31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/15


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 maggio 2020 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Špecializovaný trestný súd — Slovacchia) — procedimento penale a carico di UL, VM

(Causa C-709/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva (UE) 2016/343 - Articoli 3 et 4 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47 e 48 - Riferimenti in pubblico alla colpevolezza - Giurisdizione nazionale - Accettazione tramite ordinanza della dichiarazione di colpevolezza di uno dei due coimputati per le infrazioni indicate nell’atto di accusa - Esame della colpevolezza del secondo coimputato che si è dichiarato innocente - Condanna da parte dello stesso giudice che ha accettato la dichiarazione di colpevolezza)

(2020/C 287/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Špecializovaný trestný súd

Imputati nella causa principale

UL, VM

con l’intervento di: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Dispositivo

L’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti in combinato disposto con il considerando 16 di tale direttiva, nonché l’articolo 47, secondo comma, e l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, nell’ambito di un procedimento penale avviato contro due persone, un giudice nazionale accetti, anzitutto, con ordinanza, la dichiarazione di colpevolezza della prima persona per le infrazioni menzionate nell’atto di accusa asseritamente commesse unitamente alla seconda persona che non si è dichiarata colpevole, e statuisca, poi, successivamente ad una produzione della prova in relazione ai fatti contestati a questa seconda persona, sulla colpevolezza di quest’ultima, a condizione, da un lato, che la menzione della seconda persona in quanto coautore delle presunte infrazioni sia necessaria ai fini della qualificazione della responsabilità giuridica della persona che si è dichiarata colpevole e, dall’altro, che la stessa ordinanza e/o l’atto di accusa cui fa riferimento tale ordinanza indichino chiaramente che la colpevolezza di tale seconda persona non è stata legalmente dimostrata e sarà oggetto di una produzione della prova e di una sentenza distinte.


(1)  GU C 44 del 04.02.2019.