7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2020 — Deza, a.s. / Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Agenzia europea per le sostanze chimiche
(Causa C-813/18 P) (1)
(Impugnazione - Ambiente - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e miscele - Regolamento (UE) 2017/776 - Classificazione dell’antrachinone - Sostanza ritenuta potenzialmente cancerogena per l’uomo - Errori d’interpretazione e di applicazione del regolamento n. 1272/2008 e del principio di certezza del diritto - Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova - Portata del sindacato)
(2020/C 423/06)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, advokát)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici e Z. Malůšková, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti:: S. Hartikainen, agente), Regno di Svezia (rappresentanti:: inizialmente H. Eklinder, H. Shev, C. Meyer-Seitz, J. Lundberg e A. Falk, successivamente H. Eklinder, H. Shev e C. Meyer-Seitz, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti:: A. Hautamäki e M. Heikkilä, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Deza a.s. è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea. |
3) |
La Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese. |