CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 2 aprile 2020 ( 1 )

Causa C‑817/18 P

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

Stichting Het Groninger Landschap,

Vereniging It Fryske Gea,

Stichting Het Drentse Landschap,

Stichting Het Overijssels Landschap,

Stichting Het Geldersch Landschap,

Stichting Flevo-Landschap,

Stichting Het Utrechts Landschap,

Stichting Landschap Noord-Holland,

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap,

Stichting Het Zeeuwse Landschap,

Stichting Het Noordbrabants Landschap,

Stichting Het Limburgs Landschap,

Commissione europea

contro

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters,

Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV,

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe,

BV Landgoed Den Alerdinck II,

Landgoed Ampsen BV,

Pallandt van Keppel Stichting,

Landgoed Kasteel Keppel BV,

Baron van Lynden,

Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending,

Landgoed Welna BV,

Landgoed «Huis te Maarn» BV,

Vicariestichting De Vijf Capellarijen / Ambachtsheerlijkheid Kloetinge,

Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV,

Landgoed Anderstein NV,

Landgoed Bekspring BV,

Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV,

Landgoed Caprera BV,

Landgoed Schapenduinen BV,

Stichting Schapenduinen,

Landgoed de Noetselenberg BV

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuto relativo all’acquisto sovvenzionato o alla messa a disposizione gratuita di spazi naturali – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Nozione di “interessato” – Difficoltà serie»

I. Introduzione

1.

Con la propria impugnazione, la Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, la Stichting Het Groninger Landschap, la Vereniging It Fryske Gea, la Stichting Het Drentse Landschap, la Stichting Landschap Overijssel, la Stichting Het Geldersch Landschap, la Stichting Flevo-Landschap, la Stichting Het Utrechts Landschap, la Stichting Landschap Noord‑Holland, la Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, la Stichting Het Zeeuwse Landschap, la Stichting Het Noordbrabants Landschap e la Stichting Het Limburgs Landschap chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2018, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e a./Commissione ( 2 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2015) 5929 final della Commissione, del 2 settembre 2015, concernente l’aiuto di Stato SA.27301 (2015/NN) – Paesi Bassi, relativo all’acquisto sovvenzionato o alla messa a disposizione gratuita di spazi naturali, una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2.

Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della seconda parte del primo motivo e della prima parte del secondo motivo di impugnazione.

3.

La seconda parte del primo motivo verte, in sostanza, sulla questione di stabilire se la Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (in prosieguo: la «VGG»), l’Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, la Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, la BV Landgoed Den Alerdinck II, la Landgoed Ampsen BV, la Pallandt van Keppel Stichting, la Landgoed Kasteel Keppel BV, la Baron van Lynden, la Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, la Landgoed Welna BV, la Landgoed «Huis te Maarn» BV, la Vicariestichting De Vijf Capellarijen / Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, la Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, la Landgoed Anderstein NV, la Landgoed Bekspring BV, la Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, la Landgoed Caprera BV, la Landgoed Schapenduinen BV, la Stichting Schapenduinen e la Landgoed de Noetselenberg BV, ricorrenti in primo grado (in prosieguo, congiuntamente: la «VGG e a.»), potessero essere qualificate come «interessate» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 ( 4 ), mentre la prima parte del secondo motivo mira, in sostanza, a contestare il riconoscimento da parte del Tribunale dell’esistenza di difficoltà serie che obbligano la Commissione europea ad avviare il procedimento di indagine formale.

II. Contesto normativo

4.

L’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 definisce la nozione di «interessati» nel modo seguente:

«[Q]ualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

5.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento in parola:

«1.   La Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

2.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (...). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 2, TFUE]».

6.

Dal punto 11 della comunicazione della Commissione dell’11 gennaio 2012, intitolata «Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» ( 5 ), risulta che «gli aiuti di Stato (...) possono essere dichiarati compatibili con l’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE] se sono necessari per la gestione dei servizi di interesse economico generale in questione e non incidono sullo sviluppo degli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione».

III. Fatti

7.

I fatti, come presentati nella sentenza impugnata, possono essere riassunti nel modo seguente.

8.

Le organizzazioni che gestiscono terreni (OGT) sono associazioni e fondazioni non governative senza scopo di lucro aventi per oggetto statutario la conservazione e la protezione della natura.

9.

Ai fini della creazione di una struttura ecologica e di una rete «Natura 2000» per la tutela della biodiversità, il Regno dei Paesi Bassi ha concesso sovvenzioni per l’acquisto di spazi naturali (in prosieguo: il «regime PNB») a tredici OGT (in prosieguo: le «tredici OGT»), intervenienti in primo grado. I costi che potevano essere coperti dalle sovvenzioni nell’ambito di tale regime erano il prezzo di acquisto dei terreni, le altre spese di acquisto e i costi di scioglimento degli affitti di azienda agricola gravanti su detti terreni.

10.

Oltre alla loro attività principale di gestione della natura, le tredici OGT esercitavano anche attività accessorie di tipo economico, come l’acquisto di terreni, la silvicoltura, la vendita di legname e di carne, il rilascio di permessi di caccia e di pesca o attività turistiche. Tali attività procurano loro introiti e costituiscono una fonte di finanziamento della loro attività principale da utilizzarsi per coprire i costi di gestione, al pari delle sovvenzioni ricevute nel contesto del regime PNB.

11.

Il regime PNB è stato in vigore dal 1993 al 2012. Il 23 dicembre 2008 la Commissione ha ricevuto la denuncia di due fondazioni private senza scopo di lucro di diritto dei Paesi Bassi, ossia la Stichting het Nationale Park De Hogue Veluwe e la Stichting Linschoten, che gestiscono terreni ed esercitano attività di conservazione della natura e di gestione del patrimonio culturale nonché attività accessorie, quali l’affitto di fondi rustici, l’agricoltura, la silvicoltura ed il turismo. Nel 2009 le reclamanti sono state sostituite, nell’ambito del procedimento amministrativo di cui trattasi, dalla VGG, un organismo il cui oggetto sociale consiste nel garantire l’uguaglianza dei diritti di tutti i proprietari fondiari privati nel contesto del sovvenzionamento dell’acquisto di terreni.

12.

A seguito di vari scambi e riunioni tra la Commissione, la VGG e le autorità dei Paesi Bassi, la Commissione, in esito alla fase preliminare di esame, in data 2 settembre 2015 ha adottato la decisione controversa, con la quale ha dichiarato il regime di acquisto di spazi naturali compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

13.

Nella decisione controversa, la Commissione ha considerato, in primo luogo, che, sebbene il compito principale delle OGT non fosse di tipo economico, in quanto esso ha ad oggetto la protezione della natura, le OGT esercitavano tuttavia alcune attività accessorie di natura economica, cosicché occorreva qualificarle come «imprese» ai sensi delle norme sulla concorrenza per quanto riguardava tali attività.

14.

In secondo luogo, la Commissione ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che il regime PNB costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa ha quindi sottolineato che le sovvenzioni di cui avevano beneficiato le tredici OGT per l’acquisto di terreni conferivano loro un primo vantaggio economico, concesso mediante risorse statali. Ha inoltre considerato che dette OGT potevano altresì percepire un secondo vantaggio economico derivante dalla rivendita dei terreni acquistati mediante sovvenzioni. La Commissione ha peraltro rilevato che il regime PNB era selettivo in quanto soltanto le tredici OGT ne beneficiavano. Essa ha infine ritenuto che le condizioni individuate dalla Corte nella sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg ( 6 ) non fossero soddisfatte, dal momento che la compensazione dei beneficiari del regime PNB non era stata determinata secondo una procedura adeguata.

15.

In terzo luogo, la Commissione ha studiato la compatibilità della misura di aiuto di cui trattasi ai sensi delle norme relative ai servizi di interesse economico generale. Più specificamente, essa ha considerato che le tredici OGT erano state investite di un obbligo di servizio pubblico di protezione della natura in forza della misura di aiuto e che il regime PNB soddisfaceva le condizioni di cui alla disciplina SIEG, cosicché tale regime doveva essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2016, la VGG e a. hanno proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa.

17.

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2016, le tredici OGT hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

18.

Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 6 aprile 2017, sentite le parti, la domanda di intervento è stata accolta.

19.

La VGG e a. hanno dedotto quattro motivi a sostegno del proprio ricorso di annullamento vertenti, il primo, sulla violazione dei loro diritti procedurali, il secondo, sulla violazione dei principi di irretroattività e di certezza del diritto, il terzo, in subordine, su un errore di diritto e un difetto di motivazione nell’applicazione della disciplina SIEG e, il quarto, sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

20.

La Commissione e le tredici OGT hanno contestato la qualifica di «interessate» della VGG e a., nonché la ricevibilità del secondo e del quarto motivo di ricorso.

21.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile, ha accolto il primo motivo della VGG e a. e, di conseguenza, ha annullato la decisione controversa senza procedere all’esame degli altri motivi.

V. Conclusioni formulate dalle parti e procedimento dinanzi alla Corte

22.

Le ricorrenti chiedono alla Corte:

di annullare la sentenza impugnata, e

in via principale, di condannare VGG e a. alle spese, o,

in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare la decisione sulle spese.

23.

La Commissione chiede alla Corte:

di annullare la sentenza impugnata,

di respingere il ricorso, e

di condannare VGG e a. alle spese.

24.

Il governo dei Paesi Bassi chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata.

25.

La VGG e a. chiedono alla Corte:

di respingere l’impugnazione, e

di condannare le proponenti l’impugnazione alle spese.

26.

Non si è svolta udienza.

VI. Analisi

A.   Sulla seconda parte del primo motivo

1. Argomenti delle parti

27.

Con il primo motivo, le ricorrenti, sostenute in tal senso dalla Commissione e dal governo dei Paesi Bassi, affermano che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando il ricorso della VGG e a. ricevibile, in quanto queste ultime non possono essere considerate «interessate» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999.

28.

Le ricorrenti e la Commissione sostengono che, affinché la VGG e a. fossero qualificate come «interessate», era necessario dimostrare, da un lato, che esse si trovavano in un rapporto di concorrenza con le beneficiarie dell’aiuto, e, dall’altro, che l’aiuto rischiava di avere un’incidenza concreta sulla loro situazione, falsando il rapporto di concorrenza di cui trattasi.

29.

Orbene, le ricorrenti e la Commissione affermano che, nell’ambito della valutazione dell’incidenza concreta dell’aiuto sulla situazione concorrenziale della VGG e a., il ragionamento del Tribunale è viziato da errori di diritto.

30.

Mi sembra necessario formulare alcune osservazioni generali sulla nozione di «interessato» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e del regolamento n. 659/1999 prima di studiare, alla luce di tali osservazioni, il ragionamento svolto dal Tribunale nella sentenza impugnata.

2. Valutazione

a) Sulla nozione di «interessato»

31.

Ricordo che, nell’ambito della procedura di controllo di cui all’articolo 108 TFUE, occorre distinguere due fasi. Da un lato, la fase preliminare di esame disciplinata all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che consente alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità dell’aiuto di cui trattasi. Dall’altro lato, il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che consente alla Commissione di essere completamente edotta sui dati della causa. Solamente nell’ambito di tale procedimento il Trattato FUE pone a carico della Commissione l’obbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni ( 7 ).

32.

Se il procedimento di indagine formale non è avviato, gli interessati, che avrebbero potuto depositare osservazioni durante detta seconda fase, sono privati di tale possibilità. Per porvi rimedio, è loro riconosciuto il diritto di contestare, dinanzi al giudice dell’Unione, la decisione adottata dalla Commissione di non avviare il procedimento di indagine formale ( 8 ). Pertanto, un ricorso inteso all’annullamento di una decisione fondata sull’articolo 108, paragrafo 3, TFUE proposto dall’interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è ricevibile qualora l’autore di tale ricorso intenda far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione ( 9 ).

33.

Nel caso di specie, è pacifico che il procedimento di indagine formale non è stato avviato dalla Commissione e che la VGG e a. hanno dedotto, dinanzi al Tribunale, una violazione dei loro diritti procedurali. Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale ( 10 ), la ricevibilità del ricorso dipende essenzialmente dalla questione di stabilire se la VGG e a. abbiano dimostrato di essere interessate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999.

34.

La seconda disposizione definisce l’interessato come «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». Tale disposizione riprende, in sostanza, la costante definizione della nozione di «interessato» fornita dalla Corte nella sua giurisprudenza ( 11 ).

35.

Si tratta, in altre parole, di un «insieme indeterminato di destinatari» ( 12 ), cosicché secondo una giurisprudenza costante detta disposizione «non esclude (...) che un’impresa, che non sia diretta concorrente del beneficiario dell’aiuto (...) venga qualificata come interessata, ove essa affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto» ( 13 ).

36.

In pratica, la qualifica di «interessato» dipende essenzialmente dalla circostanza che gli interessi dell’ente che si avvale di tale qualifica potrebbero essere lesi dalla concessione della misura di aiuto. Occorre dunque stabilire in che modo si possa accertare che gli interessi di un’impresa potrebbero essere lesi dalla concessione di un aiuto, in modo da conferire alla medesima la qualifica di «interessata».

37.

A mio avviso, tanto dalla formulazione del regolamento n. 659/1999 quanto dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale risulta che si devono distinguere due situazioni, ossia, da un lato, quella delle imprese concorrenti del beneficiario dell’aiuto e, dall’altro lato, quella degli enti che non sono concorrenti del beneficiario.

38.

Per quanto riguarda, in primo luogo, le imprese concorrenti dei beneficiari della misura, dalla giurisprudenza della Corte risulta che esse figurano «senza dubbio tra gli interessati» ( 14 ).

39.

In una costante giurisprudenza, il Tribunale riconosce altresì la qualità di «interessato» a un’impresa che si trovi in un rapporto di concorrenza con il beneficiario dell’aiuto per questa sola ragione ( 15 ).

40.

In altri termini, per un’impresa, la mera qualità di concorrente del beneficiario dell’aiuto è sufficiente per dimostrare che i suoi interessi saranno lesi dalla concessione dell’aiuto e, quindi, per qualificarla come «interessata». In tale situazione, l’impresa che si avvale della qualifica di «interessata» in forza della sua qualità di concorrente del beneficiario dell’aiuto deve soltanto poter dimostrare di trovarsi in un rapporto di concorrenza con detto beneficiario. Come rileva il Tribunale nella sua giurisprudenza, «qualsiasi impresa che faccia valere un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, [con il beneficiario della misura] può vedersi riconoscere la qualità di “interessato”» ( 16 ).

41.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’ente che non sia concorrente del beneficiario dell’aiuto, esso può vedersi riconoscere la qualifica di «interessato», purché sia possibile dimostrare che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto. Per fare ciò, secondo la giurisprudenza, è tenuto a dimostrare che la misura rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione ( 17 ).

42.

La Corte ha ammesso in particolare che un’associazione sindacale di lavoratori possa essere considerata interessata a condizione che dimostri che i suoi stessi interessi o quelli dei suoi aderenti sarebbero eventualmente pregiudicati dalla concessione di un aiuto, dimostrando che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella dei lavoratori che rappresenta ( 18 ).

43.

In pratica, per essere qualificati come «interessati», gli enti devono dimostrare che i loro interessi saranno lesi dalla concessione dell’aiuto. Per fare ciò, le imprese concorrenti del beneficiario dell’aiuto devono soltanto dimostrare la sussistenza di un rapporto di concorrenza con il beneficiario. Invece, le imprese che non si trovano in un simile rapporto di concorrenza, per parte loro, devono dimostrare che l’aiuto rischia di avere un’incidenza concreta sulla loro situazione.

44.

In proposito, devo rilevare che una simile distinzione contraddice una corrente – minoritaria – della giurisprudenza del Tribunale, di cui fa parte la sentenza impugnata.

b) Ragionamento del Tribunale nella sentenza impugnata e corrente giurisprudenziale nella quale si inserisce

45.

Secondo la citata giurisprudenza del Tribunale, «per poter essere qualificato come interessato», un ente dovrebbe, «da un lato, dimostrare di trovarsi in un rapporto di concorrenza con i beneficiari dell’aiuto e, dall’altro lato, provare che l’aiuto rischia di avere un’incidenza concreta sulla sua situazione, falsando il rapporto di concorrenza di cui trattasi» ( 19 ). In altri termini, alle imprese concorrenti dei beneficiari dell’aiuto sarebbe richiesto di provare al contempo l’esistenza di un rapporto di concorrenza e l’incidenza concreta dell’aiuto sulla propria situazione.

46.

Ritengo tuttavia che una simile soluzione non possa essere confermata. Atteso che, ai fini del riconoscimento della qualifica di «interessato», impone condizioni aggiuntive rispetto alla qualifica di concorrente del beneficiario, essa è anzitutto in contrasto con la formulazione del regolamento n. 659/1999, che designa espressamente il concorrente del beneficiario come interessato, nonché con la giurisprudenza della Corte, secondo la quale un concorrente del beneficiario figura incontestabilmente tra gli interessati.

47.

Tale soluzione si oppone, poi, ad una giurisprudenza pletorica del Tribunale, secondo la quale la semplice prova della qualità di concorrente è sufficiente per qualificare l’impresa che se ne avvale come «parte interessata» ( 20 ), senza che occorra dimostrare anche l’esistenza di un rischio di incidenza concreta dell’aiuto sulla situazione dell’impresa concorrente che verrebbe a falsare il rapporto di concorrenza accertato.

48.

Infine, credo che una simile soluzione rischierebbe di produrre una certa confusione con la giurisprudenza relativa alla ricevibilità del ricorso di un concorrente quando quest’ultimo è diretto a mettere in questione non soltanto la violazione dei suoi diritti procedurali, come nel caso di specie, ma anche la fondatezza di una decisione che valuta la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno ( 21 ).

49.

Secondo tale giurisprudenza, un’impresa che contesta la fondatezza di una decisione della Commissione di non avviare il procedimento di indagine formale non può avvalersi unicamente della propria qualifica di «concorrente» dell’impresa beneficiaria, ma deve inoltre dimostrare che la sua situazione sul mercato sarebbe sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto controverso ( 22 ). La soluzione proposta dalla giurisprudenza del Tribunale conduce, in una certa misura, ad un allineamento delle condizioni di ricevibilità, a prescindere dal fatto che l’impresa contesti la violazione dei propri diritti procedurali in ragione del rifiuto da parte della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale oppure la fondatezza di una decisione che valuta la compatibilità dell’aiuto, contrariamente alla costante giurisprudenza della Corte.

50.

In entrambi i casi, infatti, l’impresa concorrente non potrebbe limitarsi a dimostrare l’esistenza di un rapporto di concorrenza, ma dovrebbe inoltre dimostrare che la misura di aiuto lede concretamente la sua situazione, in quanto il rapporto di concorrenza sarebbe falsato dalla misura stessa ( 23 ). La distinzione delle condizioni di ricevibilità in base all’oggetto del ricorso sarebbe allora in ampia misura cancellata.

51.

Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata e a quanto sostengono le ricorrenti, a mio avviso non si può esigere dalla VGG e a. che provino tanto la sussistenza di un rapporto di concorrenza con le tredici OGT beneficiarie del regime di aiuto controverso quanto l’incidenza concreta della misura sulla loro situazione, che falserebbe detto rapporto di concorrenza, al fine di dimostrare la loro qualifica di «interessate». Sono dunque del parere che l’esame da parte del Tribunale dell’incidenza concreta dell’aiuto sulla situazione della VGG e a. costituisca un motivo ultroneo.

52.

Infatti, atteso che, ai punti da 61 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato che la VGG e a. si trovavano in un rapporto di concorrenza con le tredici OGT, esso ha correttamente qualificato la VGG e a. come «interessate», conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata ai paragrafi da 37 a 39 delle presenti conclusioni e alle disposizioni del regolamento n. 659/1999.

53.

Dichiarando che la VGG e a. dovevano essere considerate imprese concorrenti di dette OGT, il Tribunale poteva validamente qualificare la VGG e a. come «interessate».

54.

Pertanto, anche se fosse accertato che, come sostengono le ricorrenti e la Commissione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in sede di valutazione dell’incidenza concreta della misura sulla situazione della VGG e a., un simile errore non potrebbe, in ogni caso, condurre all’annullamento della sentenza impugnata dal momento che la sua valutazione appare fondata per altri motivi di diritto ( 24 ).

55.

In tali circostanze, ritengo che la seconda parte del primo motivo sia inconferente e, pertanto, non possa essere accolta.

c) Considerazioni sussidiarie sulla valutazione da parte del Tribunale del rischio di incidenza concreta della misura sulla situazione della VGG e a.

56.

Ciò premesso, rilevo che la constatazione della sussistenza di un rapporto di concorrenza tra la VGG e a. e le tredici OGT beneficiarie del regime controverso è contestata dalle ricorrenti, dalla Commissione e dal governo dei Paesi Bassi nell’ambito della prima parte del primo motivo. A fini di completezza, devo allora esaminare la questione di stabilire se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando che la misura di aiuto rischiava di avere un’incidenza concreta sulla situazione della VGG e a.

57.

Infatti, nel caso in cui la prima parte del primo motivo dovesse essere accolta, la VGG e a. potrebbero essere qualificate come «interessate» soltanto se fosse stato correttamente dichiarato che la misura controversa rischiava di avere un’incidenza concreta sulla loro situazione. Più precisamente, atteso che la VGG e a. sarebbero state erroneamente qualificate come concorrenti delle tredici OGT, occorre ancora verificare che i loro interessi non siano stati, in ogni caso, colpiti dalla concessione dell’aiuto, in quanto quest’ultimo rischiava di avere un’incidenza concreta sulla loro situazione.

58.

Le ricorrenti, sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, affermano, da un lato, che il criterio individuato dal Tribunale per accertare l’incidenza concreta dell’aiuto sulla situazione della VGG e a. è errato in diritto. D’altro lato, le medesime parti sostengono che il Tribunale non poteva limitarsi a constatare l’esistenza di un’influenza dell’aiuto sulla situazione della VGG e a., in quanto era necessaria la dimostrazione da parte di queste ultime degli effetti concreti dell’aiuto sulla loro situazione. Il ragionamento del Tribunale sarebbe quindi viziato da un errore di diritto.

59.

Per quanto attiene al criterio elaborato dal Tribunale per accertare l’esistenza di un rischio di incidenza concreta dell’aiuto sulla situazione della VGG e a., al punto 68 della sentenza impugnata, esso ha rilevato che «[a]llorché un aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto». Orbene, come correttamente rilevato dalle ricorrenti e dalla Commissione, la giurisprudenza sulla quale si basa il Tribunale è relativa all’incidenza sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 25 ). Un simile criterio, che permette di accertare se gli scambi tra Stati membri siano lesi dalla misura di aiuto, mi sembra manifestamente inconferente al fine di stabilire se detta misura rischi di avere un’incidenza sulla situazione della VGG e a. Tale ragionamento, che discende da una confusione nell’interpretazione della giurisprudenza, mi sembra pertanto viziato da un errore di diritto.

60.

Tuttavia, non ritengo che un simile errore di diritto in sede di individuazione del criterio pertinente per accertare l’esistenza di un rischio di incidenza concreta sulla situazione della VGG e a. abbia influenzato l’esito della valutazione di tale condizione svolta dal Tribunale. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che un errore di diritto commesso dal Tribunale non è idoneo ad invalidare la sentenza impugnata se il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto ( 26 ), ipotesi che mi sembra ricorrere per quanto concerne la sentenza impugnata.

61.

Da un lato, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti e la Commissione, dalla giurisprudenza risulta che, al fine di provare che gli interessi di un ricorrente potrebbero essere lesi dall’aiuto, non si tratta di dimostrare un’alterazione attuale della sua situazione, ma soltanto il rischio di concrete ripercussioni ( 27 ). Non credo dunque che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 73 della sentenza impugnata, che «per le ricorrenti è importante provare (...) non già un’incidenza sostanziale sulla loro posizione concorrenziale, bensì la semplice influenza» dell’aiuto sulla loro situazione.

62.

D’altro lato, è pacifico che una misura di aiuto può incidere sulla situazione di un operatore «in [vari] modi, in particolare, provocando un mancato guadagno o un’evoluzione meno favorevole di quella che sarebbe stata registrata in mancanza di tale aiuto» ( 28 ).

63.

Orbene, al punto 71 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che la VGG e a. dovevano «investire in spazi naturali al fine di esercitare (...) attività economiche accessorie analoghe» a quelle esercitate dalle tredici OGT, il che comportava uno svantaggio rispetto a queste ultime, che potevano acquistare terreni a condizioni più favorevoli grazie alla misura controversa. Al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre fatto riferimento all’argomento, non contestato della VGG e a., secondo il quale «l’impossibilità [per queste ultime] di ampliare le loro proprietà fondiarie alle medesime condizioni [delle beneficiarie] ha determinato un’evoluzione delle loro attività meno favorevole di quella che sarebbe stata registrata in assenza di una simile misura di aiuto».

64.

Ciò premesso, non può essere contestato al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto considerando, in sostanza, che la misura controversa rischiava di avere un’incidenza concreta sulla situazione della VGG e a. e dichiarando che queste ultime dovevano pertanto essere qualificate come «interessate».

65.

Ritengo dunque che la seconda parte del primo motivo sia inconferente o, in ogni caso, infondata e non possa essere accolta.

B.   Sulla prima parte del secondo motivo

66.

Con il secondo motivo, le ricorrenti, sostenute in tal senso dalla Commissione e dal governo dei Paesi Bassi, affermano che il Tribunale ha ammesso erroneamente l’esistenza di difficoltà serie nel valutare la compatibilità della misura di aiuto controversa con il mercato che richiedevano l’avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

67.

Infatti, con la prima parte del secondo motivo, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il Tribunale non poteva dichiarare, senza incorrere in errori di diritto, che la constatazione dell’esistenza di un SIEG «globale» e «atipico» affidato alle OGT rivelava l’esistenza di difficoltà serie, in secondo luogo, che il suo ragionamento è inoltre viziato da un difetto di motivazione e che, in terzo luogo, in ogni caso, dichiarando che la qualificazione come SIEG «globale» o «atipico» era indizio dell’esistenza di difficoltà serie, il Tribunale si era basato sull’esistenza di una contraddizione nella decisione controversa che non era stata dedotta dalle ricorrenti.

1. Sulla presunta constatazione, da parte del Tribunale, di una contraddizione nella decisione controversa

68.

Anzitutto, sono del parere che l’argomento secondo il quale il Tribunale avrebbe statuito ultra petita fondandosi sull’esistenza di una contraddizione nel ragionamento della Commissione nella decisione controversa che non era stata dedotta dalla VGG e a. non possa essere accolto.

69.

Certamente, ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento all’esistenza di una contraddizione, nella decisione controversa, tra le conclusioni della Commissione relative alla qualificazione delle OGT come «imprese» e quelle relative alla definizione del SIEG di cui trattasi, che includerebbe tanto l’attività principale di protezione della natura quanto le attività accessorie delle OGT. Una simile contraddizione non è stata dedotta dalle parti in primo grado.

70.

Resta nondimeno il fatto che, da un lato, così facendo, il Tribunale si è limitato ad esporre gli argomenti delle differenti parti relativi a tale contraddizione, riguardo alla quale queste ultime sono state interpellate nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento.

71.

D’altro lato, sebbene, al punto 126 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia fatto riferimento al ragionamento della Commissione relativo al carattere economico delle attività accessorie delle OGT, esso non ha invece messo in rilievo la presenza di un’eventuale contraddizione fra tale ragionamento e la motivazione alla base della definizione del SIEG nella decisione controversa, che non sarebbe stata dedotta dalle parti.

72.

La soluzione alla quale è pervenuto il Tribunale, secondo cui la qualificazione come SIEG «globale» o «atipico» delle attività delle OGT può costituire un indizio dell’esistenza di difficoltà serie, non è pertanto fondata sulla presenza di una contraddizione nella decisione della Commissione ( 29 ).

73.

Quindi, quand’anche il Tribunale avesse rilevato, nella fase dell’esposizione degli argomenti delle parti, un argomento che non era stato addotto dalla VGG e a., ciò sarebbe privo di incidenza sulla soluzione fornita.

2. Sul ragionamento del Tribunale relativo all’esistenza di difficoltà serie riguardo alla definizione del SIEG

74.

Le ricorrenti, sostenute in tal senso dalla Commissione, asseriscono che il Tribunale è incorso in errori di diritto dichiarando che la definizione del SIEG da parte della Commissione come SIEG «atipico» era un indizio di difficoltà serie.

75.

Anzitutto, il Tribunale avrebbe confuso la questione di stabilire se le attività delle OGT siano attività economiche e la questione di stabilire se tali attività facciano parte del SIEG affidato alle OGT. Il Tribunale avrebbe poi applicato un criterio manifestamente errato per stabilire se le attività accessorie facciano parte del SIEG. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la Commissione non disponeva di elementi sufficienti per dichiarare che le attività accessorie delle OGT rientravano in un SIEG globale o atipico. Così facendo, il Tribunale avrebbe ignorato il margine di discrezionalità degli Stati membri in sede di definizione dei SIEG. Infine, le ricorrenti e la Commissione rilevano che il ragionamento del Tribunale è incomprensibile e sollevano dunque, in sostanza, un’insufficienza di motivazione.

76.

Dal punto 127 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha concluso nel senso dell’esistenza di difficoltà serie riguardo alla definizione del SIEG nella decisione controversa a causa del «carattere insufficiente o incompleto dell’esame svolto dalla Commissione durante la procedura preliminare di esame» che, secondo la giurisprudenza, costituisce un indizio di difficoltà serie ( 30 ).

77.

Il Tribunale ha infatti ricordato che, sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale per quanto attiene alla definizione di un incarico di SIEG, tale potere non è tuttavia illimitato. Conformemente alla giurisprudenza, «per poter essere qualificato come SIEG, il servizio di cui trattasi d[eve] rivestire un interesse economico generale che present[i] caratteri specifici rispetto a quello di altre attività della vita economica» ( 31 ).

78.

Al punto 126 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, da un lato, che la Commissione aveva considerato che sebbene le attività accessorie delle OGT derivassero dall’attività principale di protezione della natura, tali attività accessorie non erano rese obbligatorie da detta attività principale e, dall’altro lato, che la Commissione non aveva valutato se le attività accessorie delle OGT rivestissero un interesse generale.

79.

Al punto 128 della sentenza impugnata il Tribunale ha precisato che «benché gli introiti generati dalle attività accessorie siano destinati a coprire parte dei costi dell’attività principale di conservazione della natura ed esse siano strettamente connesse all’incarico di interesse generale di detta attività principale, gli elementi a disposizione della Commissione non le permettevano di concludere, su questa sola base, che le attività accessorie (...) rivestissero un interesse economico generale».

80.

Al punto 129, il Tribunale ha aggiunto che, sebbene un’impresa alla quale è conferito un SIEG potesse esercitare altre attività economiche connesse all’incarico di interesse generale affidatole, ciò non implicava automaticamente che queste ultime facessero parte del SIEG.

81.

Ciò premesso, il Tribunale ha concluso che l’esame della Commissione era incompleto e costituiva un indizio dell’esistenza di difficoltà serie.

82.

Al punto 128 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che tale conclusione era avvalorata dal fatto che gli elementi a disposizione della Commissione non le consentivano neppure di «concludere che le attività accessorie fossero necessarie per la gestione del SIEG ai sensi del punto 11 della disciplina [SIEG], che essa ha applicato nella decisione controversa».

83.

In proposito, rilevo che certamente il Tribunale ha correttamente ricordato che il carattere incompleto o insufficiente dell’esame relativo alla definizione del SIEG poteva essere un indizio dell’esistenza di difficoltà serie. Credo tuttavia che il ragionamento del Tribunale che l’ha condotto a tale conclusione sia viziato da varie incoerenze.

84.

Per quanto attiene, in primo luogo, alla constatazione del Tribunale secondo la quale la Commissione, con gli elementi di cui disponeva, non poteva concludere che le attività accessorie delle OGT fossero necessarie per la gestione del SIEG ai sensi del punto 11 della disciplina SIEG, cosicché non si imponeva l’inclusione delle attività accessorie nel SIEG ed essa sollevava difficoltà serie, ritengo, come le ricorrenti e la Commissione, che il Tribunale abbia interpretato erroneamente detta disciplina SIEG.

85.

Infatti, il punto 11 della disciplina SIEG prevede semplicemente che «gli aiuti di Stato (...) possono essere dichiarati compatibili con l’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE] se sono necessari per la gestione» ( 32 ) del SIEG. Non sono dunque le attività accessorie a dover essere necessarie per la gestione del SIEG, ma la misura di aiuto la cui compatibilità è esaminata.

86.

Il Tribunale, così facendo, istituisce un criterio manifestamente errato, contestando alla Commissione di non aver dimostrato la necessità delle attività accessorie per la gestione del SIEG, mentre il punto 11 della disciplina SIEG non impone ciò alla Commissione. Pertanto, non è possibile addebitare alla Commissione di non aver correttamente applicato detto punto per questa sola ragione.

87.

Ciò premesso, il Tribunale non poteva basarsi sull’elemento di cui trattasi per concludere nel senso dell’incompletezza dell’esame della Commissione e, pertanto, dell’esistenza di difficoltà serie in sede di definizione del SIEG senza incorrere in un errore di diritto.

88.

Tuttavia, poiché l’incompletezza dell’esame della Commissione nel contesto della definizione del SIEG non si fonda unicamente sul presunto errore in sede di applicazione della disciplina SIEG, un siffatto errore di diritto non può bastare, di per sé, per accogliere la parte del secondo motivo in esame. Infatti, un errore di diritto commesso dal Tribunale non è idoneo ad invalidare la sentenza impugnata se il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto ( 33 ). Atteso che il Tribunale si è altresì basato sulla circostanza che la Commissione non avrebbe dimostrato che le attività accessorie delle OGT rivestissero un interesse generale per concludere nel senso dell’incompletezza dell’esame della Commissione, devo dunque esaminare ancora il ragionamento del Tribunale relativo a tale elemento.

89.

Per quanto attiene quindi, in secondo luogo, alla constatazione secondo la quale la Commissione non avrebbe dimostrato che le attività accessorie rivestissero un interesse generale, cosicché l’esame della Commissione sarebbe incompleto anche in proposito, ritengo che una simile constatazione sia inficiata da un’insufficienza di motivazione.

90.

Infatti, il Tribunale si è limitato a rilevare che gli elementi a disposizione della Commissione non erano sufficienti per pervenire alla conclusione secondo la quale le summenzionate attività accessorie rivestivano un interesse generale, mentre, ai punti 128 e 129 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso che la Commissione aveva rilevato elementi attestanti un collegamento certo tra l’attività di protezione della natura e le attività accessorie delle OGT, che concorrono quindi alla realizzazione dell’incarico di interesse generale individuato. In tal modo, il Tribunale non ha affatto suffragato le ragioni per le quali siffatti elementi, pur manifestamente rilevanti, non erano sufficienti.

91.

Inoltre, il ragionamento del Tribunale non consente neppure di comprendere quali elementi avrebbero permesso di dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che le attività accessorie delle OGT rivestivano un interesse generale, tanto più che l’esistenza di uno stretto collegamento fra tali attività e l’interesse generale perseguito, secondo il Tribunale, non consente di dimostrarlo.

92.

In proposito, ricordo che l’obbligo di motivare le sentenze discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale. Da una giurisprudenza costante risulta che la motivazione di una sentenza deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento del Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale ( 34 ).

93.

Orbene, il Tribunale si è limitato ad affermare che gli elementi a disposizione della Commissione non erano sufficienti per pervenire alla conclusione che quest’ultima non aveva dimostrato che le attività accessorie rivestissero un interesse generale, senza tuttavia dimostrare sotto quale punto di vista detti elementi fossero insufficienti o precisare quali elementi lo sarebbero stati tali. Ciò premesso, occorre constatare che il ragionamento del Tribunale manca di chiarezza e, a mio avviso, non permette agli interessati di conoscere la motivazione della soluzione adottata, cosicché quest’ultima, a mio parere, è viziata da un’insufficienza di motivazione.

94.

Quindi, il ragionamento del Tribunale relativo all’incompletezza dell’esame da parte della Commissione della definizione del SIEG, da un lato, è inficiato da un errore di diritto e, dall’altro, è viziato da un’insufficienza di motivazione.

95.

Pertanto, ritengo che la prima parte del secondo motivo debba trovare accoglimento.

VII. Conclusione

96.

Alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo che la seconda parte del primo motivo debba essere respinta in quanto inconferente e che la prima parte del secondo motivo debba trovare accoglimento, senza che ciò influenzi la decisione sulla fondatezza delle altre parti dei motivi di impugnazione.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Sentenza del 15 ottobre 2018 (T‑79/16, non pubblicata, EU:T:2018:680; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

( 3 ) GU 2016, C 9, pag. 1.

( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

( 5 ) GU 2012, C 8, pag. 15; in prosieguo: la «disciplina SIEG» (servizio di interesse economico generale).

( 6 ) Sentenza del 24 luglio 2003 (C‑280/00, EU:C:2003:415).

( 7 ) V., in particolare, sentenze del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, (C‑198/91, EU:C:1993:197, punto 22); del 15 giugno 1993, Matra/Commissione (C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 16), nonché del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 94).

( 8 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 53).

( 9 ) Sentenze del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 36), e del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione (C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 56).

( 10 ) Punto 59 della sentenza impugnata.

( 11 ) V., in particolare, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione (323/82, EU:C:1984:345, punto 16); del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 41), nonché del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher‑Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132).

( 12 ) V., in particolare, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione (323/82, EU:C:1984:345, punto 16); del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 63), nonché del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132).

( 13 ) Sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 64), nonché del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132).

( 14 ) Sentenza del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione (C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 59, e giurisprudenza ivi citata). Il corsivo è mio.

( 15 ) V., in particolare, sentenze del 1o dicembre 2004, Kronofrance/Commissione (T‑27/02, EU:T:2004:348, punto 44); del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione (T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 73); del 12 giugno 2014, Sarc/Commissione (T‑488/11, non pubblicata, EU:T:2014:497, punto 41); del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione (T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 47); del 19 giugno 2019, NeXovation/Commissione (T‑353/15, EU:T:2019:434, punto 69), nonché ordinanza del 26 marzo 2014, Adorisio e a./Commissione (T‑321/13, non pubblicata, EU:T:2014:175, punto 41).

( 16 ) Sentenza del 19 giugno 2019, NeXovation/Commissione (T‑353/15, EU:T:2019:434, punto 69).

( 17 ) V., in particolare, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 65), nonché del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132).

( 18 ) Sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 33).

( 19 ) Sentenza del 12 maggio 2016, Hamr – Sport/Commissione (T‑693/14, non pubblicata, EU:T:2016:292, punto 42), sentenza impugnata (punto 54), nonché ordinanza del 28 settembre 2018, Motex/Commissione (T‑713/17, non pubblicata, EU:T:2018:631, punto 26). Il corsivo è mio.

( 20 ) V., in particolare, sentenze del 1o dicembre 2004, Kronofrance/Commissione (T‑27/02, EU:T:2004:348, punto 44); del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione (T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 73); del 12 giugno 2014, Sarc/Commissione (T‑488/11, non pubblicata, EU:T:2014:497, punto 41); del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione (T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 47); del 19 giugno 2019, NeXovation/Commissione (T‑353/15, EU:T:2019:434, punto 69), nonché ordinanza del 26 marzo 2014, Adorisio e a./Commissione (T‑321/13, non pubblicata, EU:T:2014:175, punto 41).

( 21 ) Per un’utile sintesi delle differenti condizioni di ricevibilità a seconda dell’oggetto del ricorso, v. sentenze del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:761, punti da 31 a 37), o, più recentemente, del 6 maggio 2019, Scor/Commissione (T‑135/17, non pubblicata, EU:T:2019:287, punti da 37 a 45).

( 22 ) V., in particolare, sentenza del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 33).

( 23 ) Un siffatto rischio emerge del resto dalla lettura delle memorie delle ricorrenti e della Commissione. Esse sostengono che, affermando che la VGG e a. non devono fornire la prova di un’incidenza sostanziale sulla loro posizione concorrenziale, ma soltanto dell’influenza dell’aiuto su quest’ultima, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto. Le ricorrenti asseriscono, più specificamente, che la VGG e a. avrebbero dovuto produrre un’analisi economica che dimostrasse un’incidenza concreta sulla loro posizione concorrenziale.

( 24 ) V. sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 47), nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 136).

( 25 ) Il Tribunale, al punto 68 della sentenza impugnata, cita la sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland/Commissione (730/79, EU:C:1980:209, punto 11).

( 26 ) V. sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 47), nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 136).

( 27 ) V., in particolare, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 65), nonché del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132). Il corsivo è mio.

( 28 ) Sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 53).

( 29 ) La Commissione stessa ammette, nelle proprie memorie, che il Tribunale non ha constatato l’esistenza di una contraddizione nella decisione controversa.

( 30 ) V., in particolare, sentenza del 17 marzo 2015, Pollmeier Massivholz/Commissione (T‑89/09, EU:T:2015:153, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

( 31 ) Sentenze del 10 dicembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova (C‑179/90, EU:C:1991:464, punto 27), e del 17 luglio 1997, GT‑Link (C‑242/95, EU:C:1997:376, punto 53).

( 32 ) Il corsivo è mio.

( 33 ) V. sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 47), nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 136).

( 34 ) Sentenza del 19 dicembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Commissione (C‑288/11 P, EU:C:2012:821, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).