1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

(Causa C-815/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 96/71/CE - Articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1 - Distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi - Autisti del trasporto internazionale su strada - Ambito di applicazione - Nozione di «lavoratore distaccato» - Trasporti di cabotaggio - Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8 - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Contratti collettivi dichiarati di applicazione generale)

(2021/C 35/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Resistenti: Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

Dispositivo

1)

La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada.

2)

L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che un lavoratore che esercita un’attività di autista nel settore del trasporto internazionale su strada — nell’ambito di un contratto di noleggio tra l’impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un’impresa situata in uno Stato membro diverso da quello in cui l’interessato lavora abitualmente — è un lavoratore distaccato nel territorio di uno Stato membro, ai sensi di tali disposizioni, qualora lo svolgimento del suo lavoro presenti, durante il limitato periodo in questione, un legame sufficiente con tale territorio. L’esistenza di un simile legame è determinata nell’ambito di una valutazione globale di elementi quali la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato in detto territorio, il grado di intensità del legame delle attività di tale lavoratore con il territorio di ciascuno Stato membro nel quale egli opera, nonché la parte che dette attività vi rappresentano nell’insieme del servizio di trasporto.

Il fatto che un autista del trasposto internazionale su strada, che un’impresa stabilita in uno Stato membro ha messo a disposizione di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, riceva le istruzioni inerenti alle sue missioni, inizi o concluda le medesime presso la sede di questa seconda impresa non è di per sé sufficiente per ritenere che egli sia stato distaccato nel territorio di quest’altro Stato membro, ai sensi della direttiva 96/71, se lo svolgimento del suo lavoro non presenta, sulla base di altri fattori, un legame sufficiente con tale territorio.

3)

L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che l’esistenza di un vincolo di gruppo tra le imprese che sono parti del contratto di messa a disposizione di lavoratori non è, in quanto tale, rilevante ai fini di valutare se sussista un distacco di lavoratori.

4)

L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che un lavoratore — che esercita un’attività di autista nel settore del trasporto su strada e che, nell’ambito di un contratto di noleggio tra l’impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un’impresa situata in un altro Stato membro, effettua trasporti di cabotaggio nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio egli lavora abitualmente — deve, in linea di principio, essere considerato distaccato nel territorio dello Stato membro nel quale tali trasporti sono effettuati. La durata del trasporto di cabotaggio è un elemento irrilevante ai fini di valutare se sussista un simile distacco, fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.

5)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 8, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che la questione di stabilire se un contratto collettivo sia stato dichiarato di applicazione generale deve essere valutata con riferimento al diritto nazionale applicabile. Corrisponde alla nozione di cui a tali disposizioni un contratto collettivo di lavoro che non è stato dichiarato di applicazione generale, ma alla cui osservanza è subordinato, per le imprese che vi rientrano, l’esonero dall’applicazione di un altro contratto collettivo di lavoro dichiarato, da parte sua, di applicazione generale, e le cui disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle di tale altro contratto collettivo di lavoro.


(1)  GU C 122 dell’1.4.2019.