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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. / Krajowa Rada Sądownictwa
(Causa C-824/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva - Principio dell’indipendenza dei giudici - Procedura di nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) - Nomina da parte del presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della magistratura - Mancanza d’indipendenza di tale Consiglio - Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile delibera - Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio - Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause - Articolo 267 TFUE - Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione - Primato del diritto dell’Unione - Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’Unione)
(2021/C 148/03)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: A.B., C.D., E.F., G.H., I.J.
Convenuta: Krajowa Rada Sądownictwa
con l’intervento di: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich
Dispositivo
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1) |
In presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere in prima e ultima istanza su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) avverso le decisioni con cui un organo come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di altri candidati al Presidente della Repubblica di Polonia in vista della nomina a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure a provvedere su detti ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell’esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte:
In caso di accertata violazione di detti articoli, il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare le modifiche di cui trattasi, siano esse di origine legislativa o costituzionale, e di continuare, di conseguenza, ad esercitare la competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle controversie di cui era investito prima dell’intervento di tali modifiche. |
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2) |
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni che modificano lo stato del diritto nazionale in vigore e in forza delle quali:
qualora risulti — circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti — che tali disposizioni sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici così nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle decisioni di un organo quale la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto. In caso di violazione accertata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare queste stesse disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente in vigore, e di esercitare, al contempo, esso stesso il controllo giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni. |