Per quanto concerne, in secondo luogo, l’argomento della ricorrente, formulato in subordine, secondo cui il Tribunale ha erroneamente omesso di applicare il principio di imputazione, occorre rilevare che, sebbene dall’impugnazione risulti che, con tale argomento, la ricorrente intende contestare i punti da 339 a 344 della sentenza impugnata, quest’ultima, tuttavia, non fornisce alcun elemento concreto che possa dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, in particolare ai suddetti punti, che il principio di imputazione, supponendo che costituisca un principio invocabile nel caso di specie, non è applicabile ad una situazione in cui sono inflitte più sanzioni in un’unica decisione, anche se tali sanzioni sono inflitte per gli stessi fatti. |
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84 |
Pertanto, poiché tale premessa non è contestata dalla ricorrente, occorre affermare che gli argomenti volti a far valere che detto principio richiedeva che il Tribunale constatasse che la Commissione, nel determinare la seconda sanzione, avrebbe dovuto prendere in considerazione la prima sanzione inflitta alla ricorrente, sono inoperanti. |
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85 |
Inoltre, si deve rilevare che la ricorrente, interrogata dalla Corte su tale punto in udienza, ha precisato che, riferendosi in particolare al principio di imputazione, essa intendeva fondare la propria argomentazione sul carattere sproporzionato di dette sanzioni. Tuttavia, tale argomento è irricevibile in quanto la ricorrente non ha formulato alcun addebito in relazione ai punti da 579 a 631 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha valutato specificamente l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente alla luce del principio di proporzionalità. |
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86 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima parte del secondo motivo dev’essere integralmente respinta. |
Sulla seconda parte
– Argomenti delle parti
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87 |
Con la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 362 della sentenza impugnata, che l’asserita violazione dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non costituiva l’infrazione più specifica e non includeva quindi l’infrazione più generale dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento. In tal modo, esso avrebbe violato il principio che disciplina il concorso di infrazioni. |
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88 |
In primo luogo, la ricorrente fa valere che tale principio è riconosciuto nel diritto internazionale e nell’ordinamento giuridico degli Stati membri. Ne discenderebbe che, quando un atto sembra rientrare nell’ambito di applicazione di due norme giuridiche, la disposizione applicabile in via principale esclude tutte le altre disposizioni in base ai principi di sussidiarietà, di consumazione o di specialità. Anche taluni Stati membri vieterebbero l’irrogazione di doppie sanzioni quando queste ultime sono volte a sanzionare un’infrazione più grave e un’infrazione meno grave inclusa nella prima. Inoltre, la ricorrente sottolinea che la giurisprudenza costante dei giudici internazionali vieta di infliggere una doppia sanzione ad una persona, qualora la violazione di una disposizione implichi la violazione di un’altra disposizione. |
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89 |
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 302, 352 e 361 della sentenza impugnata, nel procedere ad una distinzione «tecnocratica» tra gli elementi che definiscono l’obbligo di notificazione e quelli che definiscono l’obbligo di sospensione. Il Tribunale avrebbe considerato che la violazione del primo di tali obblighi costituirebbe un’infrazione istantanea, mentre la violazione del secondo costituirebbe un’infrazione continuata. Orbene, tale distinzione sarebbe irrilevante per valutare il carattere simultaneo delle due infrazioni di cui trattasi, poiché esse si risolverebbero nello stesso comportamento, ossia la realizzazione di una concentrazione, ma in momenti differenti, vale a dire, rispettivamente, prima della notificazione e prima dell’autorizzazione. In ogni caso, detta distinzione non giustificherebbe l’imposizione di sanzioni cumulative per il medesimo comportamento. |
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90 |
In terzo luogo, nella sua impugnazione, la ricorrente ha fatto valere che l’asserita violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 costituisce l’infrazione più specifica e include la presunta violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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91 |
La ricorrente ritiene che la facoltà della Commissione di infliggere ammende debba corrispondere ai differenti scenari previsti dalle disposizioni del regolamento n. 139/2004. L’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento e il potere della Commissione di sanzionare la violazione di tale articolo, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, riguarderebbero quindi una situazione in cui una concentrazione è stata notificata ma realizzata prima della sua autorizzazione. In assenza di notifica, la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della notificazione e, pertanto, necessariamente prima della sua autorizzazione costituirebbe l’infrazione più specifica e più appropriata, che comporta l’inflizione di un’ammenda ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. |
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92 |
Tuttavia, nell’udienza dinanzi alla Corte, la ricorrente ha precisato che essa riteneva, al contrario, che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, poiché si riferisce sia all’obbligo di notifica sia all’obbligo di sospensione, includesse l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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93 |
Secondo la ricorrente, una violazione dell’obbligo di notifica può essere accertata solo in caso di inadempimento dell’obbligo di sospensione. In proposito, al punto 306 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe concluso che «il quadro normativo attuale [era] insolito, in quanto esist[evano] due articoli nel [regolamento n. 139/2004] la cui violazione [era] passibile di ammende con gli stessi livelli minimi e massimi, ma per i quali la violazione del primo comporta[va] necessariamente la violazione del secondo». Inoltre, la ricorrente si basa, per analogia, sulla sentenza del 24 marzo 2011, IBP e International Building Products France/Commissione (T‑384/06, EU:T:2011:113, punto 109), nella quale il Tribunale avrebbe affermato, per quanto concerne l’inflizione di un’ammenda per ostruzionismo o comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti, in risposta ad una richiesta di informazioni, che «[la scelta di] una delle due qualificazioni esclude la possibilità di poter adottare contemporaneamente l’altra in relazione allo stesso comportamento». |
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94 |
Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 356 e 357 della sentenza impugnata, non sussisterebbe alcun rischio di pervenire al risultato «aberrante» descritto in tale punto 356, nell’ipotesi in cui, come fa valere la ricorrente, la violazione dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 sia inclusa nell’infrazione più generale prevista all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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95 |
Per la ricorrente, l’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi da parte del Tribunale è conforme al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1989, L 395, pag. 1), sostituito dal regolamento n. 139/2004, che richiedeva che la concentrazione fosse notificata entro un termine impartito. Tuttavia, tale interpretazione non avrebbe alcun senso nell’ambito del regolamento n. 139/2004, che imporrebbe un mero obbligo di notificare l’operazione prima di realizzarla, cosicché non sarebbe più giustificato infliggere sanzioni cumulative per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e per quella dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. |
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96 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e considera infondata la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione. |
– Giudizio della Corte
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97 |
Con questa seconda parte, la ricorrente fa valere sostanzialmente che il Tribunale ha violato il principio che disciplina il concorso di infrazioni, dichiarando, in particolare al punto 362 della sentenza impugnata, che la Commissione ha correttamente sanzionato la ricorrente sia per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, sia per quella dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. |
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98 |
Va rilevato che, come si evince dai punti 348 e 349 della sentenza impugnata, pur ritenendo che, nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza, non esistano norme specifiche riguardanti il concorso di infrazioni, il Tribunale ha tuttavia esaminato gli argomenti della ricorrente tratti dai principi del diritto internazionale e degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esso ha quindi verificato se il regolamento n. 139/2004 contenesse, come sostiene la ricorrente, una «disposizione applicabile in via principale» che escludesse l’applicazione delle altre disposizioni di tale regolamento. |
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99 |
Al riguardo, in primo luogo, al punto 350 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato la constatazione della Commissione secondo cui il legislatore dell’Unione non ha definito un’infrazione come più grave dell’altra, in quanto le infrazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 sono soggette allo stesso limite massimo, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento. |
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100 |
Procedendo ad una constatazione del genere, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. |
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101 |
Ai punti 294 e 295 della sentenza impugnata, esso ha giustamente rilevato, nelle sue osservazioni preliminari sul rapporto tra l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, che, sebbene esista un nesso tra queste disposizioni, in quanto una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento comporta automaticamente una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non è vero, tuttavia, il contrario. |
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102 |
Pertanto, nella situazione in cui un’impresa notifichi una concentrazione prima della sua realizzazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, resta possibile che tale impresa violi l’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora realizzi tale concentrazione prima che la Commissione la dichiari compatibile con il mercato interno. |
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103 |
Ne discende che gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguono obiettivi autonomi nell’ambito del sistema di «sportello unico» menzionato nel considerando 8 dello stesso regolamento. |
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104 |
Come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 302 della sentenza impugnata, da un lato, l’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede un obbligo di fare, consistente nell’obbligo di notificare la concentrazione prima della sua realizzazione, e, dall’altro, l’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede un obbligo di non fare, vale a dire di non realizzare tale concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione. |
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105 |
L’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 139/2004 prevede ammende distinte per la violazione di ciascuno di detti obblighi. |
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106 |
Pertanto, sebbene, come fa valere la ricorrente, nell’ambito del regolamento n. 139/2004, non si possa effettivamente concepire una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento indipendentemente da una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, resta il fatto che, come correttamente dichiarato dal Tribunale ai punti 296 e 297 della sentenza impugnata, lo stesso regolamento prevede la possibilità, conformemente al suo articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), di applicare ammende distinte per ciascuna di tali violazioni, nel caso in cui queste ultime siano commesse contemporaneamente, realizzando una concentrazione prima di notificarla alla Commissione. |
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107 |
L’interpretazione della ricorrente secondo cui, in una situazione del genere, la Commissione può sanzionare unicamente la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, poiché tale disposizione includerebbe l’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non può essere accolta. |
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108 |
Infatti, detta interpretazione contrasta con l’obiettivo del regolamento n. 139/2004 che, come si evince dal considerando 34 di quest’ultimo, consiste nel garantire una sorveglianza efficace delle concentrazioni di dimensione comunitaria, obbligando le imprese a notificare preventivamente le loro concentrazioni e prevedendo che la realizzazione di queste ultime sia sospesa fino all’adozione di una decisione definitiva (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 42). |
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109 |
Orbene, privando la Commissione della possibilità di effettuare una distinzione, mediante le ammende da essa inflitte, tra le situazioni previste ai punti 102 e 106 della presente sentenza, vale a dire, da un lato, quella in cui l’impresa rispetti l’obbligo di notificazione, ma violi l’obbligo di sospensione e, dall’altro, quella in cui tale impresa violi entrambi gli obblighi, detta interpretazione non consentirebbe di raggiungere il suddetto obiettivo, poiché la violazione dell’obbligo di notificazione non potrebbe mai essere oggetto di una sanzione specifica. |
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110 |
Inoltre, la stessa interpretazione equivarrebbe a privare di ogni effetto utile l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004, in quanto, come riconosce la stessa ricorrente, non esisterebbe alcuna situazione, diversa da quella prevista dal Tribunale nella sentenza impugnata, in cui detta disposizione potrebbe applicarsi. Nei limiti in cui l’interpretazione della ricorrente equivarrebbe, in proposito, a rimettere in discussione la validità della stessa disposizione, occorre sottolineare, come rilevato dal Tribunale al punto 306 della sentenza impugnata, e senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, che quest’ultima non ha sollevato dinanzi al Tribunale alcuna eccezione d’illegittimità per quanto riguarda l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. |
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111 |
Pertanto, il Tribunale era legittimato a concludere che la Commissione poteva infliggere due ammende distinte in forza, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento. |
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112 |
In secondo luogo, ai punti da 351 a 358 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto l’argomento della ricorrente secondo cui l’infrazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 costituisce l’infrazione più specifica, che include la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento. |
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113 |
A tal fine, il Tribunale si è basato essenzialmente sulla constatazione, che figura al punto 352 della sentenza impugnata, che l’infrazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 è un’infrazione istantanea, mentre l’infrazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento è un’infrazione continuata, il cui punto di partenza coincide con il momento stesso in cui viene commessa la violazione dell’articolo 4, paragrafo, 1, di detto regolamento. |
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114 |
Ai punti da 353 a 356 della sentenza impugnata, esso ne ha dedotto che, tenuto conto dei differenti termini di prescrizione applicabili per il perseguimento di questi due tipi di infrazione, l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente avrebbe l’effetto di favorire un’impresa che violi sia l’obbligo di notificazione sia l’obbligo di sospensione rispetto ad un’impresa che violasse unicamente l’obbligo di sospensione. |
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115 |
Ne consegue che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la corretta distinzione operata dal Tribunale tra la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, che costituisce un’infrazione istantanea, e la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, che è un’infrazione continuata, è rilevante ai fini della valutazione della questione se una di queste due infrazioni debba essere qualificata come «più specifica» e, pertanto, se una possa includere l’altra. |
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116 |
Inoltre, alla luce delle considerazioni che figurano ai punti da 100 a 111 della presente sentenza, l’argomento della ricorrente secondo cui la stessa distinzione non consentirebbe alla Commissione di infliggere sanzioni cumulative è, in ogni caso, infondato. |
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117 |
In terzo luogo, non può nemmeno essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio del concorso di infrazioni, quale risulterebbe dal diritto internazionale e dall’ordinamento giuridico degli Stati membri. |
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118 |
Infatti, anche supponendo che tale principio sia rilevante nel caso di specie, come giustamente dichiarato dal Tribunale ai punti 372 e 373 della sentenza impugnata, in assenza, nel regolamento n. 139/2004, di una disposizione che sia «applicabile in via principale», come risulta dai punti da 100 a 111 della presente sentenza, tale argomento non può essere accolto. |
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119 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata. |
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120 |
Poiché nessuna delle parti dedotte dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo d’impugnazione è stata accolta, tale motivo dev’essere integralmente respinto. |
Sul motivo nuovo sollevato in udienza
Argomenti delle parti
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121 |
Con un motivo nuovo sollevato in udienza, la ricorrente si è basata sull’articolo 277 TFUE per invocare l’illegittimità dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004. |
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122 |
In proposito, essa sostiene che l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/2004 costituisce la base giuridica che consente di sanzionare nel contempo la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, cosicché non vi sarebbe alcuna ragione di applicare l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004. |
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123 |
La Commissione ritiene irricevibile tale motivo nuovo. |
Giudizio della Corte
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124 |
Con il suo motivo nuovo, sollevato in udienza, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004. |
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125 |
Al riguardo, come già rilevato al punto 110 della presente sentenza, dal punto 306 della sentenza impugnata si evince che la ricorrente non ha sollevato dinanzi al Tribunale alcuna eccezione di illegittimità per quanto concerne detta disposizione. |
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126 |
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è invero limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al Tribunale (sentenze del 19 aprile 2012, Tomra Systems e a./Commissione, C‑549/10 P, EU:C:2012:221, punto 99, nonché del 3 luglio 2014, Electrabel/Commissione, C‑84/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2040, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). |
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127 |
Di conseguenza, il motivo nuovo invocato dalla ricorrente dev’essere respinto in quanto irricevibile. |
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128 |
Atteso che nessuno dei motivi addotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, tale impugnazione dev’essere integralmente respinta. |
Sulle spese
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129 |
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.