CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 16 maggio 2019 ( 1 )

Causa C‑31/18

Elektrorazpredelenie Yug EAD

contro

Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR),

con l’intervento di:

BMF Port Burgas EAD

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 2, punti 3, 4, 5 e 6 – Nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione – Criteri di distinzione tra i sistemi – Livello di tensione – Proprietà delle installazioni – Libero accesso dei terzi – Accesso attraverso un dispositivo a media tensione – Punti di interconnessione tra sistemi»

1. 

La presente causa concerne una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria) riguardo all’interpretazione dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ( 2 ).

2. 

Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio sono sorte nel quadro di una controversia tra il distributore esclusivo di energia elettrica nel sud‑est della Bulgaria e una società che gestisce in concessione un porto, la quale intende connettere la propria rete direttamente al sistema di trasmissione e, pertanto, pagare le tariffe per i servizi di rete direttamente al gestore di tale sistema.

3. 

La presente causa offre l’opportunità alla Corte di fornire importanti chiarificazioni riguardo alla portata di alcune nozioni fondamentali della direttiva 2009/72.

I. Quadro giuridico

A.   Diritto dell’Unione

4.

L’articolo 2 della direttiva 2009/72, rubricato «Definizioni» enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

3)

“trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

4)

“gestore del sistema di trasmissione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

5)

“distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

6)

“gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica».

B.   Diritto bulgaro

5.

L’articolo 86, paragrafo 1, della Zakon za energetikata (legge sull’energia; in prosieguo: la «ZE») (DV n. 107, 2003) dispone che «[i]l trasporto di elettricità è effettuato dal gestore del sistema di trasporto dell’elettricità che ha ottenuto una licenza per il trasporto di elettricità e che è stato certificato (…)».

6.

Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, della ZE «[l]a distribuzione di elettricità e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione che siano proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e abbiano ottenuto una licenza per la distribuzione di elettricità nell’area corrispondente. (…)».

7.

L’articolo 1 delle disposizioni complementari della ZE (DV n. 54, 2012) contiene le seguenti definizioni:

«20.   “sistema di trasmissione di elettricità”: un insieme di linee elettriche e di impianti elettrici destinati al trasporto, alla trasformazione dell’elettricità da alta in media tensione e alla ridistribuzione del flusso di elettricità;

(…)

22.   “sistema di distribuzione di elettricità”: un insieme di linee elettriche e di impianti elettrici a alta, media e bassa tensione, che servono alla distribuzione di elettricità;

(…)

44.   “trasmissione di elettricità (…)”: il trasporto di elettricità (…) sulla rete di trasmissione (…);

49.   “distribuzione”: il trasporto di elettricità (…) sulle reti di distribuzione».

II. Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale

8.

La società Elektrorazpredelenie Yug EAD (in prosieguo: la «ER Yug») è titolare di una licenza esclusiva rilasciata dall’autorità di regolamentazione dell’energia e dell’acqua bulgara (Komisia za energiyno i vodno regulirane; in prosieguo: la «KEVR») sul fondamento della quale esercita attività di distribuzione di elettricità, mediante un sistema di distribuzione, sul territorio definito nella licenza, ossia il sud‑est della Bulgaria.

9.

La zona oggetto della licenza della ER Yug comprende l’area nella quale si trovano gli stabilimenti della società BMF Port Burgas EAD (in prosieguo: la «BMF»), specificamente i terminal portuali Burgas Ovest e Burgas Est, i quali sono stati attribuiti in concessione alla BMF da un’impresa pubblica. In tale area la BMF gestisce il porto e fornisce i relativi servizi.

10.

Gli stabilimenti della BMF sono connessi alla rete elettrica mediante una linea di media tensione (20 kV) chiamata «Novo pristanishte» («Porto nuovo»), connessa a livello della media tensione al dispositivo a media tensione (anch’esso di 20 kV) della sottostazione elettrica di conversione «Ribari» («Pescatori») ( 3 ). La linea elettrica «Novo pristanishte» è di proprietà dello Stato ed è attribuita alla BMF nell’ambito della concessione dei summenzionati terminal del porto. La sottostazione elettrica «Ribari» è di proprietà del gestore del sistema di trasmissione in Bulgaria, la società Elektroenergien sistemen operator (in prosieguo: la «ESO»).

11.

L’elettricità giunge dal sistema di trasmissione della ESO con una tensione di 110 kV (alta tensione) ed è trasformata nei trasformatori n. 1 e n. 2 in corrente a media tensione (20 kV) prima di entrare nel dispositivo a media tensione (20 kV) della sottostazione «Ribari». Gli strumenti di misurazione commerciale dell’elettricità proveniente dal sistema di trasmissione della ESO verso il sistema di distribuzione della ER Yug sono installati immediatamente dopo i trasformatori n. 1 e n. 2 a livello delle connessioni relative alle cellule n. 26 e n. 39 del dispositivo a media tensione della sottostazione «Ribari». La linea «Novo pristanishte» è connessa al dispositivo di distribuzione chiuso a media tensione (20 kV) della sottostazione «Ribari» a livello della cellula n. 44. Tale linea è utilizzata per trasmettere e fornire elettricità esclusivamente alla BMF.

12.

Nel 2013, la ER Yug e la BMF hanno stipulato un contratto relativo a servizi di rete in virtù del quale la prima forniva alla seconda l’accesso al sistema di distribuzione di elettricità e la trasmissione di elettricità su tale sistema, a fini della fornitura di elettricità agli stabilimenti della BMF siti nell’area portuale di Burgas.

13.

Tuttavia, ritenendo di essere connessa direttamente alla rete di trasmissione, la BMF, nel 2016, ha receduto unilateralmente dal contratto con la ER Yug e ha concluso con la ESO dei contratti aventi ad oggetto l’accesso alla rete di trasmissione, la prestazione di servizi di rete e la trasmissione di energia a fini della fornitura di elettricità ai succitati stabilimenti della BMF.

14.

Ciononostante la ER Yug, considerando che gli stabilimenti della BMF continuassero ad essere connessi alla rete di distribuzione, ha continuato a fatturare alla BMF le tariffe per l’accesso al sistema di distribuzione e per la trasmissione di elettricità su tale sistema.

15.

La BMF ha allora adito la KEVR, la quale con decisione n. Zh-37 del 28 febbraio 2017 ha concluso che, decorso il termine di recesso dal contratto, la ER Yug non aveva più diritto di fatturare alla BMF le tariffe per l’accesso al sistema di distribuzione di elettricità e per la trasmissione su tale sistema. La KEVR, a maggioranza dei suoi membri, ha considerato che gli stabilimenti della BMF fossero direttamente connessi al sistema di trasmissione di elettricità della ESO e che quindi la BMF potesse accedere direttamente a tale sistema. La KEVR ha, pertanto, intimato alla ER Yug di cessare la fatturazione alla BMF delle tariffe per l’accesso al sistema di distribuzione e per la trasmissione di elettricità su tale sistema e di procedere ad una revisione delle tariffe fatturate successivamente allo scadere del termine per il recesso dal contratto concluso con la BMF.

16.

La ER Yug ha impugnato la decisione della KEVR dinanzi al giudice del rinvio.

17.

Nel quadro del procedimento pendente dinanzi a tale giudice, la ER Yug sostiene che, fintantoché la BMF è connessa al sistema di distribuzione di elettricità, essa non può recedere dal contratto di accesso e di trasmissione di elettricità mediante tale sistema. Nella sistematica della direttiva 2009/72, l’elemento determinante per stabilire la distinzione tra un sistema di trasmissione e uno di distribuzione di elettricità sarebbe il livello di tensione: altissima e alta tensione per il sistema di trasmissione, alta, media e bassa tensione per il sistema di distribuzione. La definizione di trasmissione di elettricità risultante dall’articolo 1, punti 20 e 44 della ZE sarebbe incompatibile con la definizione contenuta all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72, la quale, in virtù del suo effetto diretto e del principio di primazia del diritto dell’Unione, dovrebbe essere applicata direttamente. Ciò comporterebbe che la prestazione di servizi di rete a livello della media tensione costituirebbe un’attività di distribuzione di elettricità. Il gestore della rete di trasmissione, la ESO, non avrebbe il diritto di raccordare i propri clienti al sistema di trasmissione a media tensione, né di fornire servizi di rete a media tensione in quanto tali attività rientrerebbero nei servizi di distribuzione di elettricità per i quali la ER Yug detiene una licenza esclusiva nel territorio su cui si trovano gli stabilimenti della BMF.

18.

La BMF sostiene, invece, che i propri stabilimenti sono direttamente connessi al sistema di trasmissione di energia elettrica mediante la sottostazione «Ribari». Pertanto, nella misura in cui né la tale sottostazione, né la linea «Novo pristanishte» ad essa connessa sono di proprietà della ER Yug, essi non costituirebbero elementi del sistema di distribuzione di energia elettrica. La BMF ritiene, dunque, che la licenza della ER Yug non risponda alle condizioni necessarie perché siano forniti servizi di accesso e di trasmissione mediante il sistema di distribuzione di energia elettrica, né perché i servizi siano fatturati.

19.

Il giudice del rinvio osserva che nella presente causa è necessario stabilire a quale rete elettrica, di distribuzione o di trasmissione, siano connessi gli stabilimenti della BMF e, dunque, a quale gestore tale società debba corrispondere le tariffe per i servizi di rete. Il giudice del rinvio ritiene pertanto decisivo individuare il criterio distintivo tra le attività di trasmissione e di distribuzione di elettricità nonché tra le nozioni di «sistema di trasmissione» e di «sistema di distribuzione». Qualora, infatti, si dovesse ritenere che il livello di tensione sia l’unico criterio distintivo tra tali attività, allora, poiché la linea «Novo pristanishte» è connessa nella sottostazione «Ribari» alla media tensione, la BMF dovrebbe pagare le tariffe per i servizi di rete alla ER Yug, la quale avrebbe il diritto esclusivo di fornire servizi di rete a tutti i clienti allacciati a livello della media tensione nel territorio previsto dalla sua licenza, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno proprietaria delle installazioni relative.

20.

Il giudice del rinvio osserva altresì che il legislatore nazionale ha distinto il sistema di trasmissione e quello di distribuzione sulla base del criterio della proprietà degli impianti elettrici in capo al gestore del sistema di trasmissione o a quello del sistema di distribuzione. Per quanto riguarda il livello di tensione, la posizione del legislatore nazionale non sarebbe, invece, altrettanto chiara. Tuttavia, risulterebbe dalle definizioni di cui all’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 che, per il legislatore dell’Unione, l’unico criterio rilevante sarebbe quello del livello di tensione di energia elettrica trasportata, ciò che sarebbe stato confermato dalla Corte nella sentenza del 22 maggio 2008, citiworks (C‑439/06, EU:C:2008:298).

21.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 debbano essere interpretate nel senso che l’unico criterio distintivo tra sistema di distribuzione e sistema di trasmissione e, corrispondentemente, tra attività di “distribuzione” e attività di “trasmissione” di energia elettrica è il livello di tensione e che gli Stati membri, pur essendo liberi di dirigere gli utenti verso l’una o l’altra tipologia di sistema (di trasmissione o di distribuzione), non possono introdurre quale ulteriore criterio di distinzione delle attività di trasmissione da quelle di distribuzione la proprietà sui beni impiegati ai fini del loro esercizio.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i consumatori di energia elettrica che sono allacciati alla rete a media tensione debbano essere considerati sempre clienti del gestore del sistema di distribuzione licenziatario per l’area corrispondente, chiunque sia il proprietario delle apparecchiature cui sono direttamente allacciati i loro impianti elettrici e anche quando detti clienti abbiano concluso accordi direttamente con il gestore del sistema di trasmissione.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se siano conformi alla ratio della direttiva 2009/72 disposizioni nazionali come quella di cui all’articolo 1, punto 44, in combinato con il punto 20, delle disposizioni complementari della [ZE], secondo la quale la “trasmissione di elettricità” è il trasporto di detta energia attraverso il sistema di trasmissione e il “sistema di trasmissione dell’elettricità” è l’insieme delle linee e degli impianti elettrici impiegati per la trasmissione, la trasformazione della corrente da alta a media tensione e la ridistribuzione dei flussi di energia. Se, a dette medesime condizioni, siano conformi alla direttiva disposizioni nazionali come quella di cui all’articolo 88, paragrafo 1, della [ZE], secondo la quale “la distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione che siano proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e abbiano ottenuto una licenza per la distribuzione dell’energia elettrica nell’area corrispondente”».

III. Analisi giuridica

22.

Le questioni pregiudiziali poste alla Corte dal giudice del rinvio sollevano problemi importanti concernenti l’interpretazione di diverse nozioni fondamentali della direttiva 2009/72, in particolare, delle nozioni di «sistema di trasmissione» e di «sistema di distribuzione».

23.

Prima di affrontare tali questioni ritengo utile, a titolo preliminare, rammentare gli obiettivi perseguiti da tale direttiva, alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte.

A.   Finalità della direttiva 2009/72 alla luce della giurisprudenza della Corte

24.

Adottata nel quadro del «terzo pacchetto Energia», la direttiva 2009/72 stabilisce, come risulta dal suo articolo 1, norme comuni per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell’Unione ( 4 ).

25.

Si desume dai considerando 3 e 8 della direttiva 2009/72 che essa mira a realizzare un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti ( 5 ) e in cui siano assicurate la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile.

26.

A tal fine la direttiva 2009/72 mira altresì ad agevolare l’accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di elettricità, ciò che contribuisce, come specificato al considerando 5 della direttiva stessa, anche a garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica la quale riveste un’importanza cruciale per lo sviluppo della società europea. A tal fine la direttiva 2009/72 si prefigge di sviluppare ulteriormente le interconnessioni transfrontaliere.

27.

In tale contesto, la garanzia di un accesso alla rete senza discriminazioni, trasparente e a prezzi ragionevoli costituisce un elemento necessario per il buon funzionamento della concorrenza e riveste un’importanza fondamentale per il completamento del mercato interno dell’energia elettrica ( 6 ).

28.

Per raggiungere tali obiettivi, la direttiva 2009/72 prevede disposizioni che garantiscono una separazione giuridica e funzionale effettiva delle reti dalle attività di generazione e di fornitura, al fine di evitare, come risulta dal considerando 9 di tale direttiva, discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

29.

In tale quadro, l’articolo 2 della direttiva 2009/72 contiene una serie di definizioni delle nozioni fondamentali utilizzate nella direttiva stessa.

30.

La direttiva 2009/72 non definisce le nozioni di «sistema di trasmissione» e di «sistema di distribuzione» in quanto tali, ma definisce, ai punti 3 e 5 del suo articolo 2, le nozioni di «trasmissione» e di «distribuzione» di energia elettrica. La trasmissione di energia elettrica è definita come il «trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura». La distribuzione di energia elettrica è, invece, definita come il «trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura». La nozione di fornitura deve essere intesa, secondo l’articolo 2, punto 19, della suddetta direttiva, come la vendita di energia elettrica ai clienti ( 7 ).

31.

Dalle summenzionate definizioni delle nozioni di «trasmissione» e di «distribuzione» la Corte ha dedotto le definizioni delle nozioni di «sistema di trasmissione» e di «sistema di distribuzione». Così, da un lato, la Corte ha definito il sistema di trasmissione come un sistema interconnesso che serve a inoltrare corrente elettrica ad altissima e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, e, dall’altro, essa ha definito il sistema di distribuzione come un sistema che serve a inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali ( 8 ).

32.

Di conseguenza, la Corte ha rilevato che, per quanto riguarda la natura dei sistemi di trasmissione e di distribuzione e la quantità di energia elettrica trasportata da detti sistemi, solo la tensione di tale energia elettrica costituisce il criterio distintivo tra la trasmissione e la distribuzione e il criterio pertinente per stabilire se una rete costituisca un sistema di trasmissione o di distribuzione ai sensi di tale direttiva ( 9 ).

33.

Sulla base delle stesse definizioni la Corte ha, invece, escluso la pertinenza di altri criteri al fine di determinare se un sistema rientri o meno nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72, quali la data alla quale il sistema è stato costituito o il fatto che esso sia destinato a fini di autoconsumo e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo o la dimensione del sistema ( 10 ).

34.

Risulta da tali considerazioni che sistemi che svolgono la funzione di inoltrare corrente elettrica, da un lato, ad altissima e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori o, dall’altro, ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti finali, devono essere considerati come, rispettivamente, «sistemi di trasmissione» o «sistemi di distribuzione» rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72 ( 11 ).

35.

A tale riguardo, la Corte ha avuto modo di chiarire che, benché la direttiva 2009/72 lasci un margine di discrezionalità agli Stati membri per la sua attuazione, e pertanto per le modalità attraverso le quali questi possono raggiungere gli obiettivi da essa prefissati, gli Stati membri sono tuttavia, in ogni caso, tenuti a garantire il rispetto dei principi e della sistematica di tale direttiva stessa nel suo ambito di applicazione. In altre parole, qualora la direttiva 2009/72 trovi applicazione, gli Stati membri non possono escludere dalla regolamentazione da questa prevista elementi o aspetti rientranti nel suo ambito di applicazione, relativamente all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica ( 12 ).

36.

La Corte ha espresso tale principio con specifico riguardo alla determinazione di un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva 2009/72 e ha sottolineato che gli Stati membri non possono ascrivere sistemi che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72 a una categoria di sistemi di distribuzione distinta da quelle espressamente previste da tale direttiva, al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla medesima ( 13 ). Tale ragionamento è applicabile mutatis mutandi ai sistemi di trasmissione ( 14 ).

37.

Risulta da tale giurisprudenza che, per ciò che riguarda reti elettriche qualificabili come sistemi di trasmissione o di distribuzione ai sensi della direttiva 2009/72, nonostante il margine di discrezionalità lasciato da questa agli Stati membri, non possono esistere «zone grigie», ovvero reti che sono qualificabili come sistemi di trasmissione o di distribuzione ai sensi della direttiva 2009/72, ma che per scelta degli Stati membri sono sottratti alla regolamentazione da questa prevista.

38.

Per ciò che riguarda specificamente l’accesso ai sistemi di trasporto e di distribuzione, la Corte ha ripetutamente sottolineato che il libero accesso dei terzi a tali sistemi, garantito dall’articolo 32, paragrafo 1, prima e seconda frase, della direttiva 2009/72 ( 15 ), costituisce uno degli obiettivi fondamentali di tale direttiva ( 16 ), nonché una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell’energia elettrica ( 17 ).

39.

In considerazione dell’importanza del principio del libero accesso ai sistemi di trasmissione o di distribuzione, il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri dall’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, conformemente all’articolo 288 TFUE, per adottare le misure necessarie per l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione o di distribuzione, non autorizza assolutamente questi a eludere detto principio, fatte salve le ipotesi in cui tale direttiva prevede eccezioni o deroghe ( 18 ).

40.

L’accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e distribuzione deve, in ogni caso, essere fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti, nonché su tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore, e non deve essere discrezionale ( 19 ).

41.

La Corte ha altresì messo in evidenza, da un lato, la stretta connessione tra il diritto di accesso e la libertà di scelta del consumatore dei fornitori e, dall’altro lato, la corrispondente libertà di ogni fornitore di fornire elettricità ai propri clienti, proprie di un mercato completamente aperto. In effetti, per garantire che i clienti idonei possano scegliere liberamente i loro fornitori, questi ultimi devono poter accedere alle reti di trasmissione e di distribuzione che trasportano l’elettricità fino al cliente ( 20 ).

42.

La libera scelta del fornitore non è tuttavia in relazione diretta con il tipo di sistema cui il cliente è connesso. La Corte ha così precisato che tale libertà di scelta è altrettanto garantita sia che il fornitore colleghi i clienti ad una rete di trasmissione sia che li colleghi ad una rete di distribuzione ( 21 ).

43.

La Corte ha rilevato che gli Stati membri conservano, tuttavia, un margine di manovra per orientare gli utenti del sistema verso tale o tal altro tipo di rete, a condizione di tenere un comportamento non discriminatorio e basato su considerazioni obiettive ( 22 ). Sotto questo profilo, la Corte ha però riconosciuto rilevanza all’intento di evitare che clienti di grandi dimensioni si colleghino direttamente alle reti di trasmissione, con l’effetto di far sopportare soltanto ai piccoli clienti l’onere dei costi relativi alle reti di distribuzione e, quindi, di far aumentare i prezzi dell’energia elettrica, ciò che può giustificare l’obbligo di connettersi in via prioritaria ad una rete di distribuzione ( 23 ).

44.

Infine, occorre ancora rilevare che nella sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961) la Corte ha chiarito che un sistema di distribuzione chiuso ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 2009/72 non è, e non può essere, esentato dall’obbligo di libero accesso dei terzi previsto all’articolo 32, paragrafo 1, della stessa direttiva ( 24 ).

45.

È alla luce di tutte le considerazioni che precedono che passo ad analizzare le tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

B.   Sulle questioni pregiudiziali

1. Sulla prima questione pregiudiziale

46.

La prima questione pregiudiziale è suddivisa in due parti.

47.

Nella prima parte il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 debbano essere interpretate nel senso che l’unico criterio distintivo tra sistema di trasmissione e sistema di distribuzione e, corrispondentemente, tra attività di distribuzione e attività di trasmissione di energia elettrica sia il livello di tensione.

48.

Nella seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli Stati membri possano o meno introdurre quale ulteriore criterio di distinzione tra attività (e sistema) di trasmissione e attività (e sistema) di distribuzione la proprietà sui beni impiegati ai fini del loro esercizio.

a) Sulla possibilità per gli Stati membri di prevedere criteri ulteriori rispetto alla tensione per distinguere tra sistema di trasmissione e sistema di distribuzione

49.

Risulta dalle considerazioni esposte ai paragrafi da 30 a 32 supra, che per ciò che riguarda il regime giuridico cui sono sottoposte le reti elettriche dalla direttiva 2009/72, questa prevede una distinzione fondamentale tra sistema di trasmissione e sistema di distribuzione.

50.

Come ricordato a tali paragrafi, la direttiva 2009/72 non definisce essa stessa le nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione. La Corte ha, tuttavia, dedotto la definizione di tali nozioni dalle definizioni delle attività di «trasmissione» e di «distribuzione» contenute ai punti 3 e 5 dell’articolo 2 di tale direttiva, disposizioni di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione.

51.

Risulta dalle definizioni menzionate al paragrafo 31 supra che le nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione hanno entrambe carattere oggettivo, nel senso che si riferiscono alla rete in quanto tale e non al soggetto che le gestisce, e si fondano entrambe su un duplice criterio: uno propriamente oggettivo, ossia il livello di tensione – altissima e alta tensione, per il sistema di trasmissione, e alta, media e bassa tensione, per il sistema di distribuzione – e l’altro funzionale, che si ricollega alla funzione svolta da ciascuna delle due tipologie di sistema nell’organizzazione e nel funzionamento del sistema elettrico, ossia l’inoltro di energia elettrica, rispettivamente, per la consegna ai clienti finali o ai distributori, per il sistema di trasmissione, e per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali per il sistema di distribuzione.

52.

Per ciò che riguarda il primo criterio, ossia il livello di tensione, come ricordato al paragrafo 32 supra, la Corte ha ancora di recente confermato che, per quanto riguarda la natura dei sistemi di trasmissione e di distribuzione ai sensi della direttiva 2009/72 e la quantità di energia elettrica trasportata da detti sistemi, solo la tensione di tale energia elettrica costituisce il criterio distintivo tra la trasmissione e la distribuzione e, pertanto, il criterio pertinente per stabilire se una rete costituisca un sistema di trasmissione o di distribuzione ai sensi di tale direttiva.

53.

Per ciò che riguarda, invece, il secondo criterio, quello funzionale, occorre rilevare che i due tipi di sistemi svolgono funzioni diverse nell’organizzazione e nel funzionamento del settore dell’energia elettrica.

54.

In effetti, i sistemi di trasmissione servono a effettuare il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze, dalle centrali elettriche di produzione fino ai luoghi di utilizzo. Si tratta di sistemi, necessariamente di dimensioni importanti, generalmente interconnessi tra diversi Stati membri, su cui l’energia elettrica è trasportata ad altissima o alta tensione al fine di ridurre al massimo le dispersioni durante il trasporto.

55.

I sistemi di distribuzione svolgono, invece, una funzione diversa. Essi servono a portare l’elettricità ai clienti in generale al fine di consumo proprio. Essi si caratterizzano generalmente per una dimensione più ridotta, tipicamente sviluppata a livello locale e in modo capillare per raggiungere gli utenti o utilizzatori finali. Essi si caratterizzano altresì per un livello di tensione più bassa rispetto a quello del sistema di trasmissione, necessario sia per motivi di sicurezza, ossia la riduzione del rischio di folgorazione nelle vicinanze dei centri abitati, sia per poter connettere alla rete le utenze finali domestiche e industriali che generalmente hanno connessioni rispettivamente a bassa e a media tensione.

56.

I sistemi di trasmissione e di distribuzione sono interconnessi tra loro a livello di sottostazioni elettriche nelle quali l’energia elettrica proveniente ad altissima o alta tensione dal sistema di trasmissione è convertita in media tensione per poter essere distribuita attraverso il sistema di distribuzione. Tali sottostazioni elettriche costituiscono i punti di interconnessione tra i sistemi e contengono generalmente componenti ad alta tensione, chiamati sistema primario, e componenti a media e bassa tensione, chiamati sistema secondario.

57.

È in tale contesto che occorre rispondere alla questione con cui il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2009/72 permetta o meno agli Stati membri di introdurre, nella loro normativa nazionale di trasposizione della stessa, criteri supplementari per distinguere tra sistema di trasporto e sistema di distribuzione.

58.

A tale riguardo occorre, in primo luogo, osservare che le nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione desunte dalla Corte dalle definizioni contenute nella direttiva 2009/72 non comportano alcun rinvio al diritto nazionale degli Stati membri e devono essere intese come nozioni autonome di diritto dell’Unione che, in quanto tali, devono essere interpretate in modo uniforme nel territorio di quest’ultima e in modo da garantire il raggiungimento delle finalità della direttiva stessa ricordate ai paragrafi da 24 a 28 supra.

59.

In secondo luogo, rilevo che risulta particolarmente importante distinguere precisamente tra attività (e sistema) di trasmissione e attività (e sistema) di distribuzione di energia elettrica in quanto la direttiva 2009/72 prevede regimi giuridici diversi per la trasmissione e la distribuzione nonché diverse responsabilità per i gestori dei rispettivi sistemi. Ciò comporta altresì che sia necessario che tale distinzione abbia una portata uniforme in tutti gli Stati membri.

60.

Benché, come osservato giustamente dalla Commissione, la direttiva 2009/72 non introduca un’armonizzazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti che essa disciplina ( 25 ) e lasci, pertanto, agli Stati membri margini di discrezionalità riguardo alle modalità più opportune per il raggiungimento degli obiettivi che essa si prefigge, ritengo, tuttavia, che essa fissi alcune nozioni fondamentali la cui portata deve necessariamente essere uniforme al fine del raggiungimento di tali obiettivi.

61.

Tra tali nozioni figurano certamente quelle di «trasmissione» e di «distribuzione» di energia elettrica ai sensi dei punti 3 e 5 dell’articolo 2 della citata direttiva da cui la Corte ha dedotto le nozioni di sistema di trasmissione e di distribuzione. Tali nozioni svolgono, infatti, un ruolo fondamentale nell’impianto della direttiva stessa.

62.

A tale riguardo occorre rilevare che la direttiva 2009/72 prevede un sistema coerente costituito da concetti legati uno all’altro per il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore dell’Unione ha inteso perseguire con la sua adozione. In tale contesto, ritengo che permettere agli Stati membri di apportare modifiche a nozioni di base, quali quelli di «trasmissione» e di «distribuzione» su cui la sistematica della direttiva stessa si fonda, avrebbe come conseguenza una disomogeneità nell’applicazione di tali nozioni con conseguente frammentazione regolatoria che metterebbe a rischio il raggiungimento di tali obiettivi e, in particolare, di quello fondamentale della creazione di un mercato interno dell’energia elettrica.

63.

Alla luce di tali considerazioni ritengo che i punti 3 e 5 dell’articolo 2 della direttiva 2009/72 debbano essere interpretati nel senso che la tensione costituisce il criterio distintivo tra la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e il criterio pertinente, insieme alla funzione svolta dalla rete in questione, per stabilire se una rete costituisca un sistema di trasmissione o di distribuzione ai sensi di tale direttiva.

64.

Gli Stati membri non possono, pertanto, prevedere nella loro normativa nazionale criteri ulteriori per distinguere un sistema di trasmissione da un sistema di distribuzione. La direttiva 2009/72 lascia, ciononostante, agli Stati membri un certo margine di manovra per attuare tali nozioni, a condizione che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa non siano pregiudicati, determinando, ad esempio, i limiti corrispondenti ai diversi livelli di tensione (altissima, alta, media e bassa).

65.

Al riguardo occorre ancora rilevare, come risulta dalle definizioni di «gestore del sistema di trasmissione» e di «gestore del sistema di distribuzione», di cui ai punti 4 e 6 dell’articolo 2 della direttiva 2009/72 che sia il gestore del sistema di trasmissione, sia quello del sistema di distribuzione possono essere responsabili delle relative interconnessioni tra sistemi. Si desume da tale definizione che la direttiva 2009/72 lascia agli Stati membri la scelta di determinare se i punti di interconnessione tra sistemi di trasmissione e sistemi di distribuzione, quali le sottostazioni elettriche di conversione menzionate al paragrafo 56 precedente, facciano parte del sistema di trasmissione oppure di quello di distribuzione.

2. Sull’esigenza che il gestore del sistema di distribuzione sia proprietario dei beni impiegati per l’esercizio dell’attività di distribuzione

66.

Risulta dalla risposta alla prima parte della prima questione pregiudiziale, che ho proposto ai paragrafi precedenti, che, non potendo gli Stati membri introdurre nessun criterio ulteriore rispetto alla tensione e alla funzione per distinguere tra sistemi di trasmissione e di distribuzione, occorre rispondere alla seconda parte della stessa questione nel senso che uno Stato membro non può introdurre nella sua normativa nazionale, come criterio ulteriore di distinzione tra tali sistemi, la proprietà da parte del gestore sui beni impiegati ai fini dell’esercizio della rispettiva attività.

67.

Ciò detto, ritengo che la seconda parte della prima questione pregiudiziale meriti un’analisi più approfondita.

68.

Nella sistematica della direttiva 2009/72, l’esigenza che il gestore di una rete sia proprietario dei beni impiegati per l’esercizio delle rispettive attività, ossia fondamentalmente sia proprietario della rete, non è considerata come un criterio di distinzione tra attività di trasmissione e di distribuzione e, quindi, tra i due tipi di rete. Tale esigenza costituisce, piuttosto, un requisito soggettivo concernente il regime giuridico delle entità che possono essere considerate o designate come gestori dei due tipi di sistemi. In effetti, essa riguarda la posizione giuridica del gestore del sistema rispetto ai beni utilizzati per l’attività, e specificamente rispetto alla rete.

69.

A tale riguardo, occorre osservare come la direttiva 2009/72 stessa preveda, all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), come requisito necessario in capo al gestore del sistema di trasmissione indipendente, la proprietà del sistema di trasmissione e degli altri beni necessari all’attività di trasmissione.

70.

Tale previsione si inserisce nell’ambito delle disposizioni della direttiva 2009/72 che mirano a garantire l’esistenza di una separazione effettiva tra le attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni di rete ( 26 ).

71.

La direttiva 2009/72 non prevede tale requisito per il gestore della rete di distribuzione ( 27 ).

72.

Essa si limita a prevedere, nell’articolo 26, paragrafo 1, della stessa, che, qualora il gestore del sistema di distribuzione faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, non vi è «l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata», ma, ai termini del paragrafo 2, lettera c), dello stesso articolo, è solo necessario che «il gestore del sistema di distribuzione [disponga] di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete».

73.

In tale contesto, poiché la legislazione nazionale bulgara, ed in particolare l’articolo 88, paragrafo 1 della ZE, prevede il requisito della proprietà del sistema di distribuzione in capo al gestore di tale rete, la questione che si pone è quella di verificare se l’imposizione di un tale requisito sia o meno conforme alla direttiva 2009/72.

74.

A tale riguardo ritengo che, in linea di principio, una disposizione di diritto nazionale che preveda che il gestore del sistema di distribuzione debba essere il proprietario di tale sistema non è di per sé stessa contraria alla ratio della direttiva 2009/72. Essa appare, in astratto, conforme agli obiettivi perseguiti da questa, in quanto si inserisce nella logica di un rafforzamento della separazione tra i diversi livelli di attività nel settore dell’energia elettrica. In tale prospettiva, una disposizione di diritto nazionale di tal genere estende al gestore del sistema di distribuzione un requisito già previsto dalla direttiva stessa per il gestore del sistema di trasmissione.

75.

Ritengo pertanto che, in linea di principio, l’introduzione in una normativa nazionale del requisito che i beni con cui viene esercitata l’attività di distribuzione siano di proprietà del gestore del sistema di distribuzione rientri nel margine di discrezionalità che la direttiva 2009/72 lascia agli Stati membri per la sua attuazione.

76.

Ciò detto, è tuttavia necessario che la previsione nel diritto nazionale di tale requisito soggettivo in capo al gestore del sistema di distribuzione non metta, in concreto, in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/72, ciò che spetta al giudice nazionale verificare caso per caso.

77.

A tale riguardo alcune osservazioni appaiono pertinenti.

78.

In primo luogo, come risulta dai paragrafi da 35 a 37 supra, i sistemi di trasmissione e di distribuzione devono esser assoggettati nella loro integralità al regime giuridico della direttiva. Non possono, pertanto, esistere «zone grigie», ossia pezzi di rete elettrica qualificabili come sistema di trasmissione o di distribuzione ai sensi della direttiva 2009/72, ma che siano sottratti al regime giuridico previsto dalla direttiva stessa. La direttiva 2009/72 non prevede un «tertium genus» rispetto alla distinzione tra sistema di trasmissione e sistema di distribuzione e presuppone che l’intera rete elettrica sia assoggettata alle sue disposizioni.

79.

Ne consegue che, nel caso in cui una rete elettrica sia qualificabile come sistema di distribuzione in applicazione dei criteri della tensione e della funzione, menzionati ai paragrafi 31 e 51 e seguenti supra, essa dovrà essere assoggettata al regime giuridico previsto dalla direttiva 2009/72 concernente la distribuzione, indipendentemente dall’applicazione del requisito ulteriore della proprietà, eventualmente previsto dalla normativa nazionale.

80.

Infatti, permettere di sottrarre pezzi di rete alla disciplina della direttiva 2009/72, in applicazione di eventuali requisiti ulteriori previsti dalla normativa nazionale, minerebbe alla base il sistema della direttiva 2009/72 e porterebbe pregiudizio agli obiettivi da questa perseguiti,quali la creazione del mercato unico dell’elettricità, il libero accesso dei terzi e la sicurezza dell’approvvigionamento.

81.

Non è, pertanto, a mio avviso, compatibile con le disposizioni della direttiva 2009/72 un’interpretazione del diritto nazionale in virtù della quale siano, de iure, esclusi dalla nozione di sistema di distribuzione tutti i beni e tutte le reti che non sono di proprietà del distributore, indipendentemente dalla loro qualificazione come sistema di distribuzione in applicazione dei criteri della direttiva 2009/72. Ne consegue che un sistema che serve a inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali costituisce un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva 2009/72 e, pertanto, è assoggettato alla disciplina da questa prevista, indipendentemente dal fatto che esso sia o meno di proprietà del gestore della rete di distribuzione.

82.

In secondo luogo, la previsione per legge del requisito della proprietà del sistema di distribuzione in capo al gestore di tale sistema non deve pregiudicare l’obiettivo essenziale della direttiva 2009/72 di realizzare un mercato completamente aperto in cui sia assicurata la concorrenza. Più in particolare, la previsione di un tale requisito potrebbe creare una sorta di barriera normativa all’ingresso nel settore della distribuzione di energia elettrica, rischiando di attribuire al proprietario del sistema di distribuzione una sorta di monopolio eterno de iure della distribuzione in un determinato territorio.

83.

In effetti, se la proprietà del sistema di distribuzione è un requisito necessario previsto ex lege per effettuare attività di distribuzione in una determinata area, allora solo il proprietario di tale sistema potrà essere designato come il gestore della rete e potrebbero non essere previste gare per l’attribuzione di tale gestione, ciò che, in assenza di qualsivoglia concorrenza, comporta rischi di riduzione degli incentivi ad aumentare l’efficienza della rete stessa per il proprietario del sistema.

84.

Spetta peraltro al giudice del rinvio verificare se tale è in concreto il caso nel quadro dell’ordinamento giuridico nazionale in questione.

85.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre, a mio avviso, concludere che le disposizioni della direttiva 2009/72 non ostano, in principio, ad una normativa nazionale che preveda come requisito soggettivo ulteriore in capo al gestore del sistema di distribuzione che esso sia proprietario di tale sistema, a condizione che l’applicazione di tale requisito ulteriore previsto dalla normativa nazionale non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa, ciò che spetta al giudice nazionale, in concreto, stabilire caso per caso.

C.   Sulla terza questione pregiudiziale

86.

Con la terza questione pregiudiziale, che deve a mio avviso essere analizzata prima della seconda ( 28 ), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se sono compatibili con la direttiva 2009/72 disposizioni nazionali quali, da un lato, quella di cui all’articolo 1, punti 20 e 44, delle disposizioni complementari dello ZE, che definiscono le nozioni di «sistema di trasmissione di elettricità» e di «trasmissione di elettricità» e, dall’altro, quella di cui all’articolo 88, paragrafo 1, della ZE che riserva al proprietario del sistema di distribuzione l’attività di distribuzione e la gestione del sistema stesso.

87.

La risposta alla terza questione pregiudiziale si desume direttamente dalle risposte che ho proposto alla prima questione.

88.

Per ciò che riguarda la compatibilità con la direttiva 2009/72 di disposizioni nazionali quali quelle di cui all’articolo 1, punti 20 e 44, delle disposizioni complementari dello ZE, risulta dal paragrafo 65 supra che l’articolo 2, punti 4 e 6, della direttiva 2009/72 lascia agli Stati membri la scelta di considerare se i punti di interconnessione tra sistemi di trasmissione e sistemi di distribuzione – quali le sottostazioni elettriche menzionate al precedente paragrafo 56 che convertono l’elettricità da altissima o alta tensione a media tensione – facciano parte del sistema di trasmissione o di quello di distribuzione. Ne consegue che la direttiva 2009/72 non osta a disposizioni nazionali che prevedano che il sistema di trasmissione di elettricità comprenda un insieme di linee elettriche e di impianti elettrici destinati al trasporto di elettricità e alla trasformazione dell’elettricità da alta a media tensione ( 29 ).

89.

Per ciò che riguarda la compatibilità con la direttiva 2009/72 di una disposizione di diritto nazionale quale quella di cui all’articolo 88, paragrafo 1, della ZE, essa si desume chiaramente dal precedente paragrafo 85.

D.   Sulla seconda questione pregiudiziale

90.

Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 2009/72 debbano essere interpretate nel senso che un consumatore di elettricità, connesso alla rete elettrica a livello della media tensione, debba essere considerato sempre come un cliente del gestore del sistema di distribuzione licenziatario per l’area corrispondente, indipendentemente dal soggetto proprietario dell’apparecchiatura cui tale cliente è direttamente connesso, e ciò anche qualora detto cliente abbia concluso accordi direttamente con il gestore del sistema di trasmissione.

91.

Tale questione pregiudiziale sorge in una situazione fattuale in cui una linea elettrica a media tensione che connette il cliente alla rete elettrica (la linea «Novo pristanishte» rientrante nell’ambito della concessione della BMF) è connessa al dispositivo a media tensione di una sottostazione elettrica di conversione di proprietà del gestore della rete di trasmissione (la sottostazione «Ribari» di proprietà della ESO).

92.

Risulta dalle considerazioni che precedono che, in una situazione del genere, il fatto che la connessione avvenga al livello della media tensione non comporta di per sé stesso necessariamente che il cliente in questione sia connesso alla rete di distribuzione.

93.

In effetti, risulta dal paragrafo 56 supra che è possibile che la connessione del cliente avvenga a livello di un dispositivo a media tensione che fa parte di una sottostazione elettrica. In applicazione della normativa nazionale dello Stato membro in causa, il quale come risulta dai paragrafi 65 e 88 supra dispone di un margine di discrezionalità al riguardo, tale sottostazione elettrica potrebbe far parte del sistema di trasmissione.

94.

In un caso del genere il cliente, pur essendo connesso alla rete elettrica a livello della media tensione, sarebbe connesso direttamente alla rete di trasmissione cui avrebbe, in virtù dell’articolo 32 della direttiva 2009/72, diritto ad accedere liberamente, in conformità con i criteri indicati dalla Corte e ricordati ai paragrafi da 38 a 43 supra. In tal caso, i servizi di rete sarebbero forniti a tale cliente dal gestore della rete di trasmissione.

95.

Spetta peraltro al giudice del rinvio verificare se, nella fattispecie, ciò è il caso. Più in particolare, spetterà al giudice del rinvio constatare se il dispositivo a media tensione cui è connessa la linea «Novo pristanishte» costituisce un elemento a media tensione interno della sottostazione «Ribari» (facente parte del sistema secondario di tale sottostazione), ciò che sembrerebbe essere il caso sulla base della descrizione fatta dal giudice del rinvio stesso nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, oppure se tale dispositivo costituisce, invece, un elemento esterno al sistema di conversione della sottostazione «Ribari», facente parte strutturalmente del sistema di distribuzione.

96.

Nel primo caso, il cliente sarà connesso, benché a livello della media tensione, direttamente al sistema di trasmissione e i servizi di rete gli saranno forniti dal gestore di tale sistema e quindi egli sarà cliente di tale gestore. Nel secondo caso, viceversa, l’utente sarà connesso al sistema di distribuzione nel qual caso i servizi di rete gli saranno forniti dal gestore della rete di distribuzione di cui dovrà essere considerato cliente, indipendentemente dal soggetto proprietario del dispositivo cui il cliente è connesso.

97.

Ritengo, infine, ancora opportuno a titolo complementare osservare, per ciò che riguarda la linea elettrica a media tensione «Novo pristanishte», che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che essa viene utilizzata esclusivamente per fornire elettricità alla BMF. Se ciò non dovesse essere il caso ( 30 ), si porrebbe il problema di un’eventuale qualificazione della stessa come sistema di distribuzione chiuso ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 2009/72, se i requisiti per una tale qualificazione sussistono, o eventualmente di sistema di distribuzione tout court. In ogni caso, risulta dalle considerazioni esposte ai paragrafi da 35 a 37 e da 78 a 81 supra che, nel caso in cui tale linea di media tensione fosse utilizzata per la fornitura di clienti diversi dalla BMF, dovendo essa essere qualificata come sistema di distribuzione, non potrebbe in alcun caso essere sottratta alla regolamentazione prevista dalla direttiva 2009/72.

98.

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che risulta da un’interpretazione dell’articolo 2, punti 3, 4, 5 e 6, della direttiva 2009/72 che un consumatore di elettricità, connesso alla rete elettrica a livello della media tensione, non deve necessariamente sempre essere considerato come un cliente del gestore del sistema di distribuzione licenziatario per l’area corrispondente, ma spetta al giudice nazionale valutare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se tale cliente è connesso ad una sottostazione elettrica che fa parte del sistema di trasmissione oppure se esso è connesso al sistema di distribuzione, e ciò indipendentemente dal soggetto proprietario del dispositivo cui il cliente è connesso. Nel primo caso detto consumatore dovrà essere considerato come cliente del gestore del sistema di trasmissione, mentre nel secondo caso egli dovrà essere considerato come cliente del gestore del sistema di distribuzione.

IV. Conclusione

99.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere ai quesiti sottoposti dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria) come segue:

1)

I punti 3 e 5 dell’articolo 2 della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che la tensione dell’energia elettrica costituisce il criterio distintivo tra la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e il criterio pertinente, insieme alla funzione svolta dalla rete in questione, per stabilire se una rete costituisca un sistema di trasmissione o di distribuzione ai sensi di tale direttiva. Gli Stati membri non possono, pertanto, prevedere nella loro normativa nazionale criteri ulteriori per distinguere un sistema di trasmissione da un sistema di distribuzione. Ciononostante, gli Stati membri dispongono di un certo margine di manovra per attuare tali nozioni, a condizione che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa non siano pregiudicati, determinando, ad esempio, i limiti corrispondenti ai diversi livelli di tensione (altissima, alta, media e bassa). Ai sensi dell’articolo 2, punti 4 e 6, della direttiva 2009/72 gli Stati membri sono altresì liberi di determinare se i punti di interconnessione tra sistemi di trasmissione e sistemi di distribuzione, quali le sottostazioni elettriche di conversione, facciano parte del sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione.

2)

Le disposizioni della direttiva 2009/72 non ostano, in principio, ad una disposizione nazionale che preveda come requisito soggettivo ulteriore in capo al gestore del sistema di distribuzione che esso sia proprietario di tale sistema, a condizione che l’applicazione di tale requisito ulteriore previsto dalla normativa nazionale non pregiudichi in concreto il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa, ciò che spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso.

3)

Le disposizioni della direttiva 2009/72 non ostano ad una disposizione nazionale che preveda che il sistema di trasmissione di energia elettrica comprenda un insieme di linee elettriche e di impianti elettrici destinati al trasporto di elettricità e alla trasformazione dell’elettricità da alta a media tensione.

4)

L’articolo 2, punti 3, 4, 5 e 6, della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che un consumatore di elettricità, connesso alla rete elettrica a livello della media tensione, non deve necessariamente sempre essere considerato come un cliente del gestore del sistema di distribuzione licenziatario per l’area corrispondente, ma spetta al giudice nazionale valutare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se tale cliente è connesso ad una sottostazione elettrica che fa parte del sistema di trasmissione oppure se esso è connesso al sistema di distribuzione, e ciò indipendentemente dal soggetto proprietario del dispositivo cui il cliente è connesso. Nel primo caso detto consumatore dovrà essere considerato come cliente del gestore del sistema di trasmissione, mentre nel secondo caso egli dovrà essere considerato come cliente del gestore del sistema di distribuzione.


( 1 ) Lingua originale: l’italiano.

( 2 ) GU 2009, L 211, pag. 55.

( 3 ) Risulta dalla decisione di rinvio che gli stabilimenti della BMF nel porto di Burgas sono connessi alla rete elettrica anche attraverso due altre linee: la linea «Komi» e la linea elettrica «Parova tsentrala» («centrale a vapore»). Queste due linee elettriche esulano però dalla controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.

( 4 ) V., al riguardo, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punto 27). Il 30 novembre 2016 la Commissione ha pubblicato una proposta di rifusione della direttiva (v. COM(2016) 864 final (corrigendum della versione italiana del 20 aprile 2017 COM(2016) 864 final/2).

( 5 ) V., al riguardo, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punto 55).

( 6 ) Al riguardo, v., con riferimento alla precedente direttiva 2003/54/CE, le sentenze del 22 maggio 2008, citiworks (C‑439/06, EU:C:2008:298, punti 40 a 44), e del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 31).

( 7 ) Sentenze del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punto 28), e, per analogia, del 22 maggio 2008, citiworks (C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 45).

( 8 ) V., riguardo alla direttiva 2003/54, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks (C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 46). Si veda anche sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punto 29).

( 9 ) Ibidem, rispettivamente, punto 48 e punto 30.

( 10 ) Sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punti 3135).

( 11 ) V., in tale senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punto 37).

( 12 ) Tale principio si desume chiaramente dalle sentenze del 22 maggio 2008, citiworks (C‑439/06, EU:C:2008:298, punti 44, 4955), nonché del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punti 4851) relativamente all’accesso dei terzi e alla categorizzazione delle reti elettriche previste dalla direttiva. Al riguardo v. anche nota 25 infra.

( 13 ) Sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punto 48).

( 14 ) V. al riguardo, con riferimento alla direttiva 2003/54, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks (C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 49 in fine).

( 15 ) L’articolo 32 della direttiva 2009/72, rubricato «Accesso ai terzi», dispone al suo paragrafo 1 che gli «Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema.»

( 16 ) Sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 46).

( 17 ) V., da ultimo, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961 punto 54 e giurisprudenza citata).

( 18 ) Sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punto 56).

( 19 ) Sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 46).

( 20 ) V. sentenze del 22 maggio 2008, citiworks (C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 43, Sabatauskas e a, punto 33), e del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punto 55).

( 21 ) V. sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 43), e il paragrafo 41 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott relative alla stessa causa (EU:C:2008:344).

( 22 ) Sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 47).

( 23 ) Sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 48).

( 24 ) Punto 59.

( 25 ) Per una valutazione riguardo al carattere esaustivo o meno dell’armonizzazione introdotta dalla direttiva 2009/72, si veda, per analogia, le considerazioni dell’avvocato generale Sharpston ai paragrafi 28 e segg. delle conclusioni nella causa FENS (C‑305/17, EU:C:2018:536). Al riguardo si vedano anche i punti 23 e segg. della relativa sentenza del 6 dicembre 2018, FENS (C‑305/17, EU:C:2018:986), nonché il paragrafo 50 delle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Renerga (C‑238/17, EU:C:2018:571).

( 26 ) A tale riguardo si veda il considerando 11 della direttiva 2009/72.

( 27 ) Tale scelta del legislatore è dovuta al fatto che, come si desume dal considerando 26 della direttiva 2009/72, al livello della rete di distribuzione il rischio di discriminazioni riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è minore rispetto a quello esistente al livello della rete di trasmissione.

( 28 ) Il giudice del rinvio chiede che venga risposto alla terza questione pregiudiziale in caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale e alla seconda in caso di risposta affermativa a tale prima questione. Tuttavia, considerate le risposte che propongo alla prima questione pregiudiziale, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre, a mio avviso, rispondere a tutte le questioni pregiudiziali sollevate da tale giudice.

( 29 ) Non occorre a mio avviso prendere posizione sull’elemento, previsto all’articolo 1, punto 20, delle disposizioni complementari dello ZE riguardante la ridistribuzione del flusso di elettricità, il quale sembra esulare dalle questioni che si pongono dinanzi al giudice del rinvio.

( 30 ) Non è chiaro, infatti, dalle osservazioni presentate dalla BMF dinanzi alla Corte se un altro utilizzatore (Pristanishte Burgas EAD) riceva energia elettrica attraverso la stessa linea.