31.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — CT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin — Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara — Serviciul Soluţionare Contestaţii 1
(Causa C-716/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 288, primo comma, punto 4 - Regime speciale delle piccole imprese - Metodo di calcolo del volume d’affari annuo cui fare riferimento per l’applicazione del regime speciale per le piccole imprese - Nozione di «operazione immobiliare accessoria» - Locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica che esercita svariate libere professioni)
(2020/C 287/06)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Timişoara
Parti
Ricorrente: CT
Convenute: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin — Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara — Serviciul Soluţionare Contestaţii 1
Dispositivo
L’articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un soggetto passivo in quanto persona fisica la cui attività economica consiste nell’esercizio di più libere professioni nonché nella locazione di un bene immobile, una simile locazione non configura un’«operazione accessoria», ai sensi della succitata disposizione, qualora detta operazione sia effettuata nell’ambito di un’attività professionale abituale del soggetto passivo.