CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 7 novembre 2019 ( 1 )

Causa C‑659/18

VW

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (Giudice per le indagini preliminari n. 4, Badalona, Spagna)]

«Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 2 – Portata – Articolo 3 – Diritto di avvalersi di un difensore – Mancata comparizione in seguito a citazione – Mandato d’arresto nazionale – Deroghe temporanee – Articolo 8 – Circostanze in cui l’assistenza del difensore può essere rinviata»

I. Introduzione

1.

Le origini della professione di avvocato possono essere fatte risalire all’antica Grecia e Roma ( 2 ). Tuttavia, la possibilità, per le persone sottoposte a procedimento penale, di avvalersi di un difensore in quanto diritto è un’innovazione relativamente moderna, che risale al XVIII e al XIX secolo ( 3 ).

2.

Attualmente, il diritto di avvalersi di un difensore (che in alcuni ordinamenti viene anche denominato diritto alla consulenza legale) nei procedimenti penali è considerato una componente fondamentale dei diritti della difesa e, più in generale, del diritto a un equo processo ( 4 ). Tale diritto è sancito, tra l’altro, dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») e dall’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ( 5 ).

3.

La presente causa invita la Corte a fare luce sulla portata del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. ( 6 ) La questione specifica rivolta alla Corte può essere riassunta nei seguenti termini: ci si chiede se l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore possa essere rinviato fino alla comparizione personale dell’indagato dinanzi al giudice qualora, essendo stato precedentemente chiamato a comparire da tale giudice e non essendosi conformato a tale richiesta, è stato emesso nei confronti dell’indagato un mandato d’arresto (nazionale).

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

4.

I considerando 12, 19 e 38 della direttiva 2013/48 prevedono quanto segue:

«(12)

La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (…). In tal modo, la direttiva promuove l’applicazione della Carta, in particolare gli articoli 4, 6, 7, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 CEDU come interpretati dalla [Corte EDU] che, nella sua giurisprudenza, fissa regolarmente norme sul diritto di avvalersi di un difensore. Tale giurisprudenza stabilisce, tra l’altro, che l’equità del procedimento esige che l’indagato o l’imputato possano beneficiare dell’intera gamma di servizi specificamente associati all’assistenza legale. A tale riguardo, i difensori degli indagati o degli imputati dovrebbero poter garantire, senza limitazioni, gli aspetti fondamentali della difesa.

(…)

(19)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo in conformità della presente direttiva (…).

(…)

(38)

Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente nel diritto nazionale i motivi e i criteri per qualsiasi deroga temporanea ai diritti conferiti dalla presente direttiva e dovrebbero fare un uso limitato di tali deroghe. Qualsiasi deroga temporanea dovrebbe essere proporzionata, rigorosamente limitata nel tempo, non essere basata esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato e non dovrebbe pregiudicare l’equità complessiva del procedimento (…)».

5.

L’articolo 1 della direttiva 2013/48, intitolato «Oggetto», stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (“procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo”) ad avvalersi di un difensore (…)».

6.

L’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

7.

L’articolo 3 della direttiva 2013/48, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», stabilisce quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

2.   Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:

a)

prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)

quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);

c)

senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

d)

qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.

3.   Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:

a)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione (…);

c)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore ai seguenti atti di indagine o di raccolta delle prove, ove tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all’indagato o all’imputato sia richiesto o permesso di essere presente all’atto in questione:

i)

ricognizioni di persone;

ii)

confronti;

iii)

ricostruzioni della scena di un crimine.

(…)

5.   In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione del paragrafo 2, lettera c), qualora, a causa della lontananza geografica dell’indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale.

6.   In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a)

ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona;

b)

ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

8.

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, intitolato «Condizioni generali per l’applicazione di deroghe temporanee», prevede quanto segue:

«Qualsiasi deroga temporanea ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 5 o 6 (…):

a)

è proporzionata e non va oltre quanto è necessario;

b)

è rigorosamente limitata nel tempo;

c)

non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; e

d)

non pregiudica l’equità complessiva del procedimento».

B.   Diritto spagnolo

9.

L’articolo 24, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola stabilisce quanto segue:

«1.   Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell’esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa verificarsi la mancanza di difesa.

2.   Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, al patrocinio legale, a essere informati dell’accusa formulata contro di loro, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla loro difesa, a non fare ammissioni contro se medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza (…)».

10.

L’articolo 118, paragrafo 1, della Ley de Enjuiciamiento Criminal (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), come modificata nel 2015 e nella sua versione in vigore, prevede quanto segue:

«Ogni persona alla quale sia attribuito un fatto punibile può esercitare il diritto di difesa, intervenendo nel procedimento, dal momento in cui riceve comunicazione della sua esistenza, è stata sottoposta ad arresto o a qualsiasi altra misura cautelare o è stato disposto nei suoi confronti il rinvio a giudizio. A tal fine, detta persona deve essere informata, senza indebito ritardo, dei seguenti diritti:

(…)

d)

diritto di scegliere liberamente un avvocato, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 527, paragrafo 1, lettera a).

(…)».

11.

L’articolo 527, paragrafo 1, del codice di procedura penale, così dispone:

«1.   Nei casi previsti dall’articolo 509, la persona arrestata o detenuta può essere privata dei seguenti diritti, qualora le circostanze del caso lo giustifichino:

a)

scegliere un avvocato di fiducia;

(…)

d)

accedere agli atti, direttamente o tramite avvocato, fatti salvi gli elementi essenziali per poter contestare la legittimità della detenzione».

III. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

12.

L’indiziato nel procedimento principale (in prosieguo: l’«indiziato») è stato oggetto di un controllo su strada da parte della polizia di Badalona (Spagna). Sospettando che la patente di guida albanese esibita dall’indiziato non fosse autentica, il 20 aprile 2018 la polizia ha redatto un rapporto concernente i reati contestati all’indiziato di guida senza patente e falsificazione di documento. Il 19 maggio 2018, una perizia sulla patente di guida in questione ha confermato la falsità del documento.

13.

Con ordinanza dell’11 giugno 2018, lo Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (Giudice per le indagini preliminari n. 4, Badalona, Spagna), dinanzi al quale è stato instaurato il procedimento penale nei confronti dell’indiziato, ha disposto l’interrogatorio di quest’ultimo, assistito da un avvocato. All’indiziato è stato quindi assegnato un difensore. Vari tentativi di convocazione dell’indiziato non sono andati a buon fine, in ragione della sua irreperibilità. Infine, con provvedimento del 27 settembre 2018, è stato emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto, con l’ordine di condurlo dinanzi al giudice.

14.

Il 16 ottobre 2018 è pervenuta tramite fax la lettera di un’avvocatessa, con cui quest’ultima è intervenuta nel procedimento per conto dell’indiziato e ha richiesto che le fossero comunicati i successivi atti del procedimento. La sua nomina da parte dell’indiziato e la dichiarazione di consenso del difensore precedentemente assegnato a quest’ultimo sono stati inclusi come allegati. L’avvocatessa ha inoltre richiesto la revoca del mandato d’arresto, dichiarando l’intenzione del suo cliente di presentarsi volontariamente dinanzi al giudice.

15.

Tuttavia, poiché l’indiziato non è comparso a seguito della prima convocazione ed è ancora soggetto a un mandato d’arresto, lo Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (Giudice per le indagini preliminari n. 4, Badalona) si chiede se, conformemente all’articolo 118 del codice di procedura penale, il diritto dell’indiziato di avvalersi di un difensore possa essere rinviato fino all’esecuzione del mandato.

16.

Come osservato dal giudice del rinvio, che non è stato contraddetto su questo punto dal governo spagnolo nelle sue osservazioni, le disposizioni nazionali pertinenti sono state interpretate dai giudici nazionali nel senso di subordinare il diritto di avvalersi di un difensore al requisito della comparizione personale dell’indiziato. Ciò significa che tale diritto può essere negato qualora l’indiziato sia assente o irreperibile. Secondo il giudice del rinvio, tale principio è stato stabilito per la prima volta nella sentenza del 27 luglio 1984, n. 87/1984, del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) ( 7 ) e, nonostante la modifica dell’articolo 118 del codice di procedura penale, a seguito della trasposizione della direttiva 2013/48 nel diritto nazionale, esso continua ad essere applicabile. Secondo tale giurisprudenza, il requisito della comparizione personale dell’indagato è ragionevole e non inciderebbe in modo sostanziale sui diritti della difesa. In sostanza, la presenza dell’imputato è richiesta in quanto può essere necessaria per chiarire i fatti. Inoltre, un’assenza che si protrae oltre la conclusione delle indagini determinerebbe un ostacolo alla giustizia, nella misura in cui non è possibile procedere all’udienza e alla pronuncia della sentenza. Una perdurante assenza avrebbe quindi l’effetto di paralizzare il procedimento.

17.

Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità di tali disposizioni nazionali, come interpretate dai giudici nazionali, con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 e con l’articolo 47 della Carta. Lo Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (Giudice per le indagini preliminari n. 4, Badalona) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 47 della [Carta] e, segnatamente, l’articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 2013/48] debbano essere interpretati nel senso che l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore possa essere giustificatamente ritardato qualora l’indagato o imputato non sia comparso dopo la prima citazione del giudice e sia stato disposto un mandato di arresto nazionale, europeo o internazionale, rinviando l’assistenza dell’avvocato e il suo intervento in giudizio fino a quando si verifichi [l’esecuzione di detto mandato] e l’indagato sia condotto dinanzi al giudice dalla forza pubblica».

18.

Il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento.

IV. Analisi

19.

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2013/48 e, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 2 della stessa, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una disposizione nazionale o a una prassi giudiziaria che interpretino tale disposizione nel senso che, qualora l’indagato non compaia a seguito della prima citazione da parte del giudice e sia emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto nazionale, l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore possa essere rinviato fino all’esecuzione del mandato e alla comparizione dell’indagato dinanzi al giudice.

20.

Per rispondere a tale questione, è necessario, in primo luogo, accertare se la direttiva 2013/48 si applichi a circostanze come quelle di cui al procedimento principale (A). Successivamente, sarà analizzata la portata del diritto di avvalersi di un difensore (B). Infine, mi occuperò delle possibili deroghe temporali, contenute nella direttiva 2013/48 (C).

21.

Prima di procedere, sono necessari due chiarimenti preliminari.

22.

In primo luogo, le questioni sottoposte dai giudici nazionali a questa Corte godono di una presunzione di rilevanza ( 8 ). Pertanto, sebbene possa non essere immediatamente evidente in che modo determinate questioni giuridiche siano necessariamente rilevanti alla luce di tutti i fatti di una causa pendente dinanzi a un giudice nazionale, la Corte fornirà, in buona fede, una risposta alla questione proposta, salvo che, in presenza di una serie di circostanze straordinarie, tale presunzione di rilevanza sia confutata ( 9 ).

23.

In secondo luogo, nel fornire tale risposta, il diritto nazionale e la sua interpretazione da parte dei giudici nazionali saranno considerati come un dato di fatto indicato dal giudice del rinvio e, eventualmente, ulteriormente chiarito dalle parti intervenienti. Nella presente causa, la norma nazionale in questione risulta essere essenzialmente una elaborazione giurisprudenziale. Nelle sue osservazioni, il governo spagnolo include riferimenti alla più recente giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) in materia ( 10 ). Pur sottolineando il fatto che, nella sua interpretazione di tale giurisprudenza, il ritardo nella concessione del diritto di avvalersi di un difensore non opera automaticamente, il governo conferma, in sostanza, che tale ritardo è effettivamente possibile, ma costituisce una limitazione necessaria e proporzionata al diritto di difesa ( 11 ).

A.   Sull’applicabilità della direttiva 2013/48

24.

L’ambito di applicazione della direttiva 2013/48 è definito all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, nei seguenti termini: «[l]a presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale (…)».

25.

Alla luce delle informazioni contenute nel fascicolo, risulta che, nel caso di cui al procedimento principale, tutte le condizioni previste da tale disposizione sono soddisfatte.

26.

In primo luogo, alla luce del momento in cui i fatti di causa hanno avuto luogo e dell’articolo 15 della direttiva 2013/48, non vi è dubbio che la direttiva 2013/48 sia applicabile ratione temporis.

27.

In secondo luogo, la direttiva 2013/48 si applica ratione personae. L’indiziato è chiaramente considerato un «indagato» ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, dinanzi alle autorità nazionali. Egli è indagato per aver commesso due reati e, per tale motivo, è stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice. È stato disposto nei suoi confronti un mandato d’arresto nazionale. Il fatto che, nel frattempo, detto mandato sia stato eseguito o meno non è rilevante: gli indagati e gli imputati hanno diritto a un difensore a partire dal momento in cui sono «indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale».

28.

In terzo luogo, si pone la questione dell’applicabilità della direttiva 2013/48 ratione materiae. Da un lato, è pacifico che il procedimento dinanzi al giudice del rinvio sia di natura penale. La Corte ha inoltre confermato che, ai fini dell’applicazione delle direttive che stabiliscono norme minime nei procedimenti penali ( 12 ), come la direttiva 2013/48, non è necessario il requisito della dimensione transnazionale della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale ( 13 ).

29.

Dall’altro lato, il governo spagnolo contesta che l’indiziato sia stato «informat[o] dalle autorità competenti» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, del fatto che egli è indagato per aver commesso dei reati. Infatti, egli è stato più di una volta ufficialmente chiamato a comparire e a produrre elementi di prova, assistito da un difensore. Tuttavia, poiché si è affermato che tale citazione non ha avuto esito positivo a causa dell’irreperibilità dell’indiziato, il governo spagnolo ritiene che quest’ultimo non sia stato ancora ufficialmente informato dalle autorità del suo status di indagato e, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2013/48 non sono divenute operative.

30.

Tale argomento non mi convince.

31.

A mio avviso, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 si concentra sulla natura delle informazioni, e non sulle modalità di comunicazione di tali informazioni. Ciò che conta è che vi sia stata effettivamente una decisione ufficiale o altro atto processuale, come previsto dal diritto nazionale, adottati dalle autorità competenti e indirizzati alla persona in questione, volti a informarla che essa sarà trattata come indagato o imputato. Per contro, tale disposizione non richiede che tali informazioni siano trasmesse in una modalità specifica. Essa stabilisce espressamente che tale decisione, una volta adottata dalle autorità competenti, può essere portata alla conoscenza di tale persona «mediante notifica ufficiale» o anche «in altro modo».

32.

Ritengo che l’articolo 2, paragrafo 1, tenti quindi di trovare un giusto equilibrio tra i diritti della difesa dei singoli individui, da un lato, e la necessità di tutelare l’integrità e l’efficacia delle indagini penali, dall’altro. Per questo motivo, tale disposizione non impone agli Stati membri di garantire il diritto di avvalersi di un difensore prima che le autorità competenti abbiano deciso di adottare le misure formali atte a informare l’indagato o imputato del suo status, anche qualora siano in corso indagini concernenti tale persona. Pertanto, non soddisferebbero la condizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 le informazioni relative all’esistenza di un’indagine penale nei suoi confronti che l’indagato o imputato abbia ottenuto, ad esempio, attraverso una fuga di notizie o un canale non ufficiale, prima di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti,.

33.

Tuttavia, una volta che le autorità hanno agito in via ufficiale, con l’intento di informare l’interessato del fatto che egli è considerato indagato o imputato, il modo in cui quest’ultimo ne viene a conoscenza riveste un’importanza limitata ai fini di stabilire se egli abbia oggettivamente ottenuto o meno tale status ai sensi della direttiva. Ad esempio, non vedo perché un indagato che venga a conoscenza del suo status attraverso la stampa, la televisione o Internet, dopo aver preso atto o essere stato avvisato delle dichiarazioni ufficiali rese dalle autorità competenti e riportate o riprese da uno di tali mezzi di comunicazione, dovrebbe essere privato del suo diritto di avvalersi di un difensore, anche qualora le notifiche formali ad esso indirizzate dalle autorità non abbiano avuto esito positivo. Vi sono varie circostanze in cui una notifica ufficiale potrebbe non giungere al suo destinatario. Alcune di queste circostanze possono anche non essere collegate alla volontà dell’indagato di sottrarsi alla notifica ufficiale e al procedimento. In tutte queste situazioni, le autorità competenti hanno chiaramente espresso la loro intenzione di trattare la persona in questione come un indagato o un imputato, circostanza della quale tale persona è venuta a conoscenza con modalità diversa dalla notifica ufficiale.

34.

Ciò detto, desidero sottolineare che questa interpretazione del momento in cui la direttiva 2013/48 diviene applicabile non autorizza né impone in alcun modo di ignorare le norme di procedura penale nazionale applicabili alla notificazione degli atti nei procedimenti penali, in particolare quelle relative alla notificazione obbligatoria degli atti scritti. Tuttavia, data la potenziale eterogeneità delle norme nazionali di procedura penale in tale materia, è naturale che uno strumento generale dell’Unione scelga come momento di applicabilità una situazione di fatto (il momento in cui una persona viene effettivamente a conoscenza del suo nuovo status) e non il rispetto di un requisito formale previsto dal diritto nazionale.

35.

Tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 sembra inoltre maggiormente conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale il diritto di avvalersi di un difensore non dipende da una notifica ufficiale delle autorità, ma deve essere garantito dal momento in cui la posizione di una persona sia significativamente compromessa ( 14 ).

36.

Nella presente causa, è pacifico che: i) l’indiziato è stato sottoposto a indagini penali; ii) le autorità competenti hanno compiuto vari tentativi di informarlo del procedimento; e iii) la lettera del difensore dell’indiziato è stata ricevuta da tali autorità dopo l’emissione della citazione formale.

37.

Sembrerebbe quindi che, di fatto, l’indiziato sia venuto a conoscenza dell’indagine penale attraverso modalità diverse dalla notifica ufficiale. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, tale situazione rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/48.

B.   Portata del diritto di avvalersi di un difensore

38.

La prossima questione da affrontare è se sia conforme all’articolo 3 della direttiva 2013/48 una disposizione o prassi giudiziaria nazionale che consenta alle autorità nazionali, nel caso in cui l’indagato non compaia dinanzi al giudice in seguito ad una di citazione e sia emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto nazionale, di rinviare l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore fino all’esecuzione del mandato di arresto.

39.

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 stabilisce il principio fondamentale secondo cui gli indagati e gli imputati «[hanno] diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo» ( 15 ).

40.

Tale principio viene ulteriormente precisato, per quanto riguarda il momento del procedimento a partire dal quale tale diritto deve essere garantito, all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48. Secondo tale disposizione, il diritto di avvalersi di un difensore dovrebbe essere concesso «senza indebito ritardo» ( 16 ). Tale disposizione prosegue specificando che, in ogni caso, tale diritto dovrebbe essere concesso a partire dal primo di una serie di momenti specifici ivi elencati.

41.

Per quanto rileva ai fini del presente procedimento, è sufficiente osservare che, ai sensi della lettera a) di tale elenco, indagati e imputati devono avere il diritto di avvalersi di un difensore «prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria». Inoltre, ai sensi della lettera d) di tale elenco, il diritto in questione deve essere concesso qualora i medesimi soggetti «siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice».

42.

Mi sembra che un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientri esattamente nella situazione prevista dalla lettera d), se non anche in quella di cui alla lettera a). Infatti, se intendo correttamente il diritto nazionale applicabile, l’indiziato è stato chiamato a comparire dinanzi al giudice del rinvio al fine di conoscere le accuse a suo carico e/o essere interrogato dalle autorità. Proprio la mancata comparizione dell’indiziato, nonostante la sua citazione, ha indotto il giudice del rinvio a chiedersi se la disposizione nazionale o la prassi giudiziaria in questione siano compatibili con il diritto dell’Unione.

43.

È vero che, come sottolinea il governo spagnolo, il preciso contenuto del diritto di avvalersi di un difensore non è definito in modo esaustivo dalla direttiva 2013/48 ed è ampiamente disciplinato dal diritto nazionale. In particolare, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva prevede soltanto che i difensori siano autorizzati a partecipare ad una serie di attività procedurali, nessuna delle quali, secondo tale governo, è stata intrapresa nel caso dell’indiziato.

44.

Tuttavia, per quanto concerne i fatti della presente causa, non vedo come una citazione a comparire dinanzi a un giudice ai fini di un interrogatorio e, successivamente, un mandato d’arresto, possano non ricadere, dal momento stesso in cui sono adottati, nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), ai sensi del quale «gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati». Il vero e proprio scopo di entrambe le misure è procedere all’interrogatorio della persona interessata.

45.

È certamente vero che questa particolare fase procedurale, consistente nell’interrogatorio dinanzi al giudice, non aveva ancora avuto luogo nel momento in cui il giudice nazionale ha effettuato il rinvio pregiudiziale nella presente causa. Tuttavia, risulta anche che, secondo la prassi giudiziaria nazionale, è possibile negare al difensore scelto dall’indagato o dall’imputato la possibilità di comparire per conto di tale persona ai fini dell’interrogatorio dinanzi al giudice ( 17 ).

46.

Per quanto riguarda la questione strutturale sollevata dal governo spagnolo, è improbabile che l’elenco contenuto nell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 riporti in modo esaustivo e tassativo tutti gli elementi che caratterizzano la nozione del diritto di avvalersi di un difensore. Come indicato nei considerando della direttiva 2013/48, indagati e imputati devono, in linea di principio, poter «beneficiare dell’intera gamma di servizi specificamente associati all’assistenza legale» (considerando 12) e «poter contattare, consultare liberamente un difensore e farsi assistere dallo stesso» (considerando 27). A loro volta, i difensori «dovrebbero poter garantire, senza limitazioni, gli aspetti fondamentali della difesa» (considerando 12) ( 18 ). Tali termini riflettono chiaramente quanto previsto dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, ai sensi del quale «[o]gni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare» ( 19 ).

47.

In tale contesto, le lettere da a) a c) dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, assomigliano molto più ad una mera illustrazione di ciò che è certamente incluso nel diritto di avvalersi di un difensore che a un elenco chiuso.

48.

Inoltre, l’interpretazione della direttiva 2013/48 proposta dal governo spagnolo sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU. Tale Corte ha costantemente affermato che il fatto che un imputato non compaia dinanzi al giudice, pur essendo stato regolarmente citato, non può, anche in caso di assenza di una giustificazione, legittimarne la privazione del diritto di essere assistito da un difensore ( 20 ). Un’interpretazione di questo tipo sarebbe in contrasto, dunque, non solo con la garanzia minima generale di cui all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ma anche con la volontà del legislatore dell’Unione, come specificamente espressa nello strumento giuridico in questione. Conformemente al considerando 12, la direttiva 2013/48 «[si fonda] sugli articoli 3, 5, 6 e 8 CEDU come interpretati dalla [Corte EDU] che, nella sua giurisprudenza, fissa regolarmente norme sul diritto di avvalersi di un difensore».

49.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/48, un indagato che si trovi in una situazione come quella di cui al procedimento principale deve, in linea di principio, godere del diritto di avvalersi di un difensore. Ciò premesso, resta da verificare se la direttiva 2013/48 consenta agli Stati membri di derogare a tali garanzie in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

C.   Deroghe temporanee

50.

L’articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/48 prevede tre serie di circostanze in cui gli Stati membri possono derogare temporaneamente ai principi illustrati supra.

51.

Trattasi di un elenco tassativo. Gli Stati membri non possono prevedere, nelle loro legislazioni nazionali, deroghe diverse da quelle indicate nella direttiva 2013/48. Se gli Stati membri fossero liberi di introdurre altre deroghe, il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall’articolo 3 potrebbe rimanere, in larga misura, «lettera morta». Infatti, poiché la direttiva non prevede criteri, principi o limiti al riguardo, gli Stati membri disporrebbero di un margine di discrezionalità illimitato nel ridurre l’ambito di applicazione e la portata dell’articolo 3. Lungi dal conseguire un’armonizzazione minima ( 21 ), la direttiva 2013/48 rischierebbe quindi di realizzare solo un’armonizzazione illusoria ( 22 ).

52.

Nessuna delle tre deroghe sembra essere applicabile alla presente causa.

53.

In primo luogo, è pacifico che l’indiziato non si trova nelle situazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 5 o dall’articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2013/48. La prima deroga riguarda i casi in cui «a causa della lontananza geografica dell’indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale», mentre la seconda deroga si applica quando «vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona».

54.

Analogamente, è altamente improbabile che le circostanze del caso di specie corrispondano a quelle previste dall’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, che riguarda situazioni in cui «vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

55.

In primo luogo, non vedo perché l’azione delle autorità in un caso come quello dell’indiziato sarebbe così urgente da non poter essere ritardata in nessuna circostanza («necessità indispensabile di un intervento immediato»). Inoltre, cosa più importante, non è chiaro in che modo privare gli indagati dell’assistenza di un difensore, salvo il caso in cui compaiano, possa contribuire a evitare di «compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

56.

Sebbene la direttiva 2013/48 non definisca il concetto di «compromettere in modo sostanziale» un procedimento, essa fornisce alcuni esempi nel considerando 32, in cui si riferisce al rischio che siano «distrutte o alterate prove essenziali» o siano «influenzati i testimoni». Alla luce di tali esempi, l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48 dovrebbe essere interpretato nel senso di esigere l’esistenza di un rischio credibile che, in mancanza di un’azione urgente, il procedimento sia irrimediabilmente o significativamente compromesso. Tuttavia, un mero ritardo nel procedimento non comporta necessariamente, di per sé, tale rischio. Pertanto, il semplice fatto che il procedimento sia ostacolato e rallentato fino alla comparizione dell’indagato dinanzi al giudice (volontariamente o a seguito dell’esecuzione del mandato d’arresto) non equivale, a mio avviso, a «compromettere in modo sostanziale» il procedimento, ai sensi di tale disposizione.

57.

Ovviamente, non sottovaluto l’importanza del fatto che i procedimenti penali si svolgano in modo efficace, evitando indebiti ritardi e concludendosi in tempi ragionevoli. Tuttavia, tale principio si applica a tutti i procedimenti penali e, a mio avviso, non vi è alcun elemento che giustifichi una particolare urgenza in procedimenti quali quello di cui al procedimento dinanzi al giudice del rinvio. L’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48 non può essere interpretato nel senso di consentire di rinviare la concessione del diritto di avvalersi di un difensore ogniqualvolta l’indagato o imputato ostacoli il rapido svolgimento del procedimento. Ciò amplierebbe notevolmente l’ambito di applicazione della deroga, in contrasto sia con la formulazione che con l’obiettivo della disposizione.

58.

L’atto di «compromettere in modo sostanziale» il procedimento non può neppure essere individuato nel fatto, suggerito dal governo spagnolo, che la presenza dell’indagato dinanzi al giudice del rinvio potrebbe essere necessaria per chiarire i fatti. Occorre ricordare che l’indagato o imputato gode della facoltà di non rispondere e di non autoincriminarsi ( 23 ). Inoltre, le autorità degli Stati membri hanno l’obbligo di garantire che gli indagati e gli imputati in una situazione quale quella dell’indiziato siano informati tempestivamente, tra l’altro, della loro facoltà di non rispondere ( 24 ).

59.

Alla luce di ciò, nutro una certa perplessità in relazione all’argomento principale del governo spagnolo. Da un lato, tale governo sostiene che il ritardo nel consentire l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore è necessario ai fini del corretto e rapido svolgimento del procedimento penale, perché può essere fondamentale ottenere le dichiarazioni della persona in questione e/o un eventuale chiarimento dei fatti. Dall’altro lato, anche se forzata a comparire, tale persona non è obbligata ad effettuare dichiarazioni, e le autorità competenti sono tenute ad informarla di ciò, anche in assenza del suo difensore.

60.

A questo punto, l’obiettivo dichiarato di tale prassi giudiziaria nazionale cessa di apparire un elemento cruciale ai fini del (normale) svolgimento di un (normale) procedimento penale. Francamente, comincia a sembrare più una «merce di scambio» per forzare la comparizione dinanzi al giudice o una «ricompensa» per gli indagati cooperanti.

61.

A mio avviso, tale logica sarebbe in contrasto non solo con le disposizioni della direttiva analizzata in precedenza, ma anche con i diritti sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta (rispettivamente, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa) ( 25 ). Non intendo certamente negare la forza generale del principio morale «niente caramelle per i bambini cattivi». La questione, semmai, è che, in virtù della formulazione piuttosto chiara dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva e dei diritti della Carta appena menzionati, la concessione della specifica caramella oggetto della presente causa non è negoziabile.

62.

Vorrei inoltre sottolineare che le deroghe previste dalla direttiva 2013/48 devono essere interpretate in modo restrittivo. Questo principio è confermato dal considerando 38, in base al quale gli Stati membri dovrebbero fare un «uso limitato» delle deroghe temporanee. Esso, inoltre, discende molto chiaramente dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafi 5 e 6, ai sensi del quale tali deroghe possono essere applicate solo in «circostanze eccezionali» ( 26 ). Dubito fortemente che il fatto che l’indagato non sia comparso dinanzi al giudice nonostante la citazione possa essere ritenuto integrare «circostanze eccezionali».

63.

Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 esige, tra l’altro, che le deroghe temporanee siano «proporzionat[e] e non va[dano] oltre quanto è necessario», siano «rigorosamente limitat[e] nel tempo» e «non pregiudic[hino] l’equità complessiva del procedimento» ( 27 ). Anche se una misura quale quella oggetto del procedimento principale fosse considerata ammissibile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, quod non, sarebbe difficile comprendere come essa potrebbe soddisfare tutti e tre i criteri in questione.

64.

Alla luce di quanto precede, nessuna delle deroghe temporanee previste dalla direttiva 2013/48 è applicabile in una situazione come quella oggetto del procedimento principale. Il fatto che, come sottolinea il governo spagnolo, la deroga in questione non si applichi automaticamente, bensì soltanto caso per caso, nulla toglie al fatto che, prima facie, tale deroga non corrisponde a nessuna di quelle contemplate nella direttiva 2013/48. Sebbene non si possa escludere che alcune situazioni specifiche, in cui la disposizione nazionale o prassi giudiziaria in questione è applicata a casi particolarmente gravi e urgenti, possano soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, resta il fatto che il suo ambito di applicazione particolarmente ampio, come dimostrato dalla presente causa, non è compatibile con la lettera e lo spirito della direttiva 2013/48.

65.

Alla luce di quanto precede, ritengo che, ai sensi della direttiva 2013/48, l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore non possa essere rinviato fino all’esecuzione del mandato d’arresto e alla conduzione dell’indagato dinanzi al giudice sulla base del fatto che l’indagato non è comparso quando è stato citato dal giudice.

V. Conclusione

66.

Suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (Giudice per le indagini preliminari n. 4, Badalona, Spagna) nel modo seguente:

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, interpretato alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta a una disposizione o prassi giudiziaria nazionale ai sensi della quale, qualora l’indagato non sia comparso dopo la prima citazione del giudice e sia stato disposto un mandato di arresto nazionale, l’esercizio del diritto ad avvalersi di un avvocato può essere rinviato sino a quando venga data esecuzione al mandato di arresto e l’indagato sia condotto dinanzi al giudice.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) V., ad esempio, Timberlake, E.W., «Origin and Development of Advocacy as a Profession», Virginia Law Review, vol. 9, n. 1, 1922, pagg. da 25 a 40.

( 3 ) Summers, S.J., «Fair Trials - The European Criminal Procedural Tradition and the European Court of Human Rights», Hart Publishing, Oxford, 2007, in particolare pagg. da 61 a 96.

( 4 ) Ad esempio, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), «il diritto di ogni persona accusata di un reato ad essere difesa in modo efficace da un avvocato (…) è una delle caratteristiche fondamentali di un processo equo». V., inter alia, sentenze della Corte EDU del 13 ottobre 2009, Dayanan c. Turchia (CE:ECHR:2009:1013JUD000737703, § 30) e del 23 maggio 2019, Doyle c. Irlanda (CE:ECHR:2019:0523JUD005197917, § 67).

( 5 ) Adottato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (United Nations Treaty Series, vol. 999, pag. 171).

( 6 ) GU 2013, L 294, pag. 1.

( 7 ) ES:TC:1984:87.

( 8 ) V., recentemente, sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

( 9 ) V., ad esempio, ordinanza del 5 settembre 2019, Eli Lilly and Company (C‑239/19, non pubblicata, EU:C:2019:687).

( 10 ) Sentenze del 26 novembre 1986, n. 149/1986 (ES:TC:1986:149); del 10 novembre 2003, n. 198/2003 (ES:TC:2003:198); del 18 luglio 2011, n. 132/2011 (ES:TC:2011:132); e del 5 marzo 2018, n. 24/2018 (ES:TC:2018:24).

( 11 ) Confermando in tal modo, indirettamente, le affermazioni del giudice del rinvio (v. supra, paragrafo 16 delle presenti conclusioni) secondo cui, sebbene il codice di procedura penale nazionale sia stato modificato nel 2015, la prassi giudiziaria è apparentemente rimasta invariata.

( 12 ) La Corte ha recentemente confermato tale conclusione in riferimento alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1) (v. sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, punti da 29 a 37), le cui disposizioni pertinenti sono formulate in modo sostanzialmente uguale alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2013/48.

( 13 ) Per una rassegna degli strumenti in questione, v. le mie conclusioni nella causa Moro (C‑646/17, EU:C:2019:95, paragrafi da 27 a 54).

( 14 ) V., in particolare, Corte EDU, sentenze del 19 febbraio 2009, Shabelnik c. Ucraina (CE:ECHR:2009:0219JUD001640403, § 57) e del 18 febbraio 2010, Zaichenko c. Russia (CE:ECHR:2010:0218JUD003966002, § 42).

( 15 ) Il corsivo è mio.

( 16 ) Tale espressione è contenuta anche nel considerando 19 della direttiva 2013/48.

( 17 ) Devo ammettere che questo è un altro elemento che desta perplessità nella presente causa, ossia il motivo per il quale un giudice che abbia a cuore l’efficacia e la rapidità del procedimento non possa semplicemente acconsentire alla modifica della rappresentanza legale non appena la persona citata compaia dinanzi al giudice assistita da un altro difensore di sua scelta. A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, all’imputato è garantito il diritto di difendersi mediante «un difensore di sua scelta». Tuttavia, si potrebbe anche ipotizzare che, in generale, vi sono atti procedurali che un difensore potrebbe compiere per conto del suo cliente anche prima che quest’ultimo compaia personalmente per un interrogatorio (quali la consultazione del fascicolo, la comunicazione e la consultazione con il cliente o la partecipazione ad altri atti procedurali che possono aver luogo in tale fase).

( 18 ) Il corsivo è mio.

( 19 ) Il corsivo è mio.

( 20 ) V., in tal senso, Corte EDU, sentenze del 22 settembre 1994, Pelladoah c. Paesi Bassi (CE:ECHR:1994:0922JUD001673790, § 40) e del 21 gennaio 1999, Van Geyseghem c. Belgio (CE:ECHR:1999:0121JUD002610395, § 34).

( 21 ) V. considerando 8 e articolo 1 della direttiva 2013/48.

( 22 ) Il carattere tassativo dell’elenco è inoltre confermato dai lavori preparatori della direttiva (per una panoramica, v. Cras, S., «The Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings and in European Arrest Warrant Proceedings», Eucrim, fascicolo 1, 2014, pagg. da 40 a 41) e sostenuto dalla dottrina giuridica (v., ad esempio, Flore, D., Droit Pénal Européen, 2a ed., Larcier, Bruxelles, 2014, pag. 404; Klip, A., European Criminal Law – An Integrative Approach, 3a ed., Intersentia, Cambridge, 2016, pag. 263; e Covolo, V., «Judicial protection of the right to access a lawyer in the Member States», in Allegrezza, S., Covolo, V. (a cura di), Effective Defence Rights in Criminal Proceedings, Wolters Kluwer/CEDAM, Milano, 2018, pagg. da 487 a 493).

( 23 ) V. considerando 32 della direttiva 2013/48. V. anche articolo 7 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

( 24 ) V. articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/13.

( 25 ) In questo contesto occorre sottolineare che, ai sensi del considerando 12, la direttiva 2013/48 «promuove l’applicazione della Carta, in particolare gli articoli 4, 6, 7, 47 e 48». A tale riguardo, v. sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (C‑467/18, EU:C:2019:765, punto 37).

( 26 ) Tale criterio si rinviene anche nella giurisprudenza della Corte EDU. Secondo una giurisprudenza consolidata di tale Corte, il diritto di avvalersi di un difensore può essere limitato solo per «motivi impellenti». V., ad esempio, sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55). Recentemente, la Corte EDU ha chiarito che il «criterio dei motivi impellenti è un criterio stringente: tenuto conto della natura e dell’importanza fondamentali di un celere accesso all’assistenza legale (…) le restrizioni all’accesso all’assistenza legale sono consentite solo in circostanze eccezionali (…)». V. sentenza della Corte EDU del 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. Regno Unito (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 258). Il corsivo è mio.

( 27 ) V. anche considerando 38 della direttiva 2013/48.