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6.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/14 |
Sentenza della Corte (Sesta. Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale — Lussemburgo) — Caisse pour l’avenir des enfants / FV, GW
(Causa C-802/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 1, lettera i) - Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 2, punto 2 - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 2 - Assegno familiare - Nozione di «familiari» - Esclusione del figlio del coniuge di lavoratori non residenti - Differenza di trattamento rispetto al figlio del coniuge di lavoratori residenti - Giustificazione)
(2020/C 222/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil supérieur de la Sécurité sociale
Parti
Ricorrente: Caisse pour l’avenir des enfants
Convenuti: FV, GW
Dispositivo
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1) |
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di dette disposizioni. |
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2) |
L’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letti in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione. |