CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 4 aprile 2019 ( 1 )

Causa C‑47/18

Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

contro

Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare della Alpine Bau GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Fallimenti, concordati e procedure affini – Azione di accertamento dell’esistenza di un credito ai fini della sua iscrizione alla massa fallimentare – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 41 – Contenuto dell’insinuazione del credito – Requisiti massimi – Insinuazione incompleta – Indicazione mancante dedotta dai documenti giustificativi – Condizioni di applicabilità della legge dello Stato membro di apertura della procedura principale di insolvenza»

I. Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ), nonché dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( 3 ).

2.

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra lo Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Ministero del Tesoro della Repubblica di Polonia – Direttore generale delle strade nazionali e delle autostrade, Polonia; in prosieguo: il «ricorrente») e il sig. Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare nella procedura principale di insolvenza aperta in Austria nei confronti della Alpine Bau GmbH, in merito ad un’azione diretta all’accertamento dell’esistenza di crediti.

3.

Con le sue questioni pregiudiziali quarta e quinta, che costituiranno l’oggetto principale della mia analisi, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) s’interroga sulla portata dei requisiti applicati dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la validità di un’insinuazione di credito nella procedura principale di insolvenza, qualora tale insinuazione non contenga indicazioni sulla data d’insorgenza del credito, ma quest’ultima sia desumibile dai documenti giustificativi prodotti.

4.

Dimostrerò sotto quale profilo si renda necessaria un’interpretazione flessibile dell’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000, il che m’indurrà a ritenere soddisfatti i requisiti di cui alla disposizione in parola allorché l’indicazione della data di insorgenza del credito possa essere dedotta dai documenti inviati dal creditore e a rammentare che le conseguenze del difetto di una siffatta precisazione in fase di verifica del credito sono disciplinate dalla legge dello Stato membro di apertura della procedura (lex concursus).

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 1215/2012

5.

L’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 così recita:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

b)

i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;

(…)».

2. Regolamento n. 1346/2000

6.

I considerando 2, 8, 12, da 18 a 21 e 23 del regolamento n. 1346/2000 enunciano quanto segue:

«(2)

Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo (…).

(…)

(8)

Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.

(…)

(12)

Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno della Comunità.

(…)

(18)

In seguito all’apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal presente regolamento. Il curatore della procedura principale o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza.

(19)

Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell’interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l’estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l’apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell’attivo.

(20)

Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire ad un’efficace liquidazione dell’attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d’insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d’insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo nelle procedure secondarie.

(21)

Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore (…).

(…)

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono - nel loro ambito d’applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d’insolvenza».

7.

L’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento così dispone:

«1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.   Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione».

8.

Il successivo articolo 4 prevede quanto segue:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(…)

h)

le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

(…)».

9.

Ai termini dell’articolo 27 del medesimo regolamento:

«La procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest’altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria d’insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure che figurano nell’allegato B. I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro».

10.

L’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1346/2000 è del seguente tenore:

«1.   Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l’obbligo d’informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile all’altra procedura, in particolare la situazione circa l’insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.

2.   Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca».

11.

Ai sensi del successivo articolo 32, paragrafo 1, «[o]gni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria».

12.

L’articolo 39 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza».

13.

L’articolo 40 del regolamento n. 1346/2000 è così formulato:

«1.   Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.

2.   L’informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l’organo o l’autorità legittimati a ricevere l’insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito».

14.

Il successivo articolo 41 prevede quanto segue:

«Il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata».

15.

L’articolo 42 del regolamento in parola così dispone:

«1.   L’informazione di cui all’articolo 40 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo “Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.

2.   Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l’insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo “Insinuazione di credito”. Può essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura».

B.   Diritto austriaco

16.

L’articolo 102 del Bundesgesetz über das Insolvenzverfahren (legge sull’insolvenza) ( 4 ), del 10 dicembre 1914, nella versione applicabile alla controversia principale, enuncia quanto segue:

«I creditori sono tenuti a far valere i loro crediti nella procedura di insolvenza conformemente alle seguenti disposizioni, anche qualora fossero oggetto di controversia».

17.

L’articolo 103, paragrafo 1, dell’IO così dispone:

«L’insinuazione deve indicare l’ammontare del credito e i fatti che ne costituiscono il fondamento, nonché il grado richiesto; essa deve precisare gli elementi di prova producibili a sostegno del credito vantato. (…)».

18.

In forza dell’articolo 104, paragrafo 1, dell’IO, i crediti devono essere insinuati per iscritto o essere oggetto di una dichiarazione orale messa a verbale dinanzi al giudice fallimentare.

19.

L’articolo 105 dell’IO, che trova collocazione nel titolo «Udienza di verifica», ai suoi paragrafi da 1 a 3, prevede quanto segue:

«1.   Il curatore fallimentare e il debitore compaiono all’udienza di verifica (…).

2.   I crediti insinuati sono verificati nell’ordine corrispondente al loro grado o, qualora siano di pari grado, nell’ordine in cui sono stati insinuati.

3.   Il curatore fallimentare effettua una dichiarazione relativa all’esattezza e al grado di ciascun credito insinuato; in sede di dichiarazione non può formulare alcuna riserva».

20.

Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, dell’IO, «[l]’esito dell’udienza di verifica è registrato nello stato dei crediti insinuati».

21.

In base all’articolo 109, paragrafo 1, dell’IO, un credito si ritiene accertato nella procedura di insolvenza se è stato ammesso dal curatore fallimentare e non è stato contestato da nessun creditore legittimato in tal senso.

22.

L’articolo 110, paragrafo 1, dell’IO così recita:

«I titolari di crediti la cui esattezza o il cui grado rimangano controversi possono chiedere che ne sia accertata l’esistenza, laddove il rimedio contenzioso sia ricevibile, agendo in giudizio nei confronti di tutti i contestanti (…). Le domande formulate nell’ambito di tale azione possono fondarsi esclusivamente sul motivo invocato nel contesto dell’insinuazione e in sede di udienza di verifica; le stesse non possono riguardare un importo più elevato di quello indicato in tale occasione».

23.

Ai termini dell’articolo 112, paragrafo 1, dell’IO:

«Le decisioni definitive in merito all’esistenza e al grado dei diritti contestati producono i loro effetti nei confronti di tutti i creditori che siano parti nella procedura di insolvenza».

III. Fatti della controversia principale e questioni pregiudiziali

24.

Il ricorrente, competente per la gestione statale polacca delle strade, in esito a gare d’appalto pubbliche affidava alla Alpine Bau l’esecuzione di diversi progetti per la realizzazione di strade in Polonia. I contratti relativi a tali progetti contenevano disposizioni dettagliate concernenti il risarcimento danni in caso di ritardo nella loro esecuzione.

25.

Il 19 giugno 2013 si apriva in Austria una procedura di insolvenza nei confronti della Alpine Bau e il sig. Riel veniva nominato curatore fallimentare di tale società.

26.

Il 4 luglio 2013 la procedura de qua veniva riqualificata come procedura fallimentare. Il giorno successivo, in applicazione di una decisione dello Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), nel registro delle procedure di insolvenza veniva specificato che si trattava di una procedura principale di insolvenza ai sensi del regolamento n. 1346/2000.

27.

In Polonia, il Sąd Rejonowy Poznán-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznán-Stare Miasto, Polonia) apriva una procedura secondaria di insolvenza sul patrimonio della Alpine Bau.

28.

Il ricorrente insinuava una serie di crediti: il 16 agosto 2013 e il 22 giugno 2016 nell’ambito della procedura principale di insolvenza aperta in Austria, il 16 maggio 2014 e il 16 giugno 2015 nell’ambito della procedura secondaria di insolvenza aperta in Polonia.

29.

Il sig. Riel, nominato nell’ambito della procedura principale di insolvenza austriaca, e il curatore fallimentare designato nell’ambito della procedura secondaria di insolvenza polacca, contestavano la maggior parte dei crediti insinuati.

30.

Il 1o aprile 2015, il ricorrente proponeva in Polonia un’azione di accertamento dell’esistenza di un credito pari a 309663865 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 73898402) ( 5 ).

31.

Secondo il ricorrente, la Alpine Bau chiedeva, il 1o aprile 2015, l’accertamento negativo di un credito pari a PNL 23037496,51 (circa EUR 5497684). Il medesimo afferma parimenti che le due cause sono state riunite e sono pendenti dinanzi al Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań-Stare Miasto) e che tali azioni, «salvo che in qualche punto praticamente trascurabile», hanno lo stesso oggetto della domanda di accertamento crediti proposta dinanzi al giudice austriaco.

32.

Infatti, il 31 ottobre 2016, il ricorrente proponeva parimenti un ricorso dinanzi allo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) inteso all’accertamento dell’esistenza di un credito per un importo pari a EUR 64784879,43, chiedendo la sospensione del procedimento conformemente agli articoli 29 e 30 regolamento n. 1215/2012, fino alla pronuncia di una decisione definitiva nei procedimenti di verifica dei crediti pendenti in Polonia.

33.

Con sentenza parziale del 25 luglio 2017, detto tribunale respingeva il ricorso del ricorrente in relazione ad un importo pari a EUR 265132,81, senza pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

34.

Il ricorrente ha proposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna), invocando segnatamente un vizio procedurale nella parte in cui lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) ha rifiutato di sospendere il procedimento benché l’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 lo disponga imperativamente.

35.

Il giudice del rinvio domanda, in primo luogo, se l’azione di accertamento del credito di cui è chiamato a conoscere rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 o di quelle del regolamento n. 1346/2000.

36.

In secondo luogo, esso s’interroga sull’applicabilità delle norme relative alla litispendenza derivanti dal primo di tali regolamenti, direttamente o per analogia, in caso di applicazione del secondo regolamento, che non contempla analoghe disposizioni.

37.

In terzo luogo, il medesimo giudice esprime dubbi circa la portata dei requisiti di cui all’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 relativi al contenuto dell’insinuazione di un credito da parte dei creditori stabiliti in uno Stato membro. Le precisazioni relative alla natura del credito, alla data in cui è sorto e al relativo importo, essendo sancite da tale disposizione al fine di agevolare i creditori nell’esercizio dei loro diritti, s’imporrebbero anche qualora non risultassero dalla legge applicabile, vale a dire la legge dello Stato membro di apertura della procedura (lex concursus).

38.

Il giudice del rinvio sottolinea, anzitutto, che, secondo la giurisprudenza nazionale riguardante gli articoli 103 e seguenti dell’IO, i requisiti di legge relativi al contenuto delle insinuazioni dei crediti nel passivo del debitore sono di stretta applicazione, per poter disporre, in sede di udienza di verifica dei crediti insinuati, di tutti i fatti costitutivi dei diritti sui quali si baserà successivamente l’azione di accertamento dell’esistenza del credito. Il medesimo aggiunge, poi, che in forza del diritto austriaco la data in cui il credito è sorto non dev’essere precisata. Esso rileva, infine, che, nel caso di specie, le spiegazioni circa la fondatezza del credito si sono mantenute generali e che la data di insorgenza del credito risulta esclusivamente dai documenti prodotti dal creditore.

39.

Il giudice del rinvio esprime, pertanto, dubbi in merito alla possibilità di ritenere che l’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 stabilisca requisiti massimi e che siano applicabili le disposizioni più favorevoli della lex concursus, pur sottolineando che è tale legge a disciplinare le conseguenze di un’insinuazione incompleta ai sensi di tale regolamento.

40.

In tale contesto, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che l’azione di diritto austriaco per l’accertamento di un credito ai fini di una procedura di insolvenza («Prüfungsklage») attiene all’insolvenza agli effetti [della disposizione in parola] ed è pertanto esclusa dall’ambito di applicazione materiale di tale regolamento.

2)

(solo in caso di risposta affermativa alla prima questione):

Se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere applicato in via analogica alle azioni connesse che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento [n. 1346/2000].

3)

(solo in caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta affermativa alla seconda questione):

Se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che sussiste una domanda fra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora un creditore — il ricorrente –, il quale abbia insinuato un credito (sostanzialmente) identico nella procedura principale di insolvenza austriaca e nella procedura secondaria di insolvenza polacca — credito che è stato contestato (in larga misura) dal rispettivo curatore fallimentare –, agisca in giudizio prima in Polonia nei confronti del curatore fallimentare locale nella procedura secondaria di insolvenza e successivamente in Austria nei confronti del curatore fallimentare nella procedura principale di insolvenza – [il sig. Riel] –, chiedendo l’accertamento dell’esistenza di crediti fallimentari per un determinato ammontare.

4)

Se l’articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che l’onere di comunicare la «natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo» è soddisfatto qualora il creditore stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza — il ricorrente –, all’atto di insinuare il credito nella procedura principale di insolvenza, come nella specie,

a)

si limiti a descrivere il credito indicando un importo concreto, senza tuttavia comunicare la data in cui esso è sorto (ad esempio, «credito del subappaltatore JSV Slawomir Kubica per l’esecuzione di lavori della rete stradale»);

b)

non comunichi, nell’insinuazione stessa, la data in cui il credito è sorto, ma una data sia desumibile dagli allegati prodotti congiuntamente all’insinuazione del credito (ad esempio, in base alla data indicata sulla fattura prodotta).

5)

Se l’articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta all’applicazione di norme nazionali più favorevoli, nel singolo caso concreto, al creditore insinuato stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza, ad esempio con riferimento all’onere della comunicazione della data in cui il credito è sorto».

IV. Analisi

41.

Prima di svolgere la mia analisi, limitata, su richiesta della Corte, alle questioni pregiudiziali quarta e quinta relative all’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000, illustrerò brevemente perché, a mio avviso, è giustificato considerare acquisita la risposta alla prima questione pregiudiziale, vertente sul presupposto su cui si fonda la riflessione, ossia che l’azione di cui trattasi nel procedimento principale ricade nell’ambito di applicazione del regolamento in parola.

42.

Sotto un primo profilo, occorre precisare che il regolamento n. 1346/2000, in vigore tra il 31 maggio 2002 ( 6 ) e il 25 giugno 2017 ( 7 ), è applicabile nella specie in ragione della data di apertura della procedura principale di insolvenza, vale a dire il 19 giugno 2013.

43.

Sotto un secondo profilo, alla luce dei principi rammentati nella sentenza del 20 dicembre 2017, Valach e a. ( 8 ), ai punti da 24 a 27 e 37, relativi ai rispettivi ambiti di applicazione dei regolamenti n. 1346/2000 e n. 1215/2012 ( 9 ), sostanzialmente ripresi in tre recenti pronunce, vale a dire le sentenze del 4 ottobre 2018, Feniks ( 10 ), del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte ( 11 ), e del 6 febbraio 2019, NK ( 12 ), relative al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 13 ), abrogato dal regolamento n. 1215/2012, ritengo che l’azione di accertamento dei crediti di cui all’articolo 110 dell’IO rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000.

44.

Infatti, tale azione di accertamento dei crediti può essere proposta soltanto nell’ambito di una procedura di insolvenza, in caso di contestazioni vertenti sull’importo, l’esattezza o il grado dei crediti insinuati da creditori che partecipano alla procedura. Inoltre, essa ha per oggetto di verificare che i requisiti in materia di insinuazione dei crediti siano stati rispettati. Infine, in esito a tale azione, la massa fallimentare da ripartire viene determinata ed è opponibile, in funzione dell’esistenza e del grado dei crediti contestati, a tutti i creditori che siano parti nella procedura di insolvenza.

45.

Ne consegue, a mio avviso, che un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale deriva direttamente da una procedura di insolvenza e le è strettamente connessa, ragion per cui non ricade nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

46.

Ciò premesso, posso passare ad illustrare gli elementi di risposta relativi alle due ultime questioni del giudice del rinvio, riguardanti la portata dell’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000, che propongo alla Corte di esaminare congiuntamente.

47.

Il giudice del rinvio ha espresso dubbi circa le conseguenze della mancata indicazione, nell’insinuazione del ricorrente, della data in cui il suo credito è sorto, benché tale data possa desumersi dai documenti giustificativi prodotti e tale precisazione non sia richiesta dalla legge nazionale.

48.

La Corte è pertanto invitata a interpretare, per la prima volta, l’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 al fine di pronunciarsi sulla cogenza del contenuto dell’insinuazione di un credito quale enunciato dalla disposizione in parola.

49.

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione ( 14 ).

50.

Ebbene, in primo luogo, si deve constatare che non è stata sollevata questione di divergenze di formulazione dell’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 fra le versioni linguistiche che ho potuto verificare ( 15 ).

51.

In secondo luogo, si può precisare che una disposizione del genere già figurava in termini identici nella Convenzione del 23 novembre 1995 relativa alle procedure di insolvenza ( 16 ). Se è vero che tale Convenzione non è entrata in vigore a causa della mancata sottoscrizione di uno Stato membro, tuttavia essa ha costituito il fondamento per la stesura del regolamento n. 1346/2000 ( 17 ).

52.

In terzo luogo, come già precisato dalla Corte, occorre considerare che la relazione esplicativa redatta dai sigg. Miguel Virgós ed Étienne Schmit della Convenzione relativa alle procedure di insolvenza ( 18 ) costituisce una guida nell’interpretazione del regolamento n. 1346/2000 ( 19 ), segnatamente per quanto concerne gli obiettivi perseguiti.

53.

Tali autori hanno sottolineato che le disposizioni speciali della Convenzione del 23 novembre 1995 relative all’insinuazione dei crediti, che derogano all’applicazione della legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza, sono intese ad agevolare l’esercizio dei diritti dei creditori nello spazio europeo sancendo requisiti utili per l’identificazione delle relative domande ( 20 ).

54.

Lo stesso vale per il regolamento n. 1346/2000. In forza del suo articolo 4, paragrafo 2, lettera h), le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti sono determinate dalla legge dello Stato membro di apertura della procedura. Il capitolo IV del regolamento de quo, intitolato «Informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti», che comprende gli articoli da 39 a 42, deroga, però, a tale principio, in quanto detti articoli 39 e 41, nonché all’articolo 42, paragrafo 2, specificano talune modalità di esercizio del diritto di insinuare crediti, nella procedura di insolvenza, da parte di creditori stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

55.

In quarto luogo, per quanto concerne la portata di tali norme relative all’insinuazione di crediti, nella relazione Virgós-Schmit è precisato che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito ( 21 ), la legislazione nazionale non può imporre condizioni supplementari quanto al contenuto dell’insinuazione de qua ( 22 ). Dette norme consentono di garantire la validità dell’insinuazione del credito alla luce della legge dello Stato di apertura della procedura applicabile ai fini della verifica del medesimo.

56.

Tale analisi è condivisa da diversi commentatori del regolamento n. 1346/2000 ( 23 ), che considerano il contesto innovativo in cui è stata trattata la questione del diritto dei creditori e l’ottica essenzialmente pragmatica in cui è stata affrontata.

57.

In tal senso, dopo aver sancito, per la procedura principale di insolvenza, il concetto dell’universalità del fallimento, enunciando, all’articolo 39 del regolamento n. 1346/2000, il principio del diritto all’insinuazione dei crediti per i creditori che abbiano la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura e collegandolo alla possibilità di insinuare i crediti non solo nella procedura principale, ma anche nelle procedure secondarie di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, il legislatore dell’Unione ha stabilito una serie di norme che tutelano l’uguaglianza dei creditori.

58.

Tale uguaglianza è fondata sull’unità del patrimonio e sul principio di non discriminazione, benché il criterio applicato sia quello del domicilio dei creditori interessati e non quello della loro cittadinanza ( 24 ).

59.

Di conseguenza, al fine di garantire uno svolgimento efficace della procedura di insolvenza ( 25 ), il legislatore dell’Unione ha scelto di enunciare all’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 norme comuni massime a tutela dei creditori stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura di insolvenza. Si osservi che, per le medesime ragioni, il contenuto dell’insinuazione’ di un credito è stato ripreso senza modifiche nel regolamento 2015/848 ( 26 ).

60.

Si tratta di disposizioni di diritto materiale ( 27 ). Alla stregua dei governi spagnolo e polacco, ritengo che le stesse debbano essere oggetto di un’interpretazione flessibile per i motivi che mi accingo ad illustrare.

61.

In primo luogo, constato che il legislatore dell’Unione ha limitato la disciplina dell’insinuazione di crediti al suo contenuto e all’ammissione dei documenti forniti dal creditore comprovanti l’esistenza del credito e il relativo ammontare. Come sottolineato poco dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1346/2000, non tutte le questioni connesse alla procedura di insinuazione sono trattate ( 28 ). È quindi ammissibile ritenere che l’articolo 41 del regolamento in parola rappresentasse una forma non esaustiva dell’uniformazione della procedura di insinuazione dei crediti ( 29 ).

62.

Pertanto, la mancata istituzione di una procedura uniforme per l’esercizio del diritto a insinuare crediti e la facoltà di produrre documenti giustificativi m’inducono a ritenere che non si possa imporre che le indicazioni relative al credito elencate all’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 figurino necessariamente nel testo dell’insinuazione e non possano essere dedotte dai documenti giustificativi forniti.

63.

In secondo luogo, l’ammissione di documenti giustificativi, prevista dal legislatore dell’Unione, mi pare consentire un margine di discrezionalità, basato sulle legislazioni nazionali applicabili, in assenza di sanzioni uniformi, per valutare la validità dell’insinuazione o per provvedere alla sua regolarizzazione.

64.

La fase dell’insinuazione dei crediti deve infatti essere necessariamente distinta da quella della loro verifica, che rimane assoggettata alla legge nazionale, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 1346/2000. Tale legge disciplina quindi le conseguenze delle irregolarità delle dichiarazioni del creditore e può, laddove queste ultime siano incomplete, come accade nella specie, prevederne l’eventuale regolarizzazione grazie a diversi documenti, su richiesta dell’autorità competente alla relativa verifica ( 30 ).

65.

Procedure siffatte mi sembrano rispondere alle legittime preoccupazioni espresse dalla Commissione europea in merito alla necessità di non complicare il compito del curatore fallimentare imponendogli di svolgere ricerche in molti documenti.

66.

In terzo luogo, l’obiettivo della tutela dei creditori costantemente perseguito, sia nel regolamento n. 1346/2000 sia nel regolamento 2015/848, implica che la portata dei requisiti imposti ai creditori in occasione dell’insinuazione dei relativi crediti in un diverso Stato membro dipenda dalle condizioni di informazione degli stessi, dal termine prescritto per l’insinuazione dei crediti e dalle difficoltà linguistiche che essi possono incontrare.

67.

Più specificamente, occorre tenere in considerazione che il carattere non esaustivo delle disposizioni del regolamento n. 1346/2000 ha giustificato l’introduzione di modifiche sostanziali, alla luce dei problemi pratici relativi a taluni aspetti dell’insinuazione dei crediti che sono stati attentamente esaminati in uno studio di valutazione sull’applicazione di tale regolamento, presentato nell’ambito di una relazione predisposta dalla Commissione, conformemente all’articolo 46 del regolamento in parola ( 31 ).

68.

L’importanza di tali difficoltà ha giustificato il fatto che la Commissione abbia cercato soluzioni per garantire l’effettività del diritto di insinuazione dei crediti, in assenza di armonizzazione delle normative nazionali in materia ( 32 ), nonché l’uguaglianza dei creditori. Esse sono state concretizzate con la possibilità di effettuare l’insinuazione di crediti con qualunque mezzo di comunicazione accettato dal diritto dello Stato di apertura della procedura di insolvenza ( 33 ) e con l’elaborazione di un modulo uniforme in cui sono precisate le informazioni obbligatorie ( 34 ) al fine di facilitare e garantire la validità dell’insinuazione di crediti ( 35 ).

69.

In tale contesto, un’interpretazione restrittiva dell’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000, quale sostenuta dalla Commissione, avente l’effetto di escludere l’insinuazione di un credito, corredato da documenti giustificativi dai quali si potrebbero desumere, senza particolari difficoltà per il curatore fallimentare o per il giudice adito, le indicazioni utili per stabilire la data di insorgenza del credito, quando peraltro non sia certo che il creditore sia stato correttamente informato dell’esistenza di un requisito in tal senso o entro un termine sufficiente per consentirgli di soddisfare tale obbligo, non mi pare compatibile con l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1346/2000, inteso a semplificare gli adempimenti dei creditori, né con l’obbligo di garantire il rispetto dell’uguaglianza dei medesimi.

70.

Il raffronto con la procedura sostanzialmente organizzata ( 36 ) nel regolamento 2015/848 mi sembra, a tal riguardo, determinante. Si può infatti rilevare che, utilizzando il modulo uniforme per l’insinuazione di crediti, il creditore è ormai chiaramente informato dell’obbligo di indicare la data in cui il credito è sorto ( 37 ).

71.

Di conseguenza, ritengo che debba essere ammessa l’integrazione dell’insinuazione di un credito sulla base di documenti giustificativi, di cui è previsto l’invio all’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000, e che spetterà all’autorità competente per la verifica di tale insinuazione valutare le conseguenze da trarre dall’inadempimento dei requisiti dell’articolo de quo, conformemente alla legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura principale.

V. Conclusione

72.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali quarta e quinta sottoposte dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) nel modo seguente:

L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce i requisiti massimi che possono essere imposti da una normativa nazionale per quanto riguarda il contenuto dell’insinuazione di un credito e che l’obbligo di comunicare la data di insorgenza del credito è soddisfatto qualora quest’ultima sia desumibile dai documenti prodotti in allegato all’insinuazione di credito, con susseguente verifica della validità dell’insinuazione secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura principale (lex concursus).


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2012, L 351, pag. 1.

( 3 ) GU 2000, L 160, pag. 1.

( 4 ) RGBl. 337/1914; in prosieguo: l’«IO».

( 5 ) Al tasso di cambio del 16 maggio 2014, data dell’insinuazione del credito nell’ambito della procedura di insolvenza in Polonia. Lo stesso tasso serve da riferimento per la somma citata successivamente.

( 6 ) V. articolo 47 di detto regolamento.

( 7 ) V. articolo 84, paragrafo 2, nonché articoli 91 e 92 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19), che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1346/2000, applicabile, in sostanza, dal 26 giugno 2017.

( 8 ) C‑649/16, EU:C:2017:986.

( 9 ) V. anche giurisprudenza citata in tali punti.

( 10 ) C‑337/17, EU:C:2018:805 (punti 3031).

( 11 ) C‑296/17, EU:C:2018:902 (punti 2930).

( 12 ) C‑535/17, EU:C:2019:96 (punti da 24 a 26).

( 13 ) GU 2001, L 12, pag. 1.

( 14 ) V. sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 47).

( 15 ) Vale a dire le versioni nelle lingue spagnola, tedesca, inglese e italiana.

( 16 ) Documento del Consiglio dell’Unione europea CONV/INSOL/X1, disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://www.lynxlex.com/fr/text/insolvabilit%C3%A9-r%C3%A8gl-13462000/rapports-explicatifs-utiles/3519. Un’analoga disposizione figurava altresì nel progetto di convenzione relativa al fallimento, ai concordati ed ai procedimenti affini del 1980, pubblicato con la relazione introduttiva di J. Lemontey nel Bollettino delle Comunità europee, Supplemento 2/82, disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/bdfe47f1-678d-45f3-94cb-6aff207d4fc1/language-it/format-PDF/source-88176377.

( 17 ) Sulla genesi del regolamento, v. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2005:579, paragrafo 2 e note 3 e 4), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Senior Home (C‑195/15, EU:C:2016:369, paragrafi 1920).

( 18 ) Si tratta del documento del Consiglio 6500/1/96, REV 1, dell’8 luglio 1996 (in prosieguo: la «relazione Virgós-Schmit»), disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://www.lynxlex.com/fr/text/insolvabilit%C3%A9-r%C3%A8gl-13462000/rapports-explicatifs-utiles/3519. La versione finale del testo completo in lingua inglese può essere reperita in Moss, G., Fletcher, I., Isaacs, S., The EC Regulation on Insolvency Proceedings: a Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, Oxford, 2002, pagg. da 261 a 327 (sulla data esatta di questa relazione, v. pag. 261).

( 19 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2005:579, paragrafo 2, citato nelle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Senior Home (C‑195/15, EU:C:2016:369, nota 11), nonché nota 5, che precisa: «[l]a relazione Virgós-Schmit, che è stata la fonte di molti ’considerando’ del regolamento, non è mai stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, sebbene costituisca il documento del Consiglio, dell’8 luglio 1996, 6500/1/96. (…) V. altresì [Balz, M., «The European Union Convention on Insolvency Proceedings», American Bankruptcy Law Journal, National Conference of Bankruptcy Judges, Laguna Beach, 1996]. Balz presiedette il gruppo di lavoro del [Consiglio] in materia di fallimento che ha redatto la Convenzione. Balz afferma che la relazione Virgós-Schmit fu “ampiamente discussa e concordata dagli esperti delegati, ma, diversamente dalla Convenzione, non fu approvata formalmente dal Consiglio dei Ministri. Ciononostante, avrà notevole autorità per i giudici degli Stati membri” (nota 51)».

( 20 ) V. relazione Virgós-Schmit (punto 273).

( 21 ) V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni.

( 22 ) V. relazione Virgós-Schmit (punto 273).

( 23 ) V., segnatamente, Raimon, M., Le règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection «Droit des affaires», Parigi, 2007, punto 546, pag. 180. V. altresì Hess, B., Oberhammer, P., Pfeiffer, T., in collaborazione con Piekenbrock, A., Seagon, C., External Evaluation of Regulation n. 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, 2014, punto 8.2, pag. 372, in particolare, nella nota 1139, i seguenti riferimenti: Moss, G., Fletcher, I., Isaacs, S., The EC Regulation on Insolvency Proceedings: a Commentary and Annotated Guide, 2a ed., Oxford University Press, Oxford, 2009, punto 8.410; Riedemann, S., «Article 41», Europaïsche Insolvenzverordnung, De Gruyter, Berlino, 2007, punto 14; ma v. anche Ghia, L., «Regulation N. 1346/2000 and Protection of Creditors», International Insolvency Law Review, C.H. Beck, Monaco, 2011, pagg. da 313 a 320, in particolare pag. 320.

( 24 ) V. Vallens, J-L., «La mise en œuvre du règlement communautaire sur les procédures d’insolvabilité: questions de procédure», Recueil Dalloz, Dalloz, Parigi, 2003, n. 21, pagg. da 1421 a 1427, in particolare sezione IX, pag. 1427, che cita Rémery, J-P., «Les aspects européens de la déclaration des créances dans une procédure collective ouverte en France», Revue de procédures collectives, LexisNexis, Parigi, 2003, n. 40, pag. 66; nonché External Evaluation of Regulation n. 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, cit., punto 8.1, pag. 369 e nota 1123. V. anche Jazottes, G., «Article 53», Le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, commentaire article par article, Société de législation comparée, Collection «Trans Europe Experts», Parigi, vol. 12, pag. da 311 a 317, in particolare pag. 312, secondo paragrafo. Di divesro avviso Raimon, M., op. cit., punto 543, pag. 179.

( 25 ) V. considerando 2 del regolamento n. 1346/2000.

( 26 ) V. articolo 55, paragrafo 2, lettere b) ed e), del regolamento 2015/848.

( 27 ) V., segnatamente, Raimon, M., op. cit., punto 536, pag. 177; nonché, nell’opera intitolata Le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, commentaire article par article, cit., Jazottes, G., «Article 53», pagg. da 311 a 317, in particolare pag. 316, e Maréchal, C., «Article 55», pagg. da 323 a 329, in particolare pag. 326, parte B, primo paragrafo, in fine.

( 28 ) V. Vallens, J-L., op. loc. cit.

( 29 ) V. relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza [COM/2012/0743 final] (punto 9., primo paragrafo).

( 30 ) V., in tal senso, le osservazioni scritte concordanti delle parti nel procedimento principale sulla facoltà di fornire indicazioni supplementari nel corso del procedimento di verifica dei crediti nonché, segnatamente, legge e giurisprudenza francesi analoghe, quali illustrate in Vallansan, J., «Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires – Déclaration et admission des créances», JurisClasseur Commercial, LexisNexis, Parigi, fascicolo 2352 del 14 settembre 2015 (ultimo aggiornamento 15 giugno 2018), punti 84, 88, 89 e da 93 a 95. V. anche Raimon, M., op. cit., punto 546, pag. 180.

( 31 ) Ovvero la relazione citata alla nota 29 delle presenti conclusioni (punti 1.1, 1.2 e 9). In quest’ultimo punto vengono considerate le seguenti difficoltà: «(…) le barriere linguistiche, i costi, i termini e la mancanza di informazioni sulla decisione di apertura, sul curatore e sulle formalità della lex fori concursus».

( 32 ) V. Maréchal, C., op. cit., in particolare pag. 327.

( 33 ) V. articolo 53 del regolamento 2015/848, da raffrontare con l’articolo 39 del regolamento n. 1346/2000, che prevede la produzione di uno scritto.

( 34 ) V. articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105 della Commissione, del 12 giugno 2017, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (GU 2017, L 160, pag. 1). V., in particolare, allegato II, punto 6.2, del regolamento di esecuzione 2017/1105. Tuttavia, secondo l’articolo 55, paragrafo 4 del regolamento 2015/848, l’uso di tale modulo è facoltativo, atteso che il creditore mantiene la possibilità di scegliere altri mezzi per insinuare il suo credito, purché vi figurino le stesse informazioni obbligatorie di cui al regolamento in parola.

( 35 ) V. Brulard, Y., e a., L’insolvabilité nationale, européenne et internationale, le règlement européen du 20 mai 2015, Tomo 1, Anthemis, Limal, 2017, punto 24, pag. 328.

( 36 ) V. Maréchal, C., op. cit., pag. 326, parte B, primo paragrafo.

( 37 ) V. allegato II, punto 6.2, del regolamento di esecuzione 2017/1105.